CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che non sono pervenuti emendamenti al disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», il cui termine è scaduto alle ore 9 di oggi, mercoledì 25 ottobre 2017.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.
  Delibera, altresì, di nominare il deputato Marco Di Maio quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.
Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva.
(Svolgimento e conclusione).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso Pag. 19la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giorgio ALLEVA, presidente dell'Istat, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, e le deputate Roberta AGOSTINI (MDP), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS).

  Giorgio ALLEVA, presidente dell'Istat, Vittoria BURATTA, responsabile della direzione centrale per le statistiche sociali ed il censimento della popolazione dell'Istat, Roberto MONDUCCI, direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, rispondono ai quesiti posti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, la responsabile della direzione centrale per le statistiche sociali ed il censimento della popolazione dell'Istat, Vittoria Buratta, e il direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, Roberto Monducci, per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 16 febbraio 2017, ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo.
  Nella seduta del 22 giugno 2017 la Commissione ha adottato come teso base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 3951.
  Nella seduta del 18 luglio 2017 la Commissione ha approvato l'emendamento 1.50 della relatrice e ha conferito il mandato alla medesima relatrice, deputata Gasparini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
  Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame del provvedimento in sede referente.

  Intervengono nella discussione generale i deputati Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) e Umberto D'OTTAVIO (PD).

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo rinunzia ad intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, propone l'adozione come testo base del nuovo testo della proposta di legge C. 3951 risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3951, risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (vedi allegato 2).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, i rappresentanti dei gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di proposte emendative.
  Avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, non si farà luogo alla votazione dell'articolo unico ma si procederà direttamente alla votazione finale della proposta stessa, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.
  Dà conto delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

  La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 3951, nel testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.
  Risulta pertanto assorbita la proposta di legge C. 1793.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.40.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.
C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 21 settembre 2017, dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un testo unificato delle proposte di legge originarie S. 951 e S.1082. Osserva che Sappada è un comune di 1.306 abitanti, passato dalla provincia di Udine a quella di Belluno nel 1852, quindi in periodo preunitario, ma, che, ad esempio, come comunità cattolica fa ancora capo all'Arcidiocesi di Udine. È un'isola linguistica germanofona.
  La proposta di legge è costituita da un articolo unico.
  Il comma 1 dispone il distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito della provincia di Udine.
  Il comma 2 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, ogni riferimento alla regione e alla provincia di appartenenza del comune di Sappada presente in disposizioni legislative riguarderà, rispettivamente, il Friuli-Venezia Giulia e Udine, e non più il Veneto e Belluno. Pag. 21
  In merito al passaggio del comune di Sappada alla provincia di Udine, ricorda che la legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, ha modificato lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, prevedendo la soppressione del livello di governo delle province. Il riferimento alle province permane peraltro nello statuto ai fini dell'individuazione del territorio della Regione. In attuazione della modifica statutaria è stata approvata la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, che, completando un processo già avviato con la legge regionale n. 26 del 2014, disciplina la soppressione delle province del Friuli Venezia Giulia ed il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni. In particolare, per la provincia di Udine, il procedimento di soppressione è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato, prevista per il 2018, o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude allo scadere dei dodici mesi successivi. La provincia di Udine è dunque l'unica provincia ancora operativa in Friuli Venezia Giulia, con le limitate funzioni ad essa riconosciute dalla riforma del 2014.
  Il comma 3 demanda l'attuazione della legge ad un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il comma 4 stabilisce che gli oneri del provvedimento sono quantificati in 705.000 euro a decorrere dal 2017 e sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Il comma 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda che l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, relativo al distacco di comuni e province da una regione e la loro successiva aggregazione ad un'altra regione, prevede la richiesta degli enti locali interessati, previa approvazione della stessa con referendum da parte della maggioranza delle popolazioni interessate e l'adozione di una legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali coinvolti. Le disposizioni attuative della norma costituzionale sono recate dal Titolo III (articolo. 41 e seguenti) della legge n. 352 del 1970. Sulle disposizioni in materia, ha inciso la sentenza n. 334 del 2004 della Corte costituzionale. Secondo la disciplina che ne risulta, la richiesta di referendum deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli provinciali o comunali delle province o dei comuni di cui si propone il distacco. Nella citata sentenza n. 334 del 2004 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dall'articolo 132, comma secondo della Costituzione, ai fini della individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con referendum sulla proposta di variazione territoriale, deve intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione. La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto.
  Nel caso di specie i requisiti richiesti dalla Costituzione sono stati rispettati. Infatti, con delibera del Consiglio comunale di Sappada n. 33 del 13 luglio 2007 è stata formulata richiesta di referendum, come risulta dal comunicato della Corte di cassazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2007, n. 207. Il referendum è stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2008, n. 2. Si è svolto, con esito favorevole alla proposta di distacco e aggregazione, il 9 e 10 marzo Pag. 222008, come risulta dal Comunicato della Presidenza del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2008, n. 74. I consigli regionali di entrambe le regioni interessate hanno manifestato di propria iniziativa il loro orientamento favorevole: il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il 23 novembre 2010 un voto alle Camere e al Governo concernente la richiesta al Parlamento di legiferare in merito al distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia; il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 28 giugno 2012 una mozione con cui è stato conferito mandato al Presidente del Consiglio regionale e alla Giunta di chiedere al Parlamento e al Governo di procedere all'approvazione di una legge per il passaggio del comune dalla provincia di Belluno a quella di Udine.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ritiene doveroso dare seguito alla proposta di legge in esame, rispettando in tal modo la volontà espressa dalle comunità coinvolte. Evidenzia i nessi storici, culturali, linguistici ed economici che legano il comune di Sappada alla regione Friuli Venezia Giulia, ricordando che sul distacco di tale comune si sono espressi favorevolmente i Consigli regionali delle regioni coinvolte. Auspica pertanto una positiva conclusione dell’iter.

  Alessandro NACCARATO (PD) desidera esprimere alcune perplessità sul procedimento che la Commissione avvia nella seduta odierna. Ricorda che la richiesta avanzata con referendum dal comune di Sappada segue altre iniziative analoghe che non sono state esaminate dal Parlamento o che non hanno visto avviare o concludere il loro iter. Cita ad esempio un altro comune veneto, Cinto Caomaggiore, i cui cittadini hanno espresso la volontà di passare alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma per la loro richiesta non viene usata la medesima corsia preferenziale che si sta utilizzando per Sappada. Cita altri comuni veneti come Lamon, i comuni ladini della provincia di Belluno o quelli dell'altopiano di Asiago, peraltro anch'essi germanofoni. Non si può, quindi, a suo avviso parlare di specificità del comune di Sappada. Osserva poi come in passato per procedimenti che prevedevano il passaggio di un comune da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale siano stati utilizzati progetti di legge di natura costituzionale, vista la loro incidenza sugli statuti speciali approvati con legge costituzionale. Prende atto che al Senato si è adottata una scelta diversa, anche in base a una sentenza della Corte costituzionale, la n. 66 del 2007.
  Osserva che i problemi che sottendono alle richieste di distacco riguardano la specificità dei territori di montagna, che avevano trovato una risposta ai loro problemi nella legge n. 56 del 2014, la quale però non ha avuto un'adeguata attuazione. Sono proprio le difficoltà di risoluzione dei problemi di quei territori di montagna che spingono le popolazioni a cercare una soluzione nell'aggregazione alle regioni a statuto speciale. Un'altra ragione alla base delle richieste di distacco risiede sicuramente nel regime economico più favorevole delle regioni a statuto speciale, questione che necessita un approfondimento per evitare un effetto domino.
  Evidenzia poi come la scelta sia in fin dei conti in mano alle regioni a statuto speciale che decidono la loro posizione in ordine alle richieste di distacco in base alla situazione specifica, turistica ed economica, dei comuni richiedenti.
  Desidera sottolineare come, nella proposta di legge in esame, vengano previsti finanziamenti, al contrario del provvedimento relativo ai comuni marchigiani di Montecopiolo e Sassofeltrio, dove è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva, infine, come la Regione Veneto abbia espresso la propria posizione non con una deliberazione, ma con una mozione indirizzata al Presidente della giunta regionale. Sottolinea come a lui non risulti l'adozione di atti conseguenti a quella mozione.Pag. 23
  In conclusione ritiene che il provvedimento necessiti di tempi adeguati per approfondire le criticità evidenziate.

  Paolo COPPOLA (PD), richiamando il contenuto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, evidenzia come tale disposizione non indichi criteri di priorità nel disciplinare la procedura del distacco di comuni da una regione in vista della loro aggregazione ad un'altra. Non comprende, pertanto, i dubbi espressi sul provvedimento dal deputato Naccarato, che ritiene abbia svolto argomentazioni che si pongono al di fuori del tema in discussione. Fa notare, quindi, che non possono essere invocati diritti di precedenza di certi comuni sulla base dell'ordine cronologico con cui si sono svolti i referendum locali. Ritiene opportuno, piuttosto, concentrarsi sull'oggetto del provvedimento, che richiama l'esigenza di rispettare la volontà espressa dalle comunità interessate e dai competenti organi istituzionali, tenuto conto peraltro che il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Nel richiamare la sentenza n. 66 della Corte costituzionale del 2007, ritiene inoltre che non sussistano dubbi di natura costituzionale circa l'ammissibilità della procedura legislativa ordinaria seguita nel caso in esame, evidenziando altresì che la regione Veneto si è espressa inequivocabilmente a favore di tale distacco.

  Federico D'INCÀ (M5S), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo gruppo alla conclusione positiva dell’iter del provvedimento in esame, in coerenza con quanto già manifestato al Senato, fa notare che la proposta in discussione raccoglie un grido di sofferenza lanciato dalle comunità bellunesi di confine, a difesa delle proprie tradizioni culturali e storiche. Osserva come siano in atto da tempo in quei territori processi di spopolamento e progressivo impoverimento demografico, non giustificati dalle caratteristiche morfologiche dei luoghi. Si tratta, dunque, a suo avviso, di una risposta obbligata fornita dalle comunità interessate, a fronte dell'incapacità delle istituzioni di intercettare la richiesta di un maggiore riconoscimento della specificità montana di tali aree. Fa notare che, in assenza di una risposta adeguata da parte delle istituzioni, vi è la possibilità concreta che numerosi altri comuni intraprendano la medesima strada, rivendicando una maggiore autonomia e un trattamento analogo a quello riservato alle regioni a statuto speciale. Si tratta, dunque, di elaborare politiche adeguate volte a diminuire le differenze di trattamento tra territori confinanti, anche attraverso lo stanziamento di apposite risorse nell'ambito della legge di bilancio. In caso contrario, l'avvio di numerose altre procedure di distacco sarà inevitabile e anzi, a suo avviso, auspicabile.

  Roger DE MENECH (PD) osserva che il tema del distacco del comune di Sappada riguarda numerosi altri comuni della provincia di Belluno. È una questione, quindi, che investe l'intera provincia di Belluno e che trova il suo fondamento nello spopolamento dei territori di montagna. Rileva come i Governi che si sono succeduti hanno cercato di dare risposte, come ad esempio la creazione di un fondo per i comuni di confine, che non ha avuto però un adeguato rifinanziamento. Va fornita una risposta politica non in termini frazionati, ma con politiche collettive d'area vasta. Osserva che se si stabilisce nel caso di Sappada che il procedimento non richiede una legge costituzionale, ciò deve valere per tutti i futuri casi di distacco di comuni ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Riguardo alla mozione della regione Veneto, sottolinea come il Presidente della giunta regionale abbia espresso recentemente opinioni diverse. Ritiene quindi utile svolgere le audizioni del Presidente della giunta regionale del Veneto, per acquisire la sua posizione, e del Presidente della provincia di Belluno, anch'egli contrario al distacco di Sappada.
  In conclusione reputa che vada data una risposta diversa e complessiva alle difficoltà socio-economiche dei territori di montagna e, in particolare, della provincia di Belluno.

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  Cristian INVERNIZZI (LNA) fa notare che le dichiarazioni rese agli organi di stampa dal presidente della regione Veneto in relazione al caso in questione sono ormai pubbliche e inequivocabili. Nel richiamarle testualmente, evidenzia come esse facciano riferimento alla volontà della regione Veneto di non mettere in discussione le scelte di una comunità. Ritiene pertanto inutile ascoltare in Commissione il presidente della regione Veneto, essendo ben noto il suo parere al riguardo.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Invernizzi, ritiene al contrario che un'eventuale audizione del presidente della regione Veneto possa essere utile in vista di una riflessione complessiva circa il governo del territorio della provincia di Belluno, tenuto conto peraltro delle più recenti istanze di autonomia, in relazione alle quali occorre valutare una risposta che comprenda le esigenze di tutti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa notare che l'opportunità di ascoltare in audizione il presidente della regione Veneto sul tema generale del governo del territorio della provincia di Belluno deve essere valutata in altra sede e non nell'ambito del procedimento in oggetto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 4627 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che l'Accordo bilaterale tra Italia e Bosnia ed Erzegovina fatto a Roma il 19 giugno 2015 è aggiuntivo rispetto alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è finalizzato ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.
  L'Accordo consta di un preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.
  L'articolo 1 stabilisce che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
  L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, la quale sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.
  L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
  L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati. Pag. 25
  L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.
  L'articolo 7, infine, stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La norma stabilisce, inoltre, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a centottanta giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima. L'Accordo in esame si applica alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
   Il disegno di legge consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3, comma 1 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo. Il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. Ai sensi del comma 3, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che i due Accordi in esame sono entrambi finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
  In particolare, con l'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, le Parti intendono intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi, l'Accordo sull'estradizione si compone di un preambolo e di quattro articoli.
  L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, Pag. 26fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nel successivo articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal medesimo articolo 2.
  In base all'articolo 2 l'estradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni. Si prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
  L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.
  L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Quanto all'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto anch'esso a Skopje il 25 luglio 2016, questo rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
  L'Accordo italo-macedone si compone di un preambolo e di sei articoli.
  L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
  L'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione. La norma prevede anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. La Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza Pag. 27giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.
   Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.
   L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
  L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6, infine, contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima. Come per il precedente, l'Accordo in esame si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi e rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
C. 4685 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo italo-francese per l'attuazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina (AFA) tra i due Paesi fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato approvato il 4 ottobre dal Senato –, sulla scorta dell'ampia relazione illustrativa che accompagna l'A.S. 2823 si configura come necessario Pag. 28per permettere ai due Stati di realizzare una sostenibile alternativa al trasporto stradale di merci attraverso i valichi alpini. Tale alternativa si mostra tanto più necessaria con l'aumento della domanda, e sarebbe consonante con nuovi orientamenti dei trasportatori su strada verso la rinuncia parziale alla percorrenza su gomma. La mancata attuazione dell'Accordo italo-francese potrebbe esercitare durevoli conseguenze negative sulle politiche transfrontaliere ed europee in materia di trasporto di merci nell'ambiente alpino. La continuità del servizio – che come verrà in seguito esposto è già operante, dapprima in via sperimentale, dal 2003 – si pone inoltre come contestuale alla realizzazione del collegamento ferroviario Lione-Torino.
   Tutto ciò premesso, l'Accordo italo-francese in oggetto si compone di un preambolo e 8 articoli. L'articolo 1 sancisce al comma 1 la volontà delle Parti di proseguire il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina in continuità con il servizio sperimentale, esplicitando l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio e mirando all'autonomia finanziaria dello stesso. Pertanto l'Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra Italia e Francia che utilizzi il tunnel del Fréjus, assicurandone altresì l'attuazione ed il monitoraggio. Il comma 2 riporta una puntuale definizione del servizio Afa, che dovrà – si esplicita – essere accessibile ai trasporti di merci pericolose. Sarà anche prevista la possibilità di utilizzare altri terminali, oltre quelli di Orbassano ed Aiton, al fine di migliorare la flessibilità e la competitività del servizio, allungandone altresì il tragitto.
  L'articolo 2, sui diritti e obblighi delle Parti, contiene il loro impegno alla realizzazione di un servizio gestito da una o più imprese e alle condizioni previste nell'Accordo in esame nonché da uno o più contratti conclusi tra i due Governi e l'impresa o le imprese di gestione. Tali contratti, che potranno assumere la forma di concessione di servizio pubblico, verranno attribuiti previa procedura di gara internazionale che rispetti i principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea, segnatamente quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata dei contratti non potrà comunque eccedere i 15 anni, pur potendo tener conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati dalle imprese di gestione.
  L'articolo 3, comma 1, contiene l'impegno delle Parti affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio AFA rispettino pienamente i loro impegni internazionali, e specialmente il diritto comunitario applicabile. I contratti per la gestione del servizio AFA preciseranno la legge ad essi applicabile e, inoltre, le modalità di risoluzione arbitrale di eventuali controversie riguardanti i contratti stessi, che potrebbero verificarsi tra gli Stati e le imprese di gestione. In base poi al comma 4 i gestori dell'infrastruttura definiranno con le imprese di gestione del servizio AFA e/o gli Stati un accordo quadro congiunto per la prenotazione delle capacità di infrastruttura necessarie a rispettare gli obiettivi di frequenza del servizio AFA definiti nei contratti, nonché in ordine ai principi tariffari da applicare.
  L'articolo 4 è dedicato al finanziamento del servizio AFA: le Parti riconoscono in linea di principio che è a loro carico il finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nei rispettivi territori, e riconoscono altresì che i contributi pubblici di qualsiasi natura provenienti dagli Stati, dagli enti territoriali dei due Paesi o dall'Unione europea potranno essere attribuiti alle imprese di gestione. L'ammontare, la durata le modalità di versamento di tali contributi verranno stabiliti in via definitiva dai Governi al termine della procedura di gara per l'attribuzione dei contratti. Il regime giuridico applicabile a tutti i contributi pubblici è quello derivante dal diritto comunitario. Una convenzione di finanziamento conclusa tra le Parti dell'Accordo regolerà le modalità di ripartizione tra i due Stati di Pag. 29tutti i contributi pubblici di qualsiasi natura necessari alla realizzazione del progetto.
   L'articolo 5, comma 1, prevede che le controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame vengano risolte per via diplomatica. È inoltre che i due Governi si consultino, a richiesta di uno di essi, su ogni questione che riguardi l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo o dei contratti di gestione; sulle conseguenze di qualsiasi misura, anche meramente annunciata, con sostanziali ripercussioni sul servizio AFA; su ogni questione riguardante i diritti e gli obblighi degli Stati degli stati derivanti dall'Accordo in esame o dai contratti di gestione; sul futuro del servizio AFA in caso di fine anticipata dei contratti. Il comma 2 stabilisce che se entro tre mesi le controversie non sono state risolte le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale costituito e funzionante come previsto nel successivo comma 3.
  L'articolo 6, comma 1, prevede che il Gruppo di lavoro già creato in base al Memorandum d'intesa italo-francese del 24 febbraio 2009 è incaricato di preparare e realizzare a nome dei due Governi la procedura di selezione delle imprese di gestione del servizio AFA, nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo della Comunità Europea già menzionati. Il Gruppo di lavoro è pertanto costituito su base paritaria da sei membri, tre rappresentanti della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tre rappresentanti della Direzione francese dei servizi di trasporto del competente ministero. Per l'esecuzione dei propri compiti il Gruppo di lavoro si avvale della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuna delle Parti, e, ove necessario, di qualunque organismo o esperto di sua scelta. In base al comma 3, il Gruppo di lavoro è inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento prevista dal precedente articolo 4 dell'Accordo in esame. Le Parti convengono altresì di affidare il controllo e il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario dei contratti di gestione a un organismo binazionale, la cui composizione sarà precisata nei contratti medesimi. Il comma 5 prevede il coinvolgimento della Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure più favorevoli per l'esecuzione del servizio AFA. Verrà altresì istituito (comma 6) un Osservatorio del trasferimento modale il quale, dopo l'avvio del nuovo servizio AFA, procederà al monitoraggio degli effetti dell'Accordo in esame in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia.
  L'articolo 7 è dedicato ai ricorsi collegati alle procedure di attribuzione dei contratti di gestione del servizio AFA e prevede (comma 1) che qualsiasi soggetto interessato ad ottenere uno o più contratti di gestione e che si ritenga leso da violazioni delle disposizioni del diritto comunitario applicabili potrà presentare ricorso per ottenere misure correttive o compensative quali previste dalla Direttiva 89/665/CE. In merito a tali ricorsi decide un tribunale per la risoluzione dei conflitti, del quale il comma 2 disciplina composizione e procedure.
  L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore dell'Accordo in esame alla data della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna delle Parti renderà noto all'altra il completamento delle procedure interne necessarie. La durata dell'Accordo è prevista fino al termine dei contratti di gestione, salvo che una delle Parti non lo denunci per via diplomatica, con effetto un anno dopo la notifica.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-francese relativo all'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria tra i due paesi, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica dell'Accordo Pag. 30si provvede con utilizzo delle risorse già stanziate per le medesime finalità dall'articolo 1, comma 654, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Agli oneri eventuali derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo in esame si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2). In base al comma 3 , gli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo, quantificati in 7.740 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'Accordo di sede tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF) fatto a Reading il 22 giugno 2017 risponde ad esigenze di adeguamento tecnologico di ECMWF che implicano la costituzione di un Data Centre destinato ad essere il più grande a livello planetario.
  Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa indipendente istituita nel 1975. La Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 è stata ratificata dall'Italia con la legge 13 aprile 1977 n. 216. L'ECMWF ha sede a Reading (Regno Unito) ed opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategico-militari, sia civili. Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati dei quali 22 sono Membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito) e 12 sono Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). Stati Membri e cooperanti ricevono i dati numerici di previsione in tempo reale per trarne previsioni per i loro utenti finali, e possono accedere alle strutture di calcolo di base del Centro, all'archivio meteorologico ed a forme temporanee di archiviazione; ai soli Stati membri è riservato l'accesso ai supercomputer ed all'archiviazione permanente. L'organo di governo del ECMWF è il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati Membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale (nominato dallo stesso Consiglio); Pag. 31completano il quadro 6 Comitati consultivi tematici. Lo staff è di circa 350 unità provenienti da 30 Paesi.
  L'Accordo di sede all'esame della Commissione si compone di 8 articoli e di 2 allegati. L'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo in esame da parte del Consiglio (avvenuta, come accennato, il 21-22 giugno 2017). Il testo della norma precisa che si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto alle somme già corrisposte al Centro dall'Italia nella sua qualità di Paese Membro.
  L'articolo 3 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna ed esattamente individuati nell'Allegato I. In particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito ed il Governo italiano si impegna a fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici entro 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo (21-22 giugno 2017) dal parte del Consiglio ECMWF o altra data successiva concordata (comma 1). Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al precedente comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1o luglio 2024-30 giugno 2033.
  L'articolo 4 rinvia all'Allegato II per quanto concerne i privilegi e le immunità riconosciuti al Centro e al suo staff.
  Con l'articolo 5 viene disciplinato il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
  L'articolo 6 riguarda le modifiche e le modalità di attuazione dell'Accordo in esame attraverso consultazioni tra le Parti.
  L'articolo 7 disciplina la risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.
  L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo. L'Allegato I è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree (individuate in rosso nella planimetria) che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie. La Parte II descrive le aree (individuate in blu nella planimetria), contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Accordo. L'Allegato II, infine, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (AS 2882 approvato dall'Assemblea del Senato il 5 ottobre 2017) si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e degli atti correlati nonché l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo alla concessione all'ECMWF di un contributo aggiuntivo annuo di 4 milioni di euro a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 32delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, (per un totale di 40 milioni di euro nel triennio 2017-2019) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge all'esame, approvata in prima lettura, dal Senato della Repubblica il 2 agosto 2017, ha ad oggetto norme in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì diretta ad istituire un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale o di ricerche di mercato. La proposta di legge consta di 4 articoli. Sono state abbinate alla proposta di legge anche l'A.C. 3617 Liuzzi e l'A.C. 4007 Quaranta che presentano contenuto analogo alla proposta di legge all'esame.
  L'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tale norma ha modificato la disciplina precedentemente vigente, attraverso l'introduzione del comma 3-bis, all'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, e consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni.
  L'articolo 1, al comma 1, richiama le definizioni previste sia dall'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sia all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 che istituisce e disciplina il registro delle opposizioni. A differenza del regime esistente il comma 2 prevede che tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni, su richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze Pag. 33telefoniche, fisse e mobili, loro intestate. Si precisa che nel registro devono comunque essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati e che spetti agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica (comma 3). È inoltre prevista la possibilità per gli utenti di revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica (comma 4). Il comma 5 stabilisce che con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Anche per venire incontro ad alcuni dei rilievi formulati è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 5 che stabilisce che sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
  Il comma 6 riconosce la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro. Il comma 7 vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, e in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, presumibilmente per finalità diverse da quelle di comunicazione commerciale indicate dal comma 7, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti (comma 8). Il comma 9 sanziona le violazioni del comma 7 applicando quanto previsto dall'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi previste dall'articolo 167 del codice stesso per le quali è irrogata una sanzione penale. Qualora le violazioni siano reiterate, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  Il comma 10 prevede che, in caso di violazione del diritto di opposizione si applichi la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e che in caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
  Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche mentre il comma 12 prevede che gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, Pag. 34il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
  Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il gestore del registro (se diverso dal Ministero dello sviluppo economico), gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe conformandosi ai seguenti criteri: promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro; prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice e prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro. Le modalità di individuazione delle tariffe restano definite dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 che stabilisce che il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto. Il Ministro dello sviluppo economico verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore. Quanto alla corresponsione delle tariffe, gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12.
  Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice.
  Il comma 15 prevede infine che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.
  L'articolo 2, modificato dalla Commissione, stabilisce che tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Si ricorda che l'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice prevede il diritto di opporsi da parte dell'interessato al trattamento di dati personali che lo riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale. Tale articolo 2 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali. Gli operatori Pag. 35esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, le previsioni del testo rientrano, in primo luogo, nella materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, per taluni profili, nella materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Le norme attinenti alla numerazione nazionale investono altresì la materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni «ordinamento della comunicazione». In tale ambito, la specifica disposizione che prevede l'obbligo di stabilire due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali, rientra più in particolare nell'ambito della disciplina nazionale relativa ai piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica e alle procedure di assegnazione della numerazione; tali competenze sono attribuite, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in via centralizzata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  La disciplina normativa è diretta a rafforzare la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, proteggendoli da comunicazioni commerciali indesiderate e, a tale scopo interviene per rendere più agevole e più ampio il diritto di opposizione a ricevere comunicazioni di carattere commerciale, esercitabile con l'iscrizione all'apposito registro. La tutela della riservatezza fa riferimento in via generale all'articolo 2 della Costituzione, in quanto nei diritti inviolabili dell'uomo, come ha sostenuto la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 38 del 1973, rientra anche la privacy.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.
C. 4652, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento consta di 7 articoli e, oltre ad alcune disposizioni precettive, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi. Prevede, altresì, la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo».
  L'articolo 1 affida alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali: la promozione e il sostegno Pag. 36dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge n. 106 del 2016, relativa al Terzo settore. Si prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, con particolare riguardo alle seguenti attività: attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici e rievocazioni storiche. Inoltre la Repubblica riconosce: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra-urbani; l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, tra l'altro: la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo; le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi; l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo; la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale. Infine, l'intervento pubblico favorisce e promuove le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.
  L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; in particolare, specifica che tale coordinamento Pag. 37e riordino interessa sia le disposizioni legislative, sia quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Al contempo, il testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo». Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. Più nello specifico, si stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione, con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo; l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, anche mediante la previsione di specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; l'attivazione di un tavolo programmatico ai fini dell'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici nazionali; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo. Ulteriori principi direttivi concernono: l'adeguamento della normativa vigente agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale; l'indicazione esplicita delle disposizioni abrogate; il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo; l'aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; il riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione delle attività di spettacolo, tenendo conto anche delle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Viene poi posto un criterio direttivo specifico, riferito alle fondazioni lirico-sinfoniche che concerne la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale con la fissazione di parametri quali: il rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; la realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; la promozione e la diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; i risultati artistici e gestionali del triennio precedente. Inoltre risultano inseriti fra i parametri da considerare ai fini della ripartizione del contributo statale anche la revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico e la previsione che, nei casi di responsabilità accertata del sovrintendente per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, allo stesso è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo, o per ruoli affini, anche in altre fondazioni lirico-sinfoniche. Ulteriori principi e criteri direttivi specifici, sono riferiti ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Per tutti i settori indicati, si tratta, in particolare, dell'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi Pag. 38settori, del riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo e dell'ottimizzazione delle risorse. Altro principio dettato è quello che, ai fini del riparto del FUS, si preveda che i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano: la definizione delle categorie dei soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti, che devono essere anche corredati di programmi per ciascuna annualità; la valorizzazione della qualità delle produzioni; l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali. Ulteriori criteri direttivi riguardano singoli settori. In particolare, si prevede, anzitutto, la revisione della disciplina delle attività musicali di cui alla legge n. 800 del 1967, al fine di assicurare: l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali; l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee; la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività; la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana; il progressivo superamento del contrassegno SIAE per la registrazione delle opere musicali. Inoltre, si prevede la revisione della normativa relativa al settore della danza, attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle relative attività, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale. Un ulteriore criterio direttivo riguarda la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, ai fini del graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Si prevede, inoltre, che alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, sia destinato almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. È prevista una disciplina che regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative. Si interviene in materia di semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza e di sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero. Si prevede il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica. Con riferimento alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, si stabilisce Pag. 39che questi sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Trascorso tale termine, il Governo può comunque procedere alla trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione, trascorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura.
  L'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo che viene soppressa dalla data del primo insediamento del nuovo organo, con conseguente passaggio di attribuzioni. Al nuovo organismo sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. L'organo dura in carica 3 anni ed è formato da 15 componenti, di cui 4 sono scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo e 11, di cui 3 designati dalla Conferenza unificata, sono personalità del settore, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. Ai componenti del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento e che i pareri dell'organo sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento sono assicurate dallo stesso Ministero fra quelle disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 incrementa la dotazione del FUS. Inoltre, autorizza per il 2018 la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte ad estendere il cosiddetto ART-BONUS e a Pag. 40promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Con riferimento al primo aspetto, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. A tal fine, novella l'articolo 1 del decreto-legge n, 83 del 2014. Con riferimento al secondo aspetto, dispone che il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, riconosciuto per il triennio 2014-2016 ai sensi dell'articolo 7, commi 1-6, del decreto-legge n. 91 del 2013, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Inoltre, novellando il comma 2 del citato articolo 7, dispone che il credito di imposta è riconosciuto anche per le opere terze.
  L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  L'articolo 7 posticipa al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico». A tal fine, novella l'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge n.113 del 2016.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dal testo è riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di beni e attività culturali», inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
Nuovo testo C. 141 Antezza.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di legge in esame, all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali, disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale.
  Nel corso dell'esame in commissione il testo è stato modificato per l'approvazione di alcuni emendamenti. Qui di seguito si procederà ad una rapida illustrazione del contenuto del testo quale risultante dalle modifiche approvate. La proposta di legge si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 prevede che il Piano sanitario nazionale proponga indicazioni di carattere strutturale ed organizzativo al fine di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza e i reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente. Esso precisa inoltre che la realizzazione di reparti di Terapia Intensiva aperta costituisce, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Si ricorda che il Piano sanitario nazionale vigente resta quello approvato Pag. 41con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, relativo al triennio 2006-2008.
  L'articolo 2, al fine di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona nei reparti di terapia intensiva, prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisca con proprio decreto le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali per la realizzazione dei reparti di terapia intensiva aperta individuati dal provvedimento in esame (comma 1). Le linee guida dovranno essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le linee guida definiscono le procedure e le modalità di gestione, di organizzazione e di assistenza nei reparti di terapia intensiva al fine di creare un modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», previa analisi delle modalità organizzative e di assistenza nelle terapie intensive regionali, con le seguenti caratteristiche: regolamentazione degli orari di visita ai pazienti da parte dei familiari, compresi i minori, al fine di garantirne l'accesso nei reparti di terapia intensiva per un periodo di tempo non inferiore alle dodici ore al giorno e nei reparti di terapia intensiva pediatrica e neonatale per un periodo di tempo non inferiore alle ventiquattro ore al giorno; definizione di tempi e modalità per un'adeguata comunicazione tra èquipe curante, paziente e familiari al fine di una piena condivisione delle informazioni e una migliore partecipazione alle decisioni diagnostico- terapeutiche; previsione della figura dello psicologo per il supporto psicologico al paziente e ai suoi familiari; identificazione di modalità assistenziali finalizzate a minimizzare il rischio di disturbi psicologici e comportamentali, in particolare se il paziente è un minore di anni diciotto; definizione per i medici e gli infermieri di adeguati itinerari formativi, anche nell'ambito dei programmi obbligatori di formazione continua, per acquisire e aggiornare una specifica competenza professionale in tema di comunicazione; previsione nei piani di edilizia sanitaria di spazi adeguati per la realizzazione del modello assistenziale della «terapia intensiva aperta», ivi compresa la disponibilità di spazi adeguatamente attrezzati per i familiari; previsione di particolari misure igienico-sanitarie e di possibili restrizioni degli orari di visita ai pazienti da adottare nei casi in cui la direzione sanitaria della struttura ospedaliera rilevi la concreta e oggettiva possibilità di un rischio infettivo all'interno del reparto di terapia intensiva aperta. Il comma 2 dispone l'aggiornamento periodico delle linee guida almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
  L'articolo 3 impegna le regioni ad intraprendere un percorso di trasformazione dei reparti di terapia intensiva al fine di realizzare e sostenere il modello assistenziale di «terapia intensiva aperta», adeguando gli stessi alle linee guida entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame. Viene specificato che per realizzare il modello organizzativo aperto, le regioni organizzano corsi di formazione per il personale medico e infermieristico al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l’èquipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari, così da garantire anche una migliore e più consapevole partecipazione dei pazienti e dei loro familiari alle decisioni terapeutiche.
  Viene inoltre stabilito che l'attuazione dei principi del provvedimento in esame in conformità alle linee guida rientra tra gli adempimenti al cui rispetto è subordinata una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 4 conferma che lo stato di attuazione di quanto stabilito dal provvedimento in esame è verificato annualmente dal Comitato paritetico permanente Pag. 42per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Esso inoltre reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata attiene alla «tutela della salute», oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «organizzazione amministrativa dello Stato» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e m) della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.30.

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