CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2017
896.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e della finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.35.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, preso atto della richiesta in tal senso avanzata dal Viceministro Casero a nome del Governo, che non dispone ancora dei necessari elementi di risposta, ed acquisito al riguardo l'assenso del presentatore, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione Nuti n. 5-12445, avente ad oggetto situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo, già prevista all'ordine del giorno della seduta odierna, avrà invece luogo nel corso della prossima settimana, presumibilmente nella giornata di giovedì.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4303 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    alle riunioni del Comitato di follow-up, di cui all'articolo 30 della Convenzione in oggetto, parteciperanno rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    la partecipazione alle attività del Comitato rientra nell'ambito delle attività di competenza della citata Agenzia, che dispone di propri fondi per far fronte agli oneri di missione del personale;
    gli impegni derivanti dall'articolo 26 della Convenzione, recante misure per la cooperazione internazionale in materia penale, risultano sostenibili da un punto di vista finanziario, posto che il predetto articolo stabilisce che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali, in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

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  Il Viceministro Luigi CASERO avverte che sulla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame sono tuttora in corso le necessarie verifiche sui pertinenti profili di carattere finanziario. In considerazione di ciò, chiede pertanto un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che, nella seduta del 12 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

  Il Viceministro Luigi CASERO, nel precisare che la predisposizione della predetta relazione tecnica non risulta ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, rammenta che, nella seduta del 20 settembre scorso, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica in argomento non risulta allo stato ancora pervenuta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio dell'esame, non risultando ancora completata la necessaria istruttoria sui profili di carattere finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 438.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere, che tiene altresì conto di quanto rilevato nel parere deliberato sul provvedimento in esame, in data 18 ottobre 2017, dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438),
   preso atto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 18 ottobre 2017;
   sottolineato che risulta del tutto condivisibile l'intento di procedere tempestivamente alla determinazione delle capacità fiscali, definendo, prima della fine del 2017, la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per il 2018 in maniera da porre i comuni nelle condizioni di conoscere l'importo complessivo delle risorse su cui fare affidamento nel nuovo anno e di potere effettuare così una adeguata programmazione amministrativa e di bilancio;
   rilevato che, allo stato, continuano a sussistere forti differenziazioni nelle capacità fiscali tra enti che si trovano in condizioni simili, non solo con riguardo alla distribuzione delle basi imponibili ma anche per dimensioni e collocazione geografica;
  considerato che:
   il criterio prudenziale di confermare e non incrementare la percentuale del 10 per cento di incidenza del tax gap, per il 2018, non fa venire meno la necessità di un suo progressivo aumento;
   l'incremento significativo dell'impatto del tax gap rimane un elemento centrale per la responsabilizzazione dei comuni nella lotta all'evasione fiscale;
   ricordato che il Fondo di solidarietà comunale ha carattere orizzontale, essendo finanziato dalle risorse degli stessi comuni mentre la rinuncia al Fondo perequativo di carattere verticale appare legata a condizioni economico-finanziarie particolarmente gravi e negative, non più riscontrabili nell'attuale fase;
  ribadito che:
   l'inclusione, nel calcolo della capacità fiscale, della TARI – la tariffa sui rifiuti che deve finanziare integralmente il costo del servizio e che trova corrispondenza nell'analoga voce dei fabbisogni standard;
   pur rispondendo a una motivazione contabile, finalizzata all'esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relative alle capacità fiscali dei comuni;
   che la determinazione delle capacità fiscali per i soli comuni delle Regioni a statuto ordinario continua a produrre un trattamento differenziato rispetto ai comuni delle Regioni a statuto speciale e Pag. 15delle province autonome di Trento e di Bolzano,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) individui il Governo le modalità attraverso le quali, nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato, sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI;
   b) sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del tax gap di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale;
   c) individui il Governo le modalità più idonee per introdurre un meccanismo analogo alla determinazione delle capacità fiscali anche per i comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome;
   d) valuti il Governo se, al miglioramento delle condizioni economico-finanziarie complessive, possa corrispondere l'introduzione di un finanziamento statale di tipo verticale con finalità perequative per i comuni, in luogo dell'attuale finanziamento orizzontale».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.
Atto n. 449.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE (atto n. 449);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la clausola di invarianza finanziaria, prevista dall'articolo 35, comma 8, si riferisce alle attività di vigilanza di cui agli articoli 27, 29 e 30;
   tali attività, essendo già previste da cogenti norme europee, potranno essere svolte nell'ambito dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente;
   le ulteriori attività non comprese nell'ambito della citata clausola di invarianza potranno essere realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché il picco di ispezioni relative all'anno 2016 – che si è verificato esclusivamente per cause contingenti relative alla contemporanea scadenza della data anniversaria di rinnovo periodico di alcune Pag. 16certificazioni connesse con la Maritime Labour Convention – non è indicativo di un incremento tendenziale del numero delle stesse, come dimostra il fatto che nel corrente anno vi è già stata una diminuzione delle ispezioni;
   il meccanismo tariffario basato sul criterio della copertura del costo effettivo del servizio appare idoneo a coprire integralmente i costi delle attività cui afferisce, non sussistendo problemi di disallineamento temporale tra spese ed entrate, posto che la riscossione della tariffa è anteriore allo svolgimento dei compiti da parte delle amministrazioni interessate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento in oggetto risulta corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui allo schema di decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 29, anche tenuto conto che il provvedimento in esame introduce misure in gran parte di carattere ordinamentale o recanti introduzione di nuove sanzioni o adeguamento di quelle vigenti.
  Per quanto riguarda, invece, l'articolo 26, che reca la designazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAF quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal presente decreto – compito che a legislazione vigente è attribuito alle regioni ed alle province autonome, salve le materie di competenza dell'Ispettorato –, rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che tale attività sarà svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, dando peraltro conto delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In merito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il predetto trasferimento di competenze e di funzioni possa effettivamente essere attuato senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni Pag. 17tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Atto n. 459.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame risulta corredato di relazione tecnica, positivamente vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame sono volte ad adeguare la normativa nazionale a quella europea in materia di normazione, novellando la legge n. 317 del 1986, che disciplina la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Per quanto riguarda lo svolgimento degli adempimenti previsti da parte delle amministrazioni pubbliche, rileva che l'adeguamento alla normativa europea non appare suscettibile di determinare un aggravio degli adempimenti già previsti a legislazione vigente, atteso che il provvedimento in esame ripropone, aggiornandole, le procedure già in essere. In proposito, ritiene utile acquisire conferma di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui il provvedimento in esame non comporta alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Con riferimento alla sostituzione dei riferimenti all'Ispettorato tecnico con quelli all'Unità centrale di notifica, presso il Ministero dello sviluppo economico, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo cui tale sostituzione non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto rimane immutato «l'assetto organizzativo che già prevede compiti e funzioni dell'Ufficio centrale di notifica (UCN) presso il Ministero dello sviluppo economico». Per quanto attiene al contributo in favore di UNI e CEI, rileva che il novellato articolo 8 della citata legge n. 317 del 1986 riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 46 del 1990, destinando il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca, di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge n. 390 del 1982, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI. In proposito, considerato che dalle modifiche previste rispetto alla legislazione vigente non appaiono discendere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque utile una conferma da parte del Governo, che la ripartizione in misura prefissata fra i due enti, introdotta dal provvedimento in esame, non comporti eventuali riflessi sul funzionamento di enti che, pur esterni al perimetro della pubblica amministrazione, svolgono funzioni attuative di obblighi derivanti dalla normativa europea.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.