CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
C. 76 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che, nella seduta dello scorso 17 ottobre, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori informazioni dai Ministeri interessati, al fine di poter pervenire ad una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia ora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Luigi CASERO, ad integrazione della documentazione depositata nella seduta del 17 ottobre 2017, fa presente che gli adempimenti posti a carico delle regioni e province autonome in relazione alle attività di monitoraggio ad esse assegnate dall'articolo 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso tali amministrazioni, trattandosi, di fatto, di azioni che verranno attuate nell'ambito del monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza già ordinariamente svolto.
  Con riferimento all'articolo 6, segnala che il Ministero della difesa ha precisato che gli oneri necessari per potenziare la capacità produttiva dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, in relazione all'aumento del fabbisogno di cannabis, devono essere imputati al bilancio dello Stato per l'annualità alla quale si riferisce la previsione di spesa, ed ha inoltre osservato che, qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l'acquisto della cannabis sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente assai superiori.
  Quanto poi all'eventuale incremento del fabbisogno di personale, evidenzia che il predetto Dicastero ha assicurato che la produzione di cannabis, come configurata nella relazione tecnica, può essere sostenuta con le risorse umane in atto previste in organico.
  Infine precisa che le altre disposizioni dell'articolo 6, che introducono ulteriori possibilità di approvvigionamento della cannabis al di fuori di quella ordinaria, assicurata – ai sensi del comma 1 dello stesso articolo – dallo Stabilimento, rappresentano una mera eventualità posta nella facoltà del Ministero della salute. A tale ultimo riguardo fa presente che tale facoltà potrà essere esercitata solo laddove ne venga valutata dal predetto Dicastero l'opportunità, anche sulla base di un rapporto in termine di costi/benefici. Con particolare riferimento alla possibilità che l'autorizzazione venga accordata a soggetti pubblici, come ad esempio l'ENEA, resta fermo che essa sarà condizionata all'assenza di oneri per l'erario. Infine, conferma che la riduzione dal 22 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis, di cui all'articolo 11, comporta una perdita di gettito, valutata complessivamente in un ammontare pari a 350.000 euro annui.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 76 e abb.-A/R, recante Disposizioni concernenti Pag. 64la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e delle informazioni integrative fornite dal Governo, da cui si evince che:
    la sostenibilità finanziaria dell'articolo 3, recante modalità di prescrizione, è assicurata dalla previsione del limite del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, fermo restando che nell'ambito di tale limite la scelta di assicurare le preparazioni a base di cannabis potrà incidere su altre prestazioni aventi indicazioni terapeutiche simili, riducendole nel numero e nei costi;
    appare necessario assicurare che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, deputato ai sensi dell'articolo 6 alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis, dovrà sostenere nuovi investimenti finalizzati al raggiungimento della capacità produttiva ritenuta necessaria a far fronte all'aumento delle richieste di cannabis ad uso medico con conseguenti oneri pari a 1.600.000 euro per l'anno 2018;
    all'eventuale incremento del fabbisogno di personale dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze si potrà comunque far fronte con le risorse umane in atto previste in organico;
    le ulteriori disposizioni dell'articolo 6, che prevedono la possibilità di approvvigionamento della cannabis al di fuori di quello ordinario assicurato – ai sensi del comma 1 dello stesso articolo – dal predetto Stabilimento, rappresentano una mera eventualità posta nella facoltà del Ministero della salute;
    tale facoltà potrà essere esercitata solo laddove ne venga valutata dal Ministero della salute l'opportunità, anche sulla base di un rapporto di costi/benefici;
    l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, potrà essere accordata a soggetti pubblici, quali ad esempio l'ENEA, solo nel caso in cui ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 11, che prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis dal 22 al 5 per cento, comporta minori entrate valutate complessivamente in un ammontare pari a 350.000 euro annui;
  rilevata la necessità di:
   inserire apposite clausole di copertura finanziaria con riferimento agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 11 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le occorrenti disponibilità;
   inserire una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a prevedere che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ad esclusione di quelle che comportano i nuovi o maggiori oneri oggetto di copertura di cui agli articoli 6 e 11, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.600.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 65delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: Art. 11-bis (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, comma 4-bis, e 11, comma 1-bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il Viceministro Luigi CASERO, osservando che la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6 e 11 è effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità ma è privo di una apposita voce programmatica, si rimette alle valutazioni della Commissione.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, avverte poi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Monchiero 3.350, che è volta a sopprimere il rispetto dei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato con riferimento alle preparazioni magistrali a base di cannabis che il medico può prescrivere per la terapia del dolore, nonché per gli ulteriori impieghi di cui all'allegato tecnico del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015;
   Binetti 7.5, che è volta all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una commissione, composta da genitori, docenti e medici di famiglia, che analizzi i contributi da inviare all'organismo centrale per la cannabis, senza recare alcuna copertura finanziaria o clausola di neutralità finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Sannicandro 01.06, che prevede, tra l'altro, che presso l'ufficio anagrafe del comune sia istituito un apposito registro di iscrizione cui effettuare la preventiva comunicazione della coltivazione di cannabis in forma associata ed attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una serie di compiti in relazione alle fasi di lavorazione della cannabis conferita e alla concessione all'interno del territorio nazionale della licenza di coltivazione della cannabis. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, Pag. 66fermo restando che la proposta emendativa in esame sembrerebbe complessivamente determinare maggiori entrate in relazione all'immissione sul mercato della cannabis in regime di monopolio dello Stato su tutto il territorio nazionale;
   Fossati 01.07, che prevede, tra l'altro, che presso l'ufficio anagrafe del comune sia istituito un apposito registro di iscrizione cui effettuare la preventiva comunicazione della coltivazione di cannabis in forma associata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ferraresi 01.01, che reca un intervento assai articolato sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto legislativo n. 309 del 1990, consentendo a talune condizioni la coltivazione in forma personale e associata di cannabis, dettando misure in materia penale e di illeciti amministrativi, istituendo il monopolio statale sulla vendita della cannabis e destinando le risorse finanziarie da quest'ultimo derivanti al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione della proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione anche alle modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla coltivazione e alla vendita della cannabis e dei relativi controlli, fermo restando che a tali controlli non si potrà fare fronte con le risorse finanziarie derivanti dall'istituzione del predetto monopolio, che sembrerebbero essere esclusivamente destinati al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
   Mantero 3.50 e 3.51, Giuditta Pini 3.54, gli identici Andrea Maestri 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14 e Binetti 3.16 e 3.17, che sono volti ad aumentare, in diversa misura, la durata massima del trattamento a base di cannabis, attualmente fissata in tre mesi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riguardo ad un eventuale aumento dei consumi e delle conseguenti attività di produzione a carico dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze;
   Vignali 3.344, 3.345, 3.346 e 3.347, che sono volte a imporre particolari modalità per l'assunzione di medicinali a base di cannabis e precisamente che la stessa debba avvenire rispettivamente in ambito ospedaliero, in regime di ricovero ospedaliero, di day hospice o di day hospital. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   gli identici emendamenti Binetti 6.2 e Palmieri 6.11, che prevedono che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitori attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per detto Stabilimento di effettuare il monitoraggio nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Mantero 3.50 e 3.51, Giuditta Pini 3.54, gli identici Andrea Maestri 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14 e Binetti 3.16 e 3.17, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo le motivazioni Pag. 67sulla base delle quali ha espresso parere contrario sull'articolo premissivo Ferraresi 01.01, che, essendo volto a legalizzare l'utilizzo della cannabis, avrebbe sicuramente effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto lo Stato ricaverebbe entrate dal commercio di tale sostanza e potrebbe risparmiare quanto attualmente destinato alla repressione dei comportamenti illeciti ad esso connessi.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la proposta emendativa Ferraresi 01.01, nel destinare integralmente le risorse finanziarie derivanti dall'istituzione del monopolio statale sulla vendita della cannabis al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pone nuovi adempimenti a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza prevedere alcuna quantificazione e copertura per gli oneri che derivano dagli adempimenti stessi.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, nel sottolineare come le valutazioni della Commissione bilancio riguardino esclusivamente gli aspetti finanziari delle disposizioni, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.344, 3.345, 3.346, 3.347, 3.350, 6.2, 6.11 e 7.5 e sugli articoli premissivi 01.01, 01.06 e 01.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
C. 4302-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 10 ottobre la Commissione ha esaminato il testo del provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole alla Commissione di merito con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Poiché la Commissione di merito, nella seduta del 12 ottobre, ha puntualmente recepito la citata condizione senza apportare ulteriori modifiche al testo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che in data 18 ottobre 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Gianluca Pini 1.3, la quale, tra gli altri interventi, sopprime l'articolo 2 del provvedimento, recante la clausola di invarianza finanziaria;
   Ricciatti 1.102, che stabilisce, tra l'altro, che il Governo, nell'esercizio della delega, preveda misure compensative in favore dei concessionari in essere;
   Spessotto 1.144, la quale prevede che, al fine di assicurare efficacia delle disposizioni Pag. 68di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), in tema di potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo, siano individuate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza tuttavia recare alcuna indicazione del relativo onere;
   Bergamini 1.171, volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, che, tra l'altro, recepisce la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione posta nel parere espresso sul testo dalla Commissione Bilancio;
   Bergamini 2.1, 2.2 e 2.4, che sono volte a sopprimere, parzialmente o totalmente, l'articolo 2 del provvedimento, recante la clausola di invarianza finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Menorello 1.5, integralmente sostitutiva dell'articolo 1, che prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, previa classificazione dei beni oggetto di concessione in differenti categorie ed indicazione di valori tabellari per ciascuna di tali categorie ai fini della determinazione dei canoni, prevedendo tra l'altro che la durata minima e massima delle concessioni sia rispettivamente contenuta nei periodi temporali di dieci e venti anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   identici Allasia 1.13 e Fantinati 1.14 e Galgano 1.16, i quali, modificando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1, includono nell'ambito oggettivo della delega anche la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni ad uso del diporto nautico e a quelle inerenti alla cantieristica navale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alle proposte emendative in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2;
   Bergamini 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, che sono volte a stabilire che il Governo, nell'esercizio della delega, preveda per le concessioni la proroga delle scadenze in date successive al 31 dicembre 2020, data prevista dal decreto-legge n. 194 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Ricciatti 1.72, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, stabilisca che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009 abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi del disegno di legge in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Menorello 1.75 e 1.76, Civati 1.311, che incidono a vario titolo sulla durata minima e massima delle concessioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Ricciatti 1.88, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, stabilisca che l'assegnazione delle concessioni avvenga previo censimento nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Civati 1.310, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, Pag. 69stabilisca che, in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Mannino 1.319, che è volta a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, che reca, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Ricciatti 1.100, la quale, nel sostituire la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, estende la durata della concessione di 30 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Allasia 1.112, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, fissi ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Galgano 1.113, che prevede che il periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 abbia una durata di almeno 10 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   identici Galgano 1.119 e Allasia 1.121, i quali prevedono che, in sede di rideterminazione della misura dei canoni concessori ad uso turistico ricreativo mediante l'applicazione di valori tabellari, debba essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), prevedendo altresì che i nuovi canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto rimangano stabili per tutta la durata della concessione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa il fatto che la rideterminazione dei canoni nei termini indicati dalle proposte emendative in esame non sia comunque suscettibile di determinare effetti di minor gettito rispetto a quello attualmente rinveniente dai canoni concessori medesimi, ciò anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
   identici Allasia 1.125 e Galgano 1.126, i quali prevedono che, in sede di rideterminazione della misura dei canoni concessori mediante l'applicazione di valori tabellari, debba tenersi conto di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa il fatto che la rideterminazione dei canoni nei termini indicati dalle proposte emendative in esame non sia comunque suscettibile di determinare effetti di minor gettito Pag. 70rispetto a quello attualmente rinveniente dai canoni concessori medesimi, ciò anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;
   Allasia 1.160, la quale prevede che siano individuate le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Busin 2.3, la quale prevede che alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, recante nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative, sia data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo che non siano state oggetto di proroga, integrando altresì la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 con il riferimento alle amministrazioni pubbliche regionali e locali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.13, 1.14, 1.16, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.72, 1.75, 1.76, 1.88, 1.100, 1.102, 1.112, 1.113, 1.119, 1.121, 1.125, 1.126, 1.144, 1.160, 1.171, 1.310, 1.311, 1.319, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
Nuovo testo C. 3211.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, rammenta che nella seduta del 27 settembre scorso la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se detta relazione tecnica sia disponibile.

  Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Pag. 71

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 17 ottobre erano stati richiesti al rappresentante del Governo chiarimenti sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, una nota del Ministero della giustizia e una nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (vedi allegato 1).

  Edoardo FANUCCI, presidente e relatore, non essendovi obiezioni, anche al fine di consentire l'approfondimento della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.
Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento reca modifiche alla legge n. 1 del 1990, relative all'attività di estetista, alla disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e allo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore, e che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (X – Attività produttive, commercio e turismo), come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017, rilevando altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1 comma 1, lettere da a) a l), recante disciplina delle attività di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, reputa necessario acquisire una conferma circa la neutralità finanziaria delle norme in esame con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i corsi regionali di qualificazione e abilitazione professionale.
  In proposito evidenzia preliminarmente che le disposizioni, confermando quanto già previsto dalla normativa vigente, prevedono che i percorsi formativi possano essere erogati oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione. Si tratta, in questa ultima fattispecie, di enti privati, accreditati presso la regione di riferimento che erogano corsi professionali a fronte del pagamento di una quota di iscrizione a carico dei partecipanti. Con riferimento alle regioni, che operano nell'ambito dei propri spazi di autonomia e quindi nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alla formazione professionale, si tratta generalmente di corsi professionali erogati a titolo gratuito a soggetti disoccupati o inoccupati.
  Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali oneri per le regioni a seguito dell'adeguamento di corsi regionali già istituiti ai nuovi standard fissati dalle norme in esame con riferimento alle materie di insegnamento fondamentali. Ciò con particolare riguardo ai corsi di formazione di Pag. 72estetista, già disciplinati dalla normativa vigente e quindi presumibilmente già erogati dalle regioni a titolo gratuito.
  Non ha osservazioni da formulare, invece, per quanto riguarda i corsi riconosciuti dalle regioni ed erogati dagli istituti professionali, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuna una conferma – che i relativi oneri non gravino sulla finanza pubblica.
  In merito all'articolo 1 comma 1, lettera m), concernente il riconoscimento di attività a carattere stagionale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'assenza di effetti finanziari connessi con il carattere stagionale riconosciuto dalla norma in esame alle attività disciplinate dalla proposta in esame, con particolare riferimento al diverso regime previsto dalla vigente normativa in materia contrattuale, contributiva e fiscale in caso di assunzione di lavoratori dipendenti a carattere stagionale.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, rammenta che, nella seduta del 13 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

  Il Viceministro Luigi CASERO comunica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora provveduto a trasmettere le integrazioni alla relazione tecnica richieste dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che nella seduta dello scorso 12 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Pag. 73

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti dalla Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), riservandosi di fornire ulteriori elementi istruttori nel seguito dell'esame del provvedimento.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Il Viceministro Luigi CASERO, non essendo in grado di fornire i chiarimenti relativi al provvedimento, chiede di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.
Atto n. 449.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 12 ottobre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nonché una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vedi allegato 3).

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Atto n. 453.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in Pag. 74attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – reca l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014, che contiene disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive ed è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce allo stesso effetti finanziari.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala in primo luogo, in merito ai profili di quantificazione, che l'articolo 30 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e autorità doganali competenti), ritiene necessaria una conferma che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 30 del provvedimento. Tale chiarimento si rende necessario con particolare riferimento all'attività di ripristino degli ecosistemi danneggiati che l'articolo 23 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali a loro volta pongono i relativi costi a carico dei responsabili dell'introduzione o diffusione sul territorio di dette specie.
  Osserva che tali procedure potrebbero peraltro non garantire l'integrale recupero delle spese anticipate o comunque la riscossione di tali somme secondo tempi necessari ad evitare eventuali effetti di cassa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, rileva che l'articolo 29, che istituisce la tariffa, fa espresso riferimento ai soli costi derivanti dagli articoli 8, 9, 10 e 13, che disciplinano la procedura per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni in deroga ai divieti posti dall'articolo 6 del provvedimento in esame, evidenziando come, diversamente, la relazione tecnica precisa che sono a carico delle predette tariffe anche i costi derivanti dalle attività di cui agli articoli 14 (Giardini zoologici e orti botanici) e 15 (Controlli ufficiali) non espressamente menzionati dal predetto articolo 29.
  Segnala che peraltro l'articolo 14 fa riferimento all'articolo 8 e che l'articolo 15 rinvia alle tariffe di cui alla normativa vigente.
  Sul punto giudica necessario acquisire l'avviso da parte del Governo nonché una conferma riguardo all'idoneità delle tariffe a garantire la copertura integrale delle attività amministrative previste dal provvedimento in esame, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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