CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», nonché alle proposte di legge C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo, recanti modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
Audizione di rappresentanti della CGIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti della UIL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

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  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea abbia inizio il prossimo 30 ottobre. Essendosi concluso oggi il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge, nel quale si è registrato l'intervento di tutti i soggetti interessati all'argomento, chiede alla relatrice quali siano le sue proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, rilevando che le audizioni, numerose e di qualità, hanno consentito di raccogliere spunti importanti per l'approfondimento dei temi oggetto delle proposte di legge all'esame, propone che, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte, la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di nominare, secondo quanto prospettato dalla relatrice, un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

  Cesare DAMIANO, presidente, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.
(Parere alla X Commissione)
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 12 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 18 ottobre 2017.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Valentina Paris, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di un unico articolo, che introduce ampie modifiche alla legge n. 1 del 1990, recante la disciplina dell'attività di estetista, allo scopo, come risulta dal comma 1, lettera 0a), che modifica il titolo della legge, di estendere la disciplina, come risultante dal provvedimento in esame, a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica. Infatti, sulla base del comma 1, lettera a), capoverso 1, il provvedimento reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista. Segnala che il contenuto di tali ultime professioni è esplicitato dalla lettera b), che introduce nella legge n. 1 del 1990 l'articolo 1-bis.
  La lettera c) introduce modifiche alla medesima legge n. 1 del 1990, recante le modalità di conseguimento della qualifica professionale di estetista. Rispetto alla normativa vigente, rileva che il testo in esame subordina l'esercizio della professione, in ogni caso, al conseguimento di un'apposita abilitazione, che può essere riconosciuta al termine di un apposito corso regionale di qualificazione, seguito Pag. 127da un corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento. In alternativa, l'abilitazione consegue, dopo lo svolgimento di un rapporto di apprendistato, alla prestazione di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso un'impresa del settore, seguita dai corsi regionali di formazione, come già previsto dalla disciplina in vigore. Al termine dei percorsi formativi, quanti hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. Il conseguimento dell'abilitazione è richiesto, sulla base della lettera d), che modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, anche per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato e come socio. La medesima lettera interviene anche sulla disciplina del luogo di esercizio dell'attività di estetista.
  Rileva che la lettera e) modifica l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990, che disciplina i contenuti dei programmi regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico previsto, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale.
  La lettera f) precisa che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione della SCIA. La lettera g) modifica la denominazione delle attività di barbiere e parrucchiere, facendo, invece, riferimento alle attività di acconciatore, definizione prevista dalla legge n. 174 del 2005.
  Segnala che la lettera h) introduce due articoli aggiuntivi all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990. In particolare, l'articolo 9-bis) disciplina le modalità per il conseguimento delle qualificazione professionali di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Per tali operatori si parla esplicitamente anche di abilitazione. In particolare, la norma prevede il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno, seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. In ogni caso, sulla base della norma medesima, la qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente, mentre l'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Per le medesime professionalità è possibile conseguire le qualificazioni professionali anche dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.
  Infine, per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercer, onicotecnico e truccatore conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la norma rinvia alla definizione di specifici criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale.
  Rileva che l'articolo 9-ter, introdotto dalla medesima lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, definisce il contenuto dei percorsi formativi, che possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative Pag. 128delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
  Segnala che la lettera i) introduce modifiche all'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, in materia di attrezzature utilizzabili nell'esercizio delle professioni in esame e che la lettera l) aggiorna l'apparato sanzionatorio recato dall'articolo 12 della medesima legge.
  Sulla base della lettera m), che introduce l'articolo 12-bis), le attività disciplinate dal provvedimento in esame, sono considerate attività a carattere stagionale. A tale fine, la norma prevede l'integrazione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, che reca l'elenco delle attività di carattere stagionale. Ricorda, in proposito, che in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a tali attività non si applicano i limiti al numero complessivo di contratti a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro e il limite di durata massima di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato. Per tali attività non si applica, inoltre, la disposizione secondo cui, in caso di violazione dei divieti di riassunzione a tempo determinato alla scadenza di un precedente contratto, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Ricorda che il medesimo decreto legislativo n. 81 prevede, peraltro, l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle attività stagionali.
  Infine, fa presente che la lettera n) introduce nella legge n. 1 del 1990 gli allegati relativi alle attrezzature utilizzabili dai tatuatori e dai piercer.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.40.