CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.
Atto n. 465.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l), e m) della legge n. 103 del 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».
  Rammenta che il comma 82 del predetto articolo ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.
  In particolare, rileva che l'atto del Governo in titolo introduce, per finalità di semplificazione, deflazione processuale e nell'ottica di assicurare il principio costituzionale Pag. 29della ragionevole durata del processo, disposizioni che semplificano i procedimenti di appello e di cassazione.
  In proposito, rammenta che con le stessa finalità, disposizioni di diretta regolazione in materia di impugnazioni sono state introdotte nel codice di procedura penale dalla citata legge n. 103 del 2017.
  In particolare, evidenzia che con i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1, sono state apportate alcune significative modifiche dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare: anziché ricorribile solo per cassazione, tale sentenza viene riarticolata su un doppio grado di giudizio: di appello e di cassazione. La legge elimina, inoltre, per la persona offesa costituitasi parte civile, la possibilità di ricorrere per Cassazione (articolo 428, comma 2, c.p.p.). Sempre nella logica di deflazionare tali ricorsi, il comma 3-bis dell'articolo 428 prevede che gli stessi – in caso di doppia conforme di non luogo a procedere – siano proponibili solo per violazione di legge.
  Sempre a fini deflattivi e di semplificazione, segnala che la stessa legge 103 del 2017 ha previsto (articolo 1, commi da 54 a 72): il rafforzamento dell'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione (articolo 581 c.p.p.); una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (articolo 591 c.p.p.); analoga previsione riguarda il ricorso per cassazione (articolo 610 c.p.p.); la reintroduzione (articolo 599-bis e 602 c.p.p.) del concordato sui motivi di appello (cd. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008); la limitazione alla sola violazione di legge (articolo 608 c.p.p.) dei motivi di ricorso per cassazione del PM in caso di doppia conforme assolutoria (come nella citata ipotesi di doppia conforme di non luogo a procedere); la possibilità di aumentare fino alla metà la sanzione prevista per i ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili (articolo 616 c.p.p.); l'ampliamento delle ipotesi di annullamento in cassazione senza rinvio (articolo 620 c.p.p.); la semplificazione delle correzioni di errori materiali e di fatto contenuti nelle sentenze della cassazione (articolo 625-bis c.p.p.).
  Fa presente che il comma 83 ha delineato i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione ha previsto: che la delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (con decorrenza, quindi, dal 3 agosto 2017); che le altre deleghe, relative alle impugnazioni e all'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate entro un anno.
  Rammenta che sugli schemi di decreto legislativo delegati è stata prevista l'espressione del parere parlamentare.
  Segnala che il comma 84 ha individuato principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.
  Quanto alla riforma delle impugnazioni penali, evidenzia che il Governo deve (comma 84, lett. da f) a m)): prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lett. f); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. g); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. h); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lett. i); impedire di appellare la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite Pag. 30con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lett. l); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale da parte dell'imputato (lett. m).
  Ciò premesso, nel passare all'esame del contenuto del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso consta di dieci articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 568 c.p.p., relativo alle regole generali sulle impugnazioni, aggiungendo un nuovo comma 4-bis che limita al solo ricorso per cassazione l'impugnazione del PM volta a conseguire effetti favorevoli all'imputato (comma 84, lett. h). Se viene confermata la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, è tuttavia soppressa la possibilità di cui al vigente articolo 593, comma 1, che prevede che, oltre all'imputato, anche il PM possa proporre appello contro le sentenze di condanna.
  In accordo alle previsioni di delega (comma 84, lett. h) tale possibilità permane in via residuale (articolo 593, comma 1, c.p.p., modificato dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto) solo quando dette sentenze: modificano il titolo del reato; escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale; stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato.
  Rileva che si tratta di casi in cui le decisioni assunte dal giudice con la sentenza, in particolare, incidono in misura significativa sulla quantificazione della pena; tale circostanza giustifica, quindi, la permanenza dell'interesse del PM al gravame.
  Fa presente che l'articolo 1, comma 2, per coordinamento normativo, integra la formulazione dell'articolo 570, comma 1, in tema di impugnazione del procuratore generale. Al secondo periodo del comma 1 – che stabilisce che il PG può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento – è premessa la clausola di riserva «salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2».
  Rammenta che, in ossequio a quanto stabilito dalla delega (comma 84, lett. g), l'articolo 593-bis, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto prevede, infatti, al comma 2, che il PG può appellare solo quando vi sia stata avocazione o se il PM abbia prestato acquiescenza alla sentenza. Il PG, viene, quindi, legittimato ad appellare soltanto in caso di inerzia del PM di primo grado. Per coordinamento con i limiti introdotti, il comma 1 dell'articolo 593-bis fa riferimento ai «casi consentiti» per l'appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso le sentenze del GIP, del tribunale e della corte d'assise. Per la stessa finalità, l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, modifica l'articolo 428, comma 1, lett. a), limitando le ipotesi di appello del PG contro la sentenza di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare ai casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2 (ovvero nel caso di avocazione o di acquiescenza del PM alla sentenza).
  Fa presente che, in attuazione della delega di cui al comma 84, lett. l): l'articolo 2, comma 1, aggiunge all'articolo 593, comma 3, c.p.p. (che oggi prevede che non siano appellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola ammenda) un periodo che estende l'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o una pena alternativa; l'articolo 2, comma 2, aggiunge un comma 3-quater all'articolo 428 c.p.p. che prevede analogamente l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, relative a contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda o una pena alternativa.
  Segnala che il comma 2 dell'articolo 593, modificato dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, in ossequio alle previsioni di delega (comma 84, lett. i) non consente all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (articolo 530) ove emesse con la motivazione il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha Pag. 31commesso. Rimangono inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse, ex articolo 469, prima del dibattimento (perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento)
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento in esame sostituisce la disciplina dell'articolo 595 c.p.p. sul c.d. appello incidentale, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 84, lett. m). Si tratta, com’è noto, dell'impugnazione proposta da una parte anche se decaduta dal potere in oggetto (per decorso del termine o acquiescenza alla sentenza di primo grado), quando altra parte abbia proposto appello principale. L'articolo 4 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 595 c.p.p. (in particolare sostituendone i commi 1 e 3) in materia di appello incidentale, limitando al solo imputato la possibilità di proporlo entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1). Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte (comma 3). Tale previsione è motivata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto con l'interesse dell'imputato «non legittimato all'appello o che non vi abbia interesse» a rappresentare comunque al giudice del gravame «l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova». Tale facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura. Nonostante il termine di 15 giorni paia posto per permettere una ordinata scansione temporale nell'analisi del materiale probatorio di appello, sembra che il deposito di memorie e richieste sia comunque possibile anche oltre l'indicato termine. Conseguenza della nuova disciplina dell'appello incidentale appare il contenuto dell'articolo 6 del decreto. Viene, infatti, abrogato l'articolo 166 delle norme di attuazione del c.p.p. che prevede, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, che l'appello dell'imputato vada comunicato allo stesso PG agli effetti dell'articolo 595 del codice. Rileva che, stante la soppressione da tale disposizione della possibilità di appello incidentale del PM, l'articolo 166 risulta superato.
  Fa presente che gli articoli 5 e 9 dello schema di decreto attuano le previsioni di delega di cui al comma 84, lett. f). L'articolo 5 integra la formulazione dell'articolo 606 c.p.p., il cui comma 2 prevede che il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Viene aggiunto all'articolo 606 un comma 2-bis che limita alla violazione di legge la proponibilità dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello e quelle inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. In tali casi, il ricorso sarà, quindi, possibile solo per i seguenti motivi: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
  Rammenta che, come sottolineato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, si tratta anche di ricorsi avverso sentenze di giudice diverso da quello di pace, stante la possibilità di competenza di un giudice superiore per ragioni di connessione di procedimenti (caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione). Nello stesso ambito d'intervento dell'articolo 5, l'articolo 9 dello schema in esame aggiunge l'articolo 39-bis al decreto legislativo 274 del 2000, relativo alla competenza penale Pag. 32del giudice di pace. La disposizione attribuisce al PG presso la corte d'appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello (dal tribunale in composizione monocratica) per reati di competenza del giudice di pace. La relazione illustrativa sottolinea che non si è ritenuto di interpolare nel decreto legislativo n. 274 del 2000 una disposizione specifica relativa ai poteri di appello del procuratore generale (comma 84, lett. g) delle disposizioni di delega) perché le modifiche di carattere generale del c.p.p. sono considerate applicabili comunque anche a tali procedimenti, senza interventi ad hoc.
  Fa presente che è aggiunto dall'articolo 7 un nuovo articolo 165-bis, riguardante gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. Il comma 2 prevede che, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame – articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. – della loro mancanza è fatta attestazione.
  Rammenta che l'articolo 8 dello schema di decreto aggiunge alle stesse disposizioni di attuazione il nuovo articolo 166-bis, finalizzato anch'esso ad assicurare una migliore e più rapida organizzazione della procedura di impugnazione. La disposizione prevede che il PG presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede come la presidenza intenda organizzare il prosieguo dei lavori relativi all'esame del provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente di non ritenere necessario avviare un ciclo di audizioni, dal momento che sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo la Commissione ha già svolto un'ampia ed articolata attività conoscitiva, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale (ora legge 23 giugno 2017, n. 103). Ciò premesso, ravvisa tuttavia l'opportunità di acquisire eventuali osservazioni e contributi scritti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.05.

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Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento in discussione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, reca una serie di modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che delinea il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista.
  In particolare, segnala che tale testo unificato si propone di definire una disciplina unitaria delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quella di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista.
  Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che il nuovo articolo 1-bis della legge citata, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in discussione, dopo aver specificato le definizioni, rispettivamente, di «tatuaggio», «piercing», «onicotecnica», «truccatore», «tecnico delle ciglia» e di «socio-estetica», dispone che le relative attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti (comma 7).
  Rammenta che è, previsto, inoltre, il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente, fermo restando comunque il divieto di eseguire tatuaggi e piercing su minori di anni sedici. Si prevede, infine, che l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore (comma 8).
  Al riguardo, posto che tali divieti risultano privi di sanzione, rileva l'opportunità di introdurre, ferme restando le vigenti norme penali, una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 125 del 2001 (riguardante la vendita e somministrazione di alcolici a minori), prevedendo, in ogni caso, una sanzione più grave in relazione all'ipotesi di tatuaggi o piercing nei confronti di minori infrasedicenni.
  Segnala altresì che il provvedimento in esame, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 9-bis, reca una serie di disposizioni relative al conseguimento delle qualifiche professionali sopra indicate e ai relativi requisiti (commi 1-7), stabilendo che presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale, e prevedendo il divieto di svolgimento di tali attività in forma ambulante o di posteggio (comma 8). Il medesimo articolo 9-bis dispone, inoltre, che per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai all'articolo 1, comma 1-bis, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12. In particolare, tale ultimo articolo, nel testo novellato dal provvedimento in discussione, prevede che nei confronti di eserciti le attività di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 9-bis, è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 1). Si dispone altresì che nei confronti di chi eserciti le attività in questione senza la segnalazione Pag. 34certificata allo sportello unico è inflitta, con le medesime procedure, la sanzione amministrativa da ero 2000 a euro 5000 (comma 2).
  Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato), invitando i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni in merito.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
C. 4512 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel richiamare le considerazioni già espresse nella seduta precedente, rammenta che il provvedimento in titolo, sottoscritto da quasi tutti i gruppi parlamentari, intende ottenere, attraverso serie misure di riequilibrio ed antidiscriminatorie, un incremento della componente femminile all'interno del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, fa presente che la proposta in discussione è volta ad introdurre una norma di principio generale ed il meccanismo della doppia preferenza di genere per il rinnovo dell'organo di autogoverno della magistratura, già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e valutato positivamente anche dalla Corte costituzionale.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede, preliminarmente, quali siano i gruppi parlamentari che hanno sottoscritto la proposta di legge in discussione. Stigmatizza, quindi, la circostanza per cui, di fatto, con questo provvedimento, il Parlamento, approssimandosi la scadenza della legislatura, intervenga «a gamba tesa», tentando di alterare il sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, manifesta, infatti, viva preoccupazione in merito all'introduzione del meccanismo della doppia preferenza di genere, ritenendo che lo stesso possa consolidare l'esistenza delle correnti all'interno del predetto organo.

  Enrico COSTA (Misto-FARE !-PRIL), nel rammentare che il Ministro della giustizia aveva istituito una Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, evidenzia come, pur essendo condivisibili le finalità perseguite dalla proposta di legge in discussione, l'intervento normativo dovrebbe essere rivolto a riformare complessivamente il sistema elettorale del predetto organo, non limitandosi, a suo avviso in maniera riduttiva, ad intervenire unicamente sul profilo della parità di genere.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel ringraziare preliminarmente l'onorevole Costa per aver ricordato il lavoro organico svolto dalla Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, ritiene che l'oggetto del provvedimento in discussione non abbia un valore politico, bensì sistemico. Ciò premesso, esprime il proprio rammarico nel constatare come l'assenza di profili politici non sia stata colta dal deputato Bonafede, così come da altri Pag. 35esponenti del suo gruppo parlamentare che, anche in Aula, spesso hanno fatto emergere, anche in «forme virulente», la propria contrarietà su tale questione. Nel sottolineare come l'Esecutivo sia intervenuto in tutti i casi in cui sia stato necessario garantire un contributo per garantire la parità di accesso tra uomo e donna ad incarichi o funzioni, evidenzia che il provvedimento non altera il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è volto esclusivamente a garantire il rispetto dell'alternanza di genere.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel considerare offensive le affermazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, lo invita a meglio specificarne il contenuto.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI) nel replicare al collega Bonafede, rammenta che anche recentemente, durante i lavori dell'Assemblea, sono stati messi in atto, da parte di deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle, comportamenti molto «virulenti».

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i competenti della Commissione a mantenere rispettoso il tono del dibattito.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, nel ritenere che tutte le osservazioni svolte sul provvedimento nel corso della presente seduta siano meritevoli di una valutazione, rileva l'opportunità che sulla proposta di legge in discussione la Commissione avvii un'approfondita attività conoscitiva.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rispondere preliminarmente al quesito posto dal collega Bonafede, fa presente che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ad esclusione di quelli appartenenti ai gruppi Movimento Cinque Stelle e Lega Nord e Autonomie. Rammenta, quindi, che il provvedimento in titolo è il frutto anche delle riflessione e delle elaborazioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI) la cui natura trasversale non risponde ad alcuna logica correntizia. Con riferimento alla citata relazione elaborata dalla Commissione interministeriale presieduta da Luigi Scotti, rammenta che la stessa, che è stata oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio superiore della magistratura, non è poi sfociata in una proposta di carattere normativo. In proposito, rammenta che nel parere espresso sulla citata relazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, è contenuto l'auspicio a che il legislatore intervenga normativamente introducendo, almeno, la doppia preferenza. Nel rammentare, infine, che la citata Commissione interministeriale non ha individuato alcun sistema di riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura, evidenzia come il provvedimento non sia volto ad alterare la rappresentatività dell'organo di autotutela della magistratura, ma a garantire il rispetto dell'alternanza dei generi.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel precisare di non essere favorevole all'introduzione di «quote rosa», ribadisce quanto testé espresso in merito alla opportunità di intervenire poco prima della scadenza della legislatura su una questione così delicata. Nel rammentare, quindi, che la componente parlamentare del Movimento Cinque Stelle è composta per la maggioranza da donne e che il governo delle città di Roma e di Torino è affidato a due donne della sua componente politica, dichiara, di non accettare da alcuno lezioni di moralità su tale questione. Nel replicare, infine, al collega Dambruoso, lo invita a rammentare l'episodio che, nel gennaio del 2014, lo ha visto coinvolto in Aula assieme alla deputata Lupo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nell'esortare nuovamente i colleghi a mantenere in Commissione un comportamento rispettoso, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire, entro le ore 12 di venerdì 20 ottobre prossimo, eventuali richieste di audizione sul provvedimento in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Sui lavori della Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che sia posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, in sede consultiva, l'esame della proposta di legge C. 1932, d'iniziativa dell'onorevole L'Abate, recante «Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Ferraresi, fa presente che saranno acquisite informazioni in merito all'iter di esame del citato provvedimento presso la Commissione di settore, assicurandone, in ogni caso, la rapida collocazione all'ordine del giorno della II Commissione.

  La seduta termina alle 14.45.

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