CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2017
894.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Doc XXII, n. 81 Coppola.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Pag. 19

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di inchiesta parlamentare è scaduto ieri alle ore 14; comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte quindi che il testo della proposta sarà inviato alla Commissione Bilancio per l'espressione del parere di competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che, in data 20 settembre era già pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che è altresì pervenuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, nel ricordare che tale provvedimento è stato approvato con la massima condivisione al Senato, ne auspica il trasferimento alla sede legislativa.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che ai fini del trasferimento alla sede legislativa occorrerà verificare la sussistenza dei necessari requisiti regolamentari.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Auspica, inoltre, la rapida conclusione dell’iter del provvedimento sul passaggio dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna.

  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Gasparini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico.
Emendamenti C. 76 A/R e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Emendamenti C. 4302-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di domini collettivi.
Emendamenti C. 4522, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
C. 4303 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il disegno di Pag. 21legge all'esame delle Commissioni riunite autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen i 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.
  La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri (articolo 32, paragrafi 1 e 2). Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito, tutti e tre Paesi membri. Come stabilito dall'articolo 32, par. 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa).
  La Convenzione, aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Magglingen/Macolin, Svizzera, 18 settembre 2014) incentrata sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea, è stata messa a punto da un gruppo intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell’Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) ed adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014. Nel testo della Convenzione in esame l'espressione «manipolazione di competizioni sportive «non si riferisce esclusivamente alla competizione che vede il confronto di atleti o squadre, e nemmeno alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (AC 4303) viene sottolineato che la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. Se è vero che importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003), è altrettanto vero che tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Inoltre, la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione (Criminal Law Convention on Corruption del 1999 Strasburgo, del Consiglio Pag. 22d'Europa), così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Varsavia 2005). La Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.
  Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).
  Con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno. I princìpi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali (articolo 2).
  Dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.
  Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive (articolo 6). Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione, sono oggetto dell'articolo 7.
  L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.
  Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.
  L'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione, come evidenziato nella relazione illustrativa prima ricordata, fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, Pag. 23i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l'articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.
  L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse.
  L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali. Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. Nella relazione illustrativa viene segnalato che, a tale riguardo, il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato ad hoc, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione – secondo la definizione fornita dall'articolo 3, par. 4 – alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.
  Ai sensi dell'articolo 15 ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.
  L'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.
  L'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.
  L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche.
  L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17. Ciascuno Stato dovrà, in primo luogo, perseguire i reati commessi sul proprio territorio, ai quali si aggiungono quelli avvenuti a bordo di navi battenti bandiera nazionale e su aerei immatricolati secondo la legge nazionale, nonché quelli commessi da un cittadino o da una persona che abbia la residenza abituale sul territorio dello Stato. La Convenzione fa comunque salva la possibilità degli Stati di formulare – all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione – riserve volte a escludere l'applicazione di alcune di tali regole ovvero a limitarne l'impiego a casi o a condizioni determinati (par. 2).
  Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione. L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.
  Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle provative della libertà personale che Pag. 24possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.
  L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.
  L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa. Con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca. Gli articoli da 26 a 28, che costituiscono il Capo VII della Convenzione, sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. La relazione illustrativa sottolinea, a tale riguardo, che con la Convenzione in esame non si è inteso creare un regime di assistenza differenziato in quanto già esiste un quadro normativo da tempo delineato dal Consiglio d'Europa efficacemente applicabile anche alla cooperazione per i reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. A tale fine – si legge ancora nella relazione – «sono inoltre presi in considerazione gli strumenti elaborati in seno all'Unione europea, quale in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato d'arresto europeo». Ai sensi del par. 4 dell'articolo 26 in commento, qualora la Parte richiesta condizioni la concessione dell'estradizione o dell'assistenza alla presenza di un trattato ad hoc la Convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli articoli 15-17, pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiesta.
  Gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle «altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione» ed alla «cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali». L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione. Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di follow-up della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41). Quanto all'articolo 33 , dedicato al rapporto con gli altri strumenti internazionali, il testo precisa che la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni: 1. della Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia il 06/08/1963); 2. della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia il 23/8/1961); 3. della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990, ratificata dal nostro Paese il 20/1/1994); 4. della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia il 21/02/2017 ai sensi della legge n. 153 del 2016). Pag. 25
  Quanto al contenuto del disegno di legge C. 4303, esso è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, par. 4 a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5). Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l'autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell'Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1o dicembre 2012, dall'articolo 23- quater del decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).
  L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati Pag. 26che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articolo 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. La previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l'esenzione da responsabilità, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo.
  L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi
Emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

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