CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2017
890.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.
C. 76 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 28 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, nella seduta del 26 settembre scorso, deliberando di riferire favorevolmente sulla stessa. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che rimane fermo il parere già espresso sul provvedimento nella menzionata seduta del 26 settembre 2017.
  Evidenzia quindi che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento Gianluca Pini 4.2, il quale prevede che, nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Osserva poi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime nulla osta sulla proposta emendativa Gianluca Pag. 30Pini 4.2, confermando la possibilità di dare attuazione alla stessa attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

NULLA OSTA».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, nella seduta del 3 ottobre 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.
  Segnala poi che la Commissione affari sociali, essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento medesimo, nella seduta del 5 ottobre scorso, senza apportarvi ulteriori modifiche e pertanto la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 3 ottobre 2017.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede un ulteriore rinvio per poter effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo.
C. 4526, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017.

Pag. 31

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 settembre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.
  Osserva quindi che l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo. In conclusione segnala che, in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4526, approvato dal Senato, e abb. recante Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo saranno realizzati dagli enti interessati senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7;
    l'individuazione dell'amministrazione che dovrà farsi carico degli oneri derivanti dall'attività del Commissario che provvederà agli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento presuppone un'intesa tra il Ministero dell'interno e la provincia di Bergamo, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo;
    in ogni caso, tale individuazione dovrà avere luogo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'amministrazione interessata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Doc. XXII, n. 80.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il documento in esame è volto a modificare Pag. 32l'articolo 4 della delibera della Camera dei deputati del 30 giugno 2015 per prorogare, fino al termine della XVII legislatura, la durata dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, attualmente fissata in ventiquattro mesi a decorrere dal 17 dicembre 2015.
  Segnala inoltre che il documento provvede a incrementare l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione in relazione al prolungamento della durata della stessa, fermo restando che il relativo onere è posto a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 2, novella l'articolo 6 della delibera stabilendo che l'attuale autorizzazione di spesa per l'anno 2017, pari a 50 mila euro, sia sostituita da un'autorizzazione di spesa di 80 mila euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori.
  Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del provvedimento in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dallo stesso sono a carico, come sopra ricordato, degli stanziamenti della Camera dei deputati – segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare di ripartire la spesa autorizzata, pari a 80 mila euro di cui all'articolo 1, comma 2, tra gli esercizi finanziari nei quali sarà presumibilmente sostenuto l'onere, ovvero il 2017 e il 2018.
  Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge Doc. XXII, n. 80, recante Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;
   ritenuto che si dovrebbe valutare l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi in cui gli oneri dovrebbero essere effettivamente sostenuti, ossia tra il 2017 e il 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di ripartire la spesa autorizzata, di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 80 mila euro, tra gli esercizi 2017 e 2018».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

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  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia ora disponibile.

  Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta e chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-alberghiero, prende atto della necessità di intervenire sulla materia oggetto del provvedimento – con particolare riferimento alle procedure di rilascio e di definizione della durata delle concessioni – al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria ed evitare procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.
  Tanto premesso, reputa opportuno acquisire chiarimenti in merito alla nuova misura del canone che si intende introdurre e ai relativi effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al gettito attualmente scontato ai fini dei tendenziali.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Ciò posto, rileva innanzitutto che la norma, facendo riferimento non solo ai nuovi o maggiori oneri ma anche alla diminuzione di entrate, sembra identificare gli oneri esclusivamente con le nuove o maggiori spese. Da ciò consegue che la disposizione sembra più restrittiva delle consuete clausole di neutralità finanziaria, nel senso che in questo caso non sembrerebbero ammessi effetti compensativi neppure tra minori spese e minori entrate, fermo restando che, sul fronte della spesa, le amministrazioni dovranno provvedere agli adempimenti previsti nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In proposito, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di neutralità finanziaria ovvero di espungere dal testo il riferimento alle minori entrate.
  Inoltre, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, giudica necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere Pag. 34corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

  Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilità dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi. Chiarisce quindi che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito.

  Antonio MISIANI, relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4302 Governo e abb., recante Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la nuova misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sarà stabilità dagli emanandi decreti legislativi, che, ai sensi della clausola di neutralità finanziaria recata dal successivo articolo 2, dovranno garantire quantomeno l'invarianza del gettito attualmente riveniente dai canoni concessori medesimi;
   la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, laddove prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica, è volta a garantire sia la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica sia il livello attuale del gettito;
   ritenuto che, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare del rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, appare necessario integrare le disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi prevedendo, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, che gli schemi di decreto debbano essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e che gli stessi schemi di decreto debbano essere trasmessi per il parere anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti:, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,;
   dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

  Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Maino MARCHI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.
C. 2352 e abb.-A/R.

(Parere All'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e non è corredata di relazione tecnica.
  Rammenta che una precedente versione della proposta di legge è stata sottoposta all'esame della V Commissione (C. 2352 e abb.-A) in data 7 giugno 2017. Su tale testo la Commissione ha reso parere favorevole subordinatamente all'introduzione di una clausola di invarianza all'articolo 3, comma 9 (corrispondente nel testo in esame all'articolo 3, comma 7, non modificato rispetto alla precedente versione), che prevede, in via sperimentale, la possibilità della raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature.
  Rammenta altresì che il testo è stato sottoposto all'esame dell'Aula e successivamente rinviato in Commissione di merito prima che l'Aula procedesse all'esame del citato articolo 3.
  A seguito del rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, la Commissione di merito ha apportato numerose modifiche al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio (C. 2352 e abb.-A). Tali modifiche intervengono su aspetti del procedimento (presentazione delle liste dei candidati, criteri per l'attribuzione dei seggi) che non appaiono incidere su profili di natura finanziaria.
  In tale quadro, l'articolo 3, come nella precedente formulazione, reca la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali. Come già accennato, non risulta modificata la disposizione del comma 7 dell'articolo 3 (già comma 9 nel testo C. 2352 e abb.-A), che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. La disposizione testé descritta Pag. 36non risulta quindi integrata con la clausola di invarianza deliberata, quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla V Commissione sul precedente testo.
  Tanto premesso, rileva pertanto la necessità di inserire – come già evidenziato in occasione dell'esame del precedente testo della proposta di legge in titolo – una apposita clausola di invarianza, volta ad assicurare la neutralità finanziaria dell'articolo 3, comma 7. Più in generale, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nell'intero provvedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 7, in modo da escludere che dal provvedimento nel suo complesso, come modificato nel corso dell'ulteriore esame in sede referente, possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Luigi CASERO condivide la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2352 e abb.-A/R, recante Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;
   rilevata la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria che assicuri la neutralità finanziaria delle disposizioni contenute nell'intero provvedimento,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, decisione maturata in particolare dopo avere appreso dell'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento. In relazione a tale possibilità manifesta la propria sorpresa per l'importanza che il Governo sembra annettere all'approvazione del provvedimento nell'attuale testo, considerando che nel corso dell'esame in sede referente i rappresentanti del Governo si sono costantemente rimessi alle valutazioni della Commissione di merito. Sottolinea infine che il parere contrario si riferisce, oltre che alle modalità con cui presumibilmente si svolgerà l'esame in Assemblea, anche al merito del provvedimento.

  Vincenzo CASO (M5S) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, osservando come la richiesta di un voto di fiducia impedisca lo svolgimento di un dibattito adeguato al tema affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

  Tea ALBINI (MDP), concordando con le osservazioni del collega Marcon, ricorda che il Presidente del Consiglio aveva affermato che il Governo non sarebbe intervenuto nelle decisioni parlamentari Pag. 37sulla legge elettorale e invece per la seconda volta nella legislatura pone la questione di fiducia su una materia così delicata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché i subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Menorello 1.140, la quale, nel prevedere che le liste elettorali siano presentate, di norma, sulla base di elezioni di tipo primario, stabilisce che la Repubblica garantisce l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Menorello 1.708 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Costantino 1.15, Civati 1.6, 3.1 e Quintarelli 1.199, che sono volte a consentire che la raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali possa essere effettuata anche in modalità digitale attraverso l'utilizzo del sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.481, Marcon 1.558 e Mucci 3.704, di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   D'Attorre 1.53 e Toninelli 1.94, che prevedono tra l'altro – al comma 9 del nuovo articolo 3 che le stesse intendono sostituire a quello attualmente presente nel testo – la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;
   Toninelli 2.03, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Toninelli 2.02, che prevede l'esenzione integrale dal pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti richiesti dai partiti, movimenti e gruppi politici ed inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta che sull'emendamento Toninelli 1.800 di contenuto analogo, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Marco Meloni 2.0250 e 2.0251, che prevedono che la designazione dei candidati Pag. 38nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali abbia luogo attraverso elezioni primarie, pubbliche e statali, estendendo ad esse l'applicazione della legislazione vigente sulla propaganda politica e le spese elettorali, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sugli articoli aggiuntivi Marco Meloni 2.020, 2.022 e 2.024 di contenuto identico, relativi alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Cozzolino 3.280, che prevede che le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni di Camera e Senato possano essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;
   Cristian Iannuzzi 3.250, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature in occasione delle consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata, espungendo dal testo il carattere sperimentale delle disposizioni testé illustraste, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ad eventuali effetti onerosi e alla relativa copertura finanziaria, né una specifica clausola di invarianza che ne assicuri viceversa la neutralità dal punto di vista finanziario;
   Nesci 3.040, la quale prevede che, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano fuori dal comune di residenza, possano esprimere anticipatamente il loro voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune presso il quale studiano o lavorano, recando la quantificazione di un onere, pari a 710 mila euro, senza indicare la relativa decorrenza dello stesso, e comunque prevedendo una copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca alcuna disponibilità per il triennio di riferimento. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Nesci 2.025 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Toninelli 3.050, che prevede che i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, nonché i loro familiari conviventi, votino dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Di Battista 2.023 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario;
   Bossa 3.03, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per garantire l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai lavoratori marittimi imbarcati. Al riguardo, rammenta peraltro che sull'articolo aggiuntivo Bossa 3.07 di contenuto identico, relativo alla precedente versione del provvedimento in esame, nella seduta dello scorso 7 giugno 2017 la Commissione bilancio aveva espresso, in base ai chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, parere contrario.

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  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Civati 1.264, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati di ciascun collegio uninominale e plurinominale di Camera e Senato, prevedendo tra l'altro che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza e che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;
   Toninelli 2.0300, che prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 700 mila euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recata dalla presente proposta emendativa;
   La Russa 2.06, che individua nelle elezioni primarie lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti alle consultazioni elettorali nazionali, affidando tra l'altro all'ufficio elettorale competente il compito di individuare le sedi presso cui avranno luogo le primarie stesse nonché di comunicare ai cittadini data e modalità di svolgimento delle medesime mediante affissioni pubbliche. La proposta emendativa attribuisce altresì alla cancelleria del tribunale competente compiti di verifica in merito alla regolarità delle liste dei sostenitori nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mucci 3.12, che estende la raccolta con modalità digitale ed in via sperimentale delle sottoscrizioni anche al caso della presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Mazziotti di Celso 3.258, la quale delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni per consentire, in occasione delle consultazioni per le elezioni politiche di Camera e Senato, per le elezioni europee e per i referendum, l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla delega in questione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto dell'assenza di un meccanismo volto ad assicurarne la neutralità sotto il profilo finanziario;
   Toninelli 3.0250, che interviene a vario titolo sulle modalità di voto dei cittadini italiani all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001, prevedendo tra l'altro che il Ministero dell'interno individui in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi costituenti l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire Pag. 40l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sisto 3.05, che apporta talune modifiche alla legge n. 459 del 2001, prevedendo, tra l'altro, che l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero avvenga non più per corrispondenza bensì presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Con riferimento all'emendamento Nesci 5.270, fa infine presente che esso, apportando talune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, concernente l'elezione della Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che le urne siano costituite di materiale semitrasparente provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 738.744 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, segnala che su una disposizione di identico tenore, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge C. 3113-A, la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2017. Con riferimento invece alla previsione della graduale sostituzione delle cabine elettorali nel caso si debba provvedere al relativo ricambio, anch'essa contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d), della predetta proposta di legge, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti da detta disposizione.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.247.1, 0.1.247.2, 0.1.247.3, 0.1.247.4, 0.1.247.5, 0.1.247.6, 0.1.247.7, 0.1.247.8, 0.1.247.9, 0.1.247.10, 0.1.263.1 e 0.1.263.2.

  Maino MARCHI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.15, 1.53, 1.94, 1.140, 1.199, 1.264, 3.1, 3.12, 3.250, 3.258, 3.280, 5.270 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.03, 2.06, 2.0250, 2.0251, 2.0300, 3.03, 3.05, 3.040, 3.050, 3.0250, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.
Atto n. 463.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che lo schema di decreto interministeriale in titolo reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di n. 5.000 fucili AR 70/90 e di n. 2 veicoli VTLM Lince alle Forze armate albanesi, nel quadro di quanto disciplinato dall'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
  Rammenta in proposito che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali difensivi d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione.
  Al riguardo, osserva che – come dettagliato nella relazione dello Stato maggiore della difesa allegata al presente schema di decreto, di cui costituisce parte integrante – nel caso di specie sussistono tutti i requisiti giuridici richiesti dalla disposizione sopra richiamata, specificandosi altresì che all'esito della cessione dei materiali d'armamento, che dovrebbe presumibilmente essere finalizzata entro il 31 dicembre 2017, la ricostituzione delle scorte della Forza armata cedente sarà ricondotta all'interno dell'attività di programmazione finanziaria assicurata dallo Stato maggiore della difesa-Ufficio generale pianificazione, programmazione e bilancio.
  Per quanto attiene ai profili di competenza di codesta Commissione, non ha osservazioni da formulare, posto che l'attività di cessione in parola – che rientra nell'ambito della facoltà riconosciuta nei limiti ed alle condizioni di cui al menzionato articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 – non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli a carico della finanza pubblica.
  Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in oggetto una valutazione favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

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