CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 ottobre 2017
886.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.35.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.
COM (2017) 341.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

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  Donatella FERRANTI, presidente, a nome del relatore, onorevole Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni (vedi allegato 1), il provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011.
COM (2017) 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni e una raccomandazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, a nome del relatore, onorevole Dambruoso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni e una raccomandazione (vedi allegato 2), il provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
C. 4605 Ferranti.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 4605, recante «Modifiche all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, in materia di assegno di divorzio».
  Segnala che il provvedimento in discussione si propone lo scopo di definire precisi criteri normativi riguardanti la determinazione dell'assegno divorzile, relativamente al quale sono emersi orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
  In proposito, rammenta che una consolidata giurisprudenza in materia di assegno divorzile ha sempre ravvisato, quale primo presupposto e criterio di determinazione del predetto assegno, l'assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita goduto dall'ex coniuge in costanza del matrimonio. In sede di giurisprudenza Pag. 35di legittimità, tuttavia, si è registrato, di recente, con la sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017, un segno del tutto opposto: si è, infatti, affermato che l'assegno divorzile può essere concesso unicamente all'ex coniuge che non abbia l'autosufficienza economica, che non sia, cioè, in grado di provvedere al proprio mantenimento. Peraltro segnala che, adeguandosi a questa nuova interpretazione, una recente ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l'assegno può essere chiesto dall'ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio (che versi cioè in condizione di povertà), non assumendo alcuna rilevanza, conseguentemente, ulteriori elementi quali la durata del matrimonio e l'impegno dedicato dallo stesso ex coniuge alla famiglia. Altre pronunce hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell'assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale unitamente ad altri criteri, come l'apporto personale ed economico di ciascun coniuge alla conduzione familiare (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1o giugno 2017).
  Evidenzia che tale contrastante quadro giurisprudenziale richiede, quindi, un urgente intervento normativo che, adeguando la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consenta di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole.
   Ciò premesso, segnala che il provvedimento in discussione interviene sull'articolo 5 della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970), ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale comma 6 (cui sono apportate significative modifiche) ed aggiungendo due ulteriori disposizioni. Il nuovo comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 prevede che, con la sentenza di divorzio, il tribunale dispone l'attribuzione di un assegno allo scopo di compensare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinato dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili). Un primo elemento di novità, quindi, riguarda il fatto che il coniuge economicamente più debole ha sempre diritto all'assegno; scompare, infatti, la prima delle due fasi che ha finora impegnato il tribunale, vale a dire quella relativa all’«an debeatur». Di conseguenza, è soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati (o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive) da parte del richiedente come presupposto del diritto all'assegno di divorzio. Altre novità riguardano gli elementi di valutazione nella determinazione dell'assegno periodico da parte del tribunale, che diventano oggetto di un nuovo comma 7. In particolare: all'attuale ampio concetto di «condizioni dei coniugi» è sostituito quello più specifico di condizioni economiche in cui gli stessi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio»; agli elementi già considerati dall'attuale comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 (in cui la durata del matrimonio è indicato come elemento valutativo autonomo) sono, inoltre, aggiunti l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive, la mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.
  Evidenzia che un nuovo comma 8 introduce un'ulteriore innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, il tribunale può attribuire l'assegno solo per un determinato periodo. L'unico caso contemplato dalla proposta in esame in cui il tribunale può negare l'assegno di divorzio riguarda il caso di matrimonio cessato o sciolto per violazione degli obblighi coniugali da parte del richiedente (nuovo comma 9). Si tratta, quindi, dei doveri dei coniugi previsti dall'articolo 143 Pag. 36c.c. la cui violazione può comportare addebito nella separazione (obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo).
  Segnala che l'articolo 1, comma 3, della proposta di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione disposte dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in discussione hanno, infine, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.
  Ciò premesso, ritiene opportuno che sul provvedimento in titolo la Commissione avvii una breve e puntuale attività conoscitiva. A tale scopo, invita i rappresentati dei Gruppi parlamentari a far pervenire, entro mercoledì 11 ottobre prossimo, l'indicazione di eventuali soggetti da poter audire.
  Evidenzia, inoltre, che la Commissione dovrebbe esaminare il provvedimento in titolo parallelamente alla proposta di legge dell'onorevole Morani C. 2669, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, sulla quale la Commissione ha già concluso un ciclo di audizioni 19 luglio scorso ed il cui seguito dell'esame è fissato al successivo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.
C. 2669 Morani.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
Atto n. 437.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».
  In particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge n.  247 del 2012, stabilisce, tra l'altro, che all'attuazione della medesima legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore (con decorrenza, quindi, dal 2 febbraio 2013). Inoltre, il comma 1 dell'articolo 43 della medesima legge, ha previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti Pag. 37previsti dalla legge. Il comma 2 ha quindi demandato al Ministro della giustizia, sentito il CNF, l'adozione di un regolamento per disciplinare: le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo; le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
  Rammenta che sullo schema di decreto in esame il Consiglio nazionale forense ha espresso il previsto parere il 26 maggio 2017. Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso il suo parere nell'adunanza del 22 giugno 2017. Lo schema di decreto ministeriale introduce, mediante lo strumento regolamentare, la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. In base all'articolo 1, lo schema di regolamento disciplina le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.
  Segnala che, ai fini della disciplina dettata dal regolamento: per «legge professionale» si intende la legge n. 247 del 2012; per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.
  Fa presente che l'articolo 2 stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il CNF, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze; individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; programma del corso e indicazione della metodologia didattica; curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
  Rammenta che la richiesta si intende accolta trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza di accreditamento. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi previste dall'articolo 29, comma 1, lett. c) della legge n.  247 del 2012. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine può organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine può organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Università, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 247 del 2012. Il CNF, anche tramite la Scuola Pag. 38superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.
  Evidenzia che l'articolo 3 disciplina i contenuti del corso di formazione. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei princìpi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; ordinamento e deontologia forense; tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea; diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; organizzazione e amministrazione dello studio professionale; profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
  Evidenzia che, al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012, il corso dovrà essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF.
  Rammenta che l'articolo 4 dispone che i soggetti che organizzano i corsi di formazione provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore. È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
  Fa presente che, secondo l'articolo 5, il corso ha una durata minima non inferiore a 160 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari (prevista dall'articolo 44 della legge n. 247 del 2012) o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica già svolto ai fini della nuova iscrizione, dà conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.
  Segnala che l'articolo 6 stabilisce che i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e Pag. 39degli eventuali compensi ai docenti. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Inoltre, in base all'articolo 7, i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l'effettività della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 247 del 2012 e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal CNF. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle 50 ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l'effettività della formazione. Il tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'UE secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lett. c), della legge n.  247 del 2012, nel limite massimo di sei mesi.
  Rileva che l'articolo 8 disciplina le verifiche intermedie e la verifica finale. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di maggio e novembre secondo le cadenze temporali previste dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 del presente regolamento. L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
  Fa presente che l'articolo 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche del profitto. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è costituita da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del CNF, nonché con l'eventuale attività di docente nell'ambito dei corsi di formazione. La Commissione dura in carica 4 anni. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Essa viene nominata entro novanta giorni Pag. 40dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento. La Commissione elabora, tenendo conto delle linee guida fornite dal CNF, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande – da aggiornare ogni 6 mesi – per le verifiche nelle materie insegnate nei corsi di formazione. Le linee guida elaborate dal CNF indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, affinché questi le metta a disposizione dei soggetti formatori in una piattaforma telematica da essi esclusivamente accessibile. I soggetti organizzatori dei corsi designano la Commissione di valutazione interna, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge n. 247 del 2012, che svolgerà i compiti relativi all'effettuazione delle verifiche intermedie e della verifica finale. La Commissione dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai suoi componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.
  Rammenta che l'articolo 10 dispone la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, mentre l'articolo 11 prevede che esso si applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al primo giorno del primo semestre successivo alla data della sua entrata in vigore.

  Alessandro ZAN (PD), pur rilevando come il provvedimento in discussione abbia il pregio di rendere uniforme sul territorio nazionale il contenuto dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, manifesta perplessità in merito alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto in titolo, nel quale si dispone che «i soggetti organizzatori dei corsi di formazione possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito». A suo avviso, sarebbe più opportuno, al fine di evitare disparità tra le diverse realtà territoriali, sostituire le parole «possono prevedere» con le seguenti «devono garantire».

  Donatella FERRANTI, presidente, evidenzia come, essendo i corsi in oggetto «autofinanziati», non sia possibile disporre che gli organizzatori degli stessi siano obbligati a garantire borse di studio per l'accesso agli stessi.

  Alessandro ZAN (PD) rileva che sarebbe comunque opportuno individuare un tetto massimo, uniforme su tutto il territorio nazionale, da applicare ai costi dei corsi di formazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che l'osservazione dell'onorevole Zan potrà essere un valido spunto di riflessione per la relatrice.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo parlamentare al provvedimento in titolo. Al riguardo osserva che lo stesso, a suo avviso, nel prevedere l'obbligo di frequenza a corsi di formazione per accedere alla professione di avvocato, di fatto, crei una disparità di trattamento tra coloro che, in ragione del reddito, possono accedere a tali corsi e coloro che non sono nelle condizioni di poterne sostenere i costi. Rileva, quindi, che non deve essere il reddito a censire coloro che possono accedere ad una carriera, bensì soltanto la capacità professionale.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire entro le ore 15 di lunedì 9 ottobre prossimo eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo, al fine di consentire alla relatrice di formulare la relativa proposta di parere.Pag. 41
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) rammenta di aver chiesto, il 4 luglio scorso, che la Commissione avvii sulla proposta di legge a sua firma C. 3592, in materia di tutela degli animali, un'approfondita attività conoscitiva. Sollecita, pertanto, l'avvio di tale indagine conoscitiva.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire, entro la giornata di giovedì 12 ottobre prossimo l'eventuale indicazione di soggetti da audire sulla proposta di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinate.

  Giuseppe BERRETTA (PD) comunica alla Commissione che il Tribunale di Catania, il 27 ottobre prossimo, parteciperà, ad Edimburgo, alla premiazione per l'assegnazione del premio CEPEJ «Bilancia di Cristallo» 2017, del Consiglio d'Europa. Fa presente che tale premio segnala le migliori pratiche innovative ed efficienti in materia di organizzazione giudiziaria. Rileva che il tribunale etneo è stato selezionato tra 37 uffici giudiziari europei candidati grazie al progetto Migrantes il cui obiettivo è il miglioramento della gestione e la riduzione dei tempi di trattazione delle procedure relative al riesame di richieste di protezione internazionale. Ai fini della valutazione per tale premio, fa presente che è importante anche il sostegno delle autorità nazionali e che il Ministero della giustizia si è già attivato in tale senso. Ritiene, pertanto, che sia utile che anche la Commissione giustizia manifesti il proprio sostegno a tale tribunale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Berretta, avverte che acquisirà i dati relativi all'iniziativa dallo stesso testé citata e ne farà oggetto di comunicazione alla Commissione nella seduta di martedì 10 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 10.05.

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