CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 210

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 9 ottobre.
  Avverte preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Artini 5.01 e gli emendamenti Coppola 14.1, 14.2 e 14.3 sono stati ritirati.
  Ricorda quindi che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la Pag. 211legislazione, tutte le Commissioni di merito. Le Commissioni non hanno approvato emendamenti, né si sono espresse favorevolmente sugli emendamenti loro trasmessi.
  La Commissione è pertanto chiamata nella seduta odierna a votare unicamente il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nel testo trasmesso dal Senato.
  Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nel testo trasmesso dal Senato.

  Gianluca PINI (LNA) preannuncia il voto contrario sul provvedimento e l'intenzione del gruppo della Lega Nord di presentare una relazione di minoranza in Assemblea; egli stesso svolgerà le funzioni di relatore di minoranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).
  Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (Doc. LXXXVII n. 5).
  Segnala che sulla Relazione si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.
  L'onorevole Bergonzi ha quindi predisposto una Relazione per l'Assemblea, che lo invita ad illustrare.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di Relazione, che illustra (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di Relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

  Michele BORDO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

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  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, che nell'evidenziare i contenuti del provvedimento, esprime apprezzamento per il richiamo esplicito effettuato all'articolo 1, comma 1 al rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE che specifica che: «gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

  Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene infatti che dopo anni di incertezza normativa in tema di concessioni demaniali, il ricorso allo strumento della delega non faccia che prolungare una situazione di scarsa chiarezza e non possa ritenersi appropriato. Rammenta che il M5S ha presentato in sede di Commissioni di merito alcune proposte emendative chiare, sia in tema di durata delle concessioni che con riferimento al periodo transitorio, che non sono state accolte. Ritiene che il Governo avrebbe dovuto affrontare la materia con maggiore coraggio.

  Gianluca PINI (LNA) intende ricordare ai colleghi, per dovere di cronaca e per rispetto della verità storica sul tema delle concessioni demaniali, che già nella legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010) era stata approvata una disposizione di delega – opportunamente negoziata con la Commissione europea – per l'emanazione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Si era in quella occasione riusciti a individuare un percorso confacente alla specificità italiana del settore che, nella ricerca di un punto di equilibrio, individuava il meccanismo del doppio binario prevedendo, contemporaneamente, bandi per nuove concessioni, per i tratti di litorale ancora disponibili, e il riconoscimento di un congruo periodo transitorio per le concessioni in essere.
  L'interpretazione rigida della direttiva Servizi data dai Governi di sinistra che si sono succeduti in quegli anni non ha tuttavia consentito di esercitare i margini di discrezionalità riconosciuti dalla Commissione europea, la delega è nel frattempo scaduta e oggi, a sette anni di distanza, ci si ritrova con un provvedimento che è una pallida imitazione di quello precedente, e che non ha peraltro ottenuto ancora alcun avallo dalle Istituzioni europee. Occorre allora domandarsi per quale motivo quella delega non fu esercitata e perché il Governo interviene proprio ora, a ridosso delle elezioni politiche, proponendone una nuova e assai meno efficace versione, che seppure approvata rischia di non risolvere la situazione.
  Sottolinea la posizione nettamente contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame.

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) condivide l'analisi svolta dal collega Pini circa il fatto che l'Italia aveva ottenuto, in passato, importanti margini di autonomia in tema di concessioni demaniali marittime, che non sono stati poi opportunamente sfruttati. Il motivo di tale inefficienza è a suo avviso anche riconducibile alla mancata attuazione delle disposizioni della legge n. 234 del 2012, con particolare riferimento a quelle norme che istituiscono presso le amministrazioni statali i nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. Tali nuclei avrebbero dovuto assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'UE, contribuendo alla negoziazione, sin dalla fase ascendente, delle questioni di interesse per il Paese. Si lamenta spesso la rigidità delle Istituzioni europee, ma occorre piuttosto fare i conti con la nostra incapacità di trattare a favore degli interessi italiani.Pag. 213
  Evidenzia quindi l'opportunità che il provvedimento in esame sia preventivamente notificato alla Commissione europea, sia al fine di evitare possibili contestazioni future, anche con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, sia al fine di prevenire eventuali ricorsi di operatori del settore che si ritengano lesi dalla nuova normativa.

  Chiara SCUVERA (PD) osserva come il richiamo alle responsabilità del passato sia un mero esercizio retorico, poiché l'onorevole Pini è ben consapevole del fatto che il decreto legislativo n. 59 – che ha così rigidamente, a suo dire, recepito la direttiva Bolkenstein – è stato emanato il 26 marzo 2010, con il partito della Lega al Governo.
  Né si può affermare, poiché non corrisponde a verità, che sia possibile sottrarsi all'ambito di applicazione della direttiva Servizi. Si può certamente – e l'attuale Governo sta percorrendo questa strada – trovare una via italiana, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità acquisite. In questa direzione il provvedimento individua principi e criteri direttivi, che tengono in grande cura la gestione del periodo transitorio.
  Rammenta infine che le Commissioni Finanze e Attività produttive stanno affrontando i temi qui richiamati nel merito; alla XIV Commissione spetta piuttosto concentrarsi sul completo rispetto della normativa europea, come ha opportunamente fatto la relatrice nell'approfondito parere formulato.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, ringrazia innanzitutto i colleghi per i contributi offerti al dibattito. È certamente vero che il Parlamento si trova oggi ad affrontare un problema risalente al 2006, data di approvazione della direttiva Servizi, cui è seguito il decreto legislativo di attuazione n. 59 del 2010, richiamato dalla collega Scuvera. Si sono quindi susseguite negli anni diverse criticità, alle quali ora si cerca di offrire una risposta adeguata, con una interpretazione della direttiva che sia coerente con il tessuto economico e sociale del nostro Paese.
  In tale quadro occorre tuttavia ricordare che la XIV Commissione è principalmente chiamata a verificare se il disegno di legge di delega sia conforme al diritto dell'Unione europea, senza entrare nel merito delle scelte operate.
  Ritiene inoltre, con riferimento a quanto osservato dal collega Battelli, che lo strumento della delega sia ideale in un ambito come questo, di particolare complessità tecnica.
  Ritiene in conclusione di poter accogliere il rilievo avanzato dall'onorevole Buttiglione, inserendo nel parere una osservazione volta ad invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di assicurare che la nuova disciplina di riordino del settore delle concessioni demaniali marittime sia preventivamente notificata alla Commissione europea, anche al fine di garantirne la conformità con la disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.
  Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

  Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC-IDEA) ritiene incongruo che siano le Commissioni di merito a dover verificare se vi sia o meno il ragionevole dubbio di poter incorrere nella violazione della disciplina sugli aiuti di Stato; si tratta di una valutazione che spetta prioritariamente alla XIV Commissione, che dovrebbe assumere sul punto una posizione più netta.

  Gianluca PINI (LNA) condivide le osservazioni del collega Buttiglione, e ritiene che la Commissione Politiche dell'Ue dovrebbe rivolgere i propri rilievi direttamente al Governo, anziché alle Commissioni di merito.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rammenta nuovamente che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva, e che deve rendere il proprio parere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, non direttamente al Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di Pag. 214parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, informa la Commissione che sul provvedimento sono ancora in corso approfondimenti con riguardo, in particolare, alle disposizioni che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkenstein le attività termali. Sul punto occorre verificare – in ragione della natura di tali attività quali cure sanitarie – la loro possibile esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva medesima. Si tratta di un tema molto delicato, che la XIV Commissione deve affrontare al fine di garantire la piena coerenza della disciplina in discussione con la normativa europea.
  Preannuncia in ogni caso che la prossima settimana sottoporrà una proposta di parere alla valutazione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto delle indicazioni offerte dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
Atto n. 459.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in titolo – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), il quale dà mandato al Governo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
  Si tratta in particolare di adeguarsi al regolamento (UE) n. 1025/2012, che già opera ex se ad esempio nel senso di armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli strumenti di misura, ecc.).
  La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, Pag. 215applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza (»principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo.
  Anche la direttiva (UE) 2015/1535, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, secondo la relazione introduttiva «considerato che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l'aggiornamento dei relativi riferimenti nelle norme stesse. Tale direttiva, ai sensi del suo articolo 11, è già entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga direttiva 98/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel tempo».
  L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui l'unico comma si divide.
  Con la lettera a) il titolo della legge vigente è aggiornato secondo la prassi normalmente adottata per l'attuazione di norme europee.
  Con la lettera b), l'articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente sostituito per allinearlo ai contenuti ed alle formulazioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e, relativamente alle definizioni che non sono già comuni ad entrambi gli atti normativi europei, anche alle altre definizioni direttamente applicabili contenute all'articolo 2 del regolamento.
  La lettera c) dispone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1-bis della legge, relativo ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, aggiornandone il testo in modo da renderlo conforme all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva.
  Con le lettere d), e) ed f), l'articolo 3 della legge (concernente la partecipazione italiana al comitato europeo previsto dall'abrogata direttiva 98/48/UE) è aggiornato con riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti.
  La lettera g) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 317/1986 e detta norme sugli Organismi nazionali di normazione italiani.
  In particolare, il comma 1, sostanzialmente riproducendo il contenuto delle disposizioni vigenti, prevede la comunicazione alla Commissione europea, da parte del MiSE, dell'individuazione e delle modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani.
  Il compito di esercitare la vigilanza sui citati organismi nazionali di normazione è individuato in capo al MiSE, il quale ha facoltà di acquisire, a tal fine, il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.
  Il successivo comma 2 prevede che continuino ad operare quali organismi nazionali di normazione, come individuati alla data di entrata in vigore del decreto, gli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/UE, abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, ovvero l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); il Comitato elettrotecnico italiano (CEI); congiuntamente l'UNI ed il CEI, relativamente alle attività da svolgere in Pag. 216rapporto con l'ETSI e l'UIT sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni (ISCOM).
  Le lettere h) ed i) dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 5 della legge, articolandolo più coerentemente in due distinti articoli, dedicati agli adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani, e agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali.
  La lettera l) sostituisce l'articolo 6 della legge n. 317/1986, relativo alla comunicazione delle informazioni da parte del MiSE, in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito.
  La lettera m) sostituisce l'articolo 8 della legge n. 317/1986, relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani.
  In particolare, il comma 1 prevede la concessione agli organismi nazionali di normazione italiani, da parte del MiSE, di un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al successivo comma 2.
  La lettera n) dispone la sostituzione dell'articolo 9 della legge, relativo al necessario differimento dell'adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva notifica ed agli ulteriori differimenti previsti in particolare nel caso di osservazioni e pareri circostanziati. Anche in questo caso non sono presenti modifiche sostanziali, ma solo un aggiornamento del testo normativo per renderne piena la corrispondenza all'articolo 6 della direttiva.
  Con la lettera o) viene sostituito l'articolo 9-bis della legge n. 317 del 1986, relativo agli adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo dall'Unità centrale di notifica, cioè dall'ufficio dirigenziale competente individuato nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535.
  Con la lettera p) si sostituisce l'articolo 9-ter, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all'articolo 7 della nuova direttiva.
  La lettera q), nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, provvede ad abrogare gli articoli 7 e 11 della legge n. 317 del 1986. Infatti, l'articolo 7 (spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria) costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai consolidati nell'attuale assetto di bilancio. Parimenti avviene per l'articolo 11 (entrata in vigore), che, riguardando l'entrata in vigore dell'originaria formulazione di tale legge, ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti.
  Con le lettere r) e s) si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti normativi del testo degli allegati I e II della legge n. 317 del 1986, anche per un suo più completo allineamento al testo degli allegati I e II della nuova direttiva.
  L'articolo 2 abroga l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto.
  L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4, tenuto conto che entrambi i provvedimenti europei da attuare sono già entrati in vigore, prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo Pag. 217a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

  Michele BORDO, presidente, rammenta che sull'atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato – Regioni e che pertanto la Commissione dovrà attendere tale documentazione prima di esprimersi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

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