CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 408

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato «Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso Pag. 409tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud».
Atto n. 446.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La deputata Tiziana CIPRINI (M5S) richiama l'attenzione su tre profili di criticità relativi al provvedimento in esame.
  In primo luogo, rileva che, nell'individuare il tracciato della complanare sud, non sono state prese seriamente in considerazione alternative fattibili, in grado di limitare notevolmente i pregiudizi per i cittadini residenti in zona e per i beni tutelati ivi esistenti. Segnala dunque l'esistenza di un progetto alternativo capace di risolvere le criticità del tracciato proposto da Autostrade per l'Italia, rendendo la nuova opera meglio inserita nel contesto architettonico di Villa Lonardi e garantendo la continuità di via Medicine e il collegamento diretto dell'abitato della località La Busa con la comunità di San Donnino, evitando sovrapposizioni tra il traffico locale ed il traffico diretto verso l'autostrada. Deposita quindi una memoria in cui è illustrato il predetto tracciato alternativo.
  In secondo luogo, sottolinea l'irregolarità procedurale del progetto, che non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA) nonostante le dimensioni dell'intervento, destinato ad avere un rilevante impatto sul territorio. Ricorda che è pendente sul punto dal 2013 un ricorso dinnanzi al TAR Emilia Romagna.
  Rileva infine che la Regione Emilia Romagna non si è pronunciata positivamente sul punto: essa ha infatti espresso un parere favorevole a condizione che siano acquisite le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposta a tutela.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, chiede alla deputata Ciprini se il TAR Emilia Romagna abbia concesso in via cautelare la sospensiva a seguito del richiamato ricorso.

  La deputata Tiziana CIPRINI (M5S) risponde di non avere notizie al riguardo.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, ricorda che nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi il 2 marzo 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il rappresentante delle Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto, atteso che sullo stesso è stata svolta un'attenta concertazione sul territorio. Richiama altresì la posizione favorevole di tutti gli enti territoriali interessati e sottolinea che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze delle autonomie territoriali. Esulano invece dalla competenza della Commissione valutazioni circa la legittimità della procedura, riservate all'autorità giudiziaria, che comunque non ha ritenuto di concedere la sospensiva.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 15.25.

Pag. 410

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, per gli aspetti di propria competenza, alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
  Il documento evidenzia l'intento dell'esecutivo di dare continuità nella prossima manovra finanziaria alle misure economiche già assunte a partire dal 2014 al fine di rilanciare la crescita e l'occupazione, gli investimenti, di contrastare la povertà sociale, nonché di ridurre la pressione fiscale, proseguendo nel virtuoso percorso di contenimento del disavanzo pubblico.
  La Nota reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,5 per cento sia per l'anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,1 per cento per il 2020); un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10,0 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di disoccupazione era invece pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0 per cento per il 2020).
  Quanto al tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL), esso è pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020 (il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 prevedeva, per l'anno in corso, un tasso identico a quello del nuovo quadro suddetto, mentre, per gli anni successivi, contemplava un tasso pari all'1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, nonché un valore percentuale pari a zero nel 2020).
  In proposito, si richiama l'intento di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8 punti percentuali a 0,3 punti. Ciò al fine di contemperare gli obiettivi della sostenibilità fiscale, a cui il Governo non intende rinunciare, con politiche di sostegno alla ripresa economica in essere, che rappresentano gli assi portanti della manovra finanziaria.
  Di tale intendimento il Ministro dell'economia ha informato la Commissione europea, che ne ha preso atto sottolineando l'importanza di attuare ampie riforme strutturali e di ridurre il deficit di bilancio e il rapporto debito/PIL.
  Di particolare interesse per la Commissione risulta il capitolo V della Nota, in cui si dà conto delle misure già assunte, e di quelle che il Governo intende assumere, al fine di dare seguito alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'UE per l'Italia nel luglio 2017. Fra gli ambiti di maggiore rilievo nel documento si dà conto del riordino delle società partecipate; delle misure per contrastare i rischi idrogeologici e la ricostruzione dopo gli eventi sismici dello scorso anno; della ripresa degli investimenti anche a livello locale; degli interventi per il Mezzogiorno; dei finanziamenti per l'edilizia scolastica; delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore dei trasporti locali; delle novità introdotte con riferimento ai fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle regioni e degli enti locali.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

Pag. 411

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Nuovo testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Affari sociali della Camera dei deputati, sul disegno di legge C. 3868, di iniziativa governativa, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», approvato dal Senato, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, al fine di coordinare la disciplina nazionale con la normativa europea, recentemente innovata dal Regolamento (UE) 536/2014. I relativi decreti legislativi sono emanati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 1-bis interviene in materia di comitati etici, prevedendo, in particolare: l'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali (commi 1-3): le modalità di individuazione dei comitati etici territoriali, fino ad un massimo di quaranta, la cui nomina è rimessa alle Regioni (comma 7); l'individuazione di comitati etici a valenza nazionale, nel numero massimo di tre, i quali svolgono le medesime funzioni dei comitati etici territoriali (comma 8).
  L'articolo 3 opera una ampia revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
  L'articolo 3-bis dispone l'istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie.
  L'articolo 3-ter disciplina le modalità di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie.
  L'articolo 4 disciplina l'istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.
  L'articolo 6 trasforma il Consiglio nazionale dei chimici (CNC) nella Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici; agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie.
  L'articolo 7 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
  L'articolo 8-bis modifica la disciplina relativa all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
  Gli articoli 9, 10 e 11 intervengono in materia penale.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.
  L'articolo 13 abolisce il divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie e modifica la disciplina sull'esercizio societario delle farmacie.
  L'articolo 14 modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, istituisce un unico livello di detto ruolo e, dall'altro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza Pag. 412sanitaria del servizio sanitario nazionale; introduce altresì norme per l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
  L'articolo 15 reca infine una norma di chiusura volta a salvaguardare le competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario e quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione.
S. 2728 Governo.

(Parere alla 4a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 4a Commissione Difesa del Senato, sul disegno di legge del Governo S. 2728, recante «Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione».
  Il provvedimento è articolato in due capi per complessivi 11 articoli.
  Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni relative alla governance, all'alta formazione, alla sanità, all'avanzamento dei dirigenti militari.
  L'articolo 1 prevede interventi di revisione delle attribuzioni del Ministro della difesa concernenti l'esercizio della funzione di indirizzo politico. Introduce una legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa. Provvede, infine, al riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente della valutazione della performance.
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina dei vertici militari per rafforzare la direzione strategico-militare attribuita al Capo di Stato Maggiore della Difesa.
  L'articolo 3 disciplina la carica, le attribuzioni, gli organi e le strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, con la finalità di assicurare l'unitarietà del supporto logistico alle Forze.
  L'articolo 4 reca la riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa, civile e non più militare, al fine di rimodulare l'ambito delle funzioni tecnico-amministrative nell'ottica di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.
  L'articolo 5 provvede all'istituzione del Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca.
  L'articolo 6 prevede disposizioni in materia di Ispettorato generale della sanità militare, intese ad assicurare la gestione unitaria della sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture.
  L'articolo 7 prevede interventi di revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale.
  Il Capo II (articoli 8-11) contiene le deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, la rimodulazione del modello professionale nonché per la riforma del sistema di formazione.
  L'articolo 8 reca una delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate. Tra i principi e criteri Pag. 413direttivi è inclusa la previsione di ulteriori misure organizzative e ordinative che preservino in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, al fine di assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva.
  L'articolo 9 reca una delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate.
  L'articolo 10 reca una delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  L'articolo 11 disciplina il procedimento per l'esercizio delle deleghe di cui ai tre articoli precedenti, nel quale si prevede il previo parere della Conferenza unificata per i profili di interesse.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare.
Testo unificato: S. 2048 e abb.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 11a Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato, sul testo unificato dei disegni di legge S. 2048, S. 2128 e S. 2266, recante norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare.
  Il provvedimento è costituito da 4 articoli.
  L'articolo 1 – rubricato «Finalità» – sancisce il riconoscimento dell'attività di cura di persone affette da infermità o disabilità gravi e bisognose di assistenza a lungo termine, svolta, in modo non professionale e gratuito, da soggetti ad esse legati da rapporti affettivi e familiari. Lo Stato è chiamato a riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività volontaria di cura e di assistenza svolta dai cosiddetti (con termine anglosassone) «caregivers», nonché a tutelarla con l'obiettivo di renderla conciliabile con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.
  L'articolo 2 reca misure per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers. Si prevede che le Regioni e le Province autonome, in accordo con i Comuni e le aziende sanitarie locali, provvedano, con atti programmatici e di indirizzo e nei limiti delle risorse disponibili, all'identificazione dei caregivers allo scopo di sostenere e agevolare lo svolgimento della loro attività di cura e di assistenza. In particolare, ai caregivers devono essere fornite: informazioni sui bisogni del soggetto assistito e sulle modalità con cui farvi fronte; opportunità formative in materia di cura e di assistenza; un supporto psicologico, nonché interventi di ausilio tali da agevolare l'attività di assistenza e proseguirla nel lungo termine. In tali interventi di supporto e di ausilio risultano coinvolte le istituzioni, i servizi sanitari e le organizzazioni di volontariato. Sembra, pertanto, necessario che alle istituzioni locali siano assicurate risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo alle funzioni loro attribuite.
  L'articolo 3 reca la definizione di «prestatore volontario di cura» quale persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile e del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero dei minori soggetti ad affidamento. Il soggetto assistito deve risultare affetto da malattia, infermità o disabilità gravi, ed essere stato riconosciuto invalido civile con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale. Viene, infine, posta la condizione che l'assistito – o, in caso di sua incapacità di intendere o di volere, il tutore – abbia manifestamente espresso il proprio consenso nella scelta del suo prestatore volontario di cura. Il prestatore Pag. 414volontario di cura gode degli eventuali diritti economici e sociali individuati dalla legge di bilancio annuale, nonché delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dalle quali risultano conseguentemente esclusi tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori dell'assistito.
  L'articolo 4 dispone che, con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, definisca le modalità di accertamento dei requisiti richiesti al prestatore volontario di cura ai sensi dell'articolo 3. In considerazione delle competenze regionali in materia di salute, previdenza e servizi sociali, appare necessario prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti alla figura del prestatore volontario di cura.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 415