CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 3 ottobre 2017.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Esame emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.
Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna il disegno di legge C. 3868, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», trasmesso dal Senato il 24 maggio 2016 e modificato dalla Commissione Affari Sociali della Camera.
  Rammenta che il provvedimento, nel nuovo testo risultante dalle proposte emendative approvate, è composto da 18 articoli, suddivisi in quattro capi.
  Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta attinenza alle competenze della Commissione giustizia, segnala preliminarmente che l'articolo 1, recante «Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica», al comma 1, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'età pediatrica. Al comma 2 del medesimo articolo sono individuati i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, segnalo la lettera m) del citato comma, nel quale si prevede la riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo per la violazione delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello sperimentatore e delle strutture coinvolte, nonché della natura sostanziale o formale della violazione attraverso: la conferma delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, per le violazioni delle disposizioni ivi indicate; la previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta Pag. 241anni; la previsione della sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano i termini e le procedure previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e le norme sulla trasparenza e l'assenza di conflitti di interessi previste dal provvedimento in discussione, nonché di meccanismi sanzionatori; la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali, al fine di migliorare la pratica clinica e di acquisire informazioni rilevanti a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali; il riordino della normativa di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, in particolare prevedendo la possibilità di cessione e utilizzazione dei dati relativi alla sperimentazione a fini registrativi all'azienda farmaceutica, per valorizzare l'uso sociale ed etico della ricerca, e stabilendo che l'azienda farmaceutica rimborsi le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione nonché le mancate entrate connesse alla connotazione di studio come non profit.
   Nel passare all'esame delle disposizioni contenute nel Capo II, concernente le professioni sanitarie, segnala che l'articolo 3, opera una complessiva revisione della relativa disciplina, in parte novellando i Capi I, II e III, del decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, riguardanti gli ordini delle predette professioni, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
   Nello specifico, osserva che la nuova disciplina prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di «collegio» in «ordine». Infatti, con la novella di cui al capoverso ART. 1 (comma 1), innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. A tali ordini, insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici, si applicano, in base al rinvio effettuato al capoverso ART. 7 (comma 12), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 233 del 1946 già richiamato. Al riguardo, segnalo che la disciplina dell'ordine dei biologi è inserita dall'articolo 7 nell'ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma l'attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche.
  Rammenta che l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in XII Commissione, istituisce, per una complessiva tutela della salute intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, l'area delle professioni sociosanitarie. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel suddetto Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Il successivo articolo 3-ter prevede che l'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli da 1 a 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza Pag. 242in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.
  Fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge, totalmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.
  Evidenzia che l'articolo 6, inserito al Senato nel corso dell'esame in Assemblea, trasforma il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Agli ordini si applicano le disposizioni relative alle professioni sanitarie, pertanto la Federazione è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero della salute.
  Rammenta che l'articolo 7 inserisce le professioni di biologo e di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie. Riguardo alle norme organizzative, all'ordine dei biologi si estende la disciplina di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come novellato dall'articolo 3 del provvedimento in esame. Per l'ordine degli psicologi resta ferma un'autonoma disciplina organizzativa, come modificata dalle novelle di cui al comma 5, inserito in sede referente al Senato. Il comma 6 prevede, inoltre, il trasferimento di alcune competenze, relative ai due ordini summenzionati, dal Ministro (e Ministero) della giustizia al Ministro (e Ministero) della salute.
  Rileva che l'articolo 8, inserito al Senato nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione, presso l'ordine degli ingegneri, dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, demandando ad un regolamento interministeriale la definizione dei requisiti per l'iscrizione, su base volontaria. Il comma 1 di tale articolo istituisce presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici. I requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale saranno fissati da un regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).
  Segnala che l'articolo 8-bis, introdotto dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, modifica la legge 8 marzo 2017, n. 24, che reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 8-bis, nel modificare il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della citata legge, prevede che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il comma 2 dell'articolo 8-bis, nel modificare il comma 6 del citato articolo 9, dispone che in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo.
  Fa presente che l'articolo 9 del provvedimento, al comma 1, novella l'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo di una professione, prevedendo che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Pag. 243Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Dispone, inoltre, che la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica, altresì, la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Il comma 2 introduce un nuovo comma all'articolo 589 del codice penale (Omicidio colposo), disponendo che la pena di cui al terzo comma di tale ultimo articolo si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. Il successivo comma 2-bis, dispone che se i fatti di cui al secondo comma dell'articolo 590 del codice penale (Lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Il comma 2-ter sostituisce il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disponendo che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio. Il comma 2-quater sostituisce il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, prevedendo che chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro. Il comma 2-quinquies modifica l'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, stabilendo che a coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa prevista per chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale (Abusivo esercizio di una professione), nonché l'articolo 2231 del codice civile (Mancanza di iscrizione).
  Al riguardo, rammenta che i commi da 1 a 2 quinquies del predetto articolo 9, riproducono integralmente il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge C.2281, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, del quale la II Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016.
  Fa presente, inoltre, che il comma 3 inserisce l'articolo 86-ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La nuova disposizione, mutuata sul precedente articolo 86-bis, che destina alle amministrazioni pubbliche i beni utilizzati per commettere delitti informatici, prevede il trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti dei beni immobili confiscati perché utilizzati per commettere il delitto di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Il comune dovrà destinare i beni immobili a finalità sociali e assistenziali. Infine, il comma 4, modifica la recente legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate, per specificare che tale disciplina, relativa alle professioni non organizzate in ordini e collegi, non può trovare applicazione non solo in relazione alle professioni sanitarie, come già attualmente prevede la legge, ma neanche Pag. 244in relazione alle attività tipiche o riservate per legge alle professioni sanitarie.
  Rammenta che l'articolo 10 del disegno di legge, inserito dal Senato, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000. In particolare, all'articolo 9 della legge richiamata è introdotto un nuovo comma 7-bis, che prevede l'applicabilità della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.648 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie o da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.
  Evidenzia che l'articolo 11 aggiunge un nuovo numero 11-sexies) all'articolo 61 del codice penale, qualificando come circostanza aggravante comune l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.
  Fa presente, infine, che l'articolo 13 interviene sul Testo unico delle legge sanitarie (TULS) del 1934 (R.D. 1265/1934), di cui riscrive l'articolo 102, prevedendo anche l'abolizione del vecchio divieto all'esercizio cumulativo delle professioni sanitarie. Infatti, nella nuova formulazione, il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia. Tale incompatibilità viene rafforzata in quanto i sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. L'articolo 13 interviene anche sull'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, di cui sostituisce il comma 4, consentendo che la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia privata di cui sia titolare una società sia operata con un qualsiasi farmacista iscritto all'albo e non necessariamente con un altro socio farmacista (comma 2). L'ultimo intervento, operato modificando l'articolo 7, comma 9, della legge n. 362 del 1991, n. 362, eleva da sei a quarantotto mesi il termine entro il quale il soggetto che abbia acquisito, a titolo di successione ereditaria, una partecipazione in una società di gestione di farmacie e che non abbia i relativi requisiti deve cedere la quota in oggetto. Si ricorda che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione di successione (comma 3).

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata odierna eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo, al fine di poter formulare una proposta di parere sullo stesso nella giornata di domani, mercoledì 4 ottobre. Rammenta, infatti, che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea per lunedì 9 ottobre prossimo. Nessun altro di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo sono state presentate circa sessanta proposte emendative (vedi allegato 2).

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, rilevato che sul provvedimento in discussione sono state presentate numerose proposte emendative, chiede di poter disporre di tempi adeguati per effettuarne un esame attento e approfondito.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del relatore di disporre di tempi adeguati per una approfondita valutazione delle proposte emendative presentate, rammenta che il provvedimento in discussione è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea relativo al mese di novembre prossimo. Precisa, quindi, che la seduta odierna, così come quelle previste nelle giornate di domani e di giovedì 5 ottobre prossimo, saranno dedicate ad eventuali interventi di illustrazione degli emendamenti presentati. Nel prendere atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, XII e per le Questioni regionali, avverte che è pervenuto altresì il parere favorevole della V Commissione. Ricorda, inoltre, che tutti i gruppi parlamentari si sono espressi favorevolmente al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, mentre la Commissione è in attesa dell'assenso da parte del Governo a tale trasferimento. Ciò premesso, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Agostinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.35.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.
COM (2017) 341.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata di domani eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo Pag. 246al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di documento finale da sottoporre all'esame della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011.
COM (2017) 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi parlamentari a far pervenire entro la giornata di domani eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo al fine di consentire al relatore la predisposizione, in tempi rapidi, di una proposta di documento finale da sottoporre all'esame della Commissione.

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, nel rammentare che la proposta di regolamento in titolo mira a velocizzare la circolazione di informazioni sulle condanne a carico di cittadini di Stati terzi e apolidi, evidenzia che tale scambio di informazioni tra gli Stati membri, seppur già possibile, manchi, allo stato, di una procedura o un meccanismo che consenta di realizzare efficacemente tale genere di operazione. Nel valutare positivamente l'impianto complessivo della proposta di regolamento in discussione, sottolinea il positivo impatto degli strumenti ivi previsti, che consentiranno agli Stati membri di acquisire informazioni in modo omogeneo, rapido ed efficiente.

  Giulia SARTI (M5S), pur condividendo il contenuto del provvedimento in discussione, preannuncia che il suo gruppo parlamentare farà pervenire alcune osservazioni relative al casellario giudiziario interno, evidenziando la necessità che lo stesso disponga di adeguate banche dati per sopperire a mancanze già più volte evidenziate dal suo gruppo parlamentare.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, fa presente che il provvedimento in discussione si riferisce esclusivamente alla gestione a livello internazionale della rete di trasmissione dei dati, evidenziando che le problematiche relative al casellario giudiziario italiano potranno essere meglio valutate nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 103 del 2017, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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