CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 settembre 2017
880.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 158

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, previsto alle ore 14.30, propone di passare allo svolgimento dei provvedimenti in sede consultiva.

  La Commissione concorda.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole rilevando positivamente che nel testo in esame sono state recepite alcune delle osservazioni formulate dalla X Commissione nel parere espresso il 5 novembre 2015 nel corso dell'esame in prima lettura (vedi allegato 1).

  Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Lara RICCIATTI (MDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante «Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016» e del disegno di legge recante «Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017», per le parti di competenza. Ricorda che l'esame dei provvedimenti si conclude con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.
  Comunica che oggi si svolgerà la relazione introduttiva e si avvierà l'eventuale dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito dell'esame e la sua conclusione avranno luogo nella seduta del prossimo martedì 26 settembre.
  Avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato il prossimo lunedì 25 settembre, alle ore 12. Ricorda peraltro che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente presso la Commissione Bilancio e che, qualora fossero presentati in questa sede, saranno nuovamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo
  Sottolinea che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
  L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
  In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa, che privilegia una esposizione di tipo funzionale. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.
  In linea generale, con riguardo ai saldi di finanza pubblica, nell'esercizio 2016 l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari, in valore assoluto, a 40.809 milioni, corrispondente al 2,4 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2015: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 44.197 milioni, pari al 2,7 per cento del PIL, e a sua volta migliorava consistentemente il risultato 2014, in cui si era registrato un disavanzo pari a 48.999 milioni (3,0 del PIL).
  Concorrono al miglioramento del saldo sia un decremento delle spese (per circa 0,8 miliardi), sia un incremento delle entrate (per circa 2,6 miliardi): tali componenti si riflettono in un miglioramento sia del saldo primario (+1,6 miliardi) sia della spesa per interessi (-1,8 miliardi).
  L'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,6 per cento del PIL nel 2014 (25,4 miliardi), rimane costante all'1,5 per cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un miglioramento in valore assoluto (passando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi).
  La spesa per interessi si attesta al 4,0 per cento del PIL (66,3 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2015 (68,1 miliardi pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014 (74,4 miliardi pari al Pag. 1604,6 per cento del PIL). Rispetto al picco del 2012 la spesa in questione è diminuita di circa 17,2 miliardi.
  Per quanto riguarda il saldo di parte corrente, lo stesso registra un consistente decremento, riducendosi di circa 8,7 miliardi rispetto al 2015, passando così dall'1,1 per cento di PIL dell'anno precedente a 0,6 punti di PIL. Tale evoluzione risente degli effetti della riduzione della pressione fiscale – passata dal 43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016 (42,3 per cento al netto degli effetti del bonus 80 euro) – che ha lasciato pressoché stabili (+0,2 per cento) le entrate correnti – che conseguentemente, stante l'incremento del PIL, sono diminuite in quota dello stesso di 0,7 punti percentuali – a fronte di una spesa corrente che è invece aumentata di circa 10 miliardi, pur in presenza del minor onere per interessi, e che è rimasta quindi sostanzialmente stabile in quota PIL al 46,2 per cento.
  La contenuta dinamica delle entrate è riconducibile in parte prevalente dalla contrazione delle imposte indirette, determinata da un incremento riferito al settore statale (+3,179 miliardi) e da una riduzione registrata nel settore delle amministrazioni locali (-10,844 miliardi): il primo per la maggiore Iva derivante effetto dell'aumento sia degli scambi interni sia dei versamenti dell'imposta effettuati dalle Amministrazioni pubbliche in attuazione delle norme sullo split payment introdotte dalla legge di stabilità 2015; la seconda per la riduzione del gettito IRAP, determinata dalle disposizioni sul cuneo fiscale introdotte dalla legge di stabilità 2015, l'abolizione della TASI sull'abitazione principale e la rimodulazione dell'IMU sui terreni agricoli e sulle abitazioni date in locazione a canone concordato. Quanto al rilevante l'incremento delle imposte in conto capitale (da 1.217 milioni del 2015 a 5.199 milioni del 2016), questo è determinato principalmente dal gettito derivante dalla voluntary disclosure.
  Sul versante della spesa, le spese finali nel 2016 mostrano un decremento rispetto al precedente esercizio (-0,1 per cento), passando da 830.135 milioni a 829.311 milioni. Rispetto al PIL, le spese medesime diminuiscono la loro incidenza, passando dal 50,5 per cento del 2015 al 49,6 per cento del 2016. La variazione complessiva è determinata dalla diminuzione per 0,7 punti di PIL della spesa in conto capitale mentre rimangono sostanzialmente stabili la spesa corrente primaria, attestata al 42,2 per cento in entrambi gli anni 2015 e 2016 e la spesa per interessi, che passa dal 4,1 al 4,0 per cento.
  Per quanto attiene alle principali componenti di spesa, il consuntivo 2016 evidenzia un aggregato di spesa per prestazioni sociali in denaro (costituite principalmente da pensioni) in incremento dell'1,4 per cento, minore rispetto a quelli registrati nel biennio precedente. Si inverte invece la dinamica dei redditi da lavoro dipendente, che dopo esser diminuiti sia nel 2014 che nel 2015 aumentano dell'1,3 per cento rispetto al 2015, mantenendo tuttavia invariata l'incidenza in termini di PIL (9,8 per cento): il dato risente tuttavia dell'inclusione dei compensi RAI, società ora inclusa nel conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Risulta infine in forte riduzione (poco meno di 11 miliardi rispetto al 2015) la spesa in conto capitale, la cui incidenza in quota PIL passa dal 4,1 per cento al 3,4 per cento.
  Per quanto riguarda infine il debito pubblico, questo ha raggiunto nel 2016 in valore assoluto la cifra di 2.217.909 milioni di euro (in aumento di 45.059 milioni rispetto all'anno precedente), con una incidenza sul PIL che viene ad attestarsi ai 132,6 punti percentuali, rispetto ai 132,1 punti dell'anno precedente, come riportato in tabella. Pur non ancora interrotto, il percorso di crescita del rapporto in questione sembra comunque registrare nell'ultimo triennio una sostanziale stabilizzazione – con una crescita media di circa 1,3 punti percentuali annui – rispetto alla ripida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.Pag. 161
  Con riferimento ai dati di competenza della X Commissione Attività produttive, nell'anno 2016, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza iscritti nel bilancio di previsione del MiSE ammontano a 4.804,6 milioni di euro. Gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano a 7.395,1 milioni di euro con una variazione in aumento del 53,9 percento circa rispetto alle previsioni iniziali. Si consideri che gli stanziamenti definitivi di competenza includono – sulla base di quanto risulta dal quadro contabile riassuntivo contenuto nella Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per il 2016 – reiscrizioni (in conto competenza) di residui passivi perenti per circa 316,9 milioni di euro.
  Dunque, al netto delle reiscrizioni di residui passivi perenti (concernenti obbligazioni pregresse, perente ai fini contabili, ma non giuridici) gli stanziamenti definitivi di competenza destinati alla effettiva programmazione strategica e finanziaria perseguita dal MiSE nell'anno 2016 – ammontano in via definitiva a 7.078,2 milioni di euro.
  Quanto alla programmazione strategica e finanziaria del Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, ricorda che, per il 2016, l'atto d'indirizzo del 3 luglio 2015 ha indicato nove priorità politiche, come per l'esercizio precedente, di cui due trasversali, una per l'energia, una per la comunicazione, una per il commercio internazionale e quattro per il settore delle imprese. Dalle suindicate priorità politiche discendono i ventuno obiettivi strategici del Ministero contenuti nella Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione del MiSE per l'anno 2016, emanata con decreto ministeriale del 21 giugno 2016, ove detti indirizzi vengono raccordati con la programmazione strategica ed operativa connessa all'azione amministrativa.
  Gli obiettivi della Direttiva trovano corrispondenza nella Nota integrativa al Rendiconto dello Stato nella parte concernente lo stato di previsione del Ministero, attraverso la quale si aggancia l'allocazione delle risorse alla programmazione strategica. Il Ministero presenta un numero complessivo di obiettivi elevato se confrontato alle altre Amministrazioni (123 obiettivi di cui 21 strategici).
  La Corte dei Conti evidenzia in proposito che nel 2016 risultano prevalenti all'interno dello stato di previsione del MiSE risorse finanziarie facenti riferimento a gestioni strategiche di altri ministeri o comunque ad attività tipiche e storicizzate che, in quanto tali, non appaiono riconducibili ad attività strategiche della Direttiva annuale. In particolare, viene richiamato l'elevato stanziamento del capitolo 7421 (Interventi agevolativi per il settore aeronautico), concernente interventi per la difesa, pari da solo a 1,51 miliardi di euro (si rinvia sul punto anche al paragrafo successivo).
  Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 259,6 milioni di euro, gli stanziamenti definitivi di spesa del MiSE, le spese finali, ammontano nell'anno 2016 a 7.135,5 milioni di euro.
  Lo scostamento tra previsioni iniziali di competenza e previsioni definitive, è stato pari a +53,9 percento (in valori assoluti, + 2,6 miliardi), maggiore rispetto al precedente esercizio (nel 2015 era il 33,3 percento). Al netto del rimborso delle passività finanziarie, lo scostamento tra previsioni di spesa iniziali e previsioni definitive è più sensibile e pari al +57 percento.
  Più dettagliatamente, rispetto all'ammontare degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari come detto a 7.135,5 milioni di euro), il 98,8 percento risulta impegnato (7.051,7 milioni di euro) al termine dell'esercizio finanziario. Tale percentuale di impegno sullo stanziato è lievemente superiore alla percentuale del precedente esercizio (97,8 percento).
  Il pagato rispetto alle previsioni finali in conto competenza del Ministero ammonta a 4.261,7 milioni in termini di spese finali, dunque circa il 59,7 percento.
  Nell'anno 2015, la capacità di spesa del Ministero è stata invece più alta, e pari al 67,6 percento.Pag. 162
  Da ciò ne discende un aumento dei residui di nuova formazione nell'anno 2016 rispetto all'anno precedente, essendo essi pari a 2.789,9 milioni di euro, rispetto agli 1,9 miliardi circa del 2015.
  Si tratta, per 2,3 miliardi, di residui propri – cioè di somme impegnate ma non pagate – e di essi, la gran parte, circa 1,7 miliardi, sono specificamente riconducibili ad impegni per contributi ad investimenti alle imprese.
  La Corte dei Conti segnala al riguardo fra le principali cause della formazione di tali residui, la lunghezza dei processi di attuazione dei programmi di finanziamento degli investimenti, da un lato, e l'assegnazione da parte del MEF al MiSE di risorse in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.
  Per ciò che concerne i residui provenienti dagli esercizi pregressi, essi, a consuntivo 2016, sono solo residui propri (somme impegnate ma non pagate). A consuntivo 2016, i residui di stanziamento sono solo di nuova formazione (circa 467 milioni di euro) e di importo assai inferiore ai residui propri.
  In particolare, i pagamenti in conto residui nell'anno 2016 sono stati pari a 1,3 miliardi di euro (rispetto ai 2,6 miliardi di residui pregressi), il 51,6 percento. Le economie sono state circa 100 milioni.
  Al termine dell'esercizio 2016, i residui (quelli rimasti da pagare relativi agli esercizi precedenti più quelli di nuova formazione nell'anno 2016) ammontano a circa 3,9 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno 2015 (in cui erano 2,6 miliardi).
  Il trend relativo alla formazione dei residui evidenzia, quale conseguenza, l'importanza della massa dei residui passivi perenti afferenti al MiSE (cioè le somme corrispondenti ad un formale impegno giuridico assunto dal Ministero ma che non sono stati pagati per un tempo tale da diventare perenti agli effetti contabili ma non giuridici: tali somme sono comunque esistenti ma iscritte nel conto del patrimonio).
  La spesa del Ministero dello sviluppo economico è prevalentemente di conto capitale. Questa assorbe l'87,8 per cento degli stanziamenti definitivi finali del Ministero, e risulta pari a 6,3 miliardi, in aumento del 31,7 percento rispetto all'anno 2015 (in cui era circa 4,8 miliardi).
  La spesa di natura corrente assorbe il residuo 12,2 percento degli stanziamenti finali del Ministero. Essa è pari a 867,8 milioni, in diminuzione del 17,4 percento rispetto all'anno 2015 (in cui era pari a 1.050,9 milioni di euro).
  Per quanto attiene al conto capitale, la spesa è composta, in parte preponderante, dai contributi agli investimenti alle imprese. Essi costituiscono il 69,3 per cento della spesa finale del Ministero, essendo pari nel 2016 a 4,94 miliardi, e sono in aumento di circa il 33 per cento rispetto all'anno 2015 (in cui erano 3,72 miliardi).
  I contributi agli investimenti alle imprese sono per la gran parte allocati nella Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) ed in particolare nel:
   programma 1.5 (2,9 miliardi di euro circa), programma nel quale sono iscritte le risorse dell'Obiettivo «Partecipazione al Patto Atlantico e programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale». Tale Obiettivo (che assorbe da solo il 44,5 percento delle spese finali del Ministero) non è qualificato dalle Note integrative al Rendiconto generale dello Stato come strategico per MiSE, in quanto le relative risorse sono essenzialmente gestite da altre amministrazioni, in particolare l'amministrazione della difesa;
   programma 1.7, contenente interventi di incentivazione del sistema produttivo (di cui 1,9 miliardi di contributi agli investimenti alle imprese).

  Per ciò che attiene alla parte corrente, la riduzione degli stanziamenti rispetto all'anno 2015 è principalmente ascrivibile alla contrazione di circa 111 milioni della spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, pari a 176,1 milioni nel 2016, rispetto a 287,2 milioni nel 2015 e di circa 1 milione della spesa per consumi intermedi, pari a 61,5 milioni di euro nel 2016 (nel 2015 essi erano pari a 62,4 milioni).Pag. 163
  La contrazione della spesa corrente per trasferimenti a PP.AA. – evidenzia la Corte dei Conti nella relazione al rendiconto 2016 – è ascrivibile per 83 milioni al cap. 3602 (somme da trasferire alla cassa Conguaglio per la riduzione della componente A2) e per circa 21 milioni al cap. concernente il Fondo da assegnare all'Agenzia ICE (cap. 2535).
  Nell'anno 2016, l'attività del Ministero risulta articolata su otto missioni, di cui cinque condivise con altri Ministeri.
  I programmi di spesa sono 18, come nel precedente esercizio finanziario e non sono stati oggetto di modifiche, salvo che quelli della Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e 33 «Fondi da ripartire», trasversali a ciascun stato di previsione dei Ministeri, che hanno subito variazioni nel contenuto pur mantenendo la medesima denominazione. Ciascun programma è assegnato ad un unico centro di responsabilità amministrativa (CDR).
  La Missione 1 (che è numerata Missione 11 nel bilancio dello Stato ed è condivisa con il MEF) è la Missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero. Su essa insiste la gran parte degli stanziamenti di competenza del MiSE, l'84,6 percento, in aumento rispetto all'esercizio 2015 (in cui le dotazioni della Missione rappresentavano il 79,5 percento delle dotazioni MiSE).
  Segue, per consistenza finanziaria, la Missione 5 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», di competenza esclusiva del MiSE, alla quale è assegnato l'8 percento circa degli stanziamenti definitivi del Ministero.
  Il Programma più consistente della Missione è il Programma 5.7.»Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca e sviluppo sostenibile», che assorbe l'88,6 percento delle spese della missione (circa 541,5 milioni di euro). I macro obiettivi del programma, essenzialmente riconducibili alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso la diversificazione delle fonti, il sostegno all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, sono sostenuti, come evidenzia la Corte dei Conti nel giudizio di parificazione, da risorse provenienti dalle aste per le quote CO2 riassegnate alla spesa del MiSE, nella misura fissata dalla legge, su ciascuno dei due capitoli interessati: si tratta del capitolo 3660 «Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica – meccanismo di reintegro nuovi entranti» e del capitolo 7660 «Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica».
  Da segnalare, infine, per rilevanza finanziaria, la Missione 4 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)», di competenza esclusiva del MiSE, alla quale è assegnato il 2,9 percento degli stanziamenti del Ministero, articolata su due programmi, riguardanti uno la politica commerciale in ambito internazionale, l'altro il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del «Made in Italy», sul quale risulta stanziata la quasi totalità delle risorse della Missione (il 96,4 percento). La spesa di tale programma è in prevalenza di tipo corrente e ed è riferita a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, in particolare, all'ICE Agenzia. Tra gli obiettivi strategici del Programma rientrano anche le somme per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano straordinario del «Made in Italy».
  La gran parte delle risorse della Missione Competitività iscritta nello stato di previsione del MiSE è concentrata sul Programma 1.1 (51,6 percento). Le risorse di tale programma sono, in parte preponderante, come già accennato, contributi agli investimenti alle imprese e interessano il capitolo 7421 relativo agli interventi agevolativi per il settore aeronautico per 1,6 miliardi, il capitolo 7485 riguardante gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM per 639 milioni, il capitolo 7419 sui contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale per 472 Pag. 164milioni e il capitolo 7420 relativo al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per 192 milioni. Tali capitoli assommano stanziamenti definitivi di competenza per un importo pari a 2,9 miliardi.
  La Corte dei conti, nel giudizio di parificazione, osserva che predominano, come già nei precedenti esercizi, le dotazioni per il comparto strategico della difesa, rispetto alle quali il ruolo del MiSE attiene al mero controllo finanziario sulla correttezza amministrativa delle procedure di spesa, residuando l'attività programmazione e gestione dei progetti in capo al Ministero della difesa (contratto, SAL, collaudi, ecc.).
  Il Programma 1.3 «Incentivazione del sistema produttivo» (11.7) è il secondo per consistenza finanziaria e rappresenta il 36,8 percento degli stanziamenti del Ministero e al suo interno vi sono, tra le altre, le risorse destinate ad alimentare il Fondo crescita sostenibile (collocato fuori bilancio) e il Fondo di garanzia per le PMI. Gli incrementi maggiori tra previsioni iniziali e definitive del programma in questione hanno appunto interessato in corso d'anno il cap. 7432/pg. 20 relativo al Fondo di garanzia (+ 895 milioni, ai sensi dell'articolo decreto-legge n. 193/2016) ed il Fondo rotativo, per circa 221 milioni.
  Passando quindi ad esaminare le ulteriori missioni e programmi di interesse della Commissione, iscritti in altri stati di previsione, si segnala innanzitutto la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11) che è condivisa tra MiSE e MEF e vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): Il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9) e il Programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» (11.10). I programmi in questione hanno un peso rilevante all'interno della Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», assorbendone circa il 69,5 percento degli stanziamenti.
  In particolare, il Programma 8.3 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», il più consistente dal punto di vista finanziario, contiene risorse destinate a versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per la devoluzione di crediti di imposta a imprese e cittadini.
  Il Programma 8.2 «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» contiene somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Sono altresì comprese le somme destinate al Fondo per la copertura della garanzie dello Stato a favore di Sace S.p.A. per le operazioni riguardanti settori strategici e connesse a rischi non di mercato e il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato per operazioni finanziarie del Fondo Europeo degli Investimenti strategici (FEIS).
  Richiama inoltre, la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28), prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma, Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4). Le risorse del programma sono iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone a consuntivo 2016 una dotazione definitiva di competenza di 2.717 milioni di euro (rispetto agli iniziali 2.833 milioni), interamente impegnati, lo 0,5 percento degli stanziamenti definitivi di competenza del MEF.
  Nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione», programma Ricerca di base e applicata (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a consuntivo 2016 di 98,6 milioni, totalmente impegnati e pagati.
  Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) condivisa dal Ministero dell'istruzione Pag. 165università e ricerca con il MiSE, il MEF, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa.
  Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:
   il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che a consuntivo 2016 espone una dotazione di 21,9 milioni pagati solo in quota parte (9,9 milioni);
   il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo a consuntivo 2016 reca uno stanziamento di 109 milioni per il 2016 interamente impegnati e pagati.

  Infine, come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 «Turismo» e il sotteso programma «Sviluppo e competitività del turismo» sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al MIBACT che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  La missione (31) «Turismo» è rappresentata dall'unico programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1). Le dotazioni di spesa del programma a consuntivo 2016 sono pari a 46,3 milioni di cui 23,2 pagati.
  La Corte dei conti nella Relazione al Rendiconto rileva come, nel 2016, la missione in questione abbia presentato una maggiore dinamicità ma essa, tuttavia, sconta ancora un certo ritardo in relazione alle difficoltà incontrate nell'avvio della gestione delle risorse destinate al sostegno del settore, in particolare nell'ambito di quelle destinate ai progetti di eccellenza e interregionali, che coinvolgono le Regioni, e ai progetti innovativi che coinvolgono gli Enti locali.
  Particolare rilievo riveste, invece, secondo la Corte, l'adozione nel 2016 del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 .
  Passando all'esame del disegno di legge di assestamento (C. 4639), si ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione: per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito; per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute; per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
  La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.
  Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato organizzato – secondo la disciplina recata dalla legge di contabilità n. 196/2009 – in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto. Come previsto dalla legge di contabilità (articolo 33, comma 3), anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.Pag. 166
  I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5 della legge n. 163/2017, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), fermo restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Come ricordato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di assestamento 2017 è il primo predisposto conformemente alle modifiche apportate alla relativa disciplina con la riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica disposta con la legge n. 163 del 2016 e con il decreto legislativo n. 90 del 2016.
  Con riferimento alle competenze della X Commissione, la dotazione di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio 2017, approvato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca complessivi 4.548,9 milioni di euro.
  Gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero sono pari a 4.634,9 milioni di euro con una variazione in aumento di circa 86 milioni di euro rispetto alla dotazione di competenza iniziale (+1,9 percento).
  Gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio ammontano invece a 5.363,3 milioni di euro e quelli assestati ammontano a 5.857,4 milioni (+494,1 milioni).
  I residui presunti, con il disegno di legge di assestamento, vengono allineati a quelli risultanti da Rendiconto generale dello Stato al 31 dicembre 2016, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative nel frattempo intervenute nel conto dei residui medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. I residui pertanto passano dagli iniziali 1.977 milioni di euro a 3.931,6 milioni di euro (+1.954,6 milioni).
  Al netto del rimborso delle passività finanziarie (pari a 269,8 milioni di euro), le spese finali del Ministero ammontano inizialmente a 4.279,1 milioni di euro e quelle definitive a 4.365,1 milioni di euro, che corrisponde allo 0,7 percento della spesa finale dell'intero bilancio statale.
  Le variazioni alle previsioni iniziali di spesa sono riconducibili a due ordini di fattori.
  Il primo riguarda tutte le variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2017. Il secondo si riferisce alle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame.
  In particolare, per ciò che concerne le variazioni per atto amministrativo esse sono pari complessivamente a 87,6 milioni di euro sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
  Il disegno di legge di assestamento in esame non contabilizza però, come precisa la Relazione illustrativa, gli effetti del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 (convertito in legge n. 96/2017).
  Le variazioni per atto amministrativo registrate dal disegno di legge di assestamento in esame, che hanno inciso sullo stato di previsione del MiSE determinandone un incremento di complessivi 87,6 milioni di euro in termini di competenza e cassa.
  Le proposte di variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento consistono in una riduzione di 1,6 milioni in termini di competenza, e ad un aumento di 406,4 milioni in termini di cassa.
  Procedendo ad una più approfondita analisi delle variazioni proposte dal disegno di legge di Assestamento, sulla base di quanto risulta dalla precedente tabella, il programma di spesa che la variazione in riduzione della spesa (–1,6 milioni in conto competenza) è il Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3). In particolare, da quanto risulta dal prospetto incluso nella Nota illustrativa la riduzione coinvolge Pag. 167spese correnti, di gestione del personale (iscritte sul capitolo 1700 «Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali»).
  Nel disegno di legge di assestamento, la Missione «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), condivisa tra MiSE e MEF, e che vede iscritti presso quest'ultimo Ministero due programmi (sui sette complessivi della Missione): il Programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9) e il Programma «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale» (11.10), ha subito variazioni in conto competenza unicamente in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno. Non risultano infatti variazioni proposte dal DDL di assestamento in esame.
  Si registra inoltre un adeguamento dei residui e, di conseguenza, delle previsioni di cassa. La Missione in esame pertanto reca per il 2017 previsioni assestate pari a 16,1 miliardi (di 27,5 milioni superiore alla previsione iniziale di competenza in dipendenza delle variazioni per atti amministrativi intervenute).
  Si richiama infine, la Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale (28), già iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a decorrere dal 2015 iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione, costituita da un solo programma, Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4). Le principali variazioni sono in diminuzione (-50 milioni di euro) in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno tutti ascrivibili al Fondo sviluppo e coesione (capitolo 8000). Il Disegno di legge di assestamento propone poi un aumento per il 2017 di 1,4 milioni delle spese dell'Agenzia per la coesione territoriale (capitolo 2500). Tale variazione è comunque proposta con compensazione a valere sul cap. 3045/MEF (Fondo per far fronte alle esigenze di assunzione di personale), tenuto conto delle procedure di reclutamento ai sensi dell'articolo 1,comma 18, della legge finanziaria 2014 (L. n. 147/2013).
  Dunque, le previsioni assestate per il 2017 concernenti la Missione in questione si attestano a 3,44 miliardi per il 2017 (rispetto ai circa 3,49 miliardi iniziali).
  Nella Missione «Ricerca e innovazione», programma Ricerca di base e applicata (17.15), il relativo capitolo 7380 concernente le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, non registra variazioni (né per atto amministrativo, né per il DDL di assestamento), mantenendo uno stanziamento per il 2017 di 98,6 milioni di euro.
  Si segnalano inoltre i seguenti capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, allocati nella Missione «Ricerca e Innovazione» (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22) condivisa dal Ministero dell'istruzione università e ricerca con il MiSE, il MEF, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa:
   il capitolo 1678, «Contributo dello Stato per la ricerca scientifica». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA). Il capitolo non subisce variazioni in conto competenza, né in dipendenza di atti amministrativi, né per il disegno di legge di assestamento, mantenendo l'iniziale stanziamento di 21,9 milioni di euro per il 2017;
   il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Anche la dotazione di competenza di tale capitolo non subisce variazioni attestandosi su 230 milioni di euro per il 2017.

  Con riferimento alla Missione 31 «Turismo» (MIBACT) e il sotteso programma «Sviluppo e competitività del turismo», Pag. 168rappresentata dall'unico programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1), subisce una limitata variazione in aumento, proposta con il disegno di legge in esame, pari a circa 100 mila euro quasi del tutto ascrivibili alle esigenze di informatizzazione e di studi della Direzione generale del turismo. Le previsioni per il 2017 passano dunque da 46,3 milioni a 46,4 milioni di euro.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea. L'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnalo che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti Pag. 169recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.
   Ricorda, infine, che la Commissione XIV ha chiesto di trasmettere le relazioni e gli eventuali emendamenti al disegno di legge di delegazione, nonché i pareri approvati sulla Relazione consuntiva dalle Commissioni entro il prossimo martedì 26 settembre.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge S. 2834, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016». A seguito dell'esame condotto in Commissione, la 14a Commissione permanente ha approvato il 13 luglio 2017 un testo modificato da sottoporre all'esame dell'Aula (S. 2834-A). Uno degli emendamenti approvati riguarda il titolo medesimo del provvedimento: «Legge di delegazione europea 2016-2017».
  Il testo licenziato in Commissione si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 6 direttive europee nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'Allegato A elenca invece 28 direttive da recepire con decreto legislativo.
  Si ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:
   la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
   la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

  Il comma 4 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Pag. 170Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2016 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – specifici principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Attività produttive in particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:
  Direttive:
   (UE) 2015/2346 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (articolo 3);
   (UE) 2016/943 sui segreti commerciali (articolo 15).
  Regolamenti:
   (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario (articolo 3);
   (UE) 1257/2012 su una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (articolo 4);
   (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (articolo 6);
   (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (articolo 7);
  Accordi:
   Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (articolo 4).

  Passando quindi al contenuto di merito del provvedimento e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE (comma 1). I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari (il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari è stato aggiunto nel corso dell'esame in sede referente). Ai sensi dell'articolo in esame, i decreti legislativi delegati debbono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze (comma 2).
  Nell'attuazione della delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, il Governo è tenuto a seguire, oltre alle procedure generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea delineate nell'articolo 31 della legge n. 234/2012, e ai principi e criteri generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234/2012 (comma 1), anche i principi e criteri direttivi indicati al comma 3.
  L'articolo 4 reca una delega per adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea sulla tutela brevettuale unitaria ed a quella convenzionale istitutiva del tribunale unificato dei brevetti. Il comma 1 contiene una delega al Governo da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il Pag. 171parere delle competenti Commissioni parlamentari. La delega è finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. Il comma 2 disciplina l'esercizio della delega su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze. In effetti, già il disegno di legge governativo che diede luogo alla legge n. 214 del 2016 era proposto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e dell'economia e delle finanze (Atto Camera n. 3867). Il ruolo del Dicastero della giustizia attiene al contenuto sostanziale dell'Accordo, soprattutto dopo che il meccanismo dell'adattamento speciale (ordine di esecuzione, articolo 2 della legge n. 214/2016) ha soddisfatto formalmente il principio di legalità, posto dall'articolo 111 Cost. per l'esercizio della funzione giurisdizionale.
  L'Accordo si compone di un preambolo, 89 articoli raggruppati in cinque parti, oltre a due allegati contenenti rispettivamente lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e i criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. La parte prima concerne disposizioni generali e istituzionali, e si compone degli articoli da 1 a 35. In particolare l'articolo 1 istituisce il tribunale unificato dei brevetti con la finalità della composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Si specifica che il tribunale è un tribunale comune agli Stati membri contraenti, e dunque soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi altro loro organo giurisdizionale nazionale nei confronti del diritto dell'Unione europea. Dopo l'articolo 2, dedicato alle definizioni, l'articolo 3 concerne l'ambito di applicazione dell'Accordo. Lo status giuridico del tribunale è oggetto dell'articolo 4: il tribunale ha personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica più estesa accordata in ciascuno degli ordinamenti nazionali alle persone giuridiche. L'articolo 5 concerne la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del tribunale. Ai sensi dell'articolo 6 il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria, ed esercita le funzioni conferite al tribunale stesso dall'Accordo in esame. L'articolo 7 prevede per il tribunale la divisione centrale di Parigi le sezioni di Londra e Monaco di Baviera. È altresì prevista la possibilità di istituire in ciascuno Stato membro contraente, su sua richiesta, divisioni locali, mentre divisioni regionali possono essere istituite tra due o più Stati membri su loro richiesta. L'articolo 8 è dedicato alla composizione dei collegi del tribunale di primo grado, che avviene su base multinazionale e di norma in una formazione di tre giudici. Invece (articolo 9) i collegi della corte d'appello si riuniscono di norma in una formazione multinazionale di cinque giudici. L'articolo 10 prevede l'istituzione di una cancelleria presso la divisione centrale del tribunale e di sottosezioni presso tutte le suddivisioni del tribunale medesimo.
  Gli articoli 11-14 riguardano i comitati, e precisamente il comitato amministrativo e il comitato del bilancio (composti da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente, il quale dispone di un voto), nonché il comitato consultivo, composto da giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti. Gli articoli 15-19 riguardano i giudici del tribunale, dettandone i criteri di eleggibilità e le procedure di nomina, sancendone l'indipendenza e l'imparzialità e prevedendo adeguati quadri di formazione le Pag. 172cui modalità vanno indicate nello statuto del tribunale. Gli articoli 20-23 riguardano il primato del diritto dell'Unione e la responsabilità degli Stati membri contraenti, e prevedono che il tribunale applichi il diritto della UE nella sua integralità e ne rispetti il primato. Il tribunale coopera inoltre con la Corte di giustizia europea per garantire la corretta applicazione e l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione. Le decisioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per il tribunale. È altresì stabilito che gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte della corte d'appello, in analogia a quanto previsto in materia di responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per i danni causati dai propri tribunali nazionali in violazione del diritto della UE. L'articolo 24 specifica le fonti del diritto su cui si fondano le decisioni del tribunale unificato dei brevetti, e gli articoli 25 e 26 concernono rispettivamente il diritto di impedire l'utilizzazione diretta e l'utilizzazione indiretta di un'invenzione. Sono altresì stabiliti (articolo 27) i limiti degli effetti di un brevetto, come anche i diritti fondati su una precedente utilizzazione dell'invenzione (articolo 28) e l'esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo (articolo 29). Infine gli articoli 31-35 sanciscono la competenza internazionale del tribunale, stabilita in conformità al regolamento Ue 1215 del 2012, e, ove applicabile, in base alla Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. Convenzione di Lugano). L'articolo 32 riguarda la competenza esclusiva del tribunale, mentre l'articolo 33 riguarda la competenza delle divisioni del tribunale di primo grado.
  L'articolo 35 riguarda poi l'istituzione a Lubiana e a Lisbona di un centro di mediazione e arbitrato per le controversie in materia di brevetti ricomprese nella competenza del tribunale unificato di cui all'Accordo in esame. Resta comunque esclusa dalla mediazione e dall'arbitrato la possibilità di revoca o di limitazione di un brevetto.
  La parte seconda riguarda le disposizioni finanziarie (articoli 36-39); l'organizzazione e le disposizioni procedurali per il tribunale unificato dei brevetti sono oggetto della parte terza (articoli 40-82). La parte quarta, che reca disposizioni transitorie, consta del solo articolo 83, in base al quale dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e per un periodo transitorio di sette anni potrà ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo. Infine la parte quinta, recante disposizioni finali, si compone degli articoli 84-89.
  Il comma 3, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, prescrive anche il rispetto, da parte del legislatore delegato, di princìpi e criteri direttivi specifici. Essi sono anzitutto volti ad adeguare le disposizioni del Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 ed all'Accordo citato sul tribunale unificato; ne deriverà l'abrogazione espressa delle disposizioni superate, il coordinamento e riordino di quelle residue, nonché la possibilità di adottare regolamenti autorizzati per l'attuazione del regolamento (UE) n.  1257/2012, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti.
  Per tale ultima possibilità, si è evitato il richiamo dell'Accordo tra gli atti suscettibili di normativa attuativa di tipo regolamentare; la predetta prescrizione costituzionale sul principio di legalità, nel fondamento della giurisdizione, aveva del resto già suggerito, in fase di stesura della legge n. 214 del 2016, di affiancare al procedimento di adattamento speciale (mediante ordine di esecuzione) alcune prescrizioni dettate direttamente per legge (secondo il meccanismo di adattamento ordinario delle norme interne a quelle di diritto internazionale pattizio).Pag. 173
  L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate alle sopraggiunte esigenze di armonizzazione, per evitare elementi di possibile confusione. Dovranno altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.
  Il comma 1 prevede che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Tale regolamento è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno.
  Per il comma 3, la delega dovrà essere esercitata anche nel rispetto di princìpi e criteri direttivi specifici, Tra di essi, il criterio di cui alla lettera a) prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale. Il regolamento chiede agli Stati membri di mettere in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore nazionali preesistenti, al fine di superare le carenze nonché le incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità evidenziate nell'applicazione della direttiva 89/686/CEE. In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel citato regolamento (CE) n. 765/2008, nonché nella decisione n. 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. Si tratta, altresì: dell'inclusione nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l'utilizzatore in precedenza invece esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori Pag. 174economici interessati; della semplificazione e l'adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme oggi vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. Il criterio di cui alla lettera b) fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 ed agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento ministeriale, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente regolate a rango equiordinato. Ai sensi del criterio di cui alla lettera c) è individuato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/425. La relazione illustrativa precisa che dovranno altresì essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In effetti, il criterio di cui alla lettera d) fissa i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza posti dal regolamento unionale. Ciò risponde anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di un'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare: la relazione illustrativa tiene conto «del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità».
  Il criterio di cui alla lettera e) prevede l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente a quanto il comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012 prevede ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea e alla legge europea per l'anno di riferimento: pertanto gli oneri relativi a prestazioni e a controlli, da eseguire da parte di uffici pubblici, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate e pubbliche, nonché determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.
  Ai sensi del criterio di cui alla lettera f) sono previste le sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento unionale. Il comma 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni. La relazione tecnica – considerato che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno – ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente; essa ricorda, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose.Pag. 175
  L'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comma 1 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la direttiva 90/396/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. Il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008. La disposizione in esame si articola in una delega legislativa (commi 1, 2 e 3) ed in una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5); alle Commissioni parlamentari di merito, investite della sede consultiva dal comma 1, si aggiungono anche quelle competenti per i profili finanziari.
  Per quanto riguarda la delega legislativa, la relativa proposta è attribuita dal comma 2 al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e dell'interno, di concerto col MAE, il Ministro della giustizia ed il MEF; ai Dicasteri proponenti si aggiunge anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il criterio di esercizio della delega, di cui al comma 3, lettera a), prevede l'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.
  Il criterio di cui al comma 3, lettera b), fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti governativi previsti dal successivo comma 4.
  Ai sensi del criterio di cui al comma 3, lettera c), viene confermata l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato.
  Il criterio di cui al comma 3, lettera d), prevede l'adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni pertinenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, il comma 4 prevede l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Anche qui si aggiunge ai Dicasteri proponenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I princìpi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono contemplati al comma 5.
  In particolare, il criterio di cui al comma 5, lettera a), prevede l'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre Pag. 1761996, n. 661, per adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni. Il criterio di cui al comma 5, lettera b), prevede l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426. Ai sensi del criterio di cui al comma 5, lettera c), occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il criterio di cui al comma 5, lettera d), prevede l'individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) n. 2016/426. In base al criterio di cui al comma 5, lettera e), è prevista l'adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/426.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Senato, introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, inserita nell'Allegato A del disegno di legge e relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia.
  Per la direttiva 2016/943 è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale che comprenda il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Ai sensi della direttiva costituiscono «segreto commerciale» le informazioni: che soddisfano requisiti di segretezza (non essendo, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di tale tipo di informazioni); sono state sottoposte dal titolare, ad adeguate misure protettive; derivano dalla segretezza il proprio valore commerciale.
  Oltre ai criteri di delega generali previsti dall'articolo 32 della legge 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l'articolo 15 enuclea una ulteriore serie di criteri di delega specifici.
  Con riferimento alle direttive contenute nell'allegato A che recano materie di competenza della X Commissione si segnale la direttiva (UE) 2015/2302 volta a garantire un livello sempre più elevato di protezione per i consumatori che usufruiscono di contratti per pacchetti turistici e servizi turistici collegati (articolo 1) fissando un adeguato livello di armonizzazione tra gli Stati membri (articolo 4). Ciò si è reso necessario a causa dei notevoli cambiamenti che il mercato del turismo ha subito dal momento dell'adozione della direttiva 90/314/CEE, dovuti anche al crescente utilizzo delle prenotazioni online e al ricorso a servizi sempre più personalizzati, nonché delle divergenze nelle legislazioni degli Stati membri. Tra i punti salienti della direttiva – che non si applica ai pacchetti di durata inferiore alle 24 ore, a quelli senza fini di lucro e a quelli acquistati all'interno di un accordo generale di viaggio relativo ad un'attività commerciale o professionale (articolo 2) – rientrano disposizioni in materia di:
   obbligo di informazione e contenuto dei contratti (Capo II);
   modifiche dei contratti prima della loro esecuzione (Capo III);
   esecuzione dei pacchetti (Capo IV);
   protezione in caso di insolvenza (Capo V).

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  In particolare, in materia di obblighi informativi la direttiva prevede che prima della sottoscrizione del contratto, il venditore, o l'organizzatore, fornisca al viaggiatore una serie di dati, secondo dei moduli standard, nonché informazioni sulle caratteristiche dei servizi (tra cui destinazione, alloggio, pasti, escursioni), sul venditore, sui prezzi e costi aggiuntivi, sulle modalità di pagamento, sul numero minimo di partecipanti, sulle facoltà di risolvere il contratto e su eventuali coperture assicurative (articolo 5). Tutte le suddette informazioni devono essere parte integrante del contratto e non potranno essere modificate, salvo accordo esplicito tra le parti (articolo 6). Il contratto dovrà essere formulato in linguaggio semplice e comprensibile e dovrà precisare, tra l'altro: le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore; la responsabilità dell'organizzatore per l'esecuzione dei servizi turistici e in caso di difficoltà del viaggiatore; i recapiti dell'organismo incaricato della protezione in caso di insolvenza; l'obbligo di comunicazione per il viaggiatore in caso di difetti di conformità, le procedure per il trattamento dei reclami (articolo 7).
  Per quanto riguarda eventuali modifiche al contratto, la direttiva prevede la possibilità di cedere lo stesso ad un altro viaggiatore, purché se ne dia un ragionevole preavviso (articolo 9). Eventuali aumenti di prezzi (limitati all'8 per cento nella maggioranza dei casi) sono autorizzati solo se espressamente previsti dal contratto e se risultano legati al costo del carburante, alle tasse imposte da terzi e ai tassi di cambio. Tali aumenti dovranno essere comunicati venti giorni prima dell'inizio del pacchetto (articolo 10). Qualora l'organizzatore imponga in modo unilaterale un aumento dei prezzi superiore all'8 per cento, oppure modifichi il contratto in modo significativo, il viaggiatore potrà accettare le modifiche, accettare un eventuale pacchetto sostitutivo oppure risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo entro quattordici giorni (articolo 11). Il viaggiatore inoltre potrà rescindere il contratto in qualsiasi momento pagando una penale. Quest'ultima non dovrà essere corrisposta in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze. In questo caso anche l'organizzatore può risolvere il contratto offrendo al viaggiatore un rimborso integrale (articolo 12).
  La direttiva conferisce poi all'organizzatore la responsabilità dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che essi siano prestati da altri fornitori. In particolare l'organizzatore dovrà porre rimedio ad eventuali difetti di conformità segnalati dal venditore (salvo impossibilità o costi sproporzionati); offrire soluzioni alternative; in caso di «circostanze straordinarie» assicurare il rientro del viaggiatore o, ove ciò non sia possibile, sostenere i costi dell'alloggio (per non più di tre notti). Quanto al viaggiatore, questi potrà risolvere il contratto senza spese qualora l'organizzatore non ponga rimedio ad un difetto di conformità che incida in modo significativo sull'esecuzione del pacchetto (articolo 13). Inoltre, in caso di danni subiti a seguito di un difetto di conformità, il viaggiatore avrà diritto ad un risarcimento, da erogare senza indebito ritardo, a meno che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso o a circostanze inevitabili e straordinarie, nel qual caso non sono previsti rimborsi (articolo 14). Ai viaggiatori deve inoltre essere garantita la possibilità di inviare messaggi, reclami e richieste ai venditori, che dovranno inoltrarli all'organizzatore (articolo 15). Quest'ultimo dovrà poi prestare adeguata assistenza al viaggiatore in difficoltà, fornendo informazioni riguardanti, tra l'altro, l'assistenza consolare e servizi turistici alternativi (articolo 16). Nei casi di insolvenza da parte dell'organizzatore e di mancata erogazione dei servizi pattuiti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme pagate indipendentemente dal luogo di residenza, da quello di partenza e di vendita del pacchetto (articolo 17). Al fine di migliorare la cooperazione internazionale, negli Stati membri è istituita una rete di punti di contatto centrali che Pag. 178mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni sui rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso di insolvenza (articolo 18). Altre disposizioni riguardano le responsabilità in caso di errore di prenotazione (articolo 21), il regime sanzionatorio (articolo 25), il riesame da parte della Commissione europea (articolo 26), le modifiche da apportare al regolamento (CE) 2006/2004 e alla direttiva 2011/83/UE (articolo 27). Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 1o gennaio 2018.
  Il secondo atto contenuto nell'allegato A che investe le competenze della X Commissione è la direttiva (UE) 2016/943 la quale detta un quadro giuridico comune per la protezione dei segreti commerciali: know-how e informazioni commerciali riservate.
  La necessità dell'adozione di regole comuni deriva dal livello non omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato interno ed indebolisce l'effetto deterrente delle norme di tutela.
  La direttiva rileva che uno dei mezzi per appropriarsi dei risultati delle attività innovative delle imprese consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'ente che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali, che non è divulgato ed è destinato a rimanere riservato, si definisce segreto commerciale (considerando 1). Le imprese, infatti, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritto di proprietà intellettuale. La direttiva riconosce l'esigenza di sviluppare (in particolar modo, tra le PMI), una vera e propria cultura della tutela dei segreti commerciali che – permettendo di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni – risultano vitali per la competitività delle imprese nonché per il loro sviluppo e capacità innovativa (considerando 2). Proprio per le recenti tendenze in atto (nella stessa direttiva vengono menzionati la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione, catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle nuove tecnologie) viene riconosciuto che «senza strumenti giuridici di tutela del segreto efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative risultano indeboliti e i segreti non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della ricerca economica e dell'occupazione».
  Il primo dei quattro Capi della direttiva (articolo 1 e 2) riguarda il suo oggetto e ambito di applicazione, ovvero: la tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.
  In particolare, sono dettate alcune definizioni, la più rilevante delle quali è quella di «segreto commerciale» ai fini della direttiva. Costituiscono «segreto commerciale» le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
   a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
   b) hanno valore commerciale in quanto segrete;
   c) sono state sottoposte a misure ragionevoli di segretezza, secondo le circostanze, da parte della persona che ne ha il legittimo controllo.

  Il secondo Capo della direttiva disciplina l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali. Sono individuati, in particolare, i modi di acquisto leciti del segreto commerciale individuando ipotesi eccezionali in cui le misure di tutela non sono applicate. In accordo con le previsioni del considerando 16 – secondo cui «le disposizioni della direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali – tra le attività lecite di Pag. 179acquisizione del segreto commerciale (articolo 3), oltre la scoperta indipendente di uno stesso know-how, si segnala l'ingegneria inversa (c.d. reverse engineering), cioè l'osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni; sono tuttavia fatte salve eventuali diverse pattuizioni. Gli articoli 4 e 5 della direttiva definiscono, invece, le modalità illecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione di un segreto commerciale (artt. 4 e 5) senza il consenso del detentore; con riferimento all'acquisizione, l'accesso non autorizzato, l'appropriazione di copie di oggetti, documenti, software che consentono l'accesso al segreto commerciale e, comunque, ogni altra condotta contraria sleale nelle pratiche commerciali. All'acquisizione illecita corrisponde l'illeceità dell'utilizzo e della divulgazione del segreto commerciale, prevista anche ove sia violato un obbligo di riservatezza o contrattuale in materia (articolo 4). Tra le ipotesi eccezionali che, invece, permettono la violazione della disciplina in questione (e quindi la liceità della divulgazione del segreto commerciale) è compreso il fenomeno del c.d. whistleblowing cioè il caso in cui l'utilizzo o la rivelazione del segreto commerciale siano avvenuti «per rilevare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l'interesse pubblico generale» (articolo 5, par. 1, lett. b). In materia di whistleblowing si ricorda che la Camera ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge di iniziativa parlamentare (ora all'esame del Senato, S. 2208) volta a tutelare i lavoratori che segnalino o denuncino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Il provvedimento, oltre a modificare l'attuale disciplina in materia relativa ai lavoratori pubblici (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) estende anche al settore privato (articolo 2) la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti attraverso l'integrazione dei modelli di organizzazione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, la cui adozione esenta l'ente privato dalla responsabilità amministrativa da reato. Tali modelli dovranno contemplare norme specifiche: sugli obblighi di segnalazione di illeciti da parte dei dirigenti e rappresentanti dell'ente; sulla riservatezza dell'identità e il divieto di misure ritorsive contro i dipendenti che segnalino eventuali illeciti dei propri colleghi; sulla possibile denuncia all'Ispettorato del lavoro dell'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti; sulla nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti di questi ultimi.
  Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5), relativa all'anno 2016, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, ricordo che è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.Pag. 180
  La relazione è articolata in quattro parti ed è stata trasmessa alle Camere il 5 aprile 2017.
  La prima parte, che riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, riporta le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le Istituzioni dell'Unione europea.
  La seconda parte è dedicata alle misure adottate sia nel quadro di politiche orizzontali – come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali – che settoriali – quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.
  La terza parte, rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, illustra, tra le altre, le azioni governative per l'attuazione del Piano di Azione Coesione con particolare riguardo al ruolo e al valore europeo della politica di coesione.
  La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei), le tematiche concernenti l'attuazione della normativa UE e il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia.
  Completano il testo cinque Allegati con specifici riferimenti ai Consigli dell'UE e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento. Il quinto Allegato si riferisce all'elenco degli acronimi.
  Sottolinea preliminarmente che la X Commissione nel 2016 si è notevolmente impegnata nell'esame di provvedimenti in fase ascendente nell'ambito delle materie di sua competenza approvando ben 13 documenti finali (8 dei quali in congiuntamente ad altre Commissioni), ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, che sono stati inviati al Governo e alla Commissione europea, intervenendo efficacemente nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Attività produttive si segnalano le seguenti parti della Relazione.
  In materia di concorrenza, la Relazione consuntiva evidenzia la partecipazione del Governo (con l'invio di considerazioni scritte) alla consultazione pubblica lanciata dalla DG Concorrenza della Commissione UE (il 4/11/2015, con termine di chiusura al 12/2/2016) in merito al ravvicinamento dei poteri e della posizione istituzionale, sotto il profilo delle risorse e dell'indipendenza, delle Autorità antitrust degli Stati membri.
  La Relazione rileva che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha esteso fortemente le responsabilità dello Stato membro. In tal senso, costituisce un fondamentale strumento operativo la nuova Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato adottata nel 2016 (2016/C 262/01), la quale fornisce un aggiornamento della prassi della Commissione e della giurisprudenza UE in materia. La Comunicazione è il risultato di un processo di negoziato avviato dal 2014 e recepisce importanti posizioni espresse dal Governo italiano, in particolare in materia di aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale. Inoltre, nel corso del 2016, in materia di aiuti di Stato, il Governo ha: conseguito il rafforzamento della partnership con la Commissione europea, attraverso:
   la sigla del documento di Common Understanding. Il documento – che ha visto il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni centrali e regionali, anche in sede di Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) – prevede una serie di misure che le Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato dovranno attuare; Pag. 181
   azioni volte ad assicurare che istanze nazionali in materia di aiuti di Stato e infrastrutture fossero tenute in conto dalla Commissione europea;
   nell'ambito del Piano di investimenti per l'Europa (c.d. Piano Juncker) e dei progetti che beneficiano del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che possono configurare aiuti di Stato, compimento di azioni per la corretta attivazione della procedura semplificata per le valutazioni di compatibilità da parte della Commissione UE;
   per ciò che concerne gli aiuti di Stato nei servizi pubblici di carattere economico (Servizi di Interesse Economico Generale – SIEG), il 14 ottobre 2016, ai sensi della nuova disciplina UE, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la seconda Relazione biennale, riferita al periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, elaborata con i dati forniti dalle Amministrazioni interessate;
   azioni per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, con l'aggiornamento della Sezione aiuti di Stato del sito del Dipartimento per le Politiche europee e realizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di competenza del MISE;
   rafforzamento del controllo preventivo sulle misure di aiuti di Stato soggette a notifica alla Commissione UE (DPCM 24 gennaio 2017, che stabilisce i termini e le modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato);
   nell'ambito della proposta della Commissione di revisione del Regolamento generale di esenzione Reg. UE n. 651/2014, per estendere l'esenzione dall'obbligo di notifica anche alle categorie di aiuti all'investimento agli aeroporti e porti, il Governo ha definito e presentato la posizione italiana nell'ambito di due consultazioni, a maggio 2016 e a ottobre 2016. La Relazione segnala che la modifica del regolamento è ancora in corso, tuttavia molte delle proposte avanzate dal Governo sono state recepite nella seconda versione di modifica della Commissione UE, grazie anche ad un'intensa attività di negoziazione.

  Riguardo al settore Consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative: la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM 2015/627), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM 2015/634), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015/635), il Pacchetto e-commerce, sui quali le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) il 18 maggio 2016 hanno approvato quattro documenti finali (Doc. XVIII, 38, 39 e 40) inviati alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico.
  È inoltre proseguita la realizzazione dell'attività di cooperazione amministrativa per la protezione dei diritti dei consumatori in attuazione del Regolamento CE 2006/2004, con l'applicazione della legislazione – c.d. «enforcement», attraverso la gestione e l'utilizzo del sistema CPCS – Consumer Protection Cooperation System (Sistema di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori)
  Con riferimento alla Strategia per il Mercato unico digitale, ricordo che nel 2016, il Governo ha partecipato alla redazione di una serie di documenti sul Mercato unico digitale, tra cui in particolare:
   Comunicazione della Commissione europea su «Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale» (COM(2016)176 final);
   Comunicazione della Commissione europea su «Iniziativa europea per il cloud computing» (COM(2016)178 final);
   Comunicazione della Commissione europea su «Digitalizzazione dell'industria europea» (COM(2016)180 final).

Pag. 182

  Tali comunicazioni sono state oggetto degli atti di indirizzo parlamentari delle Commissioni riunite IX e X della Camera (rispettivamente i Doc. XVIII, n. 48, n. 49 e n. 50, approvati il 28 settembre 2016).
  Nell'ambito delle politiche per l'impresa, ricordo che le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati hanno approvato il Doc. XVIII, 37, relativo alla COM(2015) 192, recante «Strategia per il mercato unico digitale in Europa». Nell'ambito delle politiche di carattere industriale il Governo cita il «Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020», alla cui definizione ha partecipato in prima persona il Ministero dello sviluppo economico. Il Piano si inserisce nell'ambito più generale tracciato a livello europeo dal Gruppo di Alto livello di supporto al Consiglio Competitività, istituito su impulso della Presidenza italiana nel 2014, nel quale è emersa la necessità per i singoli Paesi di favorire l'innovazione e la modernizzazione della base industriale. Al riguardo, merita ricordare che la Commissione nel 2016 ha svolto un'intensa indagine conoscitiva sulla possibilità di applicare al sistema produttivo italiano il modello Industria 4.0, approvando, nella seduta del 30 giugno 2016, un documento conclusivo (Doc. XVII, n. 16) che ha costituito un riferimento per il Governo italiano nella successiva elaborazione del Piano nazionale Industria 4.0.
  Il Piano Industria 4.0 intende stimolare la trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese italiane al fine di rilanciarne gli investimenti e migliorarne la competitività internazionale. Il Governo illustra quindi i punti salienti del Piano, che si articola attorno a tre principali linee guida (operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non settoriali, agire su fattori abilitanti quali investimenti, ricerca e sviluppo) e a quattro direttrici strategiche (Investimenti innovativi, Infrastrutture abilitanti, Competenze, Awareness e Governance). Riporta inoltre le principali misure contenute nel Piano e adottate con la Legge di bilancio 2017 che prevedono: una serie di agevolazioni per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0; la proroga fino al 2020, il potenziamento e la semplificazione del credito di imposta alle spese in ricerca e sviluppo; il potenziamento delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative; lo stanziamento pubblico per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione per progetti di ricerca nel quadro degli interventi previsti dal Piano Industria 4.0. Tali misure danno attuazione ad alcune raccomandazioni espresse dalle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera dei deputati (Doc. XVIII, n. 50) sulla Comunicazione della Commissione europea «Cogliere appieno i vantaggi del mercato unico digitale» (COM(2016)180).
  Per quanto concerne le politiche italiane nel settore aerospaziale, nel corso del 2016 il Governo ha perseguito la realizzazione di programmi ed infrastrutture che sostengano la crescita intellettuale ed industriale del Paese anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali quali l'Agenzia spaziale europea. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti attività:
   1) la promozione dell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare, quali «Cosmo–SkyMed» e il lanciatore Vega;
   2) la prosecuzione della partecipazione ai progetti più significativi UE, quali il programma di navigazione satellitare «Galileo» e quello di osservazione della terra «Copernicus»;
   3) la candidatura dell'Italia quale sede per il centro dati del Centro europeo per le previsioni atmosferiche di medio termine (ECMWF);
   4) telecomunicazioni, con una politica concentrata su nuovi sistemi satellitari e sulle applicazioni integrate che dovrebbero offrire servizi per la difesa dell'ambiente, il controllo del territorio e la protezione civile;
   5) lo sviluppo, mediante l'ASI, di applicazioni integrate, con un interesse Pag. 183specifico sui temi dell'ambiente, della sicurezza, dell'emergenza e della valorizzazione delle infrastrutture nazionali qualificanti.

  Nell'ambito del settore dell'energia, il Governo italiano ha conferito grande importanza al tema dell'Unione dell'energia, il progetto lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2015 al fine di superare l'insicurezza del contesto energetico europeo e di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Tale progetto si basa sull'integrazione di cinque dimensioni: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno pienamente funzionante; efficienza energetica e moderazione della domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. In tale contesto, il Governo italiano, oltre a sostenere tutto l'insieme delle politiche europee previste, ha posto grande attenzione alla Strategia dell'Ue sul gas naturale e liquefatto (GNL) e stoccaggio del gas (COM(2016) 49), sulla quale la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 47. Tale strategia mira a sviluppare le potenzialità del GNL e a rendere il sistema del gas dell'Ue più diversificato e flessibile, contribuendo ad assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e competitivo, in linea con l'obiettivo primario dell'Unione dell'energia. Nel 2016 il Governo ha partecipato inoltre al dibattito orientativo tra gli Stati membri sui temi della governance dell'Unione dell'energia, della revisione del mercato elettrico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, sui quali la Commissione europea lo scorso 30 novembre ha presentato il pacchetto di proposte «Energia pulita per tutti gli europei» a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia. In proposito, ricordo che nel 2015 sul cosiddetto Pacchetto «Unione dell'energia» (che si compone delle seguenti tre comunicazioni: Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015)80 final); Il Protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015)81 final); Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015)82 final)) le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati hanno approvato il Doc. XVIII, n. 24.
  In tema di governance, il Governo ha salutato con favore un'altra iniziativa della Commissione europea, ovvero il c.d. «new deal per i consumatori di energia», il «patto» lanciato nel luglio 2015 (COM(2015)339) con l'intento di conferire ai consumatori di energia un ruolo sempre più attivo nella transizione energetica. Ricordo che anche su questa comunicazione la Commissione Attività produttive ha approvato un documento (Doc. XVIII, 27) che la Relazione in esame attribuisce erroneamente al Senato.
  Un altro tema sul quale il Governo è stato particolarmente attivo è quello della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La relativa proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2016)52), sulla quale la Commissione Attività produttive ha approvato il Doc. XVIII, n. 44, genera dalla necessità di superare la ancora forte dipendenza energetica dell'Ue esclusivamente da un unico fornitore (Russia), la vulnerabilità in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas emersa dagli stress test regionali eseguiti nel 2014 ed infine la mancanza di cooperazione tra Stati. La proposta della Commissione europea mira a introdurre il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definire obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforzare la cooperazione con i paesi vicini; proporre un migliore accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Governo Pag. 184riferisce quindi sull'andamento dei negoziati in sede Ue e sulla propria posizione.
  Con riferimento infine al Programma Operativo Nazionale (PON) «Cultura e Sviluppo», primo programma a titolarità nazionale interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale, si sottolinea che esso esprime un livello di attuazione tra i più avanzati nell'ambito degli 11 Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
  Il Governo italiano ha altresì assicurato rafforzamento e complementarità nelle strategie e negli interventi della politica di coesione europea attraverso l'approvazione di Programmi dedicati al settore culturale a valere sulle risorse nazionali. In particolare è stato approvato il Programma di azione e coesione, complementare al PON «Cultura e Sviluppo», che assume le medesime strategie del programma cofinanziato dai fondi strutturali ed è concepito come uno strumento a salvaguardia della piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Inoltre, una strategia ampia e complessa, sostenuta da risorse finanziarie pari a un milione di euro, è attuata, attraverso il Piano stralcio «Cultura e turismo» a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
  Nel corso dell'anno il Governo, ispirandosi alla Relazione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. L'UE mira infatti a mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione leader nel mondo, massimizzando il contributo del settore turismo alla crescita e all'occupazione e a promuovere la cooperazione tra i Paesi membri. In tale contesto è stato elaborato il «Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022», ispirato ai princìpi della concertazione e adottato con metodo partecipativo, a seguito dell'intesa con i principali attori del turismo italiano: esso, infatti, promuove un processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi linee di intervento delineati nelle politiche della Commissione. Tale metodo risulta inoltre allineato alla Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (2002/C 135/01) sul futuro del turismo europeo, che invitava gli Stati membri a partecipare all'attuazione dell'approccio di cooperazione tra gli operatori del turismo tramite il metodo aperto di coordinamento. Il PST, in tal senso, rappresenta il frutto di un inedito processo di partecipazione e condivisione, costruito con l'utilizzo di strumenti digitali, grazie al quale l'Italia si è dotata, in materia di turismo, di una visione unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire condividendo strategie e obiettivi, in una prospettiva di evoluzione continua.
  La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e fortemente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione COM(2010)352 final del 30 giugno 2010 «L'Europa prima destinazione turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo», i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Analoghe interconnessioni con il PST si riscontrano con la relazione votata il 15 settembre 2015 presso la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo sulle «Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa». Il primo obiettivo fondamentale del Piano è l'ampliamento e l'arricchimento delle destinazioni e dei prodotti e la distribuzione dei flussi. Nella visione del Piano, infatti, il patrimonio dell'Italia sarà pienamente valorizzato a fini di turismo integrato e le componenti tradizionali dell'offerta turistica saranno integrate da nuovi prodotti e nuove destinazioni, per aumentare l'attrattività del nostro Paese come meta di eccellenza. Questa strategia viene perseguita attraverso la creazione di forme di percorrenza alternative (vie e cammini); la crescita di attrattività del sistema dei Siti Unesco e delle città della cultura; la fruizione responsabile di contesti paesaggistici diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali. Il secondo obiettivo portante del PST 2017-2022 è individuato nell'aumento della competitività Pag. 185del settore, con la creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo, quali: l'adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la promozione dell'innovazione e della digitalizzazione; la diffusione di nuova imprenditorialità; la semplificazione e armonizzazione del sistema normativo; la riduzione degli oneri burocratici e fiscali; la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto; la creazione e al rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere allargate legate al turismo.
  Il terzo obiettivo portante del Piano, individuato nello sviluppo di un marketing efficace e innovativo, consiste nella creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo quale settore chiave per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese e per la sua proiezione internazionale, anche in un'ottica di co-sviluppo con i principali partner dell'area euro-mediterranea.
  Il quarto obiettivo del Piano riguarda la realizzazione di una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il modello di governance del PST si basa, infatti, su un processo dinamico e multi-livello, i cui elementi chiave sono: il Comitato Permanente per la Promozione del Turismo in Italia; la piattaforma partecipativa; i Tavoli inter-istituzionali. In particolare, il PST affronta il tema dell'innovazione con riferimento a tutte le aree strategicamente rilevanti (diffusione della banda larga, trattamenti dei dati, formazione, ricerca, organizzazione, marketing, individuazione di nuovi sistemi di pricing).
  In sintesi, il processo di definizione del PST 2017-2022 è stato accompagnato dall'avvio e dalla realizzazione di azioni che, in coerenza con le misure europee a sostegno dello sviluppo del turismo, sono state ritenute funzionali ad accrescerne la sostenibilità economica e sociale. Tali azioni promuovono, inoltre, la valorizzazione dei concetti di cultura e patrimonio culturale in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo «Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo» del 4.12.2014, quali elementi determinanti per una strategia d'eccellenza anche coerente con gli obiettivi di «Europa 2020».

  Adriana GALGANO (Misto-CIpI) chiede se, in seguito alla Brexit, sia possibile che rimanga a Londra una sezione del tribunale unificato dei brevetti.

  Chiara SCUVERA (PD) sottolinea che la questione posta dalla collega Galgano è stata più volte affrontata presso la Commissione per le politiche europee. Osserva che l'accordo non può essere unilateralmente modificato e che pertanto è stato ratificato nella sua versione originaria. Rileva che, in seguito alla Brexit, sarà necessario chiarire la questione della sede della sezione del tribunale unificato dei brevetti. Non si è ancora stabilito se sarà possibile una rinegoziazione dell'Accordo che, diversamente dal brevetto unitario europeo, ha un carattere internazionale. Assicura che nella proposta di relazione terrà conto della questione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4620 il prossimo lunedì 25 settembre, alle ore 12.
   Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Pag. 186

Sulla pubblicità dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12233 Galgano: Attività della centrale Enel di Bastardo.

  Adriana GALGANO (Misto-CIpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Adriana GALGANO (Misto-CIpI), replicando, sottolinea che l'interrogazione è volta a evidenziare il tema della sicurezza energetica nella regione Umbria che non può essere garantita dalla centrale laziale di Montalto di Castro. Sollecita pertanto il Governo a non trascurare gli aspetti della sicurezza energetica in una regione come quella umbra che subisce negli ultimi anni una pesante situazione di marginalità economica.

5-12234 Benamati: Risorse per la ricerca sul sistema elettrico.

  Luigi TARANTO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo e rinuncia ad illustrarne il contenuto.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica che gli obiettivi del fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nel 2011 siano rapidamente focalizzati e collegati agli obiettivi di lungo termine come evidenziato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico nelle note di propria competenza all'interno del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

5-12235 Ricciatti: Iniziative per il rilancio dell'acciaieria Aferpi di Piombino.

  Marisa NICCHI (MDP), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marisa NICCHI (MDP), replicando, auspica che il Governo si impegni con la massima efficacia affinché gli impegni assunti dall'imprenditore algerino Issad Rebrab siano rispettati. Auspica che la vicenda sia risolta con successo per i lavoratori di Piombino e che gli ammortizzatori sociali siano estesi anche ai lavoratori dell'indotto. Sollecita infine il Governo a vigilare sugli impegni assunti con gli accordi di programma sulle infrastrutture e sulle bonifiche al fine di arginare il grande disagio economico e sociale del territorio.

5-12236 Civati: Erogazione di finanziamenti pubblici a favore di Ericsson Telecomunicazioni Spa.

  Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la gravità della situazione che anche nella scorsa settimana ha registrato casi di licenziamento attraverso una semplice comunicazione recapitata per posta elettronica. Ritiene che questi comportamenti siano inaccettabili in un Paese in cui la tutela del lavoro è un principio base della democrazia, tanto più se attuati da un'azienda che ha ricevuto finanziamenti pubblici per oltre 38 milioni di euro.

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  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e invita il Governo a valutare con attenzione l'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di aziende che adottano comportamenti inaccettabili nei confronti dei lavoratori, minando le regole della nostra democrazia e della coesione sociale.

5-12237 Polidori: Prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti italiani di Ideal Standard International.

  Catia POLIDORI (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Catia POLIDORI (FI-PdL), replicando, prende atto di una risposta negativa purtroppo temuta dai 300 lavoratori della Ideal Standard. Sollecita pertanto il Governo a intervenire con ogni strumento per tutelare lavoratori specializzati che purtroppo sono di difficile ricollocazione.

5-12238 Crippa: Provvedimenti a favore dell'efficienza energetica e dell'accesso all'energia da parte delle fasce deboli della popolazione.

  Davide CRIPPA (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando il ritardo dell'attuazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nel 2014. Sottolinea che a distanza di oltre tre anni nessuno è riuscito ad accedere a questo fondo e che ciò appare in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati dal Governo in merito all'efficientamento energetico. Stigmatizza altresì il fatto che l'efficienza energetica riveste un ruolo assai marginale all'interno della nuova Strategia energetica nazionale. Per quanto riguarda i bonus energetici, segnala che la risoluzione conclusiva di dibattito n. 8-00243, a sua prima firma, approvata dalla X Commissione lo scorso 1o giugno, impegnava il Governo ad assumere iniziative per prevedere che l'erogazione dei bonus energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o con grave malattia avvenga in modo automatico senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire le medesime condizioni di accesso al beneficio da parte della platea degli aventi diritto. Il meccanismo, a distanza di oltre tre mesi, non è stato ancora avviato ed auspica che nella prossima legge di stabilità vi sia un capitolo dedicato all'accesso ai bonus energetici e all'informazione ai consumatori sulle relative modalità.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

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