CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 settembre 2017
880.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
  La proposta di legge è divisa in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie. Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala: l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
  L'articolo 1, modificando l'articolo 4 del Codice, amplia il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali, in forza del rinvio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del Codice). Le misure possono, infatti, essere anzitutto applicate anche a coloro i quali, fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose. Analogamente, possono applicarsi agli indiziati: di una serie di reati contro la pubblica amministrazione (ove collegati al reato di associazione a delinquere), di atti persecutori, Pag. 17di delitti con finalità di terrorismo e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Infine, potranno essere soggetti alle misure di prevenzione coloro che compiano atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento statale o diretti alla ricostituzione del partito fascista.
  L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione: prevede che le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale sono attribuite «anche» al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; trasferisce la competenza del giudice delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto; prevede una eccezione alla nuova regola generale secondo cui la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora; prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni. L'articolo 2 detta poi alcune modifiche alla disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e, sempre con riguardo al giudizio di primo grado, introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice; i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale. Il comma 10-quinquies stabilisce che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta della misura di prevenzione pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione. I nuovi commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7 intervengono in tema di termini di deposito del decreto del Tribunale. Infine, l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del Codice, coordinandone il contenuto con le modifiche all'articolo 6, comma 2, dello stesso Codice, in modo da prevedere che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; è poi previsto che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, in particolare permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).
  L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La disciplina sulla sorveglianza speciale viene adeguata alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013), prevedendo che l'esecuzione della misura resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare e che, al termine della detenzione protratta per almeno due anni, debba essere verificata la pericolosità sociale; se questa è cessata, il Tribunale revoca la sorveglianza speciale; in caso contrario, emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione.
  L'articolo 5 della proposta di legge modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
  L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.
  L'articolo 7 interviene sull'articolo 28, comma 1, del Codice, prevedendo che la revocazione della confisca sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale.
  L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, prevedendo che il Tribunale Pag. 18possa «disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».
  L'articolo 10 della proposta di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende.
  L'articolo 11 della proposta di legge introduce, con il nuovo articolo 34-bis del Codice, l'istituto del «controllo giudiziario», destinato a trovare applicazione in luogo della «amministrazione giudiziaria» nei casi in cui l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale «risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare l'attività di impresa.
  L'articolo 12 introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
  L'articolo 13 della proposta di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.
  L'articolo 14 della proposta di legge modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati.
  L'articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l'articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.
  L'articolo 16 introduce nel Codice i nuovi articoli 41-ter e 41-quater. Il primo – per favorire il coordinamento tra istituzioni, sindacati e datori di lavoro – prevede l'istituzione, presso le prefetture, di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. L'articolo 41-quater, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata.
  L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi, rispettivamente, al rendiconto di gestione che l'amministratore dovrà presentare al giudice delegato e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.
  L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati.
  L'articolo 19 interviene sull'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati per specificare, con più puntuale formulazione, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.
  L'articolo 20 della proposta di legge interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi.
  L'articolo 21 reca poi modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo, consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.
  L'articolo 22 reca disposizioni in materia di rapporti con le procedure concorsuali.
  L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 71 del Codice che prevede un'aggravante di pena (aumento da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Pag. 19
  L'articolo 24 modifica l'articolo 76 del Codice (altre sanzioni penali): si conferma la pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per cui è stata la comunicazione per coloro che – sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda – omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell'amministratore giudiziario previsti dal nuovo articolo 34-bis, comma 2, lettera a) (non si fa più rinvio al soppresso articolo 34, comma 8); si tratta dell'obbligo di comunicare gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, ecc.; è aumentato da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.
  I successivi articoli del provvedimento riguardano la disciplina sulla documentazione antimafia.
  L'articolo 25 interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia.
  L'articolo 26 interviene sull'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).
  L'articolo 28 interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.
  L'articolo 29, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è volto, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma.
  L'articolo 30 inasprisce la pena della reclusione (attualmente da uno a sei anni) prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale (la reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo); novella l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserendo, da un lato – per coordinamento – il riferimento alla nomina da parte dell'autorità giudiziaria di un amministratore giudiziario dell'azienda sequestrata, scelto tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo due ulteriori commi i quali prevedono che: il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dell'azienda sequestrata (comma 1-bis); i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Codice (comma 1-ter). Un'ulteriore modifica è apportata all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale con l'inserimento, al comma 1, di una lettera f-bis) attraverso cui si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (articolo 30, comma 3). L'articolo 30 modifica poi il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Pag. 20
  L'articolo 31 interviene sull'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, in materia di confisca allargata o per sproporzione.
  L'articolo 32, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati.
  L'articolo 33 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario. Vi è introdotto il comma 2-sexies, in base a cui sono istituite – presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello – sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti di prevenzione al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia. Analoga previsione riguarda i soli tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre, l'articolo 33 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi.
  L'articolo 34 prevede la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.
  L'articolo 35 detta i tempi per l'attuazione della riforma.
  L'articolo 36 reca modifiche alle disposizioni transitorie per l'applicazione di specifiche disposizioni del Codice antimafia. Tra le altre, si precisa che la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale non si applica se l'amministrazione dei beni confiscati è stata assunta dall'Agenzia in base alle disposizioni del Codice antimafia vigenti fino all'entrata in vigore della riforma in esame.
  L'articolo 37 contiene, infine, una norma d'interpretazione autentica di una disciplina avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice antimafia (13 ottobre 2011). Viene precisato che tale disciplina si applica anche in riferimento ai beni confiscati mediante confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima della citata data di entrata in vigore.
  Infine, l'articolo 38, reca disposizioni finanziarie.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «giurisdizione e norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Pag. 21

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 settembre 2017.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, deposita una nuova proposta di testo base (vedi allegato 3) che tiene conto dei vincoli derivanti dalla deliberazione già assunta dall'Assemblea.
  La proposta di testo base delinea un sistema elettorale misto, in cui l'assegnazione di 231 seggi alla Camera e 102 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali.
  Alla Camera, il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.
  Sono complessivamente costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta). In Trentino-Alto Adige sono costituiti 6 collegi uninominali. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.
  I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.
  In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro.
  Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale Pag. 22può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di tre.
  Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.
  Per quanto riguarda l'espressione del voto, ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale ed il contrassegno della lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
  L'elettore vota il contrassegno della lista prescelta ed il voto è attribuito anche al candidato.
  Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni; per le coalizioni non vengono comunque computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche.
  Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.
  Al Senato, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fatta eccezione per la Valle d'Aosta, il territorio nazionale è suddiviso in 102 collegi uninominali. I collegi uninominali sono ripartiti tra le regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base della popolazione. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale.
  Per l'assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui, tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.
  Le modalità di espressione del voto e la presentazione delle liste e delle coalizioni di liste e dei candidati nei collegi uninominali sono analoghe a quelle previste per la Camera.
  L'assegnazione dei seggi alle liste con metodo proporzionale avviene a livello regionale. Accedono peraltro al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi (con esclusione delle liste al di sotto dell'1 per cento) e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.
  Il testo reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto con soddisfazione del deposito della proposta di legge da adottare come testo base della Commissione formulata dal relatore. Il suo gruppo, infatti, ha sempre sostenuto la necessità di dare al Paese una legge elettorale di natura parlamentare e non derivante dalle sentenze della Corte costituzionale. Nel riservarsi di intervenire in una successiva seduta sul merito della proposta di testo unificato oggi depositata, evidenzia lo spirito costruttivo con cui il gruppo Forza Italia parteciperà ai lavori della Commissione.

  Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente se sia possibile mettere a disposizione della Commissione una documentazione che consenta di valutare le modifiche apportate alla normativa vigente dalla nuova proposta di testo testé presentata, anche attraverso lo svolgimento di apposite simulazioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che gli uffici stanno Pag. 23predisponendo un testo a fronte che consentirà ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della proposta di testo in esame.

  Antonio DISTASO (Misto-DI), dopo aver manifestato soddisfazione per il fatto che si prosegua nell’iter di esame, esprime una prima valutazione positiva sulla nuova proposta di testo presentata, atteso che essa segna un'evoluzione in senso maggioritario dell'impostazione data alla discussione, introducendo elementi, come le coalizioni, volti alla semplificazione del sistema. Si riserva in ogni caso di approfondire nel dettaglio le questioni poste dal testo in questione.

  Pino PISICCHIO (Misto) si associa alle parole di apprezzamento dei colleghi intervenuti in precedenza circa la presentazione in Commissione della proposta di testo base formulata dal relatore. Rivendica la sua posizione, più volte sostenuta durante i lavori sulla legge elettorale, circa la necessità che si arrivi attraverso il Parlamento alla definizione di un nuovo sistema elettorale. Nel sottolineare che un elemento interessante del documento in discussione è rappresentato dall'introduzione delle coalizioni, si riserva di intervenire sugli altri aspetti della proposta di testo del relatore dopo averli adeguatamente approfonditi. Auspica infine che questo ulteriore tentativo di dare al Paese una legge elettorale vada a buon fine, anche per evitare al Parlamento un nuovo fallimento dopo quello recente del giugno scorso.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP), ritiene di non potersi associare all'ottimismo manifestato in taluni dei precedenti interventi e prende atto con rammarico che la nuova proposta del relatore rappresenta un azzeramento rispetto all'impianto del testo in precedenza trasmesso all'Assemblea, sul quale si era giunti ad un ampio consenso tra i gruppi. Fatto notare che tale nuova impostazione rischia di compromettere la positiva conclusione dell’iter, rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento su alcuni profili di merito. Chiede dunque al relatore di chiarire se le soglie di sbarramento tra Camera e Senato siano uniformi o meno, nonché di chiarire le concrete modalità di espressione del voto, in ordine ai rapporti tra l'indicazione del candidato del collegio uninominale e quella del contrassegno della lista. Fa infine notare che appare singolare la disposizione che non prevede una coincidenza tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, in risposta ai quesiti posti dal deputato D'Attorre, ribadendo quanto in precedenza affermato, fa notare che le soglie di sbarramento sono uniformi tra Camera e Senato. Quanto alle modalità di espressione del voto fa presente che gli elettori, disponendo di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, possono scegliere o l'uno o l'altro: nel primo caso i voti al candidato uninominale si ripartiranno poi proporzionalmente, sulla base dei risultati ottenuti, tra le liste che lo sostengono; nel secondo caso i voti espressi alla lista si intenderanno espressi anche nei confronti del candidato uninominale. Infine, fa notare che tra l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero dei candidati nei medesimi collegi plurinominali non è richiesta una necessaria coincidenza, come peraltro si può constatare esaminando l'impianto di altri sistemi elettorali precedentemente vigenti, tra i quali richiama il Mattarellum.

  Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), pur accogliendo favorevolmente il passaggio ad una nuova fase procedurale, prende atto che la nuova proposta del relatore, cambiando radicalmente l'impianto del sistema elettorale, rispetto al testo in precedenza elaborato e giunto all'esame dell'Assemblea, rischia di compromettere la positiva conclusione dell’iter, venendo meno il consenso dei gruppi precedentemente raggiunto. Preannuncia che motiverà Pag. 24il dissenso del suo gruppo nel prosieguo della discussione e fa notare che il passo indietro è evidente soprattutto se si considera l'incremento del numero dei candidati nominati dai partiti.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur dichiarandosi convinto che debba essere il Parlamento ad elaborare una legge elettorale, si chiede se, visti i precedenti in materia, vi siano davvero i margini per una conclusione positiva dell’iter, che porti all'approvazione di una legge elettorale scevra da profili di incostituzionalità. Ad un primo esame del testo in questione, esprime una valutazione favorevole sulla presenza delle coalizioni e dei 231 collegi uninominali, elementi che, a suo avviso, vanno nella direzione della scelta dei candidati da parte dei cittadini, anche se precisa che si sarebbe aspettato l'introduzione di norme volte a disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, considerate le modalità improvvisate con cui certi schieramenti provvedono alla selezione dei propri candidati. Manifesta altresì soddisfazione sull'individuazione di una soglia di sbarramento uniforme tra Camera e Senato, facendo notare che il suo gruppo non ha mai considerato importante concentrarsi sull'entità di tale soglia. Giudica invece negativamente l'impossibilità di legare le coalizioni ad un premio di governabilità, elemento che, a suo avviso, rischia di determinare instabilità politica e ritiene inoltre che la proposta in esame rappresenti un netto passo indietro, anche rispetto all'Italicum e al Consultellum, sul versante delle liste bloccate e dei candidati nominati dai partiti poiché impedisce la libera scelta dei cittadini. Sul tema ribadisce il suo favore per il sistema delle preferenze. Esprime infine perplessità sulla riduzione del numero delle pluricandidature nei collegi plurinominali.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) ricorda che il suo gruppo ha sempre sostenuto la necessità di introdurre una qualche forma di sistema elettorale maggioritario e registra, quindi, con favore il fatto che nella proposta del relatore sia previsto che almeno un terzo dei seggi sia assegnato attraverso il predetto sistema maggioritario. Nel giudicare positivamente l'introduzione della coalizione «nazionale», ritiene, tuttavia, insufficiente tale previsione per assicurare al Paese la necessaria governabilità. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative finalizzate a introdurre un premio di governabilità da attribuire in base ai risultati conseguiti dalle forze politiche relativamente ai seggi assegnati con il calcolo proporzionale.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) sottolinea che la proposta di testo depositata dal relatore non contiene le preferenze, con il risultato che il nuovo Parlamento avrà due terzi dei parlamentari nominati dai partiti. Preannuncia sul punto la presentazione di proposte emendative.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che, in tema di formazione delle liste, l'impianto della nuova proposta denota un arretramento rispetto all’Italicum, perché cristallizza un sistema competitivo caratterizzato dalla presenza di candidati nominati dai partiti. Fa notare, poi, che si prevede nella nuova proposta di testo un apparentamento tra liste puramente burocratico e formale, prescindendo dall'indicazione di un programma condiviso comune e di un candidato premier.

  Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD) ritiene che la nuova proposta di testo presentata dal relatore sia una buona base di partenza, che potrebbe conciliare sia le esigenze della governabilità, contemplando un sistema maggioritario in 231 collegi uninominali, sia le esigenze della rappresentatività, prevedendo che la restante parte sia proporzionale. Pur ribadendo il suo favore per il sistema delle preferenze, ritiene poi un compromesso ragionevole configurare liste corte dei candidati nei collegi plurinominali, così come giudica con favore la previsione di una mera possibilità – e non dell'obbligo – di formare coalizioni. Auspica, tuttavia, che sia Pag. 25data certezza circa i tempi di esame del provvedimento, giungendo quanto prima a chiarire se sia possibile o meno arrivare alla positiva conclusione dell’iter.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che l'organizzazione del seguito dei lavori in merito al provvedimento sarà definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine dei lavori della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che è stato trasmesso il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Peraltro non essendo stato espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che sono stati trasmessi i pareri della II Commissione, favorevole, della III Commissione, favorevole, della XI Commissione, favorevole con osservazioni, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, favorevole con condizione. Peraltro non essendo stato ancora espresso il parere da parte della V Commissione Bilancio, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno contenuto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209) reca Pag. 26previsioni iniziali di spesa in conto competenza pari a 21.419,4 milioni di euro e di cassa, pari a 21.611,3 milioni di euro (al lordo del rimborso delle passività finanziarie). Gli stanziamenti definitivi di competenza e le autorizzazioni di cassa relativi al medesimo Ministero nel 2016 sono aumentate rispettivamente di 4.260 e di 4.510 milioni di euro. Come evidenzia la tabella, il conto consuntivo del Ministero dell'interno per il 2016 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 25.680 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari a 44 milioni di euro, le spese finali in conto competenza del Ministero ammontano nell'anno 2016 a circa 25.636 milioni di euro. Lo scostamento tra previsioni iniziali di competenza e previsioni definitive è stato pari a +19,9 per cento (in valori assoluti si tratta di una variazione in aumento pari a 4.260,3 milioni di euro), maggiore rispetto al precedente esercizio (2015), nel quale lo scostamento era pari a circa il 13 per cento. La Corte dei Conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, fa notare in proposito che le variazioni in corso di esercizio 2016 sono quasi interamente imputate alle spese correnti, in particolare ai trasferimenti. Infatti, la maggior parte delle variazioni riguardano i trasferimenti agli enti territoriali (+2,59 miliardi di euro). L'incidenza percentuale delle risorse del Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato nel 2016 resta pari al 4,3 per cento. Si evince nel 2016 una riduzione degli stanziamenti definitivi finali di competenza di circa il 4 per cento rispetto al 2015 (-1.081 milioni di euro). Parimenti si registra una riduzione degli impegni del 4,3 per cento (pari a –1.148 milioni di euro). Più nel dettaglio, la Corte dei conti ha evidenziato che la flessione della spesa del 4 per cento sul 2015 deriva soprattutto «dal calo dei contributi agli investimenti agli enti locali, mentre i trasferimenti correnti agli enti locali subiscono una sostanziale riallocazione di risorse tra capitoli». Crescono anche le disponibilità per il funzionamento del Ministero (+6,9 per cento). Per ciò che concerne la gestione, rispetto agli stanziamenti definitivi finali di competenza, pari a circa 25.636 milioni di euro, risultano impegnati 25.392 milioni al termine dell'esercizio finanziario. I pagamenti eseguiti in totale nel 2016 sono stati pari a circa 24.208,1 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (22.652,8 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento residui (1.555,3 milioni).
  Per quanto concerne i residui, che nelle previsioni al 1o gennaio 2016 erano pari a 2.023,3 milioni, al 31 dicembre 2016 ammontano a 3.319,9 milioni. Si registra, quindi, un incremento dei residui finali totali di 1296,6 milioni, pari a circa il 64 per cento. Essi sono costituiti per 2.783,7 milioni da somme rimaste da pagare sul conto della competenza (residui di nuova formazione) e per 536,2 milioni da somme rimaste da pagare sul conto dei residui, provenienti dagli esercizi precedenti. L'entità dei residui pagati nel corso del 2016 è risultata pari a 1.555,3 milioni. In relazione all'analisi della gestione delle spese, infine, la Corte dei conti ha confermato anche per il 2016 (ma già nel 2015) la significatività del dato dei debiti fuori bilancio, «sintomo di una gestione non corretta e di criticità programmatorie». Al 31 dicembre 2016 tali debiti ammontano a poco più di 706 milioni di euro, di cui 562 sorti proprio nel 2016. I capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, in relazione al quale sono sorte nel 2016 situazioni debitorie per circa 395 milioni). Nel 2016 l'attività del Ministero dell'interno risulta articolata su sette missioni, di cui 2 trasversali (la n. 32 e n. 33), articolate in quindici programmi di spesa: missione 2, «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale dello Stato sul territorio»; missione 3, «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»; missione 7, «Ordine pubblico e sicurezza»; Pag. 27missione 8, «Soccorso civile»; missione 27, «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»; missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche»; missione 33, «Fondi da ripartire». Quanto all'andamento della spesa delle missioni del Ministero nel 2016, per quanto attiene alla dinamica di bilancio delle missioni del Ministero, la Corte dei Conti, nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 ha rilevato in particolare che: si conferma che la missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali assorbe la percentuale maggiore delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tuttavia, rispetto all'esercizio 2015 si riduce lo stanziamento di quasi il 12 per cento ed anche il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero cala dal 53 al 48,5 per cento delle risorse complessive; la seconda missione per entità del finanziamento è Ordine pubblico e sicurezza: ai tre programmi intestati sono destinate risorse per 7,9 miliardi di euro, in lieve riduzione rispetto al 2015 (8,5 miliardi). La flessione della spesa in tale missione è dovuta al trasferimento al Ministero della difesa della competenza per il servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia, secondo la Corte, le minori risorse a disposizione per la gestione sono incise anche dal mancato uso di quanto assegnato, vista la crescita dei residui di stanziamento e delle economie che nel 2016 sono quasi raddoppiate; la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ha visto ulteriormente crescere le risorse rispetto al precedente esercizio. Si registrano infatti stanziamenti definitivi per 2,215 miliardi, con un incremento dell'81,7 per cento rispetto al 2015 (1,2 miliardi): le risorse salgono percentualmente dal 4,6 (2015) all'8,6 per cento del totale del Ministero. Ad avviso della Corte, tuttavia, la crescita delle risorse messe a disposizione non è stata accompagnata da un adeguato utilizzo delle stesse, che rimangono di fatto invischiate nelle criticità della gestione dei pagamenti. Infatti, i maggiori stanziamenti definitivi si distribuiscono per circa 800 milioni tra i residui propri e 11,1 milioni nelle economie dei trasferimenti correnti. Inoltre, peggiora per tale missione la capacità di pagamento, che scende al 60 per cento degli impegni (era pari al 91 per cento nel 2015).
  Passando al disegno di legge di assestamento, fa presente che con esso si correggono, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio. Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1o gennaio 2017 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2016. Dà poi conto dei dati relativi a stanziamenti del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017 (A.C. 4639) che si riferiscono ad ambiti materiali di competenza della I Commissione: la Tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della I Commissione viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri). Nel quadro di questa missione, rileva la spesa per gli organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, che corrisponde all'unità previsionale di base 21.1, sul quale non si registra alcuna variazione rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio. Per quanto riguarda la spesa per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale, compresa nel Pag. 28programma 1.2 e riferita al funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e dei T.A.R, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, del C.N.E.L. e del C.S.M., il disegno di legge di assestamento propone una riduzione degli stanziamenti di competenza pari a 1,68 milioni di euro. All'interno del programma, la riduzione riguarda in particolare le spese di natura obbligatoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro-CNEL (cap. 2178; – 1,68 mln), le cui previsioni scendono da 8,68 a 7 milioni di euro. Al riguardo, il disegno di legge di assestamento propone una riduzione delle previsioni iniziali di competenza – pari a 477,4 milioni di euro – di circa 6,5 milioni. Tale variazione riguarda il capitolo 2780 (spese da corrispondere alla presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) ed è proposta in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazione dei redditi dell'anno 2013. Pertanto, all'esito della variazioni già registrate e delle modifiche proposte dal disegno di legge in esame, le previsioni assestate 2015 relative alla Presidenza del Consiglio risultano pari a 470,9 milioni di euro. Come anticipato, gli stanziamenti destinati al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse accantonate nel programma 21.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma sono ripartiti tra diversi capitoli in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. Tra questi si segnalano, in particolare: le somme da corrispondere alla Presidenza per le finalità del programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (17.4), su cui non si registrano novità in dipendenza del disegno di legge di assestamento; gli interventi per il programma Protezione civile (6.2), per i quali si registra, nelle previsioni assestate, una riduzione dei residui, pari a 7 milioni di euro ed un aumento delle previsioni di cassa, pari a 50 milioni. Segnala, infine, le seguenti proposte di variazione di stanziamenti di interesse della I Commissione: per le previsioni iniziali di competenza del programma Rapporti con le confessioni religiose (20.2), pari a 1.088,4 milioni, è proposta una riduzione pari a 17,9 milioni di euro degli stanziamenti di competenza relativi ai contributi da versare alle confessioni religiose, dipendente dall'andamento delle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi; le previsioni per i Servizi di informazione per la sicurezza (Programma Sicurezza democratica 7.4 – cap. 1670) allocate in una apposita u.p.b. (5.2) non sono modificate in termine di competenza e di cassa dal disegno di legge in esame. Lo stesso adegua i residui con un aumento pari a 13,5 milioni di euro; nell'ambito del programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (24.4), le previsioni iniziali dei cap. 1680 e 1685, relativi alle spese di funzionamento e alle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nazionale di statistica, registrano una variazione, in termini di residui, rispettivamente di +16,7 e di –33,5 milioni di euro. All'interno dello stesso programma, il disegno di legge di assestamento propone una variazione in aumento degli stanziamenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione (cap. 2116), pari a circa 283 mila euro: tale variazione è proposta in relazione alle esigenze connesse alla partecipazione italiana al gruppo di Stati contro la corruzione. Non si registrano variazioni nelle previsioni relative alle spese della Scuola nazionale della amministrazione (cap. 5217 e 5218).
  Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, approvato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, reca previsioni di competenza per complessivi 21.049,5 milioni di euro, di cui: 20.487,4 milioni per la parte corrente; 546,6 milioni per la parte in conto capitale e 15,6 milioni per il rimborso del debito pubblico. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 20.962,6 milioni di euro, di cui: 20.317,8 milioni di parte corrente; 606,2 milioni in conto capitale Pag. 29e 38,5 milioni per il rimborso del debito pubblico. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2017 è valutata, nella legge di bilancio, in circa 1.872,2 milioni di euro, di cui: 1.431,4 milioni di parte corrente; 398,1 milioni in conto capitale e 42,7 per il rimborso delle passività finanziarie. Tali previsioni iniziali subiscono variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia in conseguenza delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 742,2 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 787,5 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. L'assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, un aumento di 26,2 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 28,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda la competenza, per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate per il bilancio 2016 del Ministero dell'interno risultano pari a 22.187,8 milioni di euro, di cui 21.304,8 di parte corrente, 839 milioni in conto capitale e 44 milioni di rimborso passività (+ 768,4 milioni rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 22.427 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 21.534 e 849 milioni di euro (+ 815,7 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Inoltre, con il disegno di legge di assestamento è proposto un aumento dei residui pari complessivamente a 1.037,6 milioni di euro. Le variazioni trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti al 1o gennaio a quelli risultanti dal rendiconto 2015. Le previsioni assestate 2016 risultano pertanto pari a 2.038,2 milioni di euro ripartiti tra parte corrente, conto capitale e rimborso passività in ragione, rispettivamente, di 1.537,3 milioni, 458,3 milioni e 42,3 milioni di euro. Alla luce delle variazioni proposte, la massa spendibile nel 2016 assomma a 24.226,1 milioni di euro con una variazione del coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile), che scende al 92,6 per cento dopo l'assestamento rispetto al 96,4 per cento, risultante dalle previsioni al 1o gennaio 2016. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame rilevano lievemente sull'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero dell'interno sul bilancio dello Stato, che risulta pari al 3,7 per cento a fronte del 3,5 per cento registrato nelle previsioni iniziali del 2016. L'aumento delle dotazioni di competenza proposte con l'assestamento (+ 26,23 milioni) riguardano principalmente la Missione 3 (Ordine pubblico e sicurezza), che registra un aumento pari a 15,4 milioni di euro, legato in prevalenza a spese per il personale e a spese di gestione. Per quanto riguarda la Missione 5 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti) il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 59,8 milioni di euro, propone nell'ambito del programma Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (5.1) un ulteriore aumento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. In particolare, le variazioni riguardano: un incremento di 5 milioni di euro per le spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali (cap. 2270) al fine di adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze riscontrate in corso d'anno, con contestuale compensazione attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352), che subisce una riduzione pari a 8 milioni di euro; un incremento di 3,3 milioni di euro per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (cap. 2351), che si aggiungono ai 450,4 milioni di euro stanziati Pag. 30con la legge di bilancio 2016 e i 50 milioni già introdotti in bilancio in dipendenza di atti amministrativi intervenuti nel corso dell'anno. Le previsioni assestate per il 2016 risultano dunque pari a 503,7 mln; un incremento di circa 700.000 euro per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cap. 2353), che si aggiungono ai 170 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio 2015. Le previsioni assestate per il 2016 risultano pertanto pari a 170,7 mln. 
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame congiunto della legge di delegazione europea 2016-17, nel testo approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
  Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge n. 234 del 2012, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005. In base alla riforma introdotta dalla predetta legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (S.2834-A). Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 3 agosto (C. 4620). Il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europea, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti1. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A. In particolare, le disposizioni che recano norme di delega sono contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 del disegno di legge. L'Allegato A elenca 28 direttive da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 del disegno di legge.
  Entrando nel merito del contenuto, quanto ai profili di competenza della I Commissione, segnalo l'articolo 12, che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. È opportuno ricordare che i «reati gravi» sono definiti in un elenco allegato (II) alla direttiva, che comprende tra l'altro fatti di associazione criminale, di narcotraffico, di violenza sessuale, di «corruzione», nonché vari altri reati gravi contro la vita e l'incolumità delle persone, oppure contro Pag. 31il patrimonio. La direttiva impone inoltre (articolo 3, n. 9) che i fatti in questioni siano puniti con una pena detentiva pari almeno a tre anni. La disposizione in esame prevede due soli principi di delega ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ciò in quanto, come si rileva anche nella relazione illustrativa, la direttiva (UE) 2016/681, recando prescrizioni di dettaglio, lascia scarsa discrezionalità al legislatore nazionale, in sede di recepimento. Si ricorda che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 25 maggio 2018. Più nel dettaglio il Governo dovrà, in sede di attuazione, collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva 23, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
  Il secondo criterio di delega prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.
  Il comma 2 dell'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Quanto alla richiamata direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) (Allegato A, n. 6) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, più nel dettaglio essa prevede: il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE28; il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea (UE), a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
  Per quanto concerne, poi, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 è stata trasmessa alle Camere in data 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. Il documento in esame è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata La Relazione è accompagnata da cinque allegati. Pag. 32
  Quanto ai profili di competenza della I Commissione, si segnala la parte in cui il Governo riferisce in merito al progresso delle iniziative ed azioni intraprese nel corso del 2016 per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea. I pilastri della politica per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (Agenda digitale italiana) sono rappresentati da: la Strategia per la Crescita digitale 2014-2020, attraverso la quale si prevede il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; il Piano nazionale Banda Ultra Larga, che definisce i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020.
  In tema di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, il Governo riferisce la propria intenzione di accelerare il processo digitale per la costituzione del sistema HR, un sistema informativo di gestione delle risorse umane, con riferimento al personale pubblico italiano, con l'obiettivo di: rendere operativo un servizio condiviso («il più grande shared service di servizi di gestione del personale al mondo») per la gestione del personale, centralizzando le infrastrutture attualmente utilizzate per erogare servizi analoghi; accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana; fornire ai decisori politici, alla governance amministrativa e dei cittadini e alle imprese informazioni certe, tempestive e strutturate riguardanti i dipendenti pubblici.
  In materia di affari interni, il Governo dichiara di aver dedicato, nel corso del 2016, «la massima attenzione» ai temi della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento all'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, alla riforma del Sistema comune europeo d'asilo, alla creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e allo sviluppo dei partenariati con i Paesi africani (cosiddetti compact). Riferisce inoltre che, nel quadro della Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, è stata data priorità alla lotta al terrorismo soprattutto con riguardo al contrasto dei foreign fighters, alla lotta alla radicalizzazione e al miglioramento dello scambio di informazioni. Quanto al controllo delle frontiere e immigrazione irregolare la relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia ha ribadito l'esigenza di un maggiore impegno da parte dell'Unione europea nella gestione dei flussi migratori irregolari e delle frontiere esterne, anche in considerazione dell'incessante pressione registrata negli ultimi anni. In particolare, il Governo ha condiviso la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea, sottolineando come tale responsabilità non possa essere attribuita solo agli Stati membri più esposti dal punto di vista geografico, e ha altresì ribadito la peculiarità delle frontiere esterne marittime. La relazione evidenzia quindi che, tenuto conto dei relativi atti di indirizzo parlamentare (doc. XVIII n.112, della 1a Commissione Senato, del 9 marzo 2016; doc. XVIII n. 42, della I Commissione Camera, del 19 maggio 2016), l'Italia ha sostenuto la proposta della Commissione per l'istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea, approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 settembre 2016. Quanto all'azione esterna in materia migratoria il Governo sottolinea in primo luogo come, nell'aprile 2016, l'Italia si sia fatta promotrice di una proposta, denominata Migration Compact, e volta a migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa «che ha influenzato e orientato la Comunicazione della Commissione europea del 7 giugno 2016 per un Nuovo partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione».
   Per quanto concerne l'attività legislativa, il Governo, seguendo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione della 1a Commissione del Senato sul Pag. 33COM(2016)290 (Doc. XVIII n. 133), ha assunto una posizione favorevole al rafforzamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui all'articolo 1-bis del Regolamento che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
   Per quanto riguarda l'asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l'Italia «ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione» delle decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia. L'azione in tema di ricollocazioni si inserisce «nel quadro della costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni», di una riforma complessiva del Sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla revisione del regolamento Dublino. Il Governo riferisce che, «anche a seguito di quest'azione di pressione italiana», la Commissione europea ha presentato due pacchetti di proposte legislative. Per quanto riguarda i canali di immigrazione legale, la Relazione riferisce che l'Italia ha sostenuto attivamente il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, finalizzata a riformare la direttiva del 2009 sulla cosiddetta Carta blu UE (direttiva 2009/50/CE).
  Quanto alla sicurezza interna e alle misure di contrasto alla criminalità, fa presente che il Governo evidenzia che l'Italia è «pienamente impegnata» per l'attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. La Strategia è stata adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015 e, come evidenziato nella Relazione, unitamente alla comunicazione della Commissione «Agenda europea sulla sicurezza» (COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere l'azione dell'UE nel settore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020. La Relazione riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106 della 1a Commissione del Senato, del 16 febbraio 2016, e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni I e XIV della Camera, del 17 febbraio 2016), il Governo ha confermato quali priorità il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security. Alla Strategia hanno fatto seguito le comunicazioni della Commissione europea denominate «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM(2016)205), del 6 aprile 2016, e «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM(2016)230), del 20 aprile 2016, sulle quali il Senato, con risoluzione della 1a Commissione (doc. XVIII n. 137, del 6 luglio 2016), ha fra l'altro impegnato il Governo a individuare il canale europeo per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata e ad adottare misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica. La Relazione riferisce che, sulla base di tali comunicazioni, è stato istituito un Gruppo di esperti ad alto livello al quale l'Italia ha garantito la propria partecipazione e il proprio sostegno. In linea con le risoluzioni della 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132, dell'8 giugno 2016), il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell'Unione europea e registrando al contempo i dati d'ingresso e uscita presso i valichi di frontiera dell'Unione europea, permetterà di rendere più efficiente la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli. Pag. 34
  Tra le iniziative UE volte a contrastare l'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, in linea con l'indirizzo parlamentare formulato dalla 1a Commissione del Senato, con parere della 14a Commissione (doc. XVIII n. 111, del 9 marzo 2016), la Relazione riferisce che il Governo ha accolto con favore la sopra citata proposta di modifica al Codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 21 settembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

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