CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 180

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carnevali, ha svolto la relazione.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Maria AMATO (PD), nel riconoscere l'importanza del riordino del settore termale, anche in relazione al suo impatto economico e occupazionale, manifesta forti perplessità in merito all'assenza nel testo in esame di qualsiasi riferimento in merito alla valutazione sulla base di evidenze scientifiche dei benefici derivanti dalle cure termali. Poiché il tema dell'evidenza scientifica delle terapie è sempre stato centrale nell'approccio seguito dalla XII Commissione, ritiene utile inserire un riferimento ad esso all'interno del parere.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, integra la proposta di parere nel senso indicato dalla collega Amato, modificando in tale senso una delle osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame, in sede consultiva, del disegno di Pag. 181legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, che saranno esaminati congiuntamente per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento.
  Ricorda, altresì, che l'esame si conclude, per ciascun provvedimento, con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la XII Commissione.
  Avverte che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e sarà avviato il dibattito. Il seguito dell'esame, anche con la deliberazione su eventuali proposte emendative al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato, e l'approvazione delle relazioni, avrà luogo martedì 26 settembre. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 è fissato alle ore 16 di domani.
  Per quanto concerne l'aspetto procedurale, ricorda che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al solo disegno di legge di assestamento. La presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle seguenti regole, corrispondenti a quelle riferite al disegno di legge di bilancio (articolo 121 del Regolamento): nella Commissione di merito devono essere presentati gli emendamenti che recano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione ovvero delle parti degli stati di previsione di propria competenza. In via di prassi, peraltro, tali emendamenti possono essere anche presentati direttamente presso la Commissione bilancio; possono essere presentati emendamenti che determinano variazioni nell'ambito dello stato di previsione di propria competenza o delle parti degli stati di previsione di propria competenza la cui compensazione non è effettuata all'interno degli stati di previsione o delle parti di competenza. Anche tali emendamenti, ovviamente, possono essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione bilancio e si intendono presentati a nome della Commissione interessata.
  La Commissione bilancio esamina tali emendamenti insieme agli altri, di iniziativa parlamentare o governativa, presentati direttamente presso di essa. Gli emendamenti respinti nelle Commissioni di settore devono essere, in ogni caso, presentati anche presso la Commissione bilancio, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.
  Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole Casati, per lo svolgimento della relazione.

  Ezio Primo CASATI (PD), relatore, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva innanzitutto che nel 2016, essendo già divenuto pienamente operativo il nuovo impianto organizzativo del Ministero della Salute, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014, l'unica misura di riorganizzazione ha riguardato gli uffici periferici, con l'unificazione degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con i Servizi per l'assistenza sanitaria al personale navigante.
  Come analizzato dalla Corte dei conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, lo stato di previsione del Ministero della salute presentava una dotazione finanziaria iniziale di competenza di 1.234,4 milioni (in flessione del 2 per cento rispetto al 2015) che è aumentata a 1.952,4 milioni nelle previsioni definitive (con un incremento di 718 milioni, pari a oltre il 58 per cento). Tale variazione di notevoli dimensioni è da ricondurre, come lo scorso anno, soprattutto alla riconferma della misura di sostegno alle regioni nell'acquisto di farmaci innovativi (500 milioni) e Pag. 182all'aumento degli stanziamenti per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero (100 milioni). Tuttavia, come segnalato anche nella Nota integrativa al Rendiconto 2016, la dotazione finanziaria del Ministero presenta una flessione pari al 5,6 per cento rispetto al precedente esercizio, derivante dall'impegno di mantenere gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse. Tale flessione si presenta distribuita in quasi tutte le categorie economiche di spesa. È inoltre rilevante, in quanto voce di natura rigida, la riduzione dei redditi da lavoro dipendente (in calo del 2,1 per cento) rispetto agli stanziamenti definitivi del 2015 e, più marcatamente, quella dei consumi intermedi (–9,8 per cento) e dei trasferimenti alle famiglie (–10,4 per cento). I trasferimenti alle Amministrazioni decentrate rappresentano la categoria di spesa più elevata (979,8 milioni di euro, oltre il 50 per cento del totale complessivo della spesa corrente del Ministero pari a 1.930,9). Essa è l'unica su cui si registra l'incremento degli stanziamenti definitivi rispetto all'anno precedente (+4,8 per cento).
  Per quanto riguarda la gestione delle spese 2016, fanno registrare una forte flessione i pagamenti complessivi di competenza: –14,5 per cento. La riduzione è da imputare soprattutto al rallentamento dei pagamenti per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (per la sola parte corrente), per le quali la quota di pagamenti su impegni di competenza si riduce dal 77 al 65 per cento, rispetto ad una massa spendibile (somma tra stanziamenti definitivi di competenza e residui iniziali) che si mantiene pressoché costante. In termini assoluti, i pagamenti totali si riducono da 1.544 a 1.320 milioni, incidendo peraltro sulla formazione di nuovi residui. Di conseguenza, aumenta la dimensione dei residui a fine esercizio: per il complessivo stato di previsione essi sono pari, al 31 dicembre, a 984,2 milioni di euro con un incremento complessivo di circa 130 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive. Tale effetto è da attribuirsi alla crescita della quota riferibile ai residui per trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche, parzialmente compensata dal calo, in particolare, della quota dei residui per consumi intermedi.
  Per quanto concerne le risorse destinate alle singole missioni segnala innanzitutto che quelle relative alla Missione Tutela della salute subiscono un decremento rispetto all'anno precedente (–3,2 per cento), dovuto principalmente alla riduzione degli stanziamenti definitivi per il programma 20.3 (Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).
  Le risorse dedicate alla Missione Ricerca e innovazione subiscono anch'esse un decremento, interamente ascrivibile alla riduzione degli stanziamenti definitivi destinati alla ricerca per la sanità pubblica (–8,6 per cento).
  Rileva che, come è noto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono stanziate risorse destinate al finanziamento della Sanità, nell'ambito della Missione 3 Relazioni finanziarie con le autonomie, programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Un capitolo di preponderante interesse per il settore sanitario è peraltro nell'ambito del programma Federalismo nell'ambito della stessa Missione: il capitolo 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA –, che rappresenta una fonte di finanziamento del fabbisogno standard regionale. La Corte dei conti, peraltro, nella sopra richiamata Relazione evidenzia che, in generale, la gestione finanziaria della Missione in esame è stata caratterizzata nel 2016 da un incremento degli stanziamenti definitivi rispetto all'esercizio precedente che non hanno però riguardato il settore sanitario. Viceversa, si registra una forte diminuzione nell'ambito del programma Federalismo di circa 3,5 miliardi, interamente attribuibile al citato capitolo 2862, riducendo in tal modo le risorse utilizzate alla programmazione sanitaria regionale. In termini di variazione percentuale rispetto al 2015, la flessione delle predette risorse è pari al 5,2 per cento. Si registra inoltre mostra una riduzione a 5.766 milioni Pag. 183degli stanziamenti definitivi di competenza del capitolo 2700 – Concorso dello Stato alla spesa sanitaria (–8,8 per cento rispetto all'esercizio precedente). A fronte di questo dato in flessione, risultano aumentati di oltre il 35 per cento i pagamenti sul capitolo e, conseguentemente, ridotti i residui complessivi a fine anno (–8,2 per cento rispetto al 2015). Anche il capitolo 2791 – Finanziamento del FSN in relazione alle minori entrate IRAP – presenta una simile dinamica di gestione: diminuiscono le assegnazioni definitive rispetto al 2015 (–37 per cento) che, rispetto alle previsioni iniziali, subiscono peraltro una decurtazione di 700 milioni.
  Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnala, con riferimento al consuntivo 2016 del capitolo 7464 (Edilizia sanitaria) una riduzione delle previsioni definitive a 601 milioni di euro, rispetto all'ammontare degli stanziamenti iniziali pari a 810 milioni. L'ammontare dei pagamenti è pari, per competenza, a 168 milioni di euro, con residui di fine esercizio di 433 milioni.
  Per quanto concerne, poi, le parti di competenza relative al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la missione di maggior interesse in relazione alle nostre competenze è la Missione 24 –Diritti sociali, politiche sociali e famiglia –, articolata in due programmi. Il primo, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, che nel 2016 presenta uno stanziamento definitivo di 28.880 milioni di euro dà conto del finanziamento della spesa sociale mediante trasferimenti, in particolare, all'INPS, finalizzati all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (tra i quali gli assegni sociali e di invalidità civile, e l'indennità di accompagnamento), di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e di tutela e sostegno alle categorie deboli della popolazione. La maggior parte di tali risorse (18.550 milioni nel 2016) rappresenta lo stanziamento definitivo del capitolo 3528, relativo al trasferimento all'INPS delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Di rilievo inoltre sono le somme da erogare a copertura di oneri relativi alla famiglia (capitolo 3530) con stanziamenti definitivi pari, nel 2016, a 2.128 milioni (–0,2 per cento rispetto al 2015) e le somme da corrispondere per l'assegnazione del bonus bebè (capitolo 3543) che si sono di fatto triplicate, passando a 607 milioni nel 2016 dai 202 milioni dell'esercizio precedente. Vi sono inoltre stanziate le risorse afferenti agli interventi delle politiche sociali: fra questi la maggiore consistenza è rappresentata dal capitolo 3538 – Fondo per le non autosufficienze – che, partendo da uno stanziamento iniziale di 400 milioni di euro, presenta una lievissima riduzione nelle assegnazioni definitive rispetto all'anno precedente (–0,5 per cento) attestandosi a 365 milioni di euro nel 2016, e dal capitolo 3539 – Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale – (ex 3671 – Fondo per le politiche sociali) con uno stanziamento definitivo di 253 milioni, anch'esso in leggero calo rispetto all'esercizio precedente. Le assegnazioni definitive del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (capitolo 3527) sono in leggero calo (28,8 milioni a fronte di 29,4 milioni nel 2015).
  Fa presente che il secondo programma che compone la Missione 24 è denominato «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazione» e reca una parte ridotta (lo 0,12 per cento) degli stanziamenti di competenza della Missione Diritti sociali. Dal 2015, il programma è condiviso anche con il MEF.
  Nell'ambito del programma, i trasferimenti alle istituzioni sociali private assorbono circa il 70 per cento delle risorse stanziate per competenza (previsione definitive 37 milioni di euro, in crescita del 32 per cento rispetto ai 28 milioni di euro dell'esercizio precedente), di cui: – circa 15 milioni assegnate al capitolo 5242 (Fondo per il volontariato e ai contributi per le associazioni sociali), come nel 2015. In proposito, la Corte dei conti rileva che, Pag. 184a seguito dei controlli del Ministero, la verifica amministrativo-contabile dei rendiconti presentati dalle associazioni beneficiarie per la realizzazione, con contributi pubblici, di progetti previsti dalla legge n. 383 del 2000 ha dato esiti positivi; – 0,3 milioni al capitolo 5243 (Quota delle risorse del 5 per mille da assegnare ai vari enti, associazioni per il volontariato), con una netta riduzione rispetto all'anno precedente (–85 per cento), ma con un pregresso di residui pagato nello stesso anno pari a 332 milioni di euro; 6 – 8 milioni destinati al capitolo 5246, che reca le risorse del Fondo per l'associazionismo sociale (le quali si riducono nel 2016 dell'11 per cento), finalizzati, in particolare, a finanziare 12 iniziative. La Nota integrativa allo stato di previsione sottolinea che è stata notevole l'attività volta all'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 6 giugno 2016, n. 106, per la revisione della disciplina civilistica delle associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato senza fini di lucro e per il riordino degli enti del Terzo settore anche attraverso la stesura di un codice dedicato. Oltre alla stesura degli schemi di decreto per l'attuazione della riforma (tra gli altri, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), è stata elaborata la direttiva del 10 novembre 2016 recante le linee di indirizzo, per l'anno 2016, riguardanti le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di progetti sperimentali e innovativi promossi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. Sono state, inoltre, previste norme specifiche in materia di rendicontazione della quota del cinque per mille, per assicurare maggiore trasparenza all'intero processo di destinazione del contributo.
  Passando, quindi, al disegno di legge di assestamento per il 2017, ricorda che esso è lo strumento previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
  Procede, quindi, ad illustrare le principali variazioni relative alle materie che rientrano nelle competenze della XII Commissione, ovvero le variazioni e le previsioni assestate delle missioni e programmi in materia di: politiche sanitarie, politiche sociali, politiche della famiglia, lotta alle dipendenze, politiche giovanili, le risorse per il finanziamento delle quali sono allocate negli stati di previsione del Ministero della salute e del MEF (politiche sanitarie), del Ministero delle politiche sociali e del MEF (politiche sociali), del MEF (politiche per la famiglia, politiche giovanili e lotta alle dipendenze).
  Per quanto attiene alle politiche sanitarie, lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2017 reca spese iniziali per complessivi 2.332 milioni di euro in conto competenza e 2.445 milioni di euro in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2017 risulta, nel disegno di assestamento di bilancio presentato alle Camere, pari a complessivi 504 milioni, di cui 455 (oltre il 90 per cento) di parte corrente e 48,8 milioni in conto capitale. Le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano, per l'intero stato di previsione, pari a 2.399 milioni di euro per competenza (a seguito di 67 milioni per variazioni derivanti da atto amministrativo e –0,5 milioni proposti con il disegno di legge) e a 2.650 milioni per cassa (a seguito di 131 milioni per variazioni derivanti da atto amministrativo e 73 milioni proposti con il disegno di legge). La previsione assestata dei residui risulta invece pari a 1.049 milioni di euro, somma così risultante computando le variazioni proposte con il presente provvedimento che ammontano a 545 milioni, adeguando in tal modo i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2016.
  In relazione al Programma 20.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure –, i capitoli 2401 – Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue –, e 2409 – Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile Pag. 185–, presentano proposte di incremento dei residui pari, rispettivamente, a 135 milioni e a 48 milioni di euro. Il cap. 2401, inoltre, presenta una riduzione di cassa proposta pari a 100 milioni.
  Le più rilevanti variazioni di interesse riguardanti la spesa sanitaria sono proposte nell'ambito dello stato di previsione del MEF. Nell'ambito del programma (3.6) – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria –, il capitolo 2700 – Fondo Sanitario Nazionale –, fa registrare un incremento di 127 milioni per atto amministrativo che, come segnalato in nota, deriva dal decreto interministeriale MEF-Salute 5 giugno 2017 volto a rideterminare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2017, ai sensi dell'intesa Stato-regioni dell'11 febbraio 2016. Con riferimento alle riduzioni per atto amministrativo di questo capitolo (come anche del capitolo 2862 più avanti esaminato), si ricorda che il comma 680, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 aveva stabilito un contributo da parte di regioni e province autonome pari a 3.980 milioni per l'anno 2017 e a 5.480 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, che l'intesa Stato-regioni e province autonome dell'11 febbraio 2016 ha chiarito essere a carico del sistema sanitario per una quota pari a 3.500 milioni di euro nel 2017 e 5.000 milioni a decorrere dal 2018. Conseguentemente il livello del finanziamento al Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato a 113.063 milioni nel 2017 e a 114.998 milioni per l'anno 2018. Allo scopo, l'Intesa aveva altresì disposto una riduzione del fabbisogno sanitario nazionale (attraverso la diminuzione della quota di compartecipazione IVA da erogare alle regioni a statuto ordinario) e una riduzione del Fondo sanitario nazionale nei confronti della Regione Siciliana. Tuttavia, poiché non è stato raggiunto alcun accordo bilaterale tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale, entro il termine massimo definito dalla predetta Intesa dell'11 febbraio e successivamente prorogato dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 394) al 31 gennaio 2017, si è comunque provveduto alla rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario: di conseguenza il decreto interministeriale MEF-Salute del 5 giugno 2017 ha ridotto di 423 milioni di euro per l'anno 2017 tale livello. A decorrere dal 2018, tale livello dovrà essere ridotto di 604 milioni di euro.
  Nel medesimo programma, il capitolo 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA – presenta una variazione in aumento di 400 milioni di euro prevista dal già richiamato decreto MEF, di concerto con il Ministero della salute, del 5 giugno 2017. Si segnala che il capitolo 2862 risulta riallocato al programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, provenendo dal programma Federalismo (3.4), che peraltro ora assume la denominazione di Federalismo amministrativo.
  Nello stato di previsione del MEF segnala, da ultimo, la Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche (14). Il programma è interamente dedicato all'azione per il sostegno delle regioni per opere di edilizia sanitaria e contiene un unico capitolo in conto capitale, il capitolo 7464 – Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica – per il quale si registra una riduzione proposta dei residui in assestamento pari a –147 milioni di euro. Si segnala pertanto che le risorse che avrebbero dovuto essere ridotte a complessivi 95 milioni di euro con l'Intesa Stato regioni del 23 febbraio 2017 risultano non modificate, rimanendo a quota 250 milioni di euro per competenza e 530 milioni per cassa. Nel 2016 tali risorse ammontavano a 810 milioni per entrambe le gestioni.
  Fa presente che per quanto riguarda le politiche sociali, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la principale Missione che interessa la XII Commissione, in termini di stanziamenti di competenza (con ammontare pari per gli iniziali a 31.191 Pag. 186milioni e per gli assestati a 31.195 milioni) è la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al cui interno sono di rilievo due programmi: – il programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi 11 (24.12), che assorbe quasi completamente le risorse della missione, con stanziamenti iniziali di competenza che ammontano a 31.164 milioni e con quelli assestati pari a 31.166 milioni e il programma Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), con stanziamenti iniziali di competenza che ammontano a 27,2 milioni e stanziamenti assestati pari a 28,8 milioni.
  Per quanto riguarda specifici capitoli segnala che il capitolo 3538 – Fondo per le non autosufficienze – reca 103 milioni di incremento dei residui, con loro previsione assestata a 108 milioni.
  Le somme di competenza assestate rimangono pari a 450 milioni di euro, beneficiando dell'aumento di 50 milioni che, rispetto al 2016, è stato garantito con la legge di bilancio 2017. Si sottolinea che le regioni, con l'ultimo decreto di riparto del fondo, hanno garantito ulteriori 48,6 milioni in più alle finalità del Fondo, in modo da ripristinare le risorse che erano state decurtate con l'Intesa Stato regioni del 23 febbraio 2017, portando le risorse complessive di natura statale del Fondo a 450 milioni di euro.
  Il capitolo 3553 – Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – presenta 90 milioni di incremento dei residui che si assestano a pari importo. Si tratta di un capitolo istituito nel 2016, con somme assestate di competenza invariate rispetto alle iniziali (38,3 milioni).
  All'interno della programma 24.12 si segnala il capitolo 3550 – Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale – di nuova istituzione ai sensi della legge di stabilità 2016 e che reca risorse per competenza e per cassa pari a 1.180 milioni di euro.
  Osserva che, per quanto riguarda il Programma Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) le somme di competenza assestate non si modificano rispetto alle previsioni iniziali (1.012 milioni di euro), mentre per quelle di cassa viene proposta una riduzione di 50 milioni di euro (importo assestato a 962 milioni).
  Per quanto attiene alle politiche per la famiglia, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre allocate risorse per il finanziamento delle politiche per la famiglia nella Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Nel programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5), in particolare, si segnala il capitolo 1639 – Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (cd. Fondo carta acquisti) che, rispetto alle previsioni di inizio anno non presenta variazioni, attestandosi su un ammontare di 261 milioni di euro.
  In proposito rileva che al citato capitolo rimangono iscritti gli stanziamenti per il Sostegno all'inclusione attiva, già esteso su tutto il territorio nazionale con il decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali/MEF del 26 maggio 2016, che ha superato la precedente sperimentazione attivata in 12 comuni italiani di grandi dimensioni. Si rileva che gli interventi per l'inclusione sociale risultano ora iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dove è stato accesso un apposito capitolo (capitolo 3550 – cosiddetto Fondo Povertà) già nel 2016, in concomitanza con la presentazione del disegno di legge delega recante norme per il contrasto della povertà e per il riordino delle prestazioni e dei servizi sociali, divenuto legge 15 marzo 2017, n. 33. Il capitolo 3550 reca una previsione iniziale per il 2017 coincidente con quella assestata, pari a 1.180 milioni di euro.Pag. 187
  Inoltre, nell'ambito del programma Sostegno alla famiglia (24.7) rileva il capitolo 2134 – Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – (Azione: Politiche per la famiglia nel programma Protezione sociale per particolari categorie) che include, per il 2017, la dotazione del Fondo per le politiche per la famiglia con uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale e assestato coincidenti, pari a 20 milioni di euro. Ricorda che la dotazione del Fondo è stata ridotta a decorrere dal 2016 nella misura di 15 milioni, in base al comma 412, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 che ha vincolato una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.
  Per quanto riguarda la lotta alle dipendenze, fa presente che, nello stato di previsione del MEF sono infine allocate le risorse per l'attuazione delle politiche antidroga. Le risorse, individuabili nel programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5) nell'ambito dell'azione Lotta alle dipendenze, sono allocate al capitolo 2113 – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga – con una dotazione di competenza iniziale e assestata di 4,87 milioni di euro.
  Per le politiche giovanili, osserva che nello stato di previsione del MEF sono inoltre allocate le risorse della Missione 30 – Giovani e sport –, contenente il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a circa 178 milioni di euro, che, con riferimento all'Azione Interventi a favore dei giovani, non fa registrare variazioni. Per la parte che qui interessa, il capitolo 2106 – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù – presenta previsioni iniziali di competenza e di cassa che coincidono con le previsioni assestate pari a circa 1,7 milioni di euro.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile un approfondimento rispetto a quanto evidenziato dalla relazione in merito al capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute relativo ai rimborsi ai soggetti emotrasfusi. Segnala, infatti, che appare preoccupante la prevista riduzione di cassa pari a 100 milioni di euro, che potrebbe significare un'ulteriore dilazione nel pagamento di tali rimborsi.
  Pone inoltre all'attenzione della Commissione quanto evidenziato dalla relazione in relazione al capitolo 2700 dello stesso stato di previsione per quanto concerne la riduzione di 604 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale. In proposito, ritiene inaccettabile che le regioni a statuto ordinario debbano subire, attraverso una riduzione dei fondi disponibili, le conseguenze del mancato accordo tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale. Segnala, peraltro, che l'entità di tale riduzione appare assai rilevante, essendo di poco inferiore alle risorse aggiuntive individuate per i nuovi livelli essenziali di assistenza.

  Donata LENZI (PD), riallacciandosi alla seconda considerazione svolta dalla collega Miotto, segnala che una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 154 del 2017, ponendo dei limiti all'operato delle regioni a statuto speciale, può aiutare a superare l'ingiusta riduzione segnalata dalla collega Miotto.
  Ritiene inoltre opportuno inserire nella relazione che la Commissione Affari sociali dovrà approvare un rilievo teso a impedire alle regioni di ridurre le prestazioni finanziate con il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, riduzione spesso utilizzata al fine di evitare di dover rimodulare la spesa in altri settori.

  Marialucia LOREFICE (M5S), ricollegandosi alla prima osservazione svolta dalla collega Miotto, ricorda che i rimborsi per i danni da emotrasfusione avrebbero dovuto avere piena attuazione entro la fine del 2017, ma che le procedure in corso appaiono svolgersi con molta lentezza. Pag. 188Ritiene quindi essenziale acquisire informazioni al riguardo da parte del Ministero della salute, auspicando che non vi sia l'intenzione di effettuare un'ulteriore proroga. Segnala inoltre la connessa problematica legata ai soggetti infettati dal proprio coniuge, evidenziando che in alcuni casi il Ministero ha inviato comunicazione dell'imminente rimborso per procedere poi a una successiva smentita.
  Fa presente che resta, inoltre, da affrontare il tema della concessione dell'indennizzo agli eredi dei soggetti danneggiati nel frattempo deceduti. In conclusione, si augura che sulle questioni evidenziate vi sia un'ampia condivisione all'interno della Commissione Affari sociali.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Mario MARAZZITI, presidente, fa presente che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» (C. 4620 Governo, approvato dal Senato) e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016» (Doc. LXXXVII, n. 5), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.
  Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge sulla Legge di delegazione europea 2016-2017, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, inoltre, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che Pag. 189li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

  Elisa MARIANO (PD), relatrice, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
  Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quanto riguarda la legge europea 2017, attualmente all'esame del Senato, ricordo che la Commissione Affari sociali ha esaminato tale disegno di legge nello scorso mese di giugno.
  Ricorda che il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» (A.S. 2834-A). Il disegno di legge, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta «sessione europea» espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, si compone di quindici articoli ed è corredato da un Allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  All'interno di tale Allegato si trova l'unica disposizione che investe direttamente le competenze della Commissione Affari sociali: si tratta del punto 18), relativo alla direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, il cui termine di recepimento è previsto per il 15 febbraio 2018.
  La direttiva in titolo modifica la direttiva 2005/62/CE inserendovi un riferimento alle Linee direttrici di buone prassi per i servizi trasfusionali. Quest'ultimo documento è stato elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'Assistenza Sanitaria del Consiglio d'Europa, ed è stato approvato dal Comitato europeo sulle trasfusioni ematiche del Consiglio d'Europa nel novembre 2016. In particolare, la novella di cui alla direttiva (UE) 2016/1214 prevede che, al fine di attuare le norme e le specifiche tecniche contenute nella direttiva del 2005 e nel relativo Allegato, gli Stati membri garantiscano la sussistenza di «linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità». Tali linee direttrici devono tener conto delle citate linee direttrici di buone prassi della Commissione europea e della Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa, nonché, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.
  La direttiva 2005/62/CE impone agli Stati membri di provvedere a che «il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche» contenute nell'Allegato della Pag. 190direttiva medesima (articolo 2). L'Allegato detta, tra l'altro, norme relative al personale ed all'organizzazione (capitolo 2); ai locali (capitolo 3); alle attrezzature e materiali (capitolo 4); alla raccolta, analisi e lavorazione del sangue (capitolo 6); alla conservazione e distribuzione (capitolo 7).
  Evidenzia che le due direttive richiamate sono atti legislativi secondari, adottati cioè dalla Commissione per meglio precisare il testo primario (adottato da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura legislativa dettata dai Trattati istitutivi) costituito dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Segnala che il medesimo Allegato reca, al punto 9), il recepimento di una direttiva che investe in maniera non primaria le competenze della XII Commissione. Si tratta della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, il cui termine di recepimento è previsto per l'11 giugno 2019.
  L'obiettivo è quello di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva ed essere reinseriti socialmente. La direttiva fa parte delle misure volte a istituire norme minime per i diritti procedurali in tutta l'Unione Europea (UE), conformemente a quanto previsto nella Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla «tabella di marcia» per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.
  All'interno di tale direttiva, segnala che l'articolo 8 prevede che il minore privato della libertà ha diritto a un esame medico volto a valutarne lo stato fisico e mentale generale. I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. La direttiva stabilisce, tra l'altro, che, in qualsiasi fase del procedimento, la privazione della libertà personale del minore deve essere limitata al più breve periodo possibile e che, in particolare, la detenzione sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza (articolo 10) e prevede il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (articolo 12).
  Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione, che presenta la stessa struttura che caratterizza la Relazione programmatica, si articola in quattro parti: questioni istituzionali e politiche macroeconomiche; misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; attività di coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Fa presente che la Relazione contiene un paragrafo specifico, il 6.2, dedicato alla Tutela della salute. La Relazione evidenzia preliminarmente l'impegno sostenuto in termini di comunicazione.
  Un'attività di promozione e prevenzione è stata infatti posta in essere, in conformità con il terzo programma dell'UE per la salute 2014-2020, per la prevenzione e la lotta al tabagismo, la prevenzione dell'abuso di alcool, il contrasto alle cattive abitudini alimentari e la promozione dell'attività fisica.
  Tra i risultati più rilevanti dei rapporti internazionali intessuti in questo periodo, vengono segnalate l'intensificazione delle attività di promozione della salute e di politica sanitaria nella regione mediterranea e la conclusione del «progetto mattone internazionale», che ha contribuito ad agevolare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Governo si sofferma inoltre sull'avvenuta archiviazione del procedimento di infrazione n. 2014/287: la Commissione europea ha accertato che non vi è stata violazione Pag. 191della disciplina in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati a trapianto.
  Osserva che, con riferimento alla prevenzione e programmazione sanitaria, la relazione indica le seguenti azioni, poste in essere per prevenire le malattie croniche non trasmissibili: il contributo dell'Italia alle attività del gruppo di esperti in materia di politiche del tabacco ed il recepimento della direttiva 40/2014/UE con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale ha introdotto nuove misure a tutela dei minori nel medesimo settore; il ruolo di partner nell'azione comune su nutrizione ed attività fisica, finalizzata ad arrestare «l'epidemia di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti».
  Nell'ambito della lotta alla diffusione delle malattie trasmissibili, il Governo riferisce sulla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria e del fenomeno della resistenza antimicrobica nonché sui gruppi di lavoro operanti in materia di AIDS. Il Governo riferisce in merito a compiti e strategie di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera e indica, infine, il proprio impegno in favore della diffusione delle vaccinazioni, intese come «strumento efficace di prevenzione lungo tutto il corso della vita».
  In tema di salute dei migranti, la Relazione sottolinea che il Servizio sanitario nazionale fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che giungono in Italia, soddisfacendone i bisogni sanitari in ogni fase del loro percorso, dagli interventi di primo soccorso sino all'integrazione nella comunità. In particolare, a beneficio dei migranti che sbarcano sulle coste italiane viene eseguita la profilassi prevista dal regolamento sanitario internazionale e vengono effettuati i controlli sanitari necessari al momento dell'arrivo in porto.
  Nel capoverso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo riferisce del seguito dato alla risoluzione approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 22 giugno 2016.
  Accanto al rafforzamento delle strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure, in tema di programmazione sanitaria si è lavorato sull'attuazione della direttiva 2011/24/UE. Si è, tra l'altro, tentato di migliorare il sistema di monitoraggio delle attività dei punti di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, previsti nell'articolo 6 della direttiva medesima.
  Nel capoverso relativo ai farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro si dà conto degli sforzi profusi per l'approvazione delle seguenti proposte di regolamento: sui dispositivi medici (COM(2012) 542) e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012) 541).
  In tema di professioni sanitarie, la Relazione segnala l'adesione del Governo italiano al progetto «azione comune UE sulla pianificazione e previsione del personale sanitario», mentre per quanto concerne la sanità elettronica viene ricordata la conclusione, nel luglio 2016, del Patto per la sanità digitale. Si tratta di un piano strategico, unitario e condiviso, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità.
  Nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione, la relazione ricorda: la discussione sulle questioni ancora in fase di definizione inerenti al regolamento (UE) n. 1169/2011: Paese di origine e luogo di provenienza, allergeni, linee guida sul QUID (quantità di ingrediente determinante) nei prodotti alimentari; gli adempimenti connessi al regolamento CE 1924/2006, quali l'istituzione del punto di contatto nazionale per le nuove autorizzazioni di indicazioni nutrizionali e di salute; l'inizio di applicazione del regolamento (UE) 609/2013, che ha comportato l'abrogazione del concetto normativo di «prodotto dietetico». Nel suo campo di applicazione confluiscono la disciplina delle formule per lattanti e degli alimenti a fini medici speciali, mentre ne vengono sottratti gli alimenti per celiaci.
  Per quanto concerne l'igiene degli alimenti di origine animale, la Relazione riferisce sull'attività di collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati Pag. 192membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti. Vengono inoltre indicate le attività condotte dalle regioni o in collaborazione con le medesime. Si riferisce, quindi, sulle attività svolte in materia di additivi alimentari, aromi, enzimi, contaminanti, materiali destinati al contatto con gli alimenti ed alimenti OGM.
  Fa presente, poi, che il paragrafo sulla sanità veterinaria indica gli interventi posti in essere per «poter garantire sul territorio nazionale il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali con particolare attenzione alle zoonosi». Si riferisce, inoltre, sulla discussione, presso i gruppi di esperti, sulla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558), in relazione alla quale il Governo appoggia la proposta di riconoscere la figura del veterinario come unica figura professionale abilitata a prescrivere medicinali per animali sul proprio territorio. Il Governo sottolinea inoltre l'atteso impatto positivo, per il settore zootecnico e mangimistico nazionale, della proposta di regolamento sulla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati (COM(2014) 556). Ci si attende infatti il miglioramento della qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e per gli animali; l'intervento normativo dovrebbe, inoltre, avere un ruolo importante nella lotta all'antibiotico-resistenza, attraverso la definizione di standard appropriati di produzione, di trasporto e di distribuzione nonché mediante disposizioni per un uso razionale e responsabile dei mangimi medicati.
  Segnala che, in tema di politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capoverso 6.1.5), il Governo riporta i passi intrapresi al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione o a rischio di povertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020. In proposito si richiama la previsione, con la legge di stabilità 2016, di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per l'anno 2016 e un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali risorse sono finalizzate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si sottolinea, inoltre, la distribuzione di prodotti alimentari tramite il Programma operativo FEAD. L'Italia ha scelto di integrare la componente obbligatoria di finanziamento con un'ulteriore componente volontaria, più che raddoppiando in tal modo le risorse disponibili.
  Dopo avere ricordato la partecipazione del Governo italiano alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla proposta di «pilastro dei diritti sociali» (COM(2016) 127), la Relazione dettaglia gli impegni sostenuti in tema di parità di genere, con particolare riferimento al tema «donne e povertà»; alla tratta di esseri umani; alla promozione di pari opportunità per le carriere nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); alla promozione di nuove forme di lavoro flessibile e dell'imprenditoria femminile. Ricordo che su tale documento le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati hanno adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 55).

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 193

  Paolo BENI (PD), relatore, fa presente che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione, per le parti di propria competenza, sul provvedimento in oggetto, ora all'esame della Camera in terza lettura (C. 1039 abb-B.). Il provvedimento è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in diversi punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Si tratta di un provvedimento ampio e complesso che, pur non contenendo particolari aspetti di specifica competenza della XII Commissione, ha nel suo insieme notevole rilevanza sul piano sociale in quanto si propone di dare maggiore efficacia agli strumenti legislativi di contrasto al fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle misure di prevenzione attraverso il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite. In particolare, il provvedimento affronta il tema particolarmente delicato della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, questione di grande rilevanza per i suoi evidenti risvolti occupazionali, nonché sociali e culturali.
  Osserva che la prima parte (articoli da 1 a 4) novella la disciplina sulle misure di prevenzione contenuta negli articoli da 4 a 8 del Codice antimafia.
  L'articolo 1 amplia il novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione. Il Senato ha ulteriormente esteso la platea a chi presta assistenza agli associati ad organizzazioni mafiose, agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di atti persecutori. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, una modifica del Senato ha introdotto il collegamento di tali delitti col reato associativo ed escluso il peculato d'uso, che era invece nel testo della Camera.
  L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice sull'applicazione delle misure di prevenzione personali. La competenza in materia viene trasferita, con alcune eccezioni, dal Tribunale del capoluogo di provincia al Tribunale di Distretto di residenza dell'indagato. Si prevedono inoltre modifiche sui termini per la decisione del Tribunale, l'avviso di fissazione dell'udienza, la possibilità di partecipare all'udienza a distanza mediante collegamento audiovisivo, l'ammissione delle prove, il legittimo impedimento, la regolamentazione della competenza territoriale.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice, in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, prevedendo che l'interessato possa ricorrere in appello e in Cassazione. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti nuovi commi, relativi agli obblighi di rapida trasmissione al procuratore generale presso la corte d'appello al termine del procedimento di primo grado, e all'annullamento del decreto di primo grado in caso di incompetenza del tribunale.
  L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in particolare adeguando la disciplina alle indicazioni della Corte costituzionale.
  Gli articoli da 5 a 12 riguardano le misure di prevenzione patrimoniali.
  L'articolo 5 modifica la disciplina del Codice in merito alle misure di prevenzione patrimoniali. Il comma 1 precisa che il procuratore nazionale antimafia è comunque titolato a proporre la misura di prevenzione, prevede che il tribunale distrettuale verifichi che la misura non rechi intralcio ad altre indagini, precisa obblighi di informazione, comunicazione e aggiornamento. Il comma 2 modifica l'articolo 19 del Codice in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione l'accesso al Sistema di interscambio dati dell'Agenzia delle entrate. Il comma 4 modifica l'articolo 20 del Codice, precisando che il sequestro dei beni può riguardare, oltre al valori ritenuti frutto di attività’ illecita, anche l'amministrazione giudiziaria di aziende, di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche, il controllo giudiziario dell'azienda, il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, i relativi conti correnti e beni aziendali. Pag. 194Tanto il sequestro che la sua revoca, anche parziale, devono essere comunicati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In merito all'esecuzione del sequestro, il comma 5 stabilisce che la polizia giudiziaria provvede ad immettere l'amministratore giudiziario nel possesso del bene. Il comma 6 prevede la perdita di efficacia del decreto di sequestro urgente se non viene convalidato dal tribunale entro 30 giorni. Il comma 7 interviene sul procedimento di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo la possibilità di intervenire all'udienza per l'applicazione della misura da parte di terzi che vantino sul bene diritti reali. Il comma 8 modifica infine l'articolo 24 del Codice, escludendo che a giustificazione della legittima provenienza dei beni possa essere considerati i proventi di evasione fiscale.
  Fa presente che l'articolo 6 modifica la disciplina delle impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali. In particolare si prevede l'impugnabilità’ del decreto che dispone o nega il sequestro e del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro. Viene prevista inoltre la possibilità’ di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la sentenza d'appello che, in riforma del decreto di confisca, abbia disposto la revoca del sequestro.
  L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del Codice in materia di procedure di revoca della confisca e sui criteri di individuazione della Corte di appello competente.
  L'articolo 8 disciplina il caso di misure di prevenzione disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. In tal caso il giudice del procedimento penale, anziché nominare un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione. Inoltre si prevede che, se la sentenza definitiva di confisca interviene in sede penale prima della confisca preventiva, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, dichiara la confisca già eseguita in sede penale.
  L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, prevedendo che il Tribunale, in base alle condizioni economiche della persona sottoposta a misura di prevenzione, possa disporre la rateizzazione della cauzione.
  L'articolo 10 riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende. Il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le ipotesi in cui sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche o imprenditoriali sia direttamente o indirettamente sottoposto all'assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone destinatarie di misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali casi, il tribunale competente, su proposta del tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, o del procuratore nazionale antimafia, del questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi. L'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito con l'immissione dell'amministratore nel possesso dell'azienda e l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso la quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento viene trascritto presso i pubblici registri. Entro la data di scadenza del provvedimento il tribunale decide la sua revoca, qualora siano venuti meno i rischi che l'hanno motivato, o il suo il rinnovo, o dispone la confisca dei beni quando ritiene che siano il frutto di attività illecite Pag. 195o ne costituiscano il reimpiego. Se non sussistano i presupposti della confisca ma il pericolo non è del tutto escluso, il Tribunale può disporre la revoca mantenendo però il controllo giudiziario. Sempre nell'ambito della c.d. fase cautelare, può essere adottato il sequestro dei beni in amministrazione giudiziaria qualora sussista il concreto pericolo che vengano dispersi, sottratti o alienati.
  L'articolo 11 introduce l'istituto del «controllo giudiziario» come alternativa alla «amministrazione giudiziaria» nei casi in cui il condizionamento dell'impresa è solo presunto sulla base di circostanze occasionali. Tale misura da luogo, per minimo un anno e massimo tre anni, a un intervento meno invasivo, di «vigilanza prescrittiva» affidata a un commissario giudiziario nominato dal tribunale, col compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni del tribunale. Col provvedimento di nomina il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario o del commissario e può imporre il divieto di cambiare sede, denominazione o ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi sociali senza l'autorizzazione del giudice delegato, nonché l'obbligo di informare preventivamente l'amministratore giudiziario di eventuali finanziamenti dei soci o di terzi. La cessazione del controllo giudiziario avviene, oltre che per scadenza del termine della misura, per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario su istanza del titolare dell'azienda. Le imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.
  L'articolo 12 introduce nel Codice antimafia l'articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
  Gli articoli da 13 a 19 riguardano amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  L'articolo 13 reca i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari e gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. L'amministratore giudiziario viene scelto fra gli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione degli incarichi, demandati a un successivo decreto del Ministro della giustizia, che dovrà tener conto del numero degli incarichi in corso, che comunque non potranno essere più di tre. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate dovrà essere scelto nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il comma 3 indica le incompatibilità con la nomina ad amministratore giudiziario: avere condanne previste dalla legge fallimentare, aver svolto attività professionale per il proposto, essere in rapporto di parentela, o creditore o debitore, o legato da collaborazione con il magistrato che conferisce l'incarico. Il comma 4 riguarda i compiti dell'amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, deve adempiere con diligenza al proprio ufficio, provvedere alla gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare se possibile la redditività degli stessi. Il comma 5 riguarda invece i compiti dell'Agenzia nazionale come supporto dell'autorità giudiziaria. Le competenze esclusive sull'amministrazione dei beni sono però conferite all'Agenzia nazionale solo dopo la confisca definitiva. Entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, l'Agenzia pubblica nel proprio sito l'elenco dei beni confiscati definitivamente al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
  L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati. Il comma 1 interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle Pag. 196aziende fin dalla fase del sequestro. Se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, lo sgombero potrà essere differito non oltre la confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, corrisponderà l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e provvederà alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare. Autorizzato dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario può dare in locazione o in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione non oltre la data di confisca definitiva. Stante detta cessazione, i beni liberi ovvero liberati possono essere concessi in comodato agli enti territoriali fino alla confisca definitiva. Per evitare sprechi i beni che non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie dovranno essere posti in vendita (su richiesta dell'amministratore o dell'Agenzia nazionale) o demoliti nel caso in cui siano privi di valore, improduttivi e oggettivamente inutilizzabili.
  Fa presente che il comma 2 interviene sull'articolo 41 del Codice in materia di gestione delle aziende sequestrate. L'intervento su questa materia (oggetto dell'originaria proposta di legge d'iniziativa popolare da cui ha preso avvio il testo poi approvato dalla Camera) si propone di rimuovere le criticità che vedono attualmente fallire la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misure di prevenzione. Vengono pertanto meglio precisati i compiti dell'amministratore giudiziario in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa; si introducono specifiche forme di sostegno con appositi fondi; si modifica la disciplina dei crediti anteriori al sequestro dell'azienda; si delega il Governo ad adottare norme per la tutela dei lavoratori. Entro tre mesi dalla nomina l'amministratore giudiziario deve trasmettere all'Agenzia una relazione che contenga tutti i dati acquisiti, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività; una dettagliata analisi sulla sussistenza delle possibilità di prosecuzione o di ripresa delle attività. Nel caso di proposta di prosecuzione o ripresa delle attività dovrà allegare uno specifico programma contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato della relazione di un professionista che attesti la fattibilità del piano e la stima del valore di mercato dell'azienda. Tutto questo per consentire al tribunale una valutazione ponderata, in considerazione della centralità della scelta sulla prosecuzione delle attività d'impresa. Per evitare chiusura provvisorie che possono compromettere in modo decisivo l'attività, il Tribunale può anche autorizzare temporaneamente la prosecuzione del lavoro. Si prevede infine che l'amministratore giudiziario possa affittare l'azienda o un ramo di azienda ad enti territoriali, associazioni, cooperative, imprenditori e altri soggetti.
  L'articolo 15 introduce strumenti finanziari necessari per il sostegno delle aziende sequestrate nel loro percorso di emersione alla legalità. A questo scopo sono destinati il Fondo di garanzia e il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016.
  L'accesso ai fondi viene richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione delle attività dell'azienda da parte del Tribunale. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati hanno privilegio su immobili, impianti, macchinari e utensili dell'impresa. Norme speciali sono previste per l'amministrazione relativa al sequestro di aziende che l'Agenzia nazionale individua come di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o perché concessionarie di pubblici servizi. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli esperti indicati dalla società Invitalia S.p.A. I dipendenti della società Invitalia che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente Pag. 197della società Invitalia nominato amministratore giudiziario svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società Invitalia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge l'Agenzia adotta i criteri per individuare le aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico.
  L'articolo 16 istituisce presso le prefetture tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e ne disciplina funzioni e composizione. Il prefetto, su richiesta delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali, può convocare apposite riunioni tra le medesime organizzazioni e l'amministratore giudiziario. Al fine di assicurare alle aziende sequestrate ulteriori opportunità, l'amministratore giudiziario, sentito il tavolo e autorizzato dal giudice e dell'Agenzia nazionale, può avvalersi del supporto gratuito di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata e non definitivamente confiscata. Lo svolgimento delle attività di supporto tecnico risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina il diritto di prelazione da esercitare al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda. Inoltre l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico delle Camere di commercio allo scopo di favorire il collegamento dell'azienda in raggruppamenti e in reti d'impresa.
  L'articolo 17 dispone che entro 60 giorni dalla confisca di primo grado l'amministratore giudiziario debba presentare al giudice delegato il conto della gestione. Se il sequestro viene revocato, al rendiconto provvede l'Agenzia nazionale, subentrata nell'amministrazione. Il comma 2 dispone invece che la gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale decorra dalla confisca pronunciata in secondo grado e avvenga in base alle linee guida adottate dall'Agenzia stessa con delibera del Consiglio direttivo, previo parere del Comitato consultivo di indirizzo.
  L'articolo 18 interviene in materia di destinazione dei beni confiscati. Il comma 1 riguarda la liberazione degli immobili ancora occupati nonostante la confisca definitiva, prevedendo che l'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, possa differire l'esecuzione dello sgombero. Il comma 2 prevede la possibile restituzione per equivalente di beni confiscati; anche quando sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico. Il comma 3 dispone che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti. Il comma 4 introduce numerose modifiche all'articolo 48 del Codice in materia di destinazione dei beni. Le modifiche riguardano l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di autorizzare il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili, le modalità e i presupposti per il trasferimento dei beni agli enti territoriali, l'alienazione di beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, la possibilità di affidare i beni aziendali in comodato, la destinazione a finalità istituzionali delle aziende.
  L'articolo 19 interviene sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.
  Fa presente, poi, che gli articoli da 20 a 28 riguardano la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.
  L'articolo 20 interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi, con modifiche volte a superare alcune criticità, in particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali, rendendo più severe le condizioni di esigibilità dei crediti da parte dei terzi creditori, che dovranno anche dimostrare la loro non strumentalità all'attività illecita. L'amministratore giudiziario sarà autorizzato a pagare o rinegoziare debiti anteriori al sequestro nel caso in cui siano relativi a Pag. 198rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione delle attività. Si dispone inoltre la sospensione delle procedure esecutive pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. Per quanto riguarda i rapporti pendenti al momento del sequestro, l'esecuzione resta sospesa finché l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento da far valere nei confronti del solo proposto.
  Fa presente che l'articolo 21 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi, modificando gli articoli da 57 a 61 del Codice. L'amministratore giudiziario dovrà allegare alle relazioni da presentare al giudice l'elenco di tutti i creditori anteriori al sequestro, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o diritti personali sui beni. I creditori dovranno depositare le istanze di rimborso del credito entro 60 giorni dal deposito del decreto di confisca di primo grado. Vengono introdotte varie modifiche in materia di verifica dei crediti, ricorsi ed eventuali contenziosi. Di particolare rilievo sono poi gli interventi correttivi agli articoli 60 e 61 del Codice, volti a prevedere che il pagamento dei creditori avvenga dopo che la confisca sia divenuta irrevocabile con procedura affidata all'Agenzia nazionale, la quale – se le risorse non fossero sufficienti a soddisfare i creditori – potrà procedere alla vendita (con procedura competitiva) dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili.
  L'articolo 22 reca disposizioni in materia di procedure concorsuali. Nel fallimento successivo al sequestro è prevista la possibilità di presentare al tribunale fallimentare, prima che intervenga la confisca definitiva, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, la ristrutturazione dei debiti e un piano di risanamento dell'impresa, che può prevedere anche la vendita dei beni sequestrati se finalizzato al mantenimento dell'azienda e dei suoi livelli occupazionali. Se il sequestro è successivo alla dichiarazione di fallimento, il giudice del tribunale di prevenzione potrà effettuare le verifiche dei crediti con riferimento ai beni oggetto di sequestro, anche se già verificati dal giudice fallimentare.
  L'articolo 23 prevede un'aggravante di pena per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Ai delitti già previsti vengono aggiunti quelli di scambio elettorale politico mafioso e di assistenza agli associati nonché una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.
  L'articolo 24 aumenta da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.
  L'articolo 25 prevede l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
  L'articolo 26 interviene sull'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale.
  L'articolo 27 precisa che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati.
  L'articolo 28 stabilisce l'obbligo dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.
  L'articolo 29 dispone misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati al fine di potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma. Si dispone il trasferimento della sede principale Pag. 199dell'Agenzia da Reggio Calabria a Roma. Sedi secondarie saranno a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano, ove possibile all'interno di immobili confiscati alle mafie. L'Agenzia nazionale è mantenuta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno (il testo licenziato dalla Camera attribuiva, invece, la vigilanza alla Presidenza del Consiglio). Vengono ridefiniti i compiti attribuiti all'Agenzia, con particolare riferimento alla necessità dello scambio dei flussi informativi con il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria, le banche dati delle prefetture, degli enti territoriali, di Equitalia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari. La proposta di legge prevede un finanziamento di 850.000 euro all'anno nel triennio 2018-2020 per l'espletamento di tali compiti.
  Ricorda che la competenza dell'Agenzia sui beni sequestrati e confiscati inizia dal provvedimento di confisca di secondo grado emesso all'esito del procedimento. Agli organi dell'Agenzia nazionale è aggiunto il «Comitato consultivo di indirizzo», presieduto dal Direttore dell'agenzia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei Ministeri, regioni e comuni, associazioni del terzo settore, sindacati cooperative, associazioni dei datori di lavoro, da un esperto in politica di coesione territoriale e da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale «sicurezza». Il Direttore non sarà più scelto esclusivamente tra i prefetti ma anche fra dirigenti dell'Agenzia del demanio e magistrati con specifici requisiti di competenza nella gestione di beni e aziende. Il Consiglio direttivo, ampliata di due unità, viene nominato con decreto del Ministro dell'interno.
  L'Agenzia collabora con l'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado e con le prefetture territorialmente competenti per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e favorire la prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca. Predispone analisi aziendali per verificare la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale, stipula protocolli d'intesa con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa delle attività e protocolli operativi con l'Associazione Bancaria italiana (ABI) per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate. La dotazione di personale dell'Agenzia, oggi di 30 unità, viene portata a 200 mediante procedure di mobilità, privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei. In aggiunta alla dotazione organica il direttore dell'Agenzia può fare ricorso per incarichi speciali a dieci unità aggiuntive con qualifica dirigenziale e dotate di particolari professionalità, comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione.
  Gli articoli da 30 a 34 recano varie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo.
  L'articolo 30 modificato dal Senato, sopprime – per motivi di coordinamento – il nuovo articolo 603-quater del codice penale, introdotto dal testo della Camera, previsione ora contenuta nell'articolo 603-bis.2 del codice penale introdotto dalla legge sul caporalato (legge n. 199 del 2016). Si inasprisce inoltre la pena per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale portandola da 2 a 7 anni. Si introducono infine sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del Testo unico immigrazione.
  Fa presente che l'articolo 31 interviene sull'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 in materia di confisca allargata assicurando la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, estendendo il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata ed escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata Pag. 200adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento di evasione fiscale. Infine si applica alla confisca allargata – oltre alla normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati – anche quelle in materia di tutela dei terzi.
  L'articolo 32, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime. Sono esonerati da tale disciplina le associazioni iscritte nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 13 della legge n.44 del 1999.
  L'articolo 33 reca modifiche all'ordinamento giudiziario al fine di individuare i collegi o le sezioni del tribunale del distretto e della corte d'appello da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale per assicurarne un più celere svolgimento.
  Inoltre, delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare il regime delle incompatibilità’ relative ai ruoli di amministratore giudiziario, curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.
  L'articolo 34 delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare e il contrasto del caporalato, l'accesso all'integrazione salariale ed agli ammortizzatori sociali. Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Senato ha soppresso numerosi principi di delega nonché il riferimento alla possibile neutralità finanziaria derivante dall'attuazione. Viene, invece, previsto, un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l'occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate nel limite di 7 milioni all'anno nel biennio 2018-2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 15.45.

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.

  Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) segnala preliminarmente che il Ministero della salute non ha ancora fornito dati sulla diffusione della celiachia successivi a quelli riportati nella sua interrogazione che risale al dicembre del 2015, ponendo in evidenza che da tali dati emerge una decisa prevalenza di tale patologia tra le donne e ritenendo quindi utile un approfondimento su quest'ultimo aspetto.
  Nel salutare con favore l'inserimento delle terapie per la celiachia nei livelli essenziali di assistenza, insiste sull'importanza di una maggiore precisione nella diagnosi di tale patologia al fine di evitare inutili sofferenze e un aggravio di costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Si augura, pertanto, che si possa procedere all'individuazione di strategie di comunicazione e di approccio adeguate al fine di individuare i soggetti celiaci, sottolineando l'importanza di un'azione a livello locale, specialmente in regioni, come ad esempio Pag. 201la Lombardia e la Sardegna, caratterizzate da una maggiore incidenza di tale patologia.

5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi.

  Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vittoria D'INCECCO (PD) evidenzia la gravità dei danni derivanti dalla legionellosi e nello stesso tempo la facilità di adottare opportune politiche di prevenzione. Al riguardo, segnala l'importanza di un aggiornamento tempestivo delle linee guida per la prevenzione di tale patologia, ricordando che quelle adottate nel 2000 sono state modificate solo quindici anni dopo. Ritiene che tale obiettivo possa essere assicurato dal Ministero della salute attraverso un aggiornamento degli allegati tecnici.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 15.55.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Piccione 7.2, Miotto 10.1, Giuditta Pini 12.7 e Crimì 12.01.
  Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà, in primo luogo, alla votazione degli articoli aggiuntivi accantonati nella seduta di ieri: 4.02 Vezzali, 4.08 Cova, 4.06 Piccione, 4.03 Rondini e 4.07 Bergamini. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori di tali proposte emendative, precisando che allo stato non vi sono le condizioni per trovare un'idonea soluzione alle problematiche che interessano la figura professionale del massofisioterapista e ipotizzando la possibilità di un eventuale approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea.

  Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Donata LENZI (PD) sottoscrive e ritira gli articoli aggiuntivi Cova 4.08 e Piccione 4.06.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Rondini 4.03 e Bergamini 4.07: si intende che vi abbiano rinunciato.
  Nel passare all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 12, in relazione all'articolo 6, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, il presentatore dell'emendamento Palladino 6.1.
  In relazione all'articolo 7, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere Pag. 202è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Brignone 7.1 e Colonnese 7.3.
  In relazione all'articolo 8, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Palladino 8.2 e 8.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gelli 8.01. Propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 9 per effettuare un approfondimento, in quanto il tema dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, oggetto di tale articolo, è ricompreso nel contenuto di alcune proposte di legge esaminate dalla Commissione giustizia, nonché dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 10, l'articolo aggiuntivo Palese 10.01, in quanto appare più opportuno esaminarla insieme alle proposte riferite all'articolo 13, concernendo esso la disciplina delle farmacie.
  In relazione all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 11.3, nonché sull'emendamento Brambilla 11.2, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 5). Invita poi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Brignone 11.1.
  In relazione all'articolo 12, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fossati 12.5, Calabrò 12.1 e Gigli 12.10, degli emendamenti Calabrò 12.2, Gigli 12.9 e 12.8, degli identici emendamenti Calabrò 12.3 e Gigli 12.11 e degli emendamenti Binetti 12.6 e Gigli 12.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fucci 12.4, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 5) e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Grillo 12.13.

  Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palladino 6.1 e Brignone 7.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento Colonnese 7.3.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, ricorda che gran parte del contenuto di tale emendamento è stato sostanzialmente recepito a seguito delle proposte emendative approvate in relazione all'articolo 3.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Colonnese 7.3, di cui è cofirmatario.

  Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Palladino 8.1 e 8.2: si intende che vi abbia rinunciato.

  Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gelli 8.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gelli 8.01 (vedi allegato 5), fatto proprio dalla deputata D'Incecco.

  Mario MARAZZITI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli 9 e 10.

  La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 11.3 (vedi allegato 5).

  Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Brambilla 11.2 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Brambilla 11.2 (Nuova formulazione) (vedi allegato 5), fatto proprio dalla deputata D'Incecco.

  Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Brignone 11.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Pag. 203

  Delia MURER (MDP) ritira l'emendamento Fossati 12.5, di cui è cofirmataria.

  Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) sottoscrive e ritira gli emendamenti Calabrò 12.1, 12.2 e 12.3.

  Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gigli 12.10, 12.9, 12.8 e 12.11, Binetti 12.6 e Gigli 12.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

  Donata LENZI (PD) sottoscrive l'emendamento Fucci 12.4 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda le finalità dell'emendamento Fucci 12.4, come riformulato, e ne sottolinea l'importanza.

  La Commissione approva l'emendamento Fucci 12.4 (Nuova formulazione) (vedi allegato 5), fatto proprio dalla deputata Lenzi.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Grillo 12.13, di cui è cofirmatario.

  Mario MARAZZITI, presidente, avendo la Commissione terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

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