CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 151

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge, come modificata a seguito dell'esame del Senato, rilevando che è divisa in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie. Pag. 152
  Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
  Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, ricordo che la Commissione ha già espresso sul provvedimento in prima lettura, il 5 novembre 2015, un articolato parere con numerose osservazioni. In questa fase saranno pertanto evidenziate le parti modificate nel corso dell'esame al Senato.
  L'articolo 10 della proposta di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende. Nel dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici dall'Autorità nazionale anticorruzione – oltre che, come ora, a seguito delle indagini patrimoniali (articolo 19) o di quelle compiute per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa (articolo 92) – sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. A seguito del trasferimento al comma 1 del contenuto del vigente comma 2 dell'articolo 34, si prevede che analoga misura è disposta quando, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (si precisa: «patrimoniali»), il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa; a quelli già previsti sono aggiunti ulteriori delitti: quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b) e i-bis), del Codice (per i quali cfr. ante articolo 1 della proposta di legge); il delitto di caporalato (articolo 603-bis c.p.). Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno (ora è di sei mesi), prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (ora è un anno), a richiesta del PM (è aggiunta la possibile adozione d'ufficio). Integrando il testo approvato dalla Camera, Pag. 153il Senato ha previsto che la misura debba essere disposta a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura (il testo approvato dalla Camera si limitava a prevedere che la proroga potesse essere prevista solo nel caso in cui persistessero le condizioni in base alle quali la misura era stata adottata la prima volta). Confermando che, con l'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, sono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, la formulazione del comma 3 (corrispondente all'attuale comma 4) dell'articolo 34, è integrata prevedendosi che l'amministratore esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura; che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, questi – senza percepire ulteriori emolumenti – può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa. Il nuovo comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Confermando il contenuto dell'attuale comma 5, la proposta di legge prevede che, qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri. Ai sensi del comma 5, l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del PM. Una nuova disposizione, per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, rinvia in quanto applicabili ai meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione e gestione dei beni sotto sequestro.
  L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati. Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale (comma 1 dell'articolo 40 del Codice). Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 40, se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone che lo sgombero possa essere differito non oltre la confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare. I successivi commi dell'articolo 40, come modificati dalla proposta di legge, mirano a disciplinare l'attività del Tribunale e del giudice delegato in ordine alla gestione dei beni. Con riguardo ai beni immobili sequestrati, tre nuovi commi prevedono che: – autorizzato dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario può dare in locazione o in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione non oltre la data di confisca definitiva (comma 3-bis); stante detta cessazione, in via prioritaria i beni immobili liberi ovvero liberati (in seguito alla esecuzione dello sgombero ovvero per la cessazione della locazione o del comodato) possono essere concessi in comodato agli enti territoriali (comma 3-ter) fino alla confisca definitiva; se non si è già provveduto, il tribunale dispone l'esecuzione immediata dello sgombero revocando, ove necessario, il decreto di differimento della misura già adottato; – nel caso di locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale (comma 3-quater). La proposta Pag. 154di legge modifica poi il comma 4 dell'articolo 40 del Codice in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.
  Di notevole rilievo appare il contenuto del comma 1-ter dell'articolo 41 del Codice, che testimonia la centralità della decisione inerente alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si segnalano, tra gli obblighi documentali previsti: quello di distinguere tra beni personali del proposto e beni aziendali (così da permettere gestioni separate dei beni e impedire commistioni con il patrimonio personale dell'imprenditore); l'elenco dei creditori dell'impresa; l'elenco dei lavoratori impiegati; le proposte di prosecuzione dell'attività avanzate da sindacati interni all'azienda.
  In nuovo comma 1-quater dell'articolo 41, introdotto dal Senato, prevede che, autorizzato dal giudice, l'amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.
  L'articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l'articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti. La disposizione è stata profondamente modificata dal Senato in quanto gran parte dell'articolo 41-bis, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, era stato trasfuso in alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (i commi da 192 a 198 (escluso il 194) dell'articolo 1 della legge 208 del 2015). L'articolo 41-bis, come riformulato, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell'azienda, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa (comma 1). Si ricorda che il comma 196 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione di: – un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui); – un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui).
  Il comma 2 dell'articolo 41-bis stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni nonché (ex articolo 1524 c.c.) nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata (comma 5). Ai sensi del comma 6 dell'articolo 41-bis del Codice, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Dopo la confisca definitiva, provvede nello stesso modo l'Agenzia nazionale. Il comma successivo (comma 7) reca poi norme «speciali» per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di «aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi», individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società Pag. 155Invitalia Spa tra i suoi dipendenti. L'amministratore giudiziario, dipendente della società Invitalia Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. I dipendenti della società Invitalia Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente della società Invitalia Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società Invitalia Spa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo 15 in esame, l'Agenzia nazionale, con delibera del Consiglio direttivo adotta i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 8). Il comma 2, dell'articolo 15 della proposta di legge, infine, integra il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
  L'articolo 25 introdotto nel corso dell'esame al Senato interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia. In particolare, è più specificamente formulato il comma 1 in relazione all'obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; al comma 3, relativo all'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, viene soppresso il riferimento alle erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro; è introdotto un nuovo comma 3-bis che prevede sempre l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.
  L'articolo 27, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).
  L'articolo 28, anch'esso introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.
  L'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è stato oggetto di significative modifiche volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma.
  L'articolo 34 disciplina la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime. La disposizione, modificata dal Senato, ha anzitutto soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa delegata debba sia realizzare (comma 1) misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante (comma 2): una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle Pag. 156stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Sono dettati, poi, dal comma 3 gli specifici principi di delega (tra questi, il Senato ha previsto l'esclusione dalle misure di sostegno ai lavoratori della parte dell'unione civile con il proposto alla misura di prevenzione antimafia). Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Senato ha soppresso numerosi principi di delega (lettere g), h), i), l), m), n) e p) del comma 4) nonché il riferimento alla possibile neutralità finanziaria derivante dall'attuazione. Viene, invece, previsto dalla proposta di legge, un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l'occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate nel limite di 7 milioni all'anno nel biennio 2018- 2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020. La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame secondo le modalità di cui al comma 4. È stato soppresso dal Senato il riferimento all'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196 del 2009) che prevede che, se il decreto attuativo comporti nuovi oneri finanziari, lo stesso decreto vada emanato solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore delle leggi di che stanzino le relative risorse.
  L'articolo 35, modificato dal Senato, detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che, entro 30 giorni (dalla vigenza della riforma), il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 35, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi. Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (comma 3). Il Senato ha aggiunto un comma 4 secondo cui, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

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