CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.40.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
C. 338 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire

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il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice sul provvedimento in oggetto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che le risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 254, destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, sono ancora nella disponibilità dell'ISMEA e il loro utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia inoltre che il capitolo 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – richiamato dalla relazione tecnica ai fini del reperimento delle risorse occorrenti, pari a 97.200 euro annui, per far fronte all'integrazione con tre ulteriori componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette, di cui all'articolo 12, comma 1 – ad una successiva valutazione non appare presentare le occorrenti disponibilità finanziarie.
  Segnala inoltre che, in considerazione dei tempi ancora necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto e per la successiva attuazione dell'articolo 12, gli oneri derivanti dal predetto articolo si produrranno non prima del 2018.
  Conclude osservando che ai predetti oneri, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si può provvedere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che il citato accantonamento, pur non presentando un'apposita voce programmatica, reca comunque le occorrenti disponibilità.
  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 338 e abb.-A, recante Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 254, destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, sono ancora nella disponibilità dell'ISMEA e il loro utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;
    il capitolo 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – richiamato dalla relazione tecnica ai fini del reperimento delle risorse occorrenti, pari a 97.200 euro annui, per far fronte all'integrazione con tre ulteriori componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette, di cui all'articolo 12, comma 1 – non appare presentare le occorrenti disponibilità finanziarie;
    in considerazione dei tempi ancora necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto e per la successiva attuazione dell'articolo 12, gli oneri derivanti dal predetto articolo si produrranno non prima del 2018;
    ai predetti oneri, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si può provvedere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che il citato Pag. 74accantonamento, pur non presentando un'apposita voce programmatica, reca comunque le occorrenti disponibilità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Benedetti 3.01, che è volta ad estendere la disciplina inerente all'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli ai lavoratori delle imprese della pesca, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Placido 4.1, che prevede un'autorizzazione di spesa relativa all'istituendo Fondo per lo sviluppo della filiera ittica anche a decorrere dall'anno 2019, non inferiore a 4,5 milioni di euro, rinviando per la relativa copertura finanziaria alla legge di bilancio;
   Catanoso 4.01, che è volta ad estendere lo strumento della CIGS straordinaria in deroga agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Benedetti 10.02, che è diretta ad escludere il pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva per gli apparecchi installati a bordo di natanti adibiti ad attività di pesca, senza prevedere alcuna copertura delle relative minori entrate;
   Benedetti 10.01, che prevede che la tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima non sia dovuta quando si renda necessario il rilascio di un nuovo titolo in caso di variazioni tecniche, anche sostanziali, senza disporre alcuna copertura delle conseguenti minori entrate;
   Placido 12.5 e 12.4, che prevedono che la Commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge n. 979 del 1982 sia integrata anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a cui non si può provvedere mediante l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente. Le citate proposte emendative, inoltre, si pongono in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione Pag. 75contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 20 luglio 2017;
   identici Pastorino 12.1 e Pagano 12.2 e Placido 12.3, che sono volte ad integrare la composizione della Commissione di riserva, di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge n. 979 del 1982, con esperti locali designati dalle associazioni della pesca sportiva e ricreativa, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Pagano 15.3, che è volta a sostituire il capoverso comma 20-bis, facendo venir meno la clausola di neutralità finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio con un'apposita condizione sul testo del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione ai componenti della Commissione consultiva;
   Pagano 15.2, che è volta a prevedere che anche le Commissioni consultive locali continuino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza tuttavia prevedere che ai componenti di tali Commissioni non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Benedetti 5.11 e Catanoso 5.01, che prevedono che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca organismi di gestione della pesca a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Benedetti 17.4, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11 e 17.12, Catanoso 17.13, Benedetti 17.16, 17.17, 17.18 e 17.19, che sono volte a modificare la misura delle sanzioni amministrative previste dal testo del provvedimento – che a loro volta rimodulano quelle previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità che tali modifiche siano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;
   Pastorino 17.2, che prevede che l'ammontare delle sanzioni comminate sia destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Guidesi 17.01, che è volta a delegare il Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, prevedendo una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni coinvolte, senza prevedere alcuna clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Benedetti 17.05, che prevede la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge n. 963 del 1965, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la Pag. 76finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione delle seguenti, sulle quali esprime nulla osta: Benedetti 17.4, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11 e 17.12, Catanoso 17.13 e Benedetti 17.16, 17.17, 17.18 e 17.19, nonché Pastorino 17.2, in considerazione della circostanza che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie non sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica; Benedetti 17.05, rilevando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.1, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 15.2, 15.3, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01, 5.01, 10.01, 10.02, 17.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, reca modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Evidenzia che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato. Rammenta peraltro che nel corso dell'esame al Senato sono pervenute diverse relazioni tecniche, l'ultima delle quali trasmessa il 13 giugno 2017 e riferita comunque ad un testo parzialmente diverso da quello in esame, osservando che la lettera di trasmissione di tale relazione tecnica ne subordina la verifica positiva ad una serie di condizioni che risultano recepite nel testo in esame. Rileva che nel corso dell'esame si farà riferimento a tale relazione tecnica per le parti tuttora utilizzabili. Passando all'esame delle sole modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 5, comma 1, lettera b), relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, non ha osservazioni da formulare considerato la natura procedurale delle disposizioni introdotte al Senato e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che afferma che la definizione della competenza territoriale delle Procure della Repubblica disciplinata dalla disposizione in materia di misure di prevenzione patrimoniale non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti e non comporta, pertanto, alcun onere per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 6, concernente l'impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali, non ha osservazioni da formulare.
  In ordine all'articolo 10, comma 3, riguardante i compensi spettanti all'amministratore Pag. 77giudiziario, evidenzia che la disposizione prevede che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario non percepisca «ulteriori emolumenti». Osserva che dal tenore letterale della disposizione non appare univocamente determinabile rispetto a quali emolumenti operi la suddetta previsione. In proposito reputa utile un chiarimento, pur rilevando che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, in base alla normativa vigente (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015), il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate.
  Con riguardo all'articolo 12, riguardante la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene all'articolo 13, comma 2-ter, concernente il trattamento dell'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, evidenzia che la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario nominato tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati o confiscati il rimborso spese già previsto in termini generali dall'articolo 35, comma 9, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel caso di trasferimento dell'amministratore giudiziario fuori della residenza, rilevando che la disposizione sembrerebbe quindi finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica. Sul punto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri, considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  A proposito dell'articolo 15, commi 1 e 2, relativo agli strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, volti ad escludere effetti finanziari, sia pur di carattere indiretto, in merito alle modifiche apportate al comma 2, che sopprimono l'obbligo di rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del Fondo.
  Con riferimento all'articolo 18, comma 4, lettera c), concernente la destinazione dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, non ha alcunché da osservare.
  In merito all'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lettera a), riguardante i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva preliminarmente che né la relazione tecnica né la relativa nota di trasmissione forniscono indicazioni sui criteri e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire tali elementi informativi anche al fine di verificare la stima indicata.
  Rileva, altresì, che la nota di trasmissione fa riferimento all'onere che sarà sostenuto dall'amministrazione per l'avvio delle banche dati. I dati da acquisire, tuttavia, dovranno essere forniti da altre banche dati di proprietà di diverse amministrazioni pubbliche che, pure, potrebbero essere tenute a sostenere oneri per l'adeguamento del proprio hardware e/o del proprio software gestionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal presente testo. Tanto premesso reputa necessario che sia chiarito se lo stanziamento previsto sia interamente destinato all'Agenzia o debba essere utilizzato anche per l'adeguamento hardware e/o software utilizzato dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nello scambio dei dati.
  In ordine ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato al fine di recepire specifici rilievi di ordine finanziario sul punto formulati dal Governo, reca la copertura degli oneri, pari a 850 mila euro per ciascuno degli anni 2018-2020, derivanti dalle nuove funzioni attribuite – sulla base della modifica proposta all'articolo 110, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011 ivi prevista – all'Agenzia nazionale per Pag. 78l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consistenti in particolare nella acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi di informazioni necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. In proposito, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, reca le occorrenti disponibilità, ferma restando la necessità di acquisire tuttavia una rassicurazione da parte del Governo circa la natura esclusivamente capitale degli oneri medesimi, al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.
  Con riguardo all'articolo 29, comma 2, capoverso articolo 111, comma 3, concernente il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ritiene che andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, dall'ulteriore componente del Consiglio direttivo possano derivare oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 3, riguardante la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di avvalersi delle Prefetture, osserva che la nuova formulazione si limita a restringere il novero delle attività per lo svolgimento delle quali è consentito all'Agenzia di avvalersi delle prefetture, lasciando invariate, nella sostanza, le restanti disposizioni recate dal comma in esame. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che l'Agenzia possa svolgere le attività ad essa demandate nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.
  A proposito dell'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 4, lettera i), relativo all'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che la facoltà concessa all'Agenzia di avvalersi delle Prefetture e delle Forze di polizia non appare subordinata al previo rispetto delle esigenze funzionali delle amministrazioni in questione. Su tale aspetto considera necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 29, comma 5, capoversi articoli 113-bis e 113-ter, concernente l'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che l'applicazione delle procedure di mobilità comporta la corresponsione al personale trasferito del trattamento economico spettante nell'amministrazione di destinazione. Rileva che inoltre, in via ordinaria, condizione di applicabilità delle procedure di mobilità è l'autorizzazione concessa all'amministrazione interessata ad effettuare assunzioni, previa individuazione delle relative risorse, laddove la procedura prefigurata dal provvedimento in esame appare derogare a tale schema, in quanto sono le amministrazioni cedenti ad individuare il personale da trasferire, con le relative risorse. Evidenzia che tali risorse potrebbero peraltro risultare insufficienti qualora il trattamento economico a cui si ha diritto nell'amministrazione di destinazione dovesse risultare superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza. Considera dunque necessario che il Governo chiarisca quali risorse potranno essere utilizzate per garantire la praticabilità dei processi di mobilità qualora il trattamento erogato dall'Agenzia dovesse risultare superiore a quello attualmente in godimento per il personale interessato dalle procedure di mobilità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 113-bis, al comma 2, prevede che alla copertura dell'incremento, in misura pari a 170 unità, della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità si provveda mediante applicazione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 Pag. 79marzo 2001, n. 165. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione disciplina tra l'altro, ai commi 1 e 2, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e reca, al successivo comma 2.3, al fine di favorire i predetti processi di mobilità, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi medesimi. Ciò posto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa l'eventuale attivazione delle risorse del citato Fondo al fine di assicurare l'effettiva attuazione della presente disposizione.
  Con riferimento all'articolo 34, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, pur rilevando che il relativo onere è configurato come limite massimo di spesa, evidenzia che non si dispone delle informazioni necessarie per verificare che l'onere medesimo corrisponda alle effettive occorrenze finanziarie derivanti dalla delega in esame. Reputa, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi sottostanti l'importo indicato, anche in considerazione del fatto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata soppressa la clausola che subordinava l'emanazione del decreto legislativo all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ritiene altresì che ulteriori elementi andrebbero acquisiti al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per l'occupazione tenuto conto degli impegni di spesa e delle altre finalizzazioni di spesa a valere sul medesimo Fondo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per formazione e occupazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). In proposito, ravvisa la necessità di acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento all'articolo 38, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando di non avere ancora a disposizione tutti gli elementi necessari per fornire compiuta risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici e che oggetto del presente esame è il testo unificato adottato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.Pag. 80
  Circa gli articoli da 1 a 6, recanti promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, in riferimento all'istituzione e al funzionamento del Comitato scientifico, osserva che l'articolo 5 espressamente esclude la corresponsione di compensi e rimborsi spese. Ritiene che andrebbe altresì confermato che ai componenti del Comitato non possa essere corrisposto alcun altro tipo di emolumento – secondo la formulazione di prassi utilizzata – e che all'organizzazione delle attività dello stesso possa farsi fronte nel quadro delle risorse esistenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  In merito alla previsione di sovvenzioni da parte dello Stato, non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse sono erogate a valere sul Fondo per la rievocazione storica e che, pertanto, esse dovranno essere limitate alle risorse effettivamente disponibili.
  Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'Albo e dell'Elenco, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Ministero di far fronte ai relativi adempimenti con le risorse già esistenti a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 6, comma 1, del testo in esame riconosce le sovvenzioni statali – di cui all'articolo 4, comma 2 – a valere sul Fondo per la rievocazione storica, istituito dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Osserva che, contestualmente, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone l'abrogazione del secondo periodo del citato comma 627, che consentiva l'accesso in via diretta alle risorse del Fondo in esame alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute, prevedendo, in sostanza, una nuova modalità di utilizzo del Fondo medesimo rispetto a quella disposta a legislazione vigente.
  Tutto ciò considerato, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, reputa necessario inserire una disposizione all'articolo 4, comma 2, che limiti il sostegno dello Stato attraverso le apposite convenzioni ivi previste alle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per la rievocazione storica.
  Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 6 autorizza invece il finanziamento di tale Fondo per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. A tal riguardo, ritiene necessario, da un lato, acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica delle risorse utilizzate a copertura a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, inserire un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 81

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia e che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, rilevando che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente in data 27 luglio 2017 dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e b-bis), relativo al Fondo per la riqualificazione del settore termale, rileva preliminarmente che le norme proposte configurano l'attività di riqualificazione del settore termale come un obbligo per lo Stato e le regioni e non più come una mera facoltà, come previsto dal testo vigente della legge n. 323 del 2000. Tanto premesso, osserva che le norme medesime possono considerarsi neutrali qualora le attività e gli obblighi ivi previsti debbano intendersi nell'ambito delle risorse stanziate a valere sull'apposito Fondo istituito dalle medesime disposizioni e delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a legislazione vigente, limitazione che non sembra evincersi univocamente dal testo delle disposizioni. In ordine a tale formulazione del testo andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere eventuali effetti finanziari.
  Rileva inoltre che le attività in esame hanno carattere permanente, mentre la copertura appare limitata al triennio 2017-2019.
  Per quanto riguarda la delega legislativa per il riordino normativo del settore, volta all'adozione di un testo unico, ritiene che andrebbe confermato – tenuto conto della mancanza di specifici principi e criteri direttivi – che si tratta di un riordino di carattere meramente compilativo, tale da non apportare modificazioni sostanziali alla legislazione vigente e, quindi, eventuali oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), concernente l'erogazione delle cure termali, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali, introducendo talune innovazioni.
  In relazione al contenuto delle prestazioni da erogare agli assistiti, evidenzia che viene eliminato, nel testo in esame, il riferimento al decreto ministeriale vigente (decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni) che reca l'individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, evidenziando che le disposizioni in esame fanno invece riferimento alla procedura di definizione e aggiornamento dei LEA dettata dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  Ritiene che andrebbe pertanto confermato che il rinvio diretto, operato dalla norma in esame, alla procedura di determinazione dei LEA, non sia suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari.
  In merito ai possibili effetti finanziari connessi alla trasmissione dei dati da parte delle strutture termali alle regioni sulle prestazioni erogate e sugli assistiti per l'alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), al fine di escludere possibili oneri connessi all'implementazione del sistema (sviluppo software da installare presso i centri termali, adeguamento hardware e reti, ecc.), ritiene che andrebbe acquisita una conferma che gli interventi eventualmente necessari possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito alla costituzione di una riserva obbligatoria nei bilanci regionali, da destinare alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, ritiene che andrebbero acquisiti Pag. 82elementi che consentano di valutare se tale vincolo di risorse sia compatibile con il rispetto degli equilibri finanziari degli enti territoriali. Osserva che, correlativamente, la norma istituisce un Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, del quale non vengono individuate la dotazione finanziaria e la disciplina, e che – dal tenore testuale della disposizione – parrebbe alimentato dalle riserve obbligatorie regionali sopra descritte. Anche in merito a tale aspetto, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 1, comma 1, lettera d), riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, rileva che la norma incentiva appositi programmi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, a fronte delle misure disposte dai commi 4, 5 e 6, relative alla sospensione delle rate dei mutui in essere, alla concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e ad interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, viene istituito un fondo con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Evidenzia peraltro che le disposizioni di cui ai predetti commi (sospensione pagamento mutui, concessione di garanzie pubbliche) appaiono formulate come misure direttamente operative, la cui efficacia non viene espressamente limitata alla disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo di cui al comma 8. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito al comma 7, che esclude la destinazione dei proventi da dismissione degli stabilimenti termali dagli obiettivi di riduzione del debito pubblico, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la predetta previsione non incida sugli obiettivi complessivi di riduzione del debito.
  Con riferimento al comma 10, rileva che la norma consente alle amministrazioni pubbliche l'iscrizione in bilancio degli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, prevedendo che gli stessi siano destinati a investimenti per opere prioritarie. Tali spese vengono invece escluse dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime. Osserva che la disposizione, pertanto, appare suscettibile di determinare effetti onerosi non quantificati e non oggetto di un'apposita norma di copertura. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, con riferimento al comma 11-bis, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto a garantire, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  In ordine all'articolo 1, comma 1, lettera e), riguardante la ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria, rileva che le modifiche in esame ampliano il numero delle amministrazioni pubbliche cui compete la promozione dei programmi di ricerca (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute), prevedendo al contempo che l'attività di promozione dei programmi scientifici non sia più intesa come mera facoltà bensì come specifico compito. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare gli eventuali effetti per la finanza pubblica nel caso in cui non sia possibile provvedere ai predetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili. Inoltre, stante il coinvolgimento di enti, centri studi e fondazioni nelle attività scientifiche da promuovere, giudica i predetti elementi conoscitivi necessari anche in rapporto al possibile ampliamento della platea dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei programmi di ricerca e ai relativi effetti di carattere finanziario.
  In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera f), in materia di scuole di specializzazione in medicina termale, rileva che le disposizioni in esame consentono ai Pag. 83medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione. Pur rilevando che le disposizioni prevedono che l'accesso avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che per gli specializzandi sono previsti un apposito trattamento economico a carico dell'università e una copertura assicurativa a carico dell'azienda sanitaria (decreto ministeriale 20 maggio 2016, n. 313), considera necessario acquisire dal Governo dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, in fase applicativa, di garantire l'esercizio del diritto in parola senza oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera g), recante disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.
  Circa l'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), riguardante l'operatore di assistenza termale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri connessi alle attività di formazione in questione.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), recante disposizioni di carattere fiscale, rileva che la disposizione prevede la concessione di un credito di imposta entro un limite massimo di spesa di 10 milioni annui. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura prevista per la concessione dell'agevolazione garantisca il rispetto del limite medesimo. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo.
  Rispetto alla possibilità per le aziende termali di dedurre l'IVA per i costi sostenuti nonché di detrarla indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini della medesima imposta, rileva che la disposizione appare suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito. Sul punto considera opportuno acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'articolo 1, comma 1, lettera i), concernente la promozione del termalismo, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene utile una conferma – che agli eventuali accordi stipulati con gli altri Stati europei e finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Anche in ordine alla previsione di vincolare al termalismo parte dell'attività promozionale dell'Agenzia nazionale italiana del turismo (ente classificato nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale riserva di attività non incida su eventuali impegni di spesa già assunti o programmati dall'Agenzia. A tal riguardo ritiene che andrebbe acquisita una conferma.
  A proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera l), riguardante il marchio di qualità termale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera m), relativo a pubblicità e sanzioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 2, concernente l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, osserva preliminarmente che la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3, appare limitata agli eventuali effetti derivanti dalla nomina e dal funzionamento della commissione di cui al comma 2. Peraltro tale commissione è nominata dalle organizzazioni delle aziende termali. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa comunque opportuna una conferma del Governo, che gli eventuali oneri da essa derivanti siano integralmente a carico delle organizzazioni datoriali cui compete la nomina e che la stessa non sia istituita presso strutture pubbliche.
  Per quanto riguarda l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia ritiene che andrebbe escluso che detta Pag. 84previsione comporti una ricorrenza festiva ulteriore rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che la sua applicazione comporti anche gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.
  Per quanto attiene all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Rileva che il successivo comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Osserva che il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, evidenzia che l'articolo in commento provvede, al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, finalizzato alla concessione di un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione, in favore delle aziende termali per il periodo 2017-2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso comma 5, del presente provvedimento.
  Al riguardo, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, per quanto privo di una specifica voce programmatica reca al momento le occorrenti disponibilità. Ciò posto, anche in considerazione del fatto che le minori entrate derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta si determinerebbero non prima del 2018, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa, tenuto peraltro conto dei tempi ancora necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo. Su tale punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva che l'articolo in commento provvede inoltre, al successivo comma 2, alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni:
   l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, del quale non viene peraltro specificato lo stato di previsione del Ministero competente ai fini della sua iscrizione;
   l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5-bis della legge n. 323 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente provvedimento, Pag. 85concernenti, rispettivamente, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui in essere da parte del soggetto proprietario o del soggetto gestore dello stabilimento termale, la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e la concessione di una apposita garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

  Al riguardo, segnala che alla copertura dei predetti oneri, complessivamente pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che, per quanto privo di una specifica voce programmatica, reca tuttavia le occorrenti disponibilità. Ciò posto, considera peraltro necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l'esatta configurazione e natura delle misure e degli interventi sottostanti i predetti oneri, al fine di evitare un'eventuale dequalificazione della spesa. Anche in relazione alle disposizioni oggetto di copertura ai sensi del comma 2 del presente articolo, ritiene che andrebbe peraltro valutata l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa dalle medesime recata, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria, ciò in considerazione dei presumibili tempi di eventuale entrata in vigore del presente provvedimento. Su tale punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto attiene, inoltre, alle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome – nell'ambito delle quali sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 11, del presente provvedimento, apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale nonché gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati – giudica necessario un chiarimento del Governo in merito alla portata ed alla effettiva sostenibilità finanziaria della disposizione in esame, tenendo in particolare conto della coerenza della disposizione stessa rispetto alle finalità e agli impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.
  Da un punto di vista formale, evidenzia infine la necessità di espungere il richiamo al patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 10, del presente provvedimento – dalla cui osservanza resterebbero escluse le spese di investimento in opere prioritarie realizzate dalle amministrazioni pubbliche a valere sugli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati – giacché esso risulta oramai superato dalla nuova disciplina in materia di equilibrio di bilanci di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, attuativa dei principi contenuti nella legge costituzionale n. 1 del 2012.
  Circa l'articolo 3-bis, recante una clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.
  Segnala infine che il provvedimento in esame si propone di accompagnare nel settore termale l'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, per scongiurare il possibile svilimento delle partecipazioni delle regioni e degli enti locali in questo importante comparto economico e al contrario consentire il rilancio degli stabilimenti termali, che in molte realtà territoriali costituisce una rilevante fonte di reddito e un volano di sviluppo per le aree interessate.

  Rocco PALESE (FI-PdL), pur condividendo la necessità di affrontare un processo di revisione della disciplina del settore termale, la cui definizione attuale risale ad oltre 15 anni or sono, in considerazione della particolare rilevanza che le cure e le prestazioni erogate dagli stabilimenti termali rivestono nell'ambito Pag. 86della tutela della salute umana, osserva tuttavia come il testo in esame sembra presentare una pluralità di profili problematici dal punto di vista finanziario, tali da richiedere a suo avviso la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che il Governo, nell'esaminare le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, ha già provveduto ad acquisire un complesso di elementi istruttori trasmessi dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per le norme di carattere fiscale e per i rilevanti aspetti di carattere patrimoniale, nonché dall'Agenzia delle entrate, sempre in relazione alle norme di carattere fiscale, dalla Cassa depositi e prestiti, che risulta coinvolta in talune delle operazioni previste dal provvedimento in titolo, e dal Ministero della salute. Nel depositare agli atti della Commissione la predetta documentazione, preannunzia l'intenzione – anche alla luce delle indicazioni in parte contenute nella documentazione medesima – di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica unitaria ad opera delle competenti amministrazioni, che possa consentire la puntuale individuazione delle criticità presenti nella attuale formulazione del provvedimento ed assicurare, previa introduzione delle modifiche ritenute necessarie al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del provvedimento medesimo, una positiva prosecuzione del suo iter parlamentare.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ringrazia il Viceministro Morando per l'attenzione dallo stesso prestata alla proposta di legge in discussione, che rappresenta senz'altro un tentativo ambizioso di aggiornare ed implementare la disciplina del settore termale, concordando sulla necessità di acquisire su di esso una apposita relazione tecnica, al fine di assicurare il superamento di possibili criticità dal punto di vista finanziario. Ciò posto, auspica tuttavia che la predisposizione della predetta relazione tecnica possa avere luogo in tempi ravvicinati, anche al fine di tener conto del progressivo approssimarsi della scadenza della legislatura.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.
C. 4522, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa di ulteriori chiarimenti, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta dello scorso 12 settembre e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio non risultano ancora pervenuti. Ciò premesso, rammenta tuttavia che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento in titolo è già stato oggetto di attenta valutazione e che in quella sede si è proceduto alla espunzione della norma che presentava indubbiamente le maggiori criticità dal punto di vista finanziario, ovvero sia quella relativa all'inserimento di nuovi terreni nell'ambito dei domini collettivi, a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata dei proprietari, ciò tenuto conto del fatto che i terreni facenti parte dei domini collettivi non sono soggetti Pag. 87a tassazione. Osserva pertanto che, in ragione della predetta modifica, il testo ora all'esame di codesta Commissione sembra sostanzialmente limitarsi ad una regolazione della disciplina concernente i domini collettivi priva di portata innovativa rispetto al quadro vigente. A suo avviso, sul provvedimento in esame appare pertanto possibile procedere all'espressione di un parere non ostativo, proprio alla luce del richiamato iter presso il Senato, ferma restando la disponibilità del Governo ad attendere la trasmissione degli elementi integrativi dianzi menzionati.

  Simonetta RUBINATO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, ricorda comunque che nella seduta dello scorso 12 settembre è stata depositata agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si dichiarava l'impossibilità di verificare positivamente la relazione tecnica di passaggio redatta sul testo approvato dal Senato, in assenza di elementi idonei a scongiurare eventuali riflessi onerosi derivanti, in particolare, dal funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD) relatrice, fa presente che il testo in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo elaborato dalla Commissione di merito come emendato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2017.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare circa l'attribuzione della vigilanza ai comuni e alle ASL, di cui all'articolo 11, e circa l'accreditamento dei corsi per responsabile dell'attività produttiva, di cui all'articolo 8, trattandosi di adempimenti già attribuiti, a legislazione vigente, agli enti interessati.
  Per quanto riguarda, invece, la finalizzazione al sostegno del pane fresco di una quota, da definire annualmente, delle risorse attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 10, ritiene necessario acquisire conferma che tale nuova destinazione non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati.
  Infine, la modificazione dei presupposti per l'applicabilità dell'IVA al 4 per cento, prevista all'articolo 12, appare suscettibile di determinare una perdita di gettito. Inoltre, trattandosi di una novella riferita ad una norma interpretativa, la previsione assume portata retroattiva. Ritiene che andrebbero pertanto stimati i relativi effetti sulla finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 10, comma 3, prevede che siano annualmente definiti appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità. Tali programmi dovrebbero essere realizzati nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari a valere sul relativo capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, evidenzia che la disposizione sembrerebbe fare riferimento al Fondo per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari (capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Il predetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 202, quarto periodo, della legge n. 190 del 2014, con una dotazione iniziale di 6 Pag. 88milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, reca, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, stanziamenti di sola cassa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a un milione di euro per l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 non reca alcuno stanziamento.
  Da ciò consegue che il Fondo in esame, essendo iscritto in bilancio esclusivamente per cassa, non appare suscettibile di finanziare nuovi impegni di spesa, giacché il relativo stanziamento, si riferisce ad impegni di spesa già assunti in precedenti esercizi. Su tale aspetto, ritiene necessario comunque acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni problematiche dal punto di vista finanziario, tra cui in particolare quella concernente la modifica dei presupposti per l'applicabilità dell'aliquota IVA al 4 per cento, di cui all'articolo 12, suscettibile di ingenerare, oltre che una presumibile perdita di gettito, anche un contrasto rispetto all'ordinamento comunitario in materia. Tanto premesso, ritiene sarebbe quindi opportuna la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ferma tuttavia rimanendo la possibilità di intervenire attraverso puntuali modifiche al testo in esame, idonee a scongiurare il verificarsi di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, nel prendere atto delle valutazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, si riserva di svolgere gli ulteriori, opportuni approfondimenti al fine di verificare la possibilità di assicurare, previa individuazione delle modifiche al testo a tal fine ritenute necessarie, la sostenibilità finanziaria del provvedimento medesimo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, con riferimento ai disegni di legge in titolo, oggetto di esame congiunto, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo Pag. 89dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
  In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.
  Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).
  L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2016 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine, come precisato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto in esame, le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti (SEC) e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica (impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.
  Il Rendiconto viene, in tal modo, raccordato con il Conto economico dello Stato, che costituisce un sottosettore di rilievo del più generale Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com’è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.
  Ritiene pertanto utile in questa sede, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.
  A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2016 relativi al conto economico della pubblica amministrazione, che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della Fiscal Governance adottata nell'ambito dell'Unione europea.
  A questo riguardo, evidenzia che nel 2016 il PIL nominale è stato pari a 1.672.438 milioni di euro, con una crescita dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente: crescita che in termini reali si posiziona allo 0,9 per cento, confermando l'inversione di tendenza avviata nel 2014, con una crescita di 0,1 punti percentuali, poi proseguita nel 2015 con un incremento dello 0,8 per cento, e che sulla base delle previsioni del DEF 2017 dovrebbe ulteriormente consolidarsi nell'anno in corso.
  Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, sulla base dei dati riportati nella «Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche» dell'ISTAT, nell'esercizio 2016 l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari, in valore assoluto, a 40.809 milioni, corrispondente al 2,4 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2015: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 44.197 milioni, pari al 2,7 per cento del PIL, ed a sua volta migliorava consistentemente Pag. 90il risultato 2014, in cui si era registrato un disavanzo pari a 48.999 milioni (3,0 del PIL).
  Dal confronto con l'anno precedente – limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione – emerge che concorrono al miglioramento del saldo sia un decremento delle spese (per circa 0,8 miliardi), sia un incremento delle entrate (per circa 2,6 miliardi): tali componenti si riflettono in un miglioramento sia del saldo primario (+1,6 miliardi) sia della spesa per interessi (–1,8 miliardi). Più in generale, osservando l'andamento delle determinanti del saldo nell'ultimo triennio, rileva che:
   l'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,6 per cento del PIL nel 2014 (25,4 miliardi), rimane costante all'1,5 per cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un miglioramento in valore assoluto (passando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi);
   la spesa per interessi si attesta al 4,0 per cento del PIL (66,3 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2015 (68,1 miliardi pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014 (74,4 miliardi pari al 4,6 per cento del PIL). Rispetto al picco del 2012 la spesa in questione è diminuita di circa 17,2 miliardi.

  Per quanto riguarda il saldo di parte corrente, lo stesso registra un consistente decremento, riducendosi di circa 8,7 miliardi rispetto al 2015, passando così dall'1,1 per cento di PIL dell'anno precedente a 0,6 punti di PIL. Tale evoluzione risente degli effetti della riduzione della pressione fiscale – passata dal 43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016 (42,3 per cento al netto degli effetti del bonus 80 euro) – che ha lasciato pressoché stabili (+0,2 per cento) le entrate correnti – che conseguentemente, stante l'incremento del PIL, sono diminuite in quota dello stesso di 0,7 punti percentuali – a fronte di una spesa corrente che è invece aumentata di circa 10 miliardi, pur in presenza del minor onere per interessi, e che è rimasta quindi sostanzialmente stabile in quota PIL al 46,2 per cento.
  Venendo ora al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638), osserva che la gestione di competenza nel suo insieme ha fatto conseguire nel 2016 un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto al precedente esercizio 2015.
  In particolare, il saldo netto da finanziare (SNF) presenta nel 2016 un valore negativo per 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015 (–41,5 miliardi), dovuto al buon andamento delle entrate accertate (11,7 miliardi di euro) e, al tempo stesso, ad una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro). Tale saldo è risultato inoltre migliore anche rispetto alle previsioni definitive per oltre 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di –38,9 miliardi.
  Sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese correnti, evidenzia, inoltre, il deciso miglioramento registrato dal risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dal valore negativo di 9 miliardi di euro registrato nel 2015 (unico dato negativo dell'ultimo decennio) ad un valore positivo di 27,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 37 miliardi rispetto al 2015. Tale situazione si è determinata a causa di una diminuzione delle spese correnti (–20,2 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+16,7 miliardi). Il miglioramento è marcato anche con riferimento alle previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori ancora negativi (–563 milioni).
  Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2016 a 207,1 miliardi, evidenziando una riduzione rispetto al 2015 (257,1 miliardi di euro), seguendo un trend in leggera discesa negli ultimi tre anni (era 260,4 miliardi nel 2014). Sulla base di tali valori, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2016 sono Pag. 91rimasti nettamente al di sotto del tetto massimo (fissato rispettivamente in –35.400 e in –278.400 milioni) stabilito dalla legge di stabilità per il 2016.
  Quanto alle entrate l'entità degli accertamenti complessivi (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata, nel 2016, pari a 845,9 miliardi di euro, con una evoluzione positiva rispetto al 2015 (+2 per cento). Tra le variazioni più rilevanti rispetto al 2015 emerge, in particolare, l'aumento delle entrate extratributarie per 5,1 miliardi di euro, in netta controtendenza rispetto ai tre anni precedenti. Appare significativo anche l'incremento delle entrate tributarie, nell'ordine di 11,6 miliardi rispetto all'anno precedente. A tale andamento si contrappone una flessione di quasi 5 miliardi rispetto al 2015 delle entrate per alienazione ed ammortamento dei beni e riscossione crediti.
  Quanto alle spese, gli impegni complessivi ammontano nel 2016 a 788.423 milioni. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una flessione complessiva degli impegni di spesa di –38,2 miliardi di euro (–4,6 per cento).
  La relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto sottolinea che tale diminuzione delle spese finali, in termini di impegni, si registra dopo un triennio di crescita: tale risultato è frutto di una marcata contrazione delle spese correnti, che diminuiscono di 20,2 miliardi, e di una ripresa – benché lieve (+1,5 miliardi) – della spesa in conto capitale dopo il forte calo per essa registratosi tra il 2014 e il 2015.
  Venendo ora alla gestione dei residui, rammenta previamente che l'andamento dei residui passivi registrato per il 2016 risente del nuovo regime contabile dei residui passivi introdotto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha determinato un aumento del termine di conservazione in bilancio dei residui propri, portandolo da due a tre anni per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4 del Titolo I) e per le spese in conto capitale (Titolo II).
  In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, al 1o gennaio 2016 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, per un valore complessivo di 208.260 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 113.031 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con una eccedenza attiva pari a 95.229 milioni di euro (nel 2015 l'eccedenza attiva era di valore analogo, pari a 95.872 milioni di euro).
  Nel corso dell'esercizio 2016, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito sia dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2016 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui.
  Infatti, rispetto allo stock di 208.260 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2016 ne sono stati accertati 153.097 milioni, di cui 31.493 milioni incassati e 121.604 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 90.634 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2016, di 212.238 milioni.
  Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 113.031 milioni di residui indicati al 1o gennaio 2016, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 108.612 milioni (di cui 40.616 milioni pagati e 67.996 milioni ancora da pagare), che unitamente ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, pari a 66.427 milioni, determinano residui passivi totali al 31 dicembre 2016 per 134.423 milioni.
  In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212.238 milioni e residui passivi per 134.423 milioni (di cui 346 milioni relativi al Titolo III, concernente il rimborso delle passività finanziarie), con una eccedenza attiva di 77.815 milioni di euro.
  Come sottolineato nella relazione illustrativa al Rendiconto, nel 2016 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Pag. 92
  Il volume dei residui attivi registra un aumento rispetto all'esercizio precedente di 3.978 milioni, pari all'1,9 in termini percentuali, con un lieve incremento di quelli pregressi e una riduzione di quelli di nuova formazione.
  Con riferimento alla parte di tale dato riferibile ai residui attivi pregressi, si conferma la tendenza all'incremento riscontrato generalmente negli ultimi anni (+7,7 per cento rispetto al 2015), con un tasso di smaltimento pari al 15 per cento, in diminuzione rispetto alla percentuale rilevata nel 2015 (18 per cento). In diminuzione, invece, risultano i residui di nuova formazione (–4,9 per cento).
  I residui passivi evidenziano anche essi un incremento, di oltre 21 mila milioni (18,9 per cento).
  L'aumento dei residui passivi complessivi è interamente legato all'aumento di quelli pregressi, provenienti dagli esercizi precedenti, che passano da 46.781 a 67.996 milioni nel 2016 (+45,3 per cento), denotando un peggioramento del processo di smaltimento.
  Ciò è dovuto, come detto sopra, all'allungamento dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi propri, in particolare delle spese relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni e delle spese in conto capitale. La formazione di nuovi residui appare, invece, sostanzialmente invariata rispetto al dato consuntivato nel 2015: i residui passivi di nuova formazione sono pari a 66.427 milioni (contro i 66.250 del 2015). Quanto sopra trova riscontro nell'andamento del tasso di formazione dei nuovi residui, che passa dall'8 per cento del 2015 all'8,4 per cento del 2016.
  Venendo ora alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Sotto un profilo generale tale gestione presenta un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che evidenziano un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive che rispetto ai risultati conseguiti nel 2015
  Anche in termini di cassa, i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2015. In particolare si osserva che il saldo netto da finanziare è risultato nel 2016 pari a –41,5 miliardi, con un miglioramento di 46,8 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (–88,8 miliardi di euro), mostrando una decisa flessione anche rispetto alla sequenza degli analoghi dati registrati nelle annualità dal 2011 in poi. Il risparmio pubblico si è confermato negativo per –9.125 milioni di euro, ma in sensibile miglioramento rispetto al dato del 2015 (pari a –51.836 milioni di euro). Il ricorso al mercato, infine, si attesta nel 2016 su di un valore di 240,4 miliardi di euro, in decisa flessione sia rispetto al 2015 (300,9 miliardi) che ai dati degli ultimi anni (era stato di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013). Oltre che rispetto alle risultanze dell'anno precedente, tutti e tre i saldi registrano inoltre valori migliori delle previsioni, sia iniziali che definitive.
  Per quanto concerne infine il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com’è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
  I risultati generali della gestione patrimoniale 2016 evidenziano una eccedenza passiva di circa 1.798 miliardi, con un peggioramento di oltre 39,5 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015. Tale risultato negativo – che riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi, con l'eccezione del 2009 – risulta comunque in miglioramento rispetto al ben più consistente risultato Pag. 93negativo registrato nel 2015 sul 2014 (pari a –66,8 miliardi) ed è dovuto ad un incremento delle passività (+63,9 miliardi) non totalmente compensato dall'incremento delle attività (+24,4 miliardi).
  Il totale delle attività ammonta a circa 987 miliardi, di cui: 675,9 miliardi di attività finanziarie, in aumento rispetto al 2015; 306,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte, anch'esse in aumento rispetto al 2015 (+5,5 miliardi); 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate, stabili rispetto al 2015.
  Il totale delle passività ammonta a 2.785 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2015, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 63,9 miliardi di euro.
  Tale ultimo dato è connesso ad un peggioramento sia della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 52,2 miliardi di euro – in particolare, si evidenzia la notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 61 miliardi – che della situazione debitoria a breve termine (11,8 miliardi di euro), nell'ambito della quale emerge l'incremento dei residui passivi per circa 21,4 miliardi di euro, parzialmente compensati dalla diminuzione dei debiti di tesoreria (–9,6 miliardi di euro).
  Con riferimento invece al disegno di legge di assestamento (C. 4639), rammenta che esso ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Va osservato come il disegno di legge di assestamento per il 2017 all'esame sia il primo a essere predisposto in base alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità n. 196 del 2009 dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016, a seguito delle quali sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni ed è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; inoltre, il testo del disegno di legge è stato corredato di una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tale relazione deve altresì analizzare gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Non è stata modificata la natura di legge formale dell'assestamento che, quindi, può contenere le sole variazioni connesse alla legislazione vigente e alla rimodulazione delle spese nei limiti consentiti dalla legge contabilità.
  Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2017, approvato con la legge n. 232 del 2016, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. In ragione di ciò reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente. Pag. 94
  L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Esso in particolare:
   novella il comma 2, relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, aumentandolo per l'anno 2017, in conseguenza di quanto disposto dal c.d. decreto «salva-risparmio» n. 237 del 2016, che ha incrementato per l'anno 2017 di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici;
   novella il comma 3, relativo alla determinazione dei limiti agli impegni assumibili dalla SACE Spa per l'anno 2017, portando da 5.000 a 2.000 milioni di euro il limite previsto per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e da 14.000 a 17.000 milioni di euro il limite fissato per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;
   novella il comma 5, relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

  L'articolo 3, infine, corregge la denominazione del «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» incluso nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 in quella di «Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», prevedendo altresì che il Ministro dell'economia, oltre a ripartire le risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, anche in conto residui.
  Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge per il 2017, la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, pur in presenza di un effetto migliorativo di circa 4,5 miliardi determinato dalle variazioni contenute nel provvedimento, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di –56 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di –38,6 miliardi.
  Il peggioramento del saldo, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali, rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa 17,4 miliardi di euro, è dovuto per –21,9 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e, come detto, per +4,5 miliardi dalle variazioni di valore positivo proposte dal disegno di legge. In ogni caso il valore del saldo netto da finanziare (–56 miliardi) che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, come poi aggiornato per effetto del decreto-legge «salva-risparmio» n. 237 del 2016 prima citato a –58,6 miliardi.
  In ordine al saldo in questione va in questa sede rammentato come lo stesso sia stato successivamente ridotto a –56,2 miliardi dal decreto-legge, n. 50 del 2017,in relazione agli effetti migliorativi, per l'anno 2017, determinati dal decreto-legge medesimo, pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (3.100 milioni in termini di indebitamento netto), che sono stati destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali effetti, tuttavia, come esplicitato nella Relazione illustrativa, non sono inclusi nel disegno di legge di assestamento in esame.
  Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,9 miliardi. Per quanto concerne infine i dati relativi al ricorso al mercato finanziario, gli stessi evidenziano un impatto negativo sul saldo pari a –12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi a circa 305,5 miliardi di euro.
  Passando ora ad esaminare le variazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento, il suddetto peggioramento di 17,4 miliardi del saldo netto da finanziare che si determina nelle Pag. 95previsioni assestate è dovuto ad un incremento delle spese finali per complessivi 22,7 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, parzialmente compensato dall'aumento delle entrate finali per 5,3 miliardi. Come già accennato, esso è interamente derivato dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi (21,9 miliardi), parzialmente controbilanciate dal miglioramento per circa 4,5 miliardi determinato dalla proposta di assestamento.
  Segnala che, rispetto ai dati che di seguito si espongono contenuti nel disegno di legge di assestamento come presentato dal Governo (A.S. 2875), l'importo complessivo delle entrate finali e delle spese finali è stato aumentato di 200 milioni di euro a seguito dell'approvazione al Senato dell'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, che ha registrato un aumento di 200 milioni per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate, non previste nelle stime del DEF 2017, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, ulteriori a quelle già considerate in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento. Poiché tali maggiori entrate sono state utilizzate per far fronte a maggiori esigenze di spesa relative ai Ministeri dell'interno e della difesa, la modifica, nel determinare un corrispondente aumento sia delle entrate finali, che passano da 573.297 a 573.497 milioni, che sulle spese finali, che salgono da 629.294 a 629.494 milioni, non determina comunque effetti sui saldi.
  Passando ad esaminare l'aumento delle entrate, che interessa sia le entrate tributarie che le entrate extra-tributarie, esso è dovuto per 2,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 2,8 miliardi (3 miliardi a seguito della modifica Senato) alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2017 contenute nel DEF di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso.
  L'incremento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di oltre 22,7 miliardi complessivi, è invece interamente dovuto a variazioni per atto amministrativo (+24,4 miliardi). Per contro, la proposta di assestamento prevede una riduzione delle spese finali (–1,6 miliardi, passati a –1,4 a seguito della modifica Senato), su cui influisce in maniera preponderante la riduzione della spesa per interessi (circa –2 miliardi), che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli pubblici.
  Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 21,9 miliardi in termini di competenza, derivante da un forte incremento – 24,4 miliardi – delle spese finali, dovuto principalmente per 20 miliardi dall'aumento delle acquisizioni di attività finanziarie conseguente all'attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016 (c.d. decreto «salva-risparmio»), e per 1,9 miliardi alle operazioni di riassegnazione di entrate versate al bilancio nell'ultimo bimestre del 2016, connesse quasi interamente al versamento in entrate delle somme relative alle competenze accessorie del personale statale e riassegnate nel 2017 ai sensi della normativa sul cedolino unico. Rileva altresì l'aumento di 1 miliardo relativo ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (circa 1 miliardo), su cui incidono in misura rilevante l'attribuzione di risorse dal Fondo per la reiscrizione dei residui di parte corrente (855 milioni) e il riparto del Fondo del 5 per mille del gettito Irpef (per 500 milioni).
  Le variazioni per atto amministrativo hanno comportato anche un incremento delle entrate di 2,5 miliardi, riferibile principalmente alle entrate extra-tributarie, di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2017, che ha previsto il versamento all'entrata – per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali – dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e delle somme disponibili sulla Pag. 96contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale.
  Dal lato delle entrate tributarie, rileva soprattutto la variazione in aumento per circa 370 milioni di euro quale risultante degli effetti connessi all'adozione del decreto-legge n. 189 del 2016 (interventi urgenti per gli eventi sismici del 2016) che ha previsto da un lato minori entrate derivanti dall'esenzione dei redditi da fabbricati ai fini Irpef/Ires ed Imu e dall'altro maggiori entrate a seguito dell'introito nel 2017 dei versamenti tributari sospesi nel 2016 per i residenti dei comuni colpiti dal sisma.
  Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.
  Per quanto concerne le entrate finali, evidenzia come il disegno di legge di assestamento rechi una proposta di aumento per oltre 2,8 miliardi di euro (3 miliardi nel testo approvato dal Senato). Tale variazione è determinata dall'incremento sia delle entrate tributarie che di quelle extra-tributarie derivante dall'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel DEF 2017, nonché dall'andamento del gettito registrato nei primi mesi (fino a tutto maggio) dell'anno in corso. Inoltre, va segnalato che l'aumento delle entrate finali comprende gli effetti (per 148 milioni) dell'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 244 del 2016, per il differimento del recupero a carico dei pensionati delle somme percepite nel corso del 2015.
  Con riferimento alle entrate extra-tributarie, la Relazione sottolinea che l'aumento di 1.354 milioni (1.554 milioni a seguito delle modifiche introdotte dal Senato) nelle entrate extra-tributarie è dovuto principalmente ai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia per circa 656 milioni nel 2017, di cui 256 milioni quali maggiori entrate rispetto al DEF. Altri 565 milioni riguardano le maggiori entrate, non previste nelle stime del DEF, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche.
  Nell'ambito delle entrate tributarie, la proposta di aumento per 1.461 milioni riguarda principalmente le imposte indirette, che aumentano di 1.428 milioni. Per quelle dirette, la proposta di aumento ammonta a 33,5 milioni.
  In particolare, assumono rilievo le variazioni in aumento relative al gettito IRPEF (+1.929 milioni) e all'imposta sul valore aggiunto (+2.026 milioni).
  Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, si segnalano soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive per le società previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (–1.579 milioni), ai versamenti derivanti dall'adesione alla procedura della voluntary disclosure (–400 milioni) e all'imposta sul consumo di tabacchi (–1.000 milioni).
  Infine, le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano un aumento di 26 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni del DEF, in particolare con riferimento al versamento da parte delle regioni della quota capitale dei mutui concessi dal MEF ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (articolo 45).
  Per quanto concerne le spese finali – che, come già sopra detto, scontano un forte incremento di oltre 24 miliardi dovuto alle variazioni per atto amministrativo – le variazioni proposte dal provvedimento presentato dal Governo determinano una riduzione di circa 1,6 miliardi (1,4 miliardi a seguito delle modifiche introdotte dal Senato).
  Tale riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, che decrescono di circa per 1,95 miliardi di euro, grazie al più favorevole profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 1,15 miliardi) rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio 2017. Una ulteriore diminuzione della spesa per interessi, per 800 Pag. 97milioni, deriva da minori esigenze per gli interessi corrisposti sui conti correnti di Tesoreria.
  La riduzione della spesa per interessi viene parzialmente compensata dalla proposta di aumento di altre spese correnti che, al netto di quelle per interessi, salgono di 253 milioni (453 considerando le modifiche introdotte dal Senato).
  Le proposte di aumento della spesa corrente primaria sono connesse a tre categorie economiche di spesa:
   i trasferimenti a famiglie ed istituzioni sociali private per 678 milioni, di cui 600 milioni per i servizi d'accoglienza in favore degli stranieri in relazione al maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori;
   consumi intermedi per 492 milioni, in particolare per le spese per il pagamento dei debiti pregressi e per le spese di funzionamento delle amministrazioni;
   poste correttive e compensative per 205 milioni, imputabile all'adeguamento delle quote sui canoni di abbonamento spettanti alla RAI (191 milioni).

  Le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono principalmente connesse ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per 579 milioni (in particolare si riducono quelli alle Regioni, per 996 milioni). Si riducono, inoltre, gli stanziamenti per le risorse proprie UE (per 600 milioni in termini di competenza e cassa) in relazione all'adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell'UE a titolo di risorse proprie basate su RNL e IVA (–500 milioni) e a titolo di risorse proprie tradizionali (–100 milioni). Molto limitate, infine (45 milioni) le proposte di aumento per le spese in conto capitale.
  Con riferimento alle Missioni del bilancio dello Stato, le variazioni proposte interessano principalmente la missione «Debito pubblico» (–6,15 miliardi, in relazione alla minore necessità di rimborso di prestiti internazionali), la missione «Politiche previdenziali» (–1,2 miliardi, principalmente in relazione all'adeguamento all'effettivo fabbisogno dell'INPS), quella «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (–995 milioni, soprattutto a causa delle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a statuto speciale), la missione «L'Italia in Europa e nel mondo» (–599 milioni, riduzione conseguente all'adeguamento alle esigenze per il finanziamento dell'UE) e, infine, le missioni «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (–540 milioni), «Politiche per il lavoro» (+1,5 miliardi per effetto dei maggiori oneri relativi ai trattamenti di CIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto) e «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» (+550 milioni per il maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori).
  Per quanto concerne i saldi di cassa del bilancio dello Stato risultanti dal ddl di assestamento, per essi si osserva un andamento analogo a quelli di competenza, registrandosi un peggioramento di tutti i saldi, ad eccezione del risparmio pubblico.
  In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a –122,6 miliardi, con un peggioramento di quasi 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti soprattutto alle variazioni per atto amministrativo. Le proposte di assestamento comportano peraltro un miglioramento del SNF di 1,8 miliardi, effetto delle maggiori entrate finali (+2,8 miliardi), in parte compensato dall'aumento delle spese finali (+1 miliardo).
  Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di oltre 15 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a –371,7 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di quasi 23,4 miliardi, raggiunge l'importo di –45,7 miliardi.
  Il risparmio pubblico migliora ma rimane di segno negativo, attestandosi nelle previsioni assestate a –57,9 miliardi di euro (+3,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali).
  Per quanto concerne le variazioni che concorrono a tali risultati, si evidenzia che il miglioramento del saldo netto da finanziare che deriva dalla proposta di assestamento Pag. 98è dovuto principalmente all'incremento delle entrate finali per 2,8 miliardi (3 miliardi con modifica Senato), a cui va portato in riduzione l'importo relativo all'aumento delle autorizzazioni ai pagamenti finali per oltre 1 miliardo di euro (1,2 con la suddetta modifica).
  Circa l'incremento delle autorizzazioni finali, a fronte delle variazioni per atti amministrativi per 24,3 miliardi, evidenzia una proposta di aumento in sede di assestamento per oltre un miliardo.
  Considerando la consistente riduzione della spesa per interessi di 2,3 miliardi, l'aumento delle autorizzazioni finali si riferisce a maggiori dotazioni di cassa per spese di natura primaria per 874 milioni di euro (1.074 milioni a seguito delle modifiche introdotte dal Senato) e a maggiori dotazioni di cassa per le spese in conto capitale per 2,5 miliardi. Ciò soprattutto per tener conto della massa dei residui accertati con il rendiconto 2016.
  In particolare, segnala la notevole differenza che si riscontra nell'entità delle spese in conto capitale, le quali registrano un incremento di solo 45 milioni in termini di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni proposte in relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce in termini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica.
  Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, segnala la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 2.342 milioni di euro, rispetto alla riduzione di 1.947 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.
  Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1o gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2016).
  Ciò precisato, con riferimento alla spesa complessiva – l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 349 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2016 è pari a 134.423 milioni.
  Con riferimento a quelli relativi alle spese finali, in base al Rendiconto 2016 alla fine dell'esercizio 2016 (31 dicembre 2016), a seguito dei risultati di gestione la consistenza dei relativi residui è risultata pari a 134.074 milioni (al netto di 349 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui 67.895 milioni che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti (residui pregressi) e 66.179 milioni, che derivano dalla gestione di competenza 2016 (residui di nuova formazione). Oltre i due terzi del totale di tali residui sono ascrivibili alle spese di parte corrente (92.317 milioni) e meno di un terzo (41.757 milioni) a quelle di conto capitale.
  Il suddetto importo di 134.074 milioni presenta un incremento di 24.382 milioni rispetto all'analoga consistenza (109.691 milioni) accertata alla chiusura dell'esercizio 2015). Tale incremento è imputabile per 18.580 milioni a quelli di parte corrente, e per 5.802 milioni a quelli di parte capitale.
  Su tale incremento – occorre però segnalare – hanno influito le modifiche disposte con la riforma del bilancio relativamente alla disciplina di conservazione dei residui passivi, che ha prolungato di un anno – da 2 a 3 anni – il termine di conservazione previsto per i residui propri di parte corrente relativi ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche e per quelli relativi alle spese in conto capitale.
  Poiché tale consistenza dei residui risulta superiore all'importo iscritto, in via presuntiva, nella legge di bilancio per il Pag. 992016 (101.981 milioni), con il disegno di legge di assestamento in esame si provvede ad adeguarne l'importo in bilancio.
  In relazione a questi maggiori importi, osserva infine che nel disegno di legge medesimo sono inoltre previste proposte di aumento delle dotazioni di cassa per un importo complessivamente pari a 2.676 milioni.
  Segnala da ultimo come già emerso nella presente relazione, che in sede di esame presso il Senato sono stati approvati alcuni emendamenti, i quali hanno riguardato lo stato di previsione dell'entrata e alcuni stati di previsione della spesa. In particolare, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata, l'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, già più volte citato, registra un aumento di 200 milioni di euro per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche. Tali entrate, non previste nelle stime del DEF, sono ulteriori rispetto ai 565 milioni di euro già considerati in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento. Queste nuove entrate vengono utilizzate per far fronte a corrispondenti maggiori esigenze nell'anno 2017, vale a dire per 100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno (55 milioni per interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi e 45 milioni per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016) e per altri 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi. Ne consegue una modifica, per cassa e per competenza, delle entrate finali che, per competenza, passano da 573.297 a 573.497 e delle spese finali che, sempre per competenza, passano da 629.294 a 629.494 milioni di euro. Precisa che ulteriori emendamenti hanno apportato variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, tra cui quelli dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  In conclusione, esprime un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, sulla base di quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 14 settembre, l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo, avviato nella presente seduta con l'illustrazione da parte del relatore, proseguirà anche nella giornata di domani ed eventualmente in quella di martedì 26 settembre prossimo. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 26 settembre alle ore 15, mentre la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore avrà luogo mercoledì 27 settembre, a partire dalle ore 14.15.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.