CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 106

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 settembre 2017.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposta di legge C. 4427 Cancelleri, C. 4435 Arlotti e C. 4497 Ricciatti, recante disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra i contenuti del nuovo testo unificato come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente da parte della IX Commissione il 26 luglio scorso.
  Ricorda preliminarmente che il precedente testo (C. 1512 Meta ed abbinate), licenziato dalla Commissione Trasporti ad aprile 2015 e sul quale in data 1o ottobre 2014 la Commissione Attività produttive Pag. 107ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni, è stato rinviato in Commissione il 10 giugno 2015 dall'Assemblea, in quanto il provvedimento recava alcune disposizioni nel frattempo inserite in altri progetti di legge. Il risultato di tale riesame da parte della Commissione competente è il nuovo testo unificato al nostro esame, che interviene ad introdurre un nuovo articolo al codice della strada e a modificarne 28.
  In via generale sottolinea che gli articoli premissivi 01 e 02 all'articolo 1 intervengono in tema di definizioni e classificazioni delle strade e del traffico, mentre l'articolo premissivo 03 modifica le misure in materia di circolazione delle biciclette. L'articolo 1 modifica invece l'articolo 9 del codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici. L'articolo 1-bis interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. L'articolo 2-bis eleva gli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade. L'articolo 2-ter prevede invece che per esigenze di sicurezza nelle intersezioni stradali possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli. I successivi articoli 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies intervengono rispettivamente in materia di segnali luminosi negli attraversamenti pedonali non semaforizzati, verifiche delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità nonché in materia di macchine agricole e veicoli di interesse storico.
  L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone. L'articolo 4 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone. Gli articoli 4-bis e 4-ter intervengono in materia di reimmatricolazione dei veicoli storici e di targhe sostitutive per i veicoli che partecipano a competizioni motoristiche; l'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare. Mentre l'articolo 5-bis modifica l'articolo 115 del codice della strada in materia di requisiti di guida, l'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico. L'articolo 7, che introduce l'articolo aggiuntivo 93-bis al codice della strada, interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli, mentre l'articolo 9 è diretto a consentire la sosta delle biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing. Con l'articolo 10-bis viene introdotto il dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati, mentre l'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, rendendo più severe le sanzioni già previste. L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà e via dicendo) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime Pag. 108giuridico obbligatorio. L'articolo 13 modifica l'articolo 182 del codice della strada in materia di mobilità ciclistica per cui è consentita – nelle strade o nei centri abitati nei quali il limite massimo di velocità è inferiore a 30 km/h – la circolazione anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. I successivi articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater intervengono in materia di notificazione delle violazioni, accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa nonché in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Considerato il limitato impatto delle disposizioni in esame sulle competenze della X Commissione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

RISOLUZIONI

  Martedì 19 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.

7-01298 Vallascas: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo (Discussione).
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il contenuto della risoluzione in titolo sottolineando che tra i principi che l'Unione europea hanno particolare rilevanza le misure volte a tutelare la salute dei suoi cittadini, così come ribadito nella stessa Carta dei diritti fondamentali. Osserva che la tutela della salute si esplica anche attraverso la libera circolazione dei prodotti di consumo sicuri, principio stesso del mercato unico e fonte di fiducia per i consumatori al momento dell'acquisto dei beni. Sottolinea quindi che, al fine di garantire la piena sicurezza dei prodotti commercializzati nel mercato interno, assume carattere di urgenza la necessità di introdurre misure e procedimenti che garantiscano l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena della produzione; le merci dovrebbero conseguentemente riportare le informazioni, necessarie all'identificazione dei produttori e, nel caso, degli importatori, quali paese d'origine, nome e indirizzo dell'impresa produttrice. Con il suo atto di indirizzo intende pertanto impegnare il Governo a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli altri, nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori delle calzature, del tessile-abbigliamento, della ceramica, del legno per arredo e dell'oreficeria.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.