CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2017
876.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni 5-12155 Paglia e 5-12158 Sibilia, in quanto esse affrontano tematiche complesse che necessitano di un ulteriore approfondimento ai fini della predisposizione delle relative risposte.

  Maurizio BERNARDO, presidente, sulla base della richiesta del Viceministro, e concordi i presentatori, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni 5-12155 Paglia e 5-12158 Sibilia avrà luogo in altra seduta.

5-12154 Gebhard: Problematiche relative all'applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), nel ringraziare il Viceministro, si dichiara tuttavia insoddisfatta della risposta, in quanto ravvisa un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti che si sono trasferiti in Italia e hanno iniziato un'attività in regime di lavoro autonomo nel 2016 e quelli che l'hanno, invece, iniziata nel 2017.
  Evidenzia quindi come la risposta si ponga, a suo avviso, in contrasto con lo spirito stesso della norma istitutiva del regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, la quale aveva l'obiettivo di agevolare il rientro dei cervelli.

5-12156 Sottanelli: Chiarimenti circa la deducibilità dei canoni pagati da agenti di assicurazione per la locazione dei locali sede dei loro uffici.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro.

5-12157 Marco Di Maio: Problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione di immobili.

  Marco DI MAIO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco DI MAIO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando come la questione posta dalla propria interrogazione non sia semplicemente di tipo interpretativo.
  Al riguardo sottolinea infatti come il punto sia consentire una più ampia fruizione delle detrazioni fiscali, posto che esse hanno l'indubbio vantaggio di consentire, anche a tanti cittadini che non potrebbero altrimenti permetterselo, di svolgere lavori di ristrutturazione e riqualificazione di immobili. In tale ambito ritiene ingiusto che coloro i quali hanno acquistato un'unità immobiliare compiendo interventi di ristrutturazione non possano usufruirne per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Reputa inoltre che la norma in materia non sia sufficientemente chiara sul punto, ragione per cui sono numerosi i casi in cui i contribuenti hanno deciso di effettuare investimenti contando su detrazioni di cui non hanno poi potuto godere.
  Invita quindi il Governo a prendere in considerazione l'ipotesi di un intervento normativo che ampli l'applicabilità di tali agevolazioni fiscali.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carlo SIBILIA (M5S), relatore, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4042 a sua prima firma, recante norme in materia di riscossione mediante ruolo e termini per la notificazione degli atti e la prescrizione dei crediti, la quale introduce misure volte a garantire maggiori tutele per i contribuenti nella fase della riscossione.
  Segnala preliminarmente come la proposta di legge intenda superare il cosiddetto «metodo Equitalia», che appare caratterizzato da un eccessivo squilibrio nei rapporti tra contribuente e fisco, ad esclusivo vantaggio di quest'ultimo. In tale contesto, l'intervento legislativo intende introdurre una serie di modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché alla legge n. 228 del 2012, ad esempio rafforzando gli strumenti di autotutela a favore del contribuente, nonché introducendo misure di buon senso, in particolare per quanto riguarda i costi delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate attraverso la PEC, nonché per quanto attiene al calcolo degli interessi gravanti sui contribuenti.
  Evidenzia quindi la notevole qualità delle misure contenute nella proposta di legge che, attraverso una serie puntuale di modifiche alla disciplina tributaria, intendono lanciare segnali positivi ai contribuenti, anche a completamento di alcune misure varate negli ultimi anni per ristabilire il rapporto di fiducia tra il fisco ed i cittadini.
  Sottolinea inoltre come i contenuti della proposta di legge siano stanzialmente il frutto del lavoro compiuto dai volontari impegnati nei diciotto punti «SOS Equitalia» costituiti dal MoVimento 5 Stelle su tutto il territorio nazionale per sostenere i contribuenti nei loro rapporti con il fisco. Rileva come tali volontari, che prestano gratuitamente la loro opera, siano professionisti del settore e cittadini comuni che hanno incontrato problemi con Equitalia. A tale proposito precisa come l'obiettivo del MoVimento 5 Stelle non sia quello di moltiplicare tali punti, ma di trasfondere in concrete modifiche normative gli spunti che sono emersi nel corso dell'attività dei predetti punti.
  Passando quindi a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 contiene modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  In particolare, la lettera a) integra la disciplina sul contenuto necessario del ruolo di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevedendo che debbano essere indicati:
   il codice fiscale del contribuente;
   la specie del ruolo;
   la data in cui il ruolo diviene esecutivo;
   il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o altro atto presupposto;
   la motivazione, anche sintetica, della pretesa; per i ruoli straordinari viene stabilito che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano il fondato pericolo per la riscossione.

  Il ruolo deve contenere altresì l'indicazione analitica degli interessi maturati sino alla data di formazione del ruolo e di quelli successivi, in qualunque modo definiti, e i rispettivi criteri di calcolo, nonché la specifica delle sanzioni applicate. In difetto delle indicazioni sopraddette si stabilisce che non può farsi luogo all'iscrizione.
  La lettera b), sostituendo l'articolo 12-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602, eleva l'importo minimo iscrivibile a ruolo dal limite di 20 mila lire a un limite costituito dal triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo, dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, Pag. 47per come determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002); in proposito rammenta che attualmente il contributo unificato indicato nella citata lettera a) equivale a 43 euro: pertanto secondo le previsioni della proposta in esame l'importo minimo iscrivibile a ruolo ammonterebbe a 129 euro.
  In merito ricorda che, a decorrere dal 1o luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, con riferimento a un singolo periodo d'imposta, a 30 euro (ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 16 del 2012).
  La lettera c) modifica la disciplina relativa alla rateazione del pagamento di cui all'articolo 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602: in proposito, inserendo in tale ambito un nuovo comma 1-sexies, viene anzitutto chiarito che la presentazione della richiesta di rateazione non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito.
  Inoltre, si modifica la disciplina in caso di decadenza per il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate anche non consecutive. In tal caso la disciplina vigente prevede che il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate: il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
  Le modifiche recate dalla proposta di legge a tale ultima normativa prevedono la possibilità di accedere a un nuovo piano di rateazione con il pagamento di solo un terzo delle rate scadute. Inoltre si prevede che il nuovo piano possa avere il numero massimo di rate consentito originariamente.
  Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma della riscossione dei tributi, emanato in attuazione della legge di delega fiscale, ha apportato numerose modifiche alla previgente disciplina circa la dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013). In sintesi, ai sensi delle nuove norme recate dal citato decreto legislativo n. 159:
   per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
   si chiarisce che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari di quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;
   viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;
   è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

  La lettera d) dell'articolo 1 della proposta di legge, modificando l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, recante la disciplina relativa agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, prevede che la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo non possa essere superiore al tasso di interesse legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (in luogo del vigente tasso del 4 per cento).
  Lo stesso tasso è previsto anche in caso di rateazione del pagamento. Si introduce Pag. 48inoltre, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della misura degli interessi applicati e le modalità di calcolo, con divieto di anatocismo.
  In proposito ricorda che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2017 (in forza del decreto ministeriale 7 dicembre 2016).
  La lettera e), modificando l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, recante la disciplina relativa agli interessi per dilazione di pagamento, prevede che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, si applicano gli interessi al tasso legale annuo come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Anche in tal caso devono essere specificate, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, le modalità di calcolo degli interessi applicati, stabilendosi altresì il divieto di anatocismo.
  In merito rammenta che attualmente il tasso degli interessi per dilazione di pagamento è del 4,5 per cento (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602).
  La lettera f), intervenendo sull'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, stabilisce il divieto di addebitare al contribuente i costi del servizio di notificazione nei casi in cui l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 (modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 193 del 2016) prevede che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
  Inoltre, inserendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, la proposta di legge specifica il contenuto necessario della cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto per il ruolo dalle modifiche recate dalla lettera a) della proposta di legge, prevedendo che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità:
   l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione;
   la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
   il responsabile del procedimento di formazione del ruolo;
   la motivazione concisa della pretesa;
   il responsabile del procedimento del concessionario;
   l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati, nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo.

  Inoltre, inserendo un nuovo comma 2-ter nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, si stabilisce che ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione.
  La lettera g), modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, relativo agli interessi di mora, prevede che gli interessi di mora siano calcolati al tasso di interesse legale annuo, come determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Pag. 49
  In merito rammenta che la disposizione vigente rimanda a un decreto del Ministro con riguardo alla media dei tassi bancari attivi: a decorrere dal 15 maggio 2017, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,50 per cento in ragione annuale (ai sensi del provvedimento del 4 aprile 2017).
  La proposta di legge introduce inoltre, a pena di nullità del ruolo e degli atti successivi, l'obbligo di specificazione della modalità di calcolo degli interessi applicati, stabilendo altresì il divieto di anatocismo. La disposizione si applica anche in caso di rateazione.
  La lettera h), modificando l'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, relativo ai limiti di pignorabilità, estende i limiti di pignorabilità previsti dai primi due commi del medesimo articolo 72-ter anche alle somme percepite dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, e accreditate sul conto corrente bancario o postale.
  In merito ricorda che l'articolo 72-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, prevede attualmente che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Il comma 2 del citato articolo 72-ter prevede invece la pignorabilità del quinto dello stipendio (o delle altre forme di remunerazione) per gli importi superiori a cinquemila euro.
  L'articolo 2 della proposta di legge introduce modifiche alla disciplina della sospensione legale della riscossione prevista dall'articolo 1, commi da 537 a 545, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e modificata dal decreto legislativo n. 159 del 2015.
  Al riguardo ricorda che in forza della disciplina appena citata dal 1o gennaio 2013 l'agente della riscossione ha l'obbligo di sospendere immediatamente la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, qualora vi sia una dichiarazione del debitore con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da una causa di estinzione o sospensione della pretesa tributaria sottesa.
  In tale contesto normativo le modifiche recate dalla proposta di legge in primo luogo ripristinano l'originario termine di novanta giorni (che attualmente è stato ridotto a sessanta giorni) per l'accesso alla speciale procedura volta al riconoscimento della causa di sospensione.
  Inoltre viene previsto che la dichiarazione del contribuente deve limitarsi ad «eccepire», in luogo di «documentare» che gli atti dell'ente creditore sono interessati da una causa di estinzione o sospensione.
  Si ampliano altresì le fattispecie che consentono la presentazione dell'istanza, comprendendovi non solo tutti gli atti posti in essere dall'ente creditore ma anche tutti i casi di intervenuta prescrizione, decadenza o qualsiasi altra causa di inesigibilità del ruolo, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo.
  Attraverso una modifica al comma 539 della citata legge di stabilità 2013 si stabilisce l'espressa impugnabilità del provvedimento con il quale si comunica al contribuente l'esito negativo dell'esame dell'istanza di sospensione.
  Con l'introduzione nella medesima legge di stabilità 2013 dei commi 541-bis e 541-ter si chiarisce poi che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.Pag. 50
  Viene inoltre introdotta una forma di responsabilità diretta del concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, obbligandolo a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.
  Viene altresì previsto che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (prima di centoventi giorni dal suo invio non possono essere intraprese azioni cautelari ed esecutive: comma 544 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012) debba essere inviata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, anziché con posta ordinaria, come attualmente stabilito.
  L'articolo 3 della proposta di legge introduce chiarimenti in tema di decorrenza dei termini delle notificazioni di atti di accertamento e riscossione.
  In particolare si prevede che, nei casi di notifiche a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e riscossione, nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notifica degli atti di accertamento, riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.
  In proposito ricorda che l'articolo 60, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento) dispone che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione e che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
  In tema di notifica degli atti, con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. Tale principio considera avvenuta la notifica per il primo al momento della consegna dell'atto all'ufficio notificante, e per il secondo al momento della ricezione dell'atto, salvaguardando entrambe le ragioni di tempestività dell'esercizio del diritto e di conoscenza dell'atto. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione non solo agli atti processuali ma anche agli atti di imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio.
  L'articolo 4 introduce una disposizione di interpretazione autentica, volta a chiarire che il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo. Restano fermi gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo.
  La norma è volta a chiarire che nei confronti dei crediti portati da cartelle di pagamento non opposte non si applica il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2953 del codice civile, applicabile in caso di sentenza passata in giudicato.
  Segnala al riguardo che la Cassazione a Sezioni Unite (con la sentenza n. 23397 del 2016) si è pronunciata nel senso che l'omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può determinare che l'atto in oggetto acquisti «efficacia di giudicato», giacché i citati atti sono «espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.». Per tale ragione la Corte ha affermato che «l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, Pag. 51pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2953 c.c. ai fini della prescrizione».
  Auspica quindi che la maggioranza prenda in seria considerazione la proposta di legge in esame, dichiarando la
disponibilità del gruppo M5S a ogni forma di confronto e approfondimento su tali temi.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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