CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 settembre 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.
Audizione di rappresentanti di Anigas-Associazione Nazionale Industriali Gas.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

Audizione di rappresentanti di Utilitalia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti di Elettricità futura.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di AIGET-Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.55.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Elisa SIMONI del gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (Misto-CI), relatrice, illustra la proposta di legge in esame come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.
  Come indicato all'articolo 1, l'obiettivo della proposta di legge è di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
  L'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di pane, quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune. Come specificato al successivo comma 2 il termine può essere integrato, a condizioni che si rispettino le specifiche indicate, con le seguenti denominazioni pane fresco, pane di pasta madre e pane con pasta madre. L'articolo inoltre specifica in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco, detta le prescrizioni in materia di etichettatura del pane parzialmente cotto o surgelato e stabilisce le sanzioni per la eventuale violazione degli obblighi fissati dall'articolo in questione. I successivi commi 8-bis e 9, dettano le necessarie prescrizioni per i casi in cui nella produzione del pane siano impiegati anche altri ingredienti.
  L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane.
  L'articolo 3-bis stabilisce che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. L'articolo 4 specifica i lieviti utilizzabili nella panificazione; il successivo articolo 5 contiene le prescrizioni relative all'utilizzo di paste acide.
  L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della Commissione attività produttive al pari dei successivi articoli 7, 8, 9 e 10, reca la definizione di panificio e le norme sulle modalità di vendita. In particolare il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 2016. La norma in esame riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 3). Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto: al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione (comma 4); al pane ottenuto mediante Pag. 48completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no (comma 5).
  L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, mentre l'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva, che – come indicato al comma 1 – è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (comma 2). La figura del responsabile – che gode di completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione – deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione (commi 3 e 6). In tema di formazione, se non in possesso di specifici requisiti, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio (commi 4 e 5).
  In tema di mutuo riconoscimento, l'articolo 9 prevede che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
  L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio gastronomico e individuazione dei prodotti tradizionali; i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali, mentre il comma 3 definisce specifici programmi finanziari volti a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  La Commissione Agricoltura ha aggiunto due ulteriori articoli dopo l'articolo 11, che – in considerazione delle misure introdotte dal provvedimento in esame – dettano disposizioni in merito rispettivamente all'adeguamento della normativa regionale e alla modifica del regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane. L'articolo 12 reca le necessarie abrogazioni e modifiche normative. L'articolo 13 infine dispone l'entrata in vigore a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea delle norme di carattere tecnico recate dal provvedimento, così come previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535. Del perfezionamento della procedura di notifica è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.