CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che il deputato Pierdomenico MARTINO, già componente della Commissione, ha cessato di farne parte.
  Desidera esprimere un sentito ringraziamento per il proficuo lavoro svolto dal collega presso la nostra Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Testo unificato C. 66 Realacci ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Romina MURA (PD), relatrice, segnala che la proposta di legge riprende un tema affrontato anche durante la XVI legislatura e ha la finalità di sostenere e valorizzare talune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale – cortei in costume, rievocazioni e giochi storici – quali fattori di sviluppo sociale ed economico della nazione.
  Ricorda che la Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del «patrimonio culturale immateriale», ricomprende in tale ambito le tradizioni orali, le lingue, le arti dello spettacolo, le Pag. 43consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le conoscenze e le abilità artigiane che gruppi e individui riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale. Essa affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne la salvaguardia.
  Il testo risultante dall'esame degli emendamenti svolto dalla Commissione di merito consta di 6 articoli.
  L'articolo 1, che contiene i princìpi generali del provvedimento, stabilisce che la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria e prevede che le predette rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e di contrasto al disagio sociale.
  L'articolo 2, comma 1, reca la definizione di «manifestazioni di rievocazione storica», intendendosi come tali gli eventi in abiti storici, nonché le rievocazioni e i giochi storici che ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza o siano rievocazioni di rilevanti avvenimenti storici. Ulteriore requisito è che esse siano organizzate da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Nel rinviare ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la fissazione di criteri in merito, si precisa, al comma 2, che i fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli oggetti di testimonianza.
  L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, prevedendo che alla loro tenuta provvede il MIBACT, il quale aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni e provvede annualmente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'Albo e dell'Elenco.
  In base all'articolo 4 lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sono chiamati a sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia e il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.
  L'articolo 5 prevede che il MIBACT istituisca un apposito Comitato scientifico cui sono conferite le funzioni di: a) esprimere pareri vincolanti sull'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco e sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana»; b) esprimere pareri sulle richieste di patrocinio per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; c) stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo per la rievocazione storica, già istituito con la legge di bilancio per il 2017.
  Del Comitato fanno parte rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nonché professori universitari nominati dal MIBACT, d'intesa con la Conferenza Unificata. È altresì consentito che il Comitato possa avvalersi della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.
  Infine l'articolo 6, al comma 1, prevede che le citate sovvenzioni statali siano erogate a valere sul Fondo per la rievocazione storica, già previsto all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016. Conseguentemente, viene soppresso il secondo periodo del citato articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016, il Pag. 44quale attualmente stabilisce le forme di accesso alle risorse del medesimo Fondo.
  Il comma 2 del medesimo articolo 6 interviene al fine di trasformare l'attuale dotazione triennale di 2 milioni annui in una dotazione permanente a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Ai sensi del comma 3, il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari.
  In conclusione, preannuncia un parere favorevole sul provvedimento in esame, con un'osservazione che ponga in evidenza l'opportunità di inserire tra i criteri per la selezione delle iniziative finanziabili, un valore preferenziale a favore delle iniziative che includano nell'organizzazione della manifestazione l'uso di rotabili storici e turistici e di tratte ferroviarie ad uso turistico, oggetto della recente legge 9 agosto 2017, n. 128 recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico».

  Michele MOGNATO (MDP) concordando con il senso dell'osservazione della relatrice Mura, che condivide, riterrebbe opportuno includere, tra i predetti criteri, anche un riferimento alle manifestazioni che concernano imbarcazioni a remi o storiche che fanno parte, a tutti gli effetti, del patrimonio culturale immateriale di molte comunità e luoghi del Paese.

  Mario TULLO (PD) concorda con le osservazioni del collega Mognato di cui raccomanda l'accoglimento.

  Michele Pompeo META, presidente, preso atto dell'assenso unanime della Commissione a procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, invita la relatrice a formulare la proposta di parere.

  Romina MURA (PD), relatrice, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.45.

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