CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 9

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 12 settembre 2017.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
Esame emendamenti C. 3343/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.20 alle 13.45 e dalle 18.30 alle 18.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Morani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione Pag. 10è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate, come risultante dall'esame in sede referente svolto dalla IX Commissione. Tale testo unificato reca una serie di modifiche al Codice della Strada.
  Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1-bis, attraverso una modifica dell'articolo 12 del Codice della Strada, precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  L'articolo 2-bis inverte le sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli. In particolare, vengono modificate le sanzioni previste dal comma 11 e dal comma 12 della norma. Secondo le disposizioni vigenti la sanzione irrogata a chiunque viola le disposizioni dell'articolo e quelle del regolamento è compresa tra 422 e 1.697 euro, mentre la violazione delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dalla norma è sanzionata assai più severamente (da 1.389 a 13.890 euro, in via solidale con il soggetto pubblicizzato). La norma è quindi diretta a prevedere che le sanzioni più severe siano irrogate nel caso di violazione delle norme dell'articolo 26 e del relativo regolamento mentre per l'ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni previste dalle autorizzazione sarà sanzionata meno severamente.
  L'articolo 4 (ex articolo 3) modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del Codice della Strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per «chiunque guidi un veicolo adibito» a tale servizio e non, come attualmente previsto, «chiunque guidi un'autovettura adibita» al servizio.
  L'articolo 7 interviene, in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel Codice della Strada. In particolare, si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo il caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, ovvero il caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia, nel rispetto del codice doganale italiano (comma 1).
  Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario Pag. 11del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. La sanzione per la violazione del comma 1 va da 712 a 3.558 euro, cui si aggiunge la sanzione del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione viene trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio e, qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del medesimo (comma 3).
  Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 5).
  Il nuovo articolo 11 modifica l'articolo 173 del Codice della Strada, rafforzando le norme di contrasto all'uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici (computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero cuffie sonore), aumentando la decurtazione dei punti patente previste per tali violazioni.
  In particolare:
   a) il comma 2 viene modificato attraverso l'inserimento esplicito di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi tra gli strumenti dei quali è vietato far uso durante la guida;
   b) il comma 3-bis viene modificato prevedendo il raddoppio della sanzione amministrativa in caso di violazione dei divieti sopra indicati (si passa da una sanzione tra 161 e 647 euro a una sanzione tra 322 e 1294 euro) e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi anche nel caso di prima infrazione. Nei casi di recidiva verificatasi nel corso di un biennio dalla prima sanzione si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che passa da due a sei mesi mentre nel regime attuale era da uno a tre mesi) e della sanzione amministrativa pecuniaria (da 644 a 2588 euro);
   c) si modifica la tabella delle decurtazioni della patente a punti allegata all'articolo 126-bis, raddoppiando i punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici suddetti. Rimane invece ferma la decurtazione di 5 punti prevista per la prima violazione.

  L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.
  In particolare sono effettuate le seguenti modifiche:
   viene abrogato il riferimento all'articolo 80, che disciplina l'obbligo di revisione dei veicoli, e all'articolo 193, concernente l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile, dal comma 1-bis, lettera g-bis, dell'articolo 201 del Codice della strada. Tale disposizione indica i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata, e viene contestualmente introdotta, con riferimento a queste specifiche fattispecie, la lettera g-ter) che prevede la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, Pag. 12di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, per l'accertamento delle suddette violazioni. Questo accertamento è effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   viene introdotto un comma 1-quinquies che, nel disciplinare la procedura di accertamento delle violazioni sopra indicate, in parte riproduce esattamente le disposizioni del comma 1-quater (in riferimento alla non necessità della presenza di organi di polizia stradale nel caso in cui l'accertamento avvenga con dispositivi o apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento completamente automatico e in ordine al fatto che tali strumenti debbano essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale), in parte presenta contenuti ulteriori. Nello specifico, si definisce il valore probatorio che ha la documentazione fotografica prodotta in particolare sul fatto che un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, nel momento del rilevamento stava circolando su strada: tale documentazione è considerata un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. Questa disposizione, al comma 3, prevede che è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore (o del natante) posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria (ovvero del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione);
   qualora sulla base dell'accertamento si rilevi che un veicolo non risulti essersi presentato per la revisione o non risulti assicurato, si stabilisce che l'organo di polizia procedente inviti il proprietario (o altro coobbligato in solido) a presentare la carta di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione ovvero il certificato di assicurazione. In caso di omissione, si applica, ai sensi dell'articolo 180, comma 8, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697, oltre alla sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

  In conseguenza di tali modificazioni, viene contestualmente aggiornato il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012. Nello specifico:
   viene eliminato l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
   è prevista, al posto della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione;
   l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia.

  Al riguardo, segnala che la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che, una volta pubblicato l'elenco, si preveda la possibilità che i soggetti interessati possano procedere alla regolarizzazione della propria posizione e che solo successivamente Pag. 13alla mancata regolarizzazione tale elenco sia trasmesso a prefetture e organi di polizia.
  Evidenzia, infine, che l'articolo 13-quater sostituisce il comma 1 dell'articolo 206 ed è volta a ridurre l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada. In particolare la norma riduce la maggiorazione dovuta ai sensi dell'articolo 27 sesto comma della legge n. 689 del 1981 ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta. In proposito, rammento che attualmente l'articolo 27 comma sesto della legge n. 689 del 1981 prevede che la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre di ritardo (quindi il 20 per cento annuo).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge Romanini C. 3265, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala preliminarmente che tale proposta di legge è finalizzata a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e a valorizzare il pane fresco (articolo 1).
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 2 del provvedimento, nel recare le definizioni di pane (comma 1), indica anche le possibili integrazioni di denominazioni aggiuntive (comma 2) e prevede il divieto di utilizzare la denominazione di «pane fresco» per alcune specifiche tipologie (comma 3). Al successivo comma 4 è previsto il divieto di utilizzare denominazioni quali «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo», nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. Il comma 5 prevede che il pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti una serie di specifiche indicazioni ed avvertenze, nonché la denominazione di pane completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altro equivalente. Il comma 6 prevede che, nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto indicato al comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».
  Il comma 7 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tali obblighi è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000 euro. Il medesimo comma prevede, inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni.
  Segnala, infine, che l'articolo 11, attribuisce la vigilanza sull'attuazione del provvedimento alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni del provvedimento stesso e che la norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina 13.50.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.
C. 3996 Andrea Maestri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nell'ultima seduta, svoltasi il 13 ottobre 2016, era emersa l'esigenza che, prima della conclusione dell'esame preliminare e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il Governo fornisse alla Commissione elementi utili per verificare gli eventuali effetti delle modifiche della geografia giudiziaria previste dalla proposta di legge in esame. In proposito, nel rammentare di aver trasmesso al Governo una apposita lettera, ritiene che sia potrebbe procedere ad una indagine conoscitiva volta ad acquisire le osservazioni dei soggetti direttamente interessati dalla modifica delle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, oggetto della proposta di legge. In tal senso, evidenzia che si potrebbero audire, ad esempio, i Presidenti dei due Tribunali e rappresentanti dell'avvocatura.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE ritiene che la revisione della geografia giudiziaria sia una materia complessa, che necessita di una approfondita riflessione. Ciò premesso, ritiene che eventuali interventi in tale direzione debbano essere disposti non in via complessiva, ma in riferimento a specifiche realtà territoriali, come la Campania, che andrebbero prese singolarmente in esame in ragione delle loro peculiari esigenze.
  Quanto alla proposta di legge in discussione, evidenzia come la stessa riguardi circoscrizioni territoriali che interessano città ad altissima densità demografica. Per tali ragioni, pur condividendo l'esigenza di fornire quanto prima i dati richiesti dalla Commissione, sottolinea come il provvedimento in discussione debba essere oggetto di un attento esame e di una approfondita valutazione.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), relatore, nel ringraziare il sottosegretario Migliore, ribadisce la necessità che il Governo fornisca quanto prima i dati richiesti, auspicando l'approvazione del provvedimento, largamente atteso dalla comunità locale, in tempi brevi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.
C. 4574 Berretta, C. 4575 Berretta, C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamenti delle proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che alle proposte di legge C. 4574 Berretta e C. 4575 Berretta sono state abbinate le proposte di legge C. 3854 Chiarelli e C. 3745 Sgambato, che è in corso di assegnazione alla Commissione Giustizia il disegno di legge del Governo C. 4631, recante «Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali» e che, Pag. 15mercoledì 6 settembre scorso, si è svolta una indagine conoscitiva nel corso della quale sono stai sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo congressuale forense, fa presente che, pertanto, non possono essere accolte eventuali richieste di audizioni, ferma restando la possibilità di acquisire, comunque, contributi scritti.
  Anche a nome del relatore, onorevole Berretta, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea l'opportunità, anche all'esito delle audizioni, di concentrare l'attenzione sui progetti di legge aventi ad oggetto l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. A tale proposito rammenta che lo scorso 4 luglio 2017 la Commissione Lavoro del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge S. 2858 Sacconi, recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», sul quale sono in corso delle audizioni.
  Pertanto, anche al fine di evitare sovrapposizioni con i lavori del Senato, ritiene che debba essere disabbinata la proposta di legge Berretta C. 4575, recante «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate».
  In assenza di obiezioni, quindi, dispone il disabbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Esame emendamenti C. 4130 ed abb./A.