CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 176

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, la proposta di legge che reca disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (C. 3265), come risultante dall'approvazione delle proposte emendative. Come indicato all'articolo 1, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale. L'articolo 2, al comma 1, reca la definizione di pane, quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune. Come specificato al successivo comma 2 il termine può essere integrato, a condizioni che si rispettino le specifiche indicate, con le seguenti denominazioni pane fresco, pane di pasta madre e pane con pasta madre. L'articolo inoltre specifica in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco, detta le prescrizioni in materia di etichettatura del pane parzialmente cotto o surgelato e stabilisce le sanzioni per la eventuale violazione degli obblighi fissati dall'articolo in questione. I successivi commi 8-bis e 9, dettano le Pag. 177necessarie prescrizioni per i casi in cui nella produzione del pane siano impiegati anche altri ingredienti. L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane.
  L'articolo 3-bis stabilisce invece che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. Mentre l'articolo 4 specifica i lieviti utilizzabili nella panificazione, il successivo articolo 5 contiene le prescrizioni relative all'utilizzo di paste acide. L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e le norme sulle modalità di vendita. In particolare il panificio viene definito come l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così come disciplinata dal decreto legislativo n. 22 del 2016. La norma in esame riconosce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (comma 3). Per la vendita, il pane fresco deve essere posto in scaffali distinti e separati rispetto: al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione (comma 4); al pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no (comma 5). L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco, mentre l'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva, che – come indicato al comma 1 – è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. A tale figura viene affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (comma 2). La figura del responsabile – che gode di completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione – deve essere individuata per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione (commi 3 e 6). In tema di formazione, se non in possesso di specifici requisiti, il responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio (commi 4 e 5).
  In tema di mutuo riconoscimento l'articolo 9 prevede che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
  L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di qualità come: i pani tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio gastronomico e individuazione dei prodotti tradizionali; i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita. Il comma 2 prevede il riconoscimento da parte delle regioni dei disciplinari di produzione dei pani tradizionali tipici locali, mentre il comma 3 definisce specifici Pag. 178programmi finanziari volti a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, da definire annualmente nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle aziende sanitarie locali ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Fa poi notare che la Commissione XIII ha aggiunto due ulteriori articoli dopo l'articolo 11, che – in considerazione delle misure introdotte dal provvedimento in esame – dettano disposizioni in merito rispettivamente all'adeguamento della normativa regionale e alla modifica del regolamento sulla revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane. L'articolo 12 reca le necessarie abrogazioni e modifiche normative. L'articolo 13 infine dispone l'entrata in vigore a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea delle norme di carattere tecnico recate dal provvedimento, così come previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535. Del perfezionamento della procedura di notifica è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
  Ciò premesso, valutate le limitate parti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole, sottolineando come l'intervento legislativo vada nella direzione di valorizzare le caratteristiche irripetibili e il patrimonio di tradizioni e competenze del nostro territorio, in linea con diversi provvedimenti promossi dalla Commissione, a cominciare da quello sui piccoli comuni.

  Ermete REALACCI, presidente, nel concordare con le considerazioni svolte dalla relatrice, segnala inoltre che la promozione di una filiera che valorizzi il grano nazionale può contribuire, oltre che all'equilibrio del paesaggio tradizionale, anche ad un utilizzo più sostenibile della risorsa idrica, trattandosi di una coltura fra le meno idrovore. Propone, se non vi sono obiezioni, di votare sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice già nella seduta odierna, senza attendere la seduta già programmata per domani.

  La Commissione concorda.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 agosto 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 2 agosto 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.
Audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

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  Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, i deputati Enrico BORGHI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Filiberto ZARATTI (MDP), il presidente Ermete REALACCI, nonché i deputati Chiara BRAGA (PD), Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), Tino IANNUZZI (PD), Stella BIANCHI (PD), Umberto MARRONI (PD), Mirko BUSTO (M5S) e Raffaella MARIANI (PD).

  Maurizio MARTINA, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fornisce ulteriori precisazioni.

  Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro Martina e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte