CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 164

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017 recante un insieme di disposizioni volte a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, attraverso lo stanziamento di risorse e l'incentivazione di strumenti imprenditoriali già esistenti.
  Il disegno di legge è stato oggetto, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerose modifiche ed integrazioni.
  In particolare l'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta della misura denominata «Resto al Sud», rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni citate. La misura è finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni di euro.
  L'articolo 2 estende la suddetta misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una destinazione di 50 milioni di euro nel quadriennio 2017-2020, per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Pag. 165
  Con l'articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, per interventi di contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché il settore olivicolo-oleario e il settore vitivinicolo.
  L'articolo 3 promuove la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno consentendo ai comuni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.
  L'articolo 3-bis riguarda il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di coordinamento delle politiche di ricerca industriale. Ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, con un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. Per il 2017 si dispone uno stanziamento di 3 milioni di euro.
  Ricorda che i Cluster sono riconducibili ai «poli di innovazione» di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
  L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
  Gli articoli 4 e 5 concernono le zone economiche speciali (ZES), disciplinandone le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese.
  L'articolo 6 reca disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo di alcuni strumenti previsti nell'ambito delle politiche di coesione, costituiti in particolare dai Patti per lo sviluppo, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.
  L'articolo 6-bis reca una norma volta ad incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali.
  L'articolo 6-ter mira al completamento delle infrastrutture intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali contenuta nel D.Lgs. n. 118 del 2011.
  L'articolo 7 valorizza i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), al fine di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati con risorse nazionali ed europee. Uno specifico Contratto istituzionale è previsto per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019.
  L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (di cui al decreto-legge n. 373/2003) anche in assenza di taluni dei requisiti previsti dalla disciplina vigente (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti di cui al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di adeguarla alle nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
  In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi. Rammenta che tali disposizioni erano state inizialmente introdotte, e poi soppresse, nella legge europea 2017, di recente approvata dall'Assemblea della Camera.
  L'articolo 9-ter favorisce l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le Regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio.
  L'articolo 9-quater interviene sulle procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale (articolo 48 del DL n. 50 del 2017), prevedendo che nei bandi di gara sia previsto il trasferimento di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante, senza variazioni nel contratto applicato. Pag. 166
  L'articolo 9-quinquies abroga una disposizione del DL n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale concernente la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del relativo personale.
  Al fine di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-sexies stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento sulle aree incendiate siano trasmessi al prefetto e al procuratore della Repubblica e dispone, in presenza di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.
  Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 stanzia 40 milioni di euro per il biennio 2017-2018 per lo svolgimento di programmi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. Inoltre, è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima.
  L'articolo 10-bis proroga fino al 2019 la misura in cui si prevede che ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo non rilevano ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel decreto-legge n. 66 del 2014.
  Con l'articolo 10-ter si mira a migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua).
  Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori.
  L'articolo 11-bis prolunga per l'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n.189/2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017.
  L'articolo 11-ter, modificando la legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale, prevede che le risorse relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, revocate oppure disponibili a seguito di definanziamenti, sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.
  Con l'articolo 11-quater si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo 2017-2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
  L'articolo 12 ridefinisce, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. Viene inoltre concesso all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario.
  Con l'articolo 12-bis si dettano disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento (legge n. 590 del 1982).
  L'articolo 13 interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo.
  L'articolo 13-bis modifica la disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio (decreto-legge n.133 del 2014) per conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del Soggetto Attuatore della curatela fallimentare.
  L'articolo 13-ter interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di bonifica dell'amianto. Pag. 167
  L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento, in favore degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico.
  L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.
  Si interviene poi, con l'articolo 15-bis, sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali (legge n. 62 del 1953), prevedendo che possa svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.
  L'articolo 15-ter sospende, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, talune sanzioni previste nella disciplina del sistema statistico nazionale, in relazione alla gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche.
  L'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici.
  Con l'articolo 15-quinquies, oltre a disporsi l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, già autorizzato dal decreto-legge n.50/2017 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, si autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane.
  L'articolo 15-sexies consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di poter concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali nel proprio territorio.
  Con l'articolo 15-septies si interviene sulle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e al fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989.
  L'articolo 15-octies detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, dell'acquisizione dei servizi di pulizia.
  L'articolo 16 reca previsioni volte al contrasto della marginalità sociale ed a favorire l'integrazione in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta)). A tale scopo si incrementa di 150 milioni annui per il 2018 il Fondo istituito la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.
  L'articolo 16-bis assegna alla società Strada dei Parchi un contributo annuale di 50 milioni di euro dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.
  L'articolo 16-ter ha la finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni con esso viene autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane.
  Con l'articolo 16-quater si dispone che le risorse già previste per la tratta Salerno-Reggio Pag. 168Calabria – non più necessarie per gli originari progetti di completamento – possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese.
  L'articolo 16-quinquies prevede l'istituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
  Con l'articolo 16-sexies si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi e all'anticipazione di risorse.
  L'articolo 16-septies interviene sulla disciplina che regola l'assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, dettata dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 50/2017.
  Con l'articolo 16-octies si interviene sull'articolo 1, comma 665, della legge n.190/2014, con il quale si è attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (che interessò le province di Catania, Ragusa e Siracusa) che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza.
  L'articolo 16-novies autorizza una spesa pari a 350 mila euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.
  L'articolo 16-decies attiene alle tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non sollevano questioni problematiche riguardanti le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Nuovo testo C. 66 Realacci e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, evidenzia che la proposta di legge – che la XIV Commissione esamina, in un nuovo testo unificato, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – riprende un tema già affrontato nella scorsa legislatura, con la finalità di sostenere e valorizzare le manifestazioni del patrimonio culturale immateriale che abbiano ad oggetto rievocazioni storiche. L'articolo 1 affida alla Repubblica il compito di riconoscere le manifestazioni citate, che «costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale».
  La disposizione richiama in proposito – oltre agli articoli 9 e 33 della Costituzione e alle Convenzioni UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali – l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di cultura.
  Ai fini dell'individuazione dell'oggetto, l'articolo 2, che reca le definizioni, fa riferimento ad eventi in abito storici, rievocazioni e giochi storici, che ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici del territorio di appartenenza, che rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini Pag. 169sono comprovate da fonti documentali, e la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali.
  In base all'articolo 3, l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica sono istituiti presso il Ministero dei beni culturali, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo, le modalità di aggiornamento annuale dello stesso.
  L'articolo 4 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano (fatte salve le loro competenze in materia), i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.
  Con l'articolo 5 si prevede poi l'istituzione da parte del Ministro dei beni culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. Il Comitato è composto da professori universitari delle materie interessate, nominati dal Ministro dei beni culturali, da un funzionario del Ministero dei beni culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia.
  Il Comitato esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco di cui all'articolo 3, sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni culturali per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore, nonché stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.
  Il Fondo per la rievocazione storica (articolo 6), già istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali dalla Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) copre le sovvenzioni di cui all'articolo 4, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Si autorizza inoltre il finanziamento del Fondo per 2 milioni di euro a decorrere dal 2020; esso è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione procede oggi all'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
  Il provvedimento ha la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni, che costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
  All'articolo 2 il pane viene definito come il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente Pag. 170lievitata (descritta al successivo articolo 4, comma 1), preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune e viene indicato quali possano essere le possibili denominazioni aggiuntive (pane fresco, pane di pasta madre).
  L'articolo specifica inoltre in quali casi sia vietato utilizzare in commercio la denominazione di pane fresco – con specifico riferimento ai pani destinati ad essere posti in vendita oltre le 24 ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo – e detta le relative sanzioni.
  L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione. Si tratta dell'impasto da pane crudo, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. La definizione riguarda anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.
  L'articolo 3-bis stabilisce inoltre che il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
  Sui lieviti utilizzabili nella panificazione interviene l'articolo 4, che definisce il lievito come l'organismo unicellulare avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La norma impone la produzione di lievito di origine naturale, come ottenuto mediante processo di trasformazione di un microrganismo presente in natura nel quale non intervengono interferenze operative significative e di modifica sostanziale.
  Vengono inoltre definiti il lievito liquido, il lievito secco e la pasta madre.
  L'articolo 5 consente l'utilizzazione delle paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2 sulle diverse denominazioni di pane.
  L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita del pane.
  L'articolo 7 disciplina la denominazione di forno di qualità, riservata esclusivamente al panificio che produce e commercializza pane fresco.
  La figura del responsabile dell'attività produttiva, che deve essere individuato per ogni panificio e per ogni laboratorio di panificazione viene disciplinata all'articolo 8.
  In tema di mutuo riconoscimento, l'articolo 9 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.
  L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane fresco tradizionale di alta qualità, ivi compresi i pani riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.
  L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 11-bis stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi in essa contenuti, compatibilmente – nel caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano – con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  L'articolo 11-ter stabilisce infine che il Governo provvede entro sei mesi ad apportare le modifiche necessarie al regolamento Pag. 171recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
  L'articolo 12 abroga infine una serie di disposizioni e l'articolo 13 – in considerazione delle norme di carattere tecnico recate – dispone l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.