CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 157

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 8.45.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 27 luglio 2017.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Laura VENITTELLI (PD), relatrice, sottopone all'attenzione dei colleghi una proposta di parere favorevole senza né condizioni né osservazioni, che ha già anticipato per le vie brevi nella serata di ieri (vedi allegato).
  In proposito, si sofferma ad illustrare l'ultimo capoverso delle premesse che – con riferimento alla disposizione introdotta al Senato che prevede che le tonnare fisse che presentino richiesta siano incluse nel riparto delle quote aggiuntive del tonno rosso e contenuta all'articolo 16-decies – chiarisce che essa non pregiudica l'applicazione della disposizione contenuta all'articolo 16 del testo unificato delle proposte di legge C 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico, in avanzato stato di esame da parte della Commissione in sede referente.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti alla relatrice rispetto alle questioni che aveva posto alla sua attenzione nella seduta di ieri. In proposito, ricorda di aver posto il tema, sollecitato da quanto riferito da alcuni organi di stampa, per cui, in virtù delle disposizioni contenute Pag. 158nel provvedimento, l'accesso al fermo pesca sarebbe esteso anche al caso di fermo per motivi accidentali.
  Chiede poi alla relatrice se abbia effettuato gli approfondimenti richiesti in merito alle questioni poste dall'articolo 3 che, come meglio motivato nella seduta di ieri, rischia di produrre sovrapposizioni con iniziative di ricognizione delle terre abbandonate già assunte a livello regionale.

  Laura VENITTELLI (PD), relatrice, replicando al deputato L'Abbate, fa presente che l'intervento recato dall'articolo 3 ha carattere nazionale ed è per tanto volto per sua natura ad avere portata generale. Il riferimento fatto dal collega L'Abbate ad iniziative già assunte da alcune regioni – e, segnatamente, dalla regione Puglia – in tema di censimento e assegnazione delle terre incolte, non può che rallegrarla considerato che tale regione è governata da più di un decennio dal centro-sinistra.
  Con riguardo alle questioni poste dal collega L'Abbate in merito alle disposizioni contenute all'articolo 10 che stanziano risorse per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio, ritiene che la disposizione, ove interpretata in modo sistematico, come del resto stabiliscono i principi generali dell'ordinamento, poiché si riferisce a «misure di arresto temporaneo non obbligatorio», non può certo riferirsi a situazioni di fermo accidentale ma, appunto, a misure che hanno imposto il fermo, sia pur non obbligatorio.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo per ragioni di metodo e di merito. Venendo al primo aspetto, stigmatizza l'impossibilità di fatto, nella quale si è venuta a trovare la Camera dei deputati, sottoposta a diktat del Governo, di poter esaminare il provvedimento nel merito, disponendo di pochissimi giorni ripartiti peraltro tra Commissioni e Aula. Nel merito, ritiene poi le misure contenute nel decreto-legge del tutto insufficienti ed inadeguate al rilancio dell'economia del Mezzogiorno che vede un tasso di disoccupazione superiore al 40 per cento e un tasso di crescita dell'economia pari a quello greco, nonostante esso sia ciclicamente il destinatario di misure analoghe a quelle contenute nel decreto all'esame, che l'esperienza ha dunque già dimostrato inefficaci.
  Stigmatizza poi la norma sui consorzi agrari e ribadisce l'urgenza di convocare in audizione il presidente di Federconsorzi. Quanto alle disposizioni contenute all'articolo 3, ribadisce che dalla sua approvazione deriverà grande incertezza in quanto si sovrapporranno elenchi su base comunale e regionale, oltre a quelli pubblicati da Ismea, senza considerare il conseguente aumento smisurato dei bandi finalizzati all'assegnazione delle terre.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel preannunciare, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, osserva come con il decreto-legge in titolo si attui una vera e propria inversione di tendenza: in passato, infatti, si spendevano, in favore del Mezzogiorno, soltanto parole, oggi, invece, il Governo e il Parlamento hanno elaborato un pacchetto di misure concrete per la valorizzazione e la crescita del Mezzogiorno e consentirgli di fare passi in avanti, anche attraverso un uso efficiente e calibrato delle risorse stanziate dall'Unione europea.
  Ricorda in proposito i Patti per lo sviluppo, rivolti al Mezzogiorno d'Italia dal Governo Renzi che, grazie a questo decreto-legge, riceveranno nuovo impulso e, tra le misure più innovative contenute nel decreto-legge, menziona la misura «Resto al sud» che consentirà la nascita di oltre 100.000 nuove imprese di giovani nel meridione e la tanto attesa istituzione delle «Zone economiche speciali», che rappresentano un'evoluzione delle Zone franche concentrate in ambito doganale, nelle quali, grazie alla combinazione di incentivi normativi e fiscali previsti dal decreto-legge, si potrà creare un contesto più favorevole agli investimenti in specifiche Pag. 159aree circoscritte a specifica vocazione produttiva e di apertura a mercati internazionali.
  Né mancano nel decreto-legge ulteriori interventi destinati a favorire la coesione sociale e territoriale, a sostenere la crescita economica ed occupazionale, a consentire l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa in favore degli enti territoriali delle regioni del Mezzogiorno, a sostenere la formazione, anche universitaria, ed in particolare per le situazioni di disagio sociale.
  Rammenta poi le specifiche misure a sostegno del settore primario e della pesca, soffermandosi, in particolare, sull'estensione ai settori dell'agricoltura, della pesca e all'acquacoltura della misura «Resto al Sud», sugli stanziamenti destinati a fronteggiare i danni causati dalla diffusione di alcune fitopatie nella regione siciliana, sulle norme che riguardano le cooperative e i consorzi, sulle misure che consentono alle imprese agricole di beneficiare di un ristoro economico per i danni derivanti dalla persistente siccità, sullo stanziamento di ulteriori risorse per il fermo pesca e sulla proroga del termine per poter beneficiare del super ammortamento. Infine, menziona le norme che concernono più specificamente le tonnare fisse, le quali, come precisato nel parere, non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in tema di assegnazione delle quote accidentali del tonno rosso contenute nel testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate all'esame della Commissione in sede referente.

  Luciano AGOSTINI (PD), pur preannunziando il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, svolge alcune considerazioni, con specifico riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 3, comma 2, in materia di consorzi. La disposizione in questione, che estende ai consorzi agrari la possibilità di partecipare a società di capitali, confligge a suo avviso con il principio di mutualità, mettendo in discussione un principio di rilevanza costituzionale, posto alla base della stessa cooperazione e che ha consentito anche ai meno abbienti di fare impresa.
  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.15

SEDE REFERENTE

  Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.
C. 3864 Sani.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Alessandra TERROSI (PD), relatrice, illustra i contenuti della proposta di legge in esame che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.
  La normativa è attualmente contenuta in provvedimenti particolarmente risalenti: la legge n. 99 del 1931, il regolamento esecutivo di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, contenente l'elenco delle piante officinali.
  Fa poi presente che il provvedimento si compone di 9 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 fornisce talune definizioni e definisce l'ambito di applicazione. Esso chiarisce, innanzitutto, che la disciplina riguarda la coltivazione, la raccolta, e la prima trasformazione delle piante officinali (comma 1). Stabilisce Pag. 160poi che per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi e i licheni (comma 2). Il comma 3 specifica che il prodotto dell'attività di coltivazione può essere impiegato tal quale o essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione quali le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, essiccazione, taglio e distillazione.
  Fa poi presente che, in base al comma 4, il prodotto può essere impiegato come alimento, cosmetico, mangime, farmaco o prodotto per la casa.
  In base al comma 5, la coltivazione e la trasformazione delle piante officinale è considerata attività agricola. Sono a tal fine considerate lavorazioni dei prodotti primari, come definite dal regolamento (CE) n.852 del 2004 (l'articolo 2, par. 1, lettera b) che definisce come «prodotti primari» i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.
  Il comma 6 esclude poi dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame la lavorazione delle piante officinali ricadenti nell'ambito della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
  I commi 7 e 8 prevedono infine che le regioni diano attuazione con proprie leggi ai principi contenuti nel provvedimento in esame e che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Illustra poi i contenuti dell'articolo 2 che, al comma 1, contiene una disposizione innovativa in quanto elimina la necessità di autorizzazione prevista dall'ordinamento vigente per la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali.
  Il comma 2 prevede che le regioni definiscano le modalità di formazione e di aggiornamento professionali sull'attività in esame, anche avvalendosi del sistema di consulenza aziendale previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del Reg. (UE) n.1306 del 2013.
  Passa poi ad illustrare l'articolo 3, comma 1, che rinvia ad un decreto la definizione delle modalità di raccolta spontanea delle piante officinali nel territorio nazionale. Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4, comma 1, prevede poi che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con decreto, il Piano di settore della filiera delle piante officinali, previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Fino a tale momento resta vigente il Piano adottato in base all'accordo del 10 aprile 2014 (comma 2).
  Il comma 3 specifica che il piano è costituito da: un documento di indirizzo politico programmatico; un allegato tecnico intitolato a «La filiera delle piante officinali»; un glossario; un documento economico intitolato «Piante officinali in Italia: un'istantanea della filiera e dei rapporti tra diversi attori».
  In base al comma 4, il Piano di settore è chiamato a: individuare gli interventi prioritari; incentivare lo sviluppo di una filiera integrata; definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale; realizzare un coordinamento della ricerca nel settore; definire le modalità di conversione di aree demaniali incolte o abbandonate per destinarle alla coltivazione delle piante officinali, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.
  Fa poi presente che il comma 5 stabilisce che il Piano di settore sia lo strumento programmatico del settore. Si avvale di una quota parte delle risorse stanziate nell'ambito dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
  L'articolo 5, comma 1, istituisce poi il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con funzioni consultive, al quale sono chiamati a partecipare, secondo quanto prevede il comma 2, i rappresentanti Pag. 161del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'economia, dell'Agenzia delle dogane, delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, delle unioni e federazioni del commercio e della distribuzione delle piante officinali, dell'Agea, dell'Ismea, del Crea, del Cnr, dell'Enea e delle università competenti.
  Ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede ad aggiornare la composizione del tavolo tecnico.
  L'articolo 6 istituisce un Osservatorio economico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di raccogliere le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore per aggiornare le indicazioni economiche, il prezzo e l'andamento del mercato.
  L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro delle varietà delle specie di piante officinali ammesse alla commercializzazione ed è individuato l'ente pubblico al quale affidare la tenuta del registro e lo svolgimento dei relativi controlli (comma 1).
  Le specie iscritte nel registro sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione immesso in commercio. Lo stesso decreto indicato al comma 1 dovrà stabilire la procedura di certificazione delle sementi, individuando gli adempimenti per la rintracciabilità del materiale sementiero, nonché le modalità per la creazione di un marchio volontario.
  L'articolo 8 prevede che è permessa la vendita diretta delle piante officinali iscritte nel registro. La previsione di tale licenza deriva dall'estensione alla vendita di tali piante delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  L'articolo 9, infine, dispone in ordine alle abrogazioni.
  Conclusivamente, ci tiene a precisare che il settore oggetto di disciplina è tuttora un settore di nicchia dotato però di enormi potenzialità. La proposta di legge fa tesoro del lavoro svolto Tavolo tecnico del settore delle piante officinali e individua nel Piano di settore lo strumento programmatico del comparto. Ritiene dunque quanto mai opportuna una riflessione sul tema e suggerisce lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

  Massimiliano BERNINI (M5S), nell'apprezzare lo spirito della proposta di legge e nel condividere l'opportunità che la Commissione intervenga in materia, ritiene anch'egli opportuna l'acquisizione di elementi di conoscenza al fine di svolgere un adeguato esame istruttorio sul testo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

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