CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 8.15.

Decreto-legge 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 91 del 2017, che contiene una serie di misure importanti per il rilancio dello sviluppo economico nelle aree del Mezzogiorno. Il provvedimento è stato sostanzialmente modificato durante l'esame al Senato, con l'inserimento di numerose nuove disposizioni, riguardanti anche oggetti differenti rispetto ai territori meridionali.
  Ricorda che il decreto reca disposizioni di interesse per la VIII Commissione, ovvero incidenti su suoi ambiti di competenza, di cui darà sinteticamente conto rinviando per un'analisi dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 3, comma 17-bis, estende l'accesso agli aiuti compensativi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle aziende agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale e prolungata siccità delle stagioni primaverile ed estiva nell'anno in corso.
  Secondo l'articolo 6-ter – che novella il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardante le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture – gli eventuali ribassi di asta rappresentano economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia stato rideterminato il quadro economico progettuale dell'opera, con un conseguente incremento delle spese del quadro medesimo (da finanziare con tali ribassi) e sempre che l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti, contenuta nella premessa dell'allegato D Pag. 147alla parte quarta del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014 e chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), deve essere applicata la nuova disciplina di cui alla decisione 2014/955/UE ed al regolamento (UE) n. 1357/2014, nonché al Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
  L'articolo 9-bis introduce una normativa volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720. Le disposizioni riproducono quelle contenute nello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 357), che non è stato ancora definitivamente adottato e sul quale l'VIII Commissione ha espresso il proprio parere, nonché quelle inserite nell'articolo 11-bis del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505-A), che sono state soppresse nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera. Segnala, infatti, che, essendo scaduti i termini per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) e in considerazione del mancato recepimento della direttiva 2015/720, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2017/0127. L'articolo 9-bis, che modifica la disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio contenuta all'interno del titolo II (Gestione degli imballaggi) della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), integra le finalità della disciplina degli imballaggi, al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, introduce nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica, necessarie per l'applicazione della nuova disciplina, in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero, nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili. Ulteriori disposizioni riguardano: le informazioni che devono essere rese ai consumatori; l'apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori; gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l'utilizzo di borse di plastica; l'organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente; l'introduzione di una serie di misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica, nonché di sanzioni per chi viola tali disposizioni. Sono infine abrogate le norme vigenti, per finalità di coordinamento con l'introduzione della nuova disciplina.
  L'articolo 9-ter contiene disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni, con cui si prevede che le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle predette risorse accertate, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.
  L'articolo 9-sexies detta misure dirette a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi – che drammaticamente hanno flagellato e continuano a devastare il nostro Paese in queste settimane con particolare ed inusitata violenza criminale – impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati. Si prevede, pertanto, che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo, Pag. 148siano trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Inoltre, con una modifica all'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, si esclude l'applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 424 (danneggiamento seguito da incendio) del codice penale e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.
  L'articolo 10-bis proroga al 31 dicembre 2019 la norma di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, in base alla quale per i cantieri comunali e i cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna, in materia di lavoro e difesa dell'ambiente, non si applica il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato.
  L'articolo 11-ter, al comma 1, modifica la disciplina per il completamento di programmi di edilizia scolastica avviati nelle legislature precedenti, principalmente al fine di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, siano destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come invece prevede la norma oggi vigente, agli interventi ricompresi nella programmazione nazionale. Si tratta, da un lato, delle risorse del cosiddetto Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 e, dall'altro, dei programmi finanziati con le delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012. Nel comma 2 si prevede, poi, che gli enti locali beneficiari siano tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) della Ragioneria generale dello Stato. Il comma 3, nel modificare l'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 del 2017, esclude che le risorse contemplate dal comma 165 della legge n. 107 del 2015 (in cui sono comprese quelle precedentemente citate dal comma 1) siano destinate all'effettuazione di verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, per ragioni legate alla impossibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di accertare tali risorse, trattandosi di fondi nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo, per fatti anteriori al suo commissariamento. Si prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale – il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Il comma 1-bis, che novella il già citato comma 6-undecies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, specifica le modalità operative attraverso Pag. 149le quali, a seguito della restituzione del finanziamento statale, le residue risorse possono essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste dalla norma: risanamento e bonifica ambientale e, in via subordinata, riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati. Il comma 1-ter specifica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni siano destinate al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. Per la restante parte, la destinazione sarà indirizzata alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 13-bis, al fine di garantire certezza per quanto attiene ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A. in liquidazione, incide sulla regolazione del versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita ex lege al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, le modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, il Soggetto attuatore può acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio, mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni.
  Per l'articolo 15-septies, la gestione dei contenziosi relativi agli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989, ed ogni ulteriore onere da essi derivante vengono posti a carico dei soggetti competenti per la realizzazione dei medesimi interventi.
  L'articolo 15-octies, comma 2, proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.
  L'articolo 16-bis reca disposizioni intese a finanziare, con un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A, gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
  L'articolo 16-quater prevede la rifinalizzazione di parte delle risorse non utilizzate in eseguito all'attività di project review svolta sulla Salerno Reggio Calabria. L'articolo destina all'ANAS s.p.a. le risorse di cui all'articolo 1, comma 69 della legge n. 147 del 2013 e quelle assegnate all'ANAS s.p.a. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, che, a seguito dell'attività di project review non risultino più necessarie al completamento dei progetti. L'ANAS s.p.a. dovrà destinare tali risorse a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale calabrese, inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.
  Un gruppo di disposizioni riguarda i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In particolare, l'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici nei territori Pag. 150dell'Italia Centrale. L'articolo 15-octies, comma 1 reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 16-sexies contiene norme per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo). Ulteriori norme riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo) e che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3); la proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4); la modifica delle modalità di utilizzo del «Fondo per l'accelerazione della ricostruzione» per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7). L'articolo 16-septies modifica l'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.
  Da ultimo, l'articolo 16-octies apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. Con le modifiche in esame, tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente, che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 possa integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
  In conclusione, condivise le finalità del provvedimento e le relative disposizioni nonché considerata la ristrettezza dei tempi, formula una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione.

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), nel ringraziare il presidente per aver consentito nonostante i tempi ristretti un rapido esame del provvedimento, ritiene che lo stesso provvedimento sia stato adottato per fini puramente elettoralistici, considerato che non affronta molti dei seri problemi che affliggono il sud d'Italia, a partire dalla mancata raccolta differenziata dei rifiuti e dal conseguente utilizzo di aree anche di pregio dal punto di vista ambientale come discariche illegali. Fa quindi riferimento in particolare alla disposizione recata dall'articolo 13 che, pur rappresentando l'ennesimo intervento sull'ILVA, non risolve tuttavia il grave problema del risanamento della zona dal punto di vista ambientale e sanitario, chiedendosi quanti dei 1.300 milioni di euro della famiglia Riva andranno effettivamente alle bonifiche, considerata la necessità Pag. 151di rimborsare le somme anticipate dallo Stato al fine di evitare una procedura di infrazione per aiuti di Stato ad un'impresa in difficoltà. Nel segnalare inoltre che l'unica tecnologia ambientalmente compatibile fin qui individuata sarebbe quella dei pallets che comporta un elevato costo di produzione, si domanda se la vendita dell'ILVA sia volta a garantire profitti agli acquirenti e a risanare la situazione, garantendo tra l'altro un monitoraggio trimestrale dei livelli di inquinamento ambientale. Nel ricordare inoltre le difformità del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla legge che disciplina gli aspetti riguardanti l'attività dell'Ilva, in relazione alle tempistiche dei lavori per l'ambientalizzazione e alla portata della produzione, come già evidenziato anche in un atto di sindacato ispettivo in Commissione, rileva l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedono la tutela giudiziaria dei commissari e degli acquirenti, che non sarebbero ritenuti responsabili di eventuali atti illeciti. Nel segnalare infine che nei quattro anni di commissariamento dell'impianto non è stato avviato alcun serio intervento di manutenzione, evidenzia la necessità di audire i commissari straordinari. Da ultimo, nel ribadire che il provvedimento in esame ha un obiettivo puramente elettoralistico e non si occupa seriamente del destino del Sud, preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) approfitta dell'occasione offerta per esprimere alcune considerazioni sul provvedimento, visto che la preannunciata posizione della questione di fiducia ridurrà gli spazi della discussione, costringendo ad affrontare in tempi ristretti un tema così rilevante. Nell'ambito di un giudizio generalmente positivo, manifesta alcune perplessità di carattere metodologico, per il fatto che in un provvedimento originariamente finalizzato allo sviluppo del sud d'Italia il Senato nel corso dell'esame abbia introdotto disposizioni estranee all'oggetto. Al riguardo auspica per il futuro una maggiore ponderazione da parte dei colleghi senatori. Entrando nel merito delle misure specifiche, segnala che le disposizioni dell'articolo 4 sulle zone economiche speciali, riguardando anche l'Abruzzo, colpito dagli eventi sismici del 2016 e 2017, avrebbero dovuto essere coordinate con le zone franche urbane previste dal decreto-legge n. 50 del 2017. Nell'esprimersi in senso positivo sugli articoli 9, in materia di classificazione dei rifiuti, e 9-bis, sulla riduzione dell'utilizzo delle buste di plastica in materiale leggero, che intervengono finalmente a rendere la normativa nazionale pienamente compatibile con il diritto dell'Unione europea, ricorda tuttavia che anche sul tema delle pile e batterie si sarebbe reso necessario un analogo intervento. Considera favorevolmente le ulteriori disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, con particolare riguardo a quelle volte a garantire il normale svolgimento del prossimo anno scolastico e la deroga al patto di stabilità, esprimendosi invece in senso contrario alla proroga dello stato di emergenza recata dall'articolo 16-sexies, che, a suo parere, rischia di ingenerare sovrapposizioni di competenze tra il Dipartimento di protezione civile e il Commissario straordinario Errani, considerato che si sta lentamente entrando nella fase della ricostruzione. Nel ritenere peraltro che non siano state affrontate questioni da più parti sottoposte, quali tra l'altro la maggiore rateizzazione del rimborso dei tributi, la procedura relativa al Documento unico di regolarità contributiva online e la differenza di trattamento del personale dei diversi uffici per la ricostruzione, auspica per il futuro che venga affrontato il tema della disomogeneità delle regole di Camera e Senato sull'ammissibilità degli emendamenti alla decretazione d'urgenza.

  Federico MASSA (PD) segnala che il provvedimento in esame, per quanto riguarda l'ILVA, interviene esclusivamente sulle modalità di gestione del fondo, che invece nel merito è stato ampiamente valutato in sede di esame della disciplina sulla cessione delle imprese del gruppo, Pag. 152vincolando l'utilizzo delle risorse al risanamento ambientale dell'area. Rileva inoltre la distinzione, anche ai fini delle regole per gli aiuti di Stato, tra interventi di ristrutturazione industriale e interventi di risanamento ambientale, vigendo per questi ultimi, da un lato, l'obbligo dello Stato ad intervenire e, dall'altro, l'obbligo del responsabile dell'inquinamento a rimborsare le spese che sono state sostenute. Nel ricordare ai colleghi come fosse inizialmente disastrosa la situazione dell'ILVA sulla quale all'epoca si decise di intervenire consapevoli della difficoltà del tentativo, esprime apprezzamento per il fatto che sia stata bandita una gara, che due soggetti internazionali si siano impegnati per l'acquisto con un progetto che riguarda tanto il risanamento ambientale quanto il rilancio dell'attività industriale e che si sia riusciti a recuperare le somme dovute dai soggetti responsabili dell'inquinamento dell'area. Da ultimo ritiene necessario sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, sottolineando che non è previsto alcuno scudo giudiziario per commissari ed acquirenti in caso di atti illegittimi, trattandosi di una tutela transitoria limitata ad adempimenti specifici.

  Enrico BORGHI (PD), condividendo le osservazioni del collega Massa sull'ILVA e proponendo di audire anche il nuovo sindaco di Taranto, in linea generale ritiene inaccettabile che il Senato possa modificare così ampiamente un provvedimento rispetto all'obiettivo originario, sul quale peraltro la Camera non può intervenire per la ristrettezza dei tempi. Nel sottolineare tuttavia nel caso specifico il giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto complessivo del decreto-legge, ricorda che in altre occasioni, quale è il caso del provvedimento sui domini collettivi all'esame in sede consultiva della Commissione Ambiente, si è invece ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della questione. Esprime apprezzamento in particolare per la disposizione dell'articolo 3 che interviene in materia di ricomposizione fondiaria, con maggior fortuna rispetto al tentativo operato dalla Commissione Ambiente in sede di esame del cosiddetto provvedimento sui piccoli comuni, quando la Ragioneria dello Stato – diversamente dal caso attuale – si espresse in senso negativo sulla compatibilità finanziaria della disposizione. Da ultimo, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Raffaella MARIANI (PD) interviene per segnalare la disposizione recata dall'articolo 16-bis che finanzia con un contributo di 250 milioni di euro gli interventi di messa in sicurezza della Strada dei parchi, su cui era già intervenuto l'articolo 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 – cosiddetta manovrina –, prevedendo per i lavori di messa in sicurezza antisismica la sospensione del corrispettivo della concessione per gli anni 2015 e 2016. Nel ricordare in particolare che la relazione tecnica del Governo allegata al provvedimento sottolinea la non incidenza della norma sull'utenza, essendo escluso il recupero delle somme mediante tariffa, sollecita un attento monitoraggio della situazione, anche considerate le notizie di stampa che riferiscono di un incremento tariffario.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare ai colleghi che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato concordato di audire i commissari straordinari dell'ILVA alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, su richiesta della collega Labriola, segnala che in quell'occasione potranno essere poste le diverse questioni sollevate nel corso del dibattito. Concorda con il collega Carrescia sulla necessità di affrontare la questione delle diverse valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti tra Camera e Senato. Nel ricordare ai colleghi che la richiesta originaria della società concessionaria della Strada dei parchi e in parte della regione Abruzzo prevedeva come contropartita dei lavori di messa in sicurezza antisismica dell'autostrada il prolungamento della concessione in forme discutibili, segnala che la disposizione contenuta nel decreto-legge in esame è volta Pag. 153esclusivamente a coprire le spese di interventi di ripristino dei danni subiti a causa dei recenti eventi sismici.

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), con riferimento all'intervento del collega Massa, cita le disposizioni legislative relative all'esonero dalle responsabilità penali o amministrative del commissario straordinario e alla sua successiva estensione anche all'affittuario e all'acquirente, con particolare riguardo al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 e alla modifica operata dal decreto-legge n. 98 del 2016. Ribadisce inoltre la sua contrarietà al provvedimento, che distribuisce mance invece di definire una strategia per il sud e che non interviene sui problemi veri del Mezzogiorno d'Italia, quali in particolare la mancanza di asili nidi per consentire anche alle donne di lavorare o le difficoltà di approvvigionamento di gas per il riscaldamento delle strutture scolastiche durante l'inverno.

  Federico MASSA (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame non può riscrivere la strategia per il sud, trattandosi di un decreto-legge, ribadisce che le disposizioni correttamente citate dalla collega Labriola, lungi dal garantire una protezione giudiziaria per eventuali atti illeciti, contengono esclusivamente una previsione esplicita di tutela transitoria limitata all'adempimento di attività specifiche poste in essere nell'esecuzione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.05.