CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 28 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 12.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, fa presente che l'articolo 1 – come risultante dalle modifiche approvate dal Senato – contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.
  L'articolo 2 – come risultante dalle modifiche del Senato – mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.
  L'articolo aggiuntivo 2-bis, inserito durante l'esame del provvedimento presso il Pag. 9Senato, è volto a fronteggiare i danni causati a talune colture dal coleottero Xylosandrus compactus, dal batterio della Xylella Fastidiosa e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis Cinerea. A tal fine, vengono stanziati 200 mila euro per il 2017.
  L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.
  L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali, la redazione da parte loro, la valutazione e l'approvazione del Piano di azione triennale nonché l'assegnazione di risorse agli stessi.
  L'articolo 3-ter – inserito dal Senato – prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno.
   L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato dal Senato rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.
   L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea.
   L'articolo 6-bis è volto ad incentivare le intese regionali, già previste nell'ordinamento, con cui sono messi a disposizione degli enti locali spazi finanziari per investimenti, autorizzando lo svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato, nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili dalle regioni stesse.
  L'articolo 6-ter novella il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardante le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture.
  L'articolo 7, integrato durante l'esame parlamentare, è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019».
  L'articolo 8, al comma 1, prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto, per le Pag. 10società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del predetto decreto-legge. n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, disponendo che esso si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 379 del 2003, in qualunque forma prestate: esse non potranno essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali – inoltre – non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
  L'articolo 8, comma 1-quater, infine, esclude i Corpi volontari dei vigili del fuoco e le loro unioni dall'applicazione delle disposizioni relative agli enti strumentali delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. La disposizione ha l'effetto di esonerare le regioni e gli enti locali dall'obbligo di includere nel proprio bilancio consolidato i bilanci di tali Corpi.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che devono altresì essere applicate le regole previste dal Regolamento (UE) n. 2017/997, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720.
  L'articolo 9-ter contiene disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni.
  L'articolo 9-quater, introdotto dal Senato, reca modifiche in materia di trasferimento del personale dipendente di aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale, nonché di utilizzo di agenti accertatori per la prevenzione dell'evasione tariffaria.
  L'articolo 9-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, Pag. 11del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, di recente soppresso da tale articolo. Tale ultima disposizione ha abrogato, a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, cioè il 24 aprile 2018), il R.D. 148/1931, la legge n. 628 del 1952 e la legge n. 1054 del 1960, concernenti, rispettivamente, il trattamento giuridico ed economico: a) del personale delle ferrovie, tranvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione; b) del personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane; c) del personale degli autoservizi extra urbani.
  L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, dispone la proroga al 31 dicembre 2019 della norma di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 in base alla quale per i cantieri comunali e i cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente non si applica il limite di spesa posto dalla normativa vigente alle assunzioni di personale a tempo determinato.
  L'articolo 11 – modificato durante l'esame al Senato – prevede la realizzazione di interventi educativi nelle regioni del Mezzogiorno, volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica. Si tratta di una iniziativa parallela al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile previsto dalla legge di stabilità 2016 per il triennio 2016-2018 e alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, alle quali è riconosciuto un credito di imposta (articolo 1, commi 392-395, legge n. 208 del 2015 – Legge di stabilità 2016). I commi 4-bis e 4-ter, inseriti durante l'esame al Senato, assegnano un contributo per il 2017 e il 2018 agli istituti per sordi di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nelle more del relativo riordino. In base alla disposizione richiamata, si tratterebbe degli istituti di Roma, Milano e Palermo.
  L'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. A tal fine, novella l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 (legge n. 229 del 2016) – a sua volta oggetto di interpretazione autentica operata dall'articolo 15-octies, comma 1, del decreto-legge in commento – estendendo all'anno scolastico 2017/2018 le disposizioni recate dal comma 1 dello stesso.
  L'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una serie di disposizioni, la cui finalità principale è quella di prevedere che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate a interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti e non, come prevede la norma vigente, agli interventi della programmazione nazionale.
  L'articolo 11-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca stanziamenti per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di strutture giudiziarie nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
  L'articolo 12, modificato durante l'esame al Senato, ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale ha Pag. 12dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali. Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali. Il comma 8-bis, inserito durante l'esame al Senato, autorizza la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento. Nello specifico, il testo fa riferimento ai corsi di perfezionamento della (già) Accademia Nazionale di Santa Cecilia istituiti dall'articolo 1 del R.D. 22 giugno 1939, n. 1076 e agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo R.D.
  L'articolo 12-bis, introdotto durante l'esame al Senato, individua quali fondi non rientrano fra i fondi statali di incentivazione all'assegnazione dei quali può concorrere l'Università degli studi di Trento.
  L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento. Il comma 1 prevede in particolare che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, apporta modifiche al citato articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto al Senato fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale.
  L'articolo 13-bis è stato inserito dal Senato per conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A, in liquidazione.
  L'articolo 13-ter – inserito dal Senato – prevede benefici pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
  L'articolo 14, come modificato dal Senato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.
  L'articolo 15 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio. Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali.
  Va rilevato che la funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, secondo cui a quest'ultima Pag. 13sono attribuite le funzioni fondamentali delle province. Il medesimo comma 44, lettera c), non richiamato dal comma 2 in esame, attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza (»funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive»).
  L'articolo 15-bis attribuisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali la possibilità di svolgere attività conoscitiva e di procedere alla consultazione, secondo modalità definite da un regolamento interno, di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali. A tal fine viene modificata la disposizione istitutiva della Commissione (articolo 52 della legge n. 62 del 1953)
  L'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  L'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici.
  L'articolo 15-quinquies, introdotto al Senato, autorizza contributi in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, finalizzati all'esercizio delle funzioni fondamentali. In particolare, il comma 1 dispone l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni di euro relativo all'anno 2017, già autorizzato dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
  L'articolo 15-sexies, introdotto al Senato, consente alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in via straordinaria e per il solo anno 2017 – anno di prima applicazione della disciplina delle intese regionali – di poter rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio nell'ambito delle intese regionali disciplinate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, per favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili nel comparto regionale e per rilanciare gli investimenti degli enti territoriali nei settori strategici del proprio territorio.
  L'articolo 15-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la gestione dei contenziosi relativi agli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989, ed ogni ulteriore onere da essi derivante siano posti a carico dei soggetti competenti per la realizzazione dei medesimi interventi.
  L'articolo 15-octies, reca un'interpretazione autentica in materia di istituzione di ulteriori posti di personale scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il comma 2 proroga, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura.
  L'articolo 16 reca una serie di interventi volti al superamento di situazioni di marginalità sociale dei migranti. In particolare, si prevede: l'introduzione della possibilità di istituire uno più commissari straordinari in tre comuni del Mezzogiorno (Manfredonia, San Ferdinando e Castel Volturno) per l'adozione di un piano di risanamento, anche al fine di favorire l'integrazione degli immigrati (commi 1-3); l'autorizzazione della spesa di 150 milioni di euro nel 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono Pag. 14i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (rifinanziamento fondo per l'accoglienza dei migranti) (comma 4); l'innalzamento del 10 per cento, per gli anni 2018 e 2019, del limite di spesa per i comuni per la definizione di rapporti di lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti (comma 5).
  L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni intese a finanziare, con un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 in conseguenza dei danni provocati dagli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
  L'articolo 16-ter, introdotto dal Senato reca un'autorizzazione di spesa per realizzare un sistema automatico di detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle Città metropolitane. È a tal fine prevista la realizzazione di un modulo ulteriore della Piattaforma logistica nazionale digitale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l'utilizzo dei citati fondi.
  L'articolo 16-quater, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede la rifinalizzazione di parte delle risorse non utilizzate in eseguito all'attività di project review svolta sulla Salerno Reggio Calabria.
  L'articolo 16-quinquies, introdotto dal Senato, interviene sulla materia dei servizi automobilistici interregionali abrogando le disposizioni concernenti la definizione di riunione d'impresa applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus, introdotta da ultimo dai commi 12 e 12-bis dell'articolo 27, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e istituisce un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.
  L'articolo 16-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una serie di disposizioni per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro-Italia colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, a partire dalla proroga (fino al 28 febbraio 2018) della durata dello stato di emergenza (comma 2, primo e secondo periodo). Ulteriori norme riguardano: la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione per gli interventi di immediata esecuzione (comma 1); l'incremento del volume di anticipazioni che possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, terzo periodo), che sono destinate anche al finanziamento delle operazioni di gestione delle macerie (comma 3); la proroga dell'autorizzazione all'assunzione di personale di protezione civile (comma 4); la modifica delle modalità di utilizzo del «Fondo per l'accelerazione della ricostruzione» per l'acquisto o la manutenzione di mezzi per il soccorso alla popolazione (comma 5); l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili ricevuti per successione da persone fisiche (commi 6 e 7).
  L'articolo 16-septies, introdotto al Senato, modifica l'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.
  L'articolo 16-octies, inserito nel corso dell'esame parlamentare, apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal Pag. 15sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1o marzo 2010.
  Con le modifiche in esame tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
  L'articolo 16-novies – inserito durante l'esame al Senato – autorizza la spesa di euro 350.000 per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla sua morte.
  L'articolo aggiuntivo 16-decies – introdotto dal Senato – attiene alle tonnare fisse, includendole dal 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una serie di interventi riconducibili sia a materie di competenza esclusiva statale, sia a materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica e riconducibili, in primo luogo, alla nozione di «tutela della concorrenza», nonché alle materie – di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione dei bilanci pubblici» (nel cui ambito viene altresì in rilievo – con specifico riferimento alla perequazione con finalità di coesione – l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione), «armonizzazione dei bilanci pubblici» «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché, per taluni profili, «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale infatti (si vedano in particolare le sent. nn. 14 e 272 del 2004, n. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008) – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo in toto gli interventi in materia di sviluppo economico alla competenza dello Stato, tuttavia «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). La Corte Costituzionale, sin dalla ricordata sentenza n. 14 del 2004, ha chiarito che «l'aver accorpato, nel medesimo titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e, appunto, la tutela della concorrenza, rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». Viene inoltre in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica», come elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale, e attribuita alla competenza Pag. 16concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117 della Costituzione, terzo comma). Riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale, ha ricordato (sentenza n. 23 del febbraio 2014), come la nozione di «principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per se’, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010). Il provvedimento reca inoltre una serie di interventi normativi riconducibili alle materie, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «tutela e sicurezza del lavoro», governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», nonché sulle materie «agricoltura», «industria» e «artigianato», di competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, il decreto-legge reca un complesso di interventi volti ad incidere su diversi settori dell'ordinamento e su oggetti diversificati, in gran parte orientati sotto il profilo finalistico alla promozione di misure per la crescita economica in particolare del Mezzogiorno. Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza. Sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione. Tale orientamento è stato successivamente confermato con l'ordinanza n. 34 del 2013 e la sentenza n. 32 del 2014, nella quale sono svolte ulteriori argomentazioni a sostegno della coerenza tra decreto-legge e legge di conversione. La Corte ha in tale sede (sentenza 32/2014) evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. La Corte afferma che ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo; in relazione a questa tipologia di atti ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione «deve essere strettamente collegata Pag. 17ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso». Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilità che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalità previste dall'articolo 72 della Costituzione. La questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica. Segnalando i più rilevanti, si ricorda che con messaggio del 29 marzo 2002, il Presidente Ciampi, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, in materia di agricoltura, perché il testo era stato aggravato nel corso dell’iter parlamentare da tante norme disomogenee, che rendevano il provvedimento «di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile.» Fra gli interventi più recenti del Presidente Napolitano, possono richiamarsi le lettere inviate il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, la lettera del 27 dicembre 2013, inviata ai Presidenti delle Camere, relativa all’iter parlamentare di conversione del cosiddetto decreto ’salva-Roma’, nel corso del quale erano stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi. Il Capo dello Stato ha sottolineato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione, dichiarando di non poter più rinunciare ad avvalersi della facoltà di rinvio. A seguito della lettera, il Governo ha rinunciato alla conversione del provvedimento.
  Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento, l'articolo 9-quinquies dispone l'abrogazione dell'articolo 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017 con la finalità di prevedere la riviviscenza di specifiche norme che regolamentano lo stato giuridico ed economico del personale del trasporto pubblico locale, di recente soppresso da tale articolo. Come ricordato dalla Corte costituzionale (ex multis sentenza n. 13 del 2012) sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso. Per questo le «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica stabiliscono che «se si intende far rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento» (punto 15, lettera d, delle circolari del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica, entrambe del 20 aprile 2001; analoga disposizione è prevista dalla «Guida alla redazione dei testi normativi» della Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92). E anche in altri ordinamenti (quali ad esempio quello britannico, francese, spagnolo, statunitense e tedesco) il ripristino di norme a seguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso: ciò in quanto l'abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia sine die.
   Formula pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

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