CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 luglio 2017
862.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 70

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 19.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Prima di cedere la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione, stante la calendarizzazione di esso in Aula nella giornata di lunedì, è chiamata a concludere l'esame di competenza nella giornata di domani.

  Laura VENITTELLI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, recante disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno, già approvato dal Senato.
  Rileva come si tratti di un provvedimento che prevede misure in materia di agricoltura, industria e pesca in favore delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 4, che prevede le procedure per l'istituzione di zone economiche speciali.
  Osserva come il settore primario risulti particolarmente interessato dal provvedimento, considerate le numerose disposizioni al riguardo, alcune già contenute nel decreto-legge iniziale, altre inserite durante l'esame presso il Senato.
  L'articolo 1 – come risultante dagli emendamenti accolti dal Senato – contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per Pag. 71cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Durante l'esame presso il Senato è stata approvata una norma (comma 8-ter) che chiarisce, intervenendo sull'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che le cooperative che svolgono anche solo attività connesse sono da considerarsi imprenditori agricoli ove ci sia l'utilizzo prevalente di prodotti dei soci od il conferimento prevalente ai soci di beni e servizi. In base, poi, ad un ulteriore emendamento (comma 10) approvato è stata estesa la misura in esame anche ai settori della pesca ed all'acquacoltura, prevedendone il finanziamento delle attività imprenditoriali relative alla produzione di beni.
  L'articolo 2, modificato al Senato, mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, estendendo la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). In aggiunta, quindi, a quanto già previsto a legislazione vigente in ordine alla possibilità di richiedere mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile viene previsto che agli imprenditori agricoli che hanno la sede dell'azienda agricola nelle regioni meridionali possono essere concessi un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile. Il comma 2, come già detto, individua le risorse per l'intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 3, infine, aggiunge un comma 2-bis all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il Senato ha introdotto la previsione secondo cui le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.
  Sottolinea l'approvazione, da parte del Senato, di un articolo aggiuntivo (articolo 2-bis) che stanzia 200 mila euro per il 2017 per fronteggiare i danni causati a talune colture – carrubi nella regione Siciliana – dal coleottero Xylosandrus compactus, al settore olivicolo-oleario dal batterio della Xylella Fastidiosa e al settore vitivinicolo dalla diffusione della Botrytis Cinerea. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, è chiamato a stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse in esame, ai cui oneri per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine, viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all'assegnazione dei terreni in esame, così articolata: entro sei mesi, termine che è stato raddoppiato dal Senato rispetto a quello originariamente previsto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, Pag. 72i comuni provvedono a una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari che rientrano nelle seguenti categorie: terreni agricoli sui quali non è esercitata l'attività agricola da almeno 10 anni; terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo (e il Senato vi ha aggiunto le relative unità immobiliari), che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (e il Senato ha aggiunto il requisito alternativo secondo cui può trattarsi anche delle suddette tipologie di aree e relative unità immobiliari sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni). I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione (come risultante dalla modifica introdotta dal Senato, secondo cui tale adempimento ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica (come risultante da una modifica introdotta dal Senato, che ha specificato che ci si riferisce ai terreni di cui alle prime due tipologie, per i quali sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato, purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici). Entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l'immissione nel possesso con l'obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato. Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva. Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto; il Senato ha aggiunto per i richiedenti l'onere di dichiarare la conformità alle norme in materia urbanistica per le aree edificate indicate. Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell'interesse manifestato, proponendogli una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso, il Comune dà il via libera all'esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il Senato ha aggiunto che la mancata presentazione del consenso dell'avente diritto, nei modi e nelle forme previste, determina la nullità del progetto e del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l'azienda costituita per l'esecuzione del progetto presentato. A tal fine, è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l'assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l'usucapione. Il comma 13 prevede che, nel caso in cui l'assegnazione o il progetto riguardi l'esecuzione – sui beni di cui sopra – di attività terziarie di carattere non profit o artigianali (il Senato ha incluso anche le attività turistico-ricettive), il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall'assegnazione del bene) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione, effettuata la consegna del bene. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato sulla base di un'apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario. Qualora il proprietario, nei cinque anni Pag. 73successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all'assegnatario, il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l'assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall'acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto. Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati. I Comuni sono obbligati a trasmettere alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati (il Senato ha precisato che la trasmissione avviene entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, stabilito, come visto, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole. Coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell'incentivo denominato «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto in esame, e coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall'articolo 2 del medesimo.
  Ricorda, infine, come il Senato abbia introdotto due commi aggiuntivi dopo il comma 17.
  In primo luogo (comma 17-bis) è stato previsto che le imprese agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8 e nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017 (di cui sono risultate beneficiarie le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017). Qualora le agevolazioni richieste eccedano le risorse stanziate dal comma 6 del medesimo articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tali finalità sono rimesse in termine le regioni interessate, consentendo loro di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017.
  Il secondo comma aggiuntivo introdotto dal Senato (17-ter), attiene agli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985, aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, riguardante il «riordinamento degli usi civici nel Regno». Secondo la novella in esame, tali atti sono da considerarsi validi ed efficaci, ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale, approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni – prosegue la novella introdotta dal Senato – sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (recante «Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno»). Restano Pag. 74ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie.
  L'articolo 9-sexies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati. Più nel dettaglio il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevede che i contratti costituenti diritti reali di godimento, o i contratti di affitto e di locazione di aree e immobili situati nelle zone incendiate, stipulati nei due anni successivi al rogo, siano trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il comma 2, inserisce, poi, un ulteriore comma nell'articolo 10 della legge n. 353, il quale esclude l'applicazione della disposizione che prevede l'impossibilità per 15 anni di dare una diversa destinazione ai terreni interessati da incendi, qualora il proprietario del fondo sia stato vittima del reato, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 424 ( danneggiamento seguito da incendio) c.p. e a condizione che la richiesta estorsiva sia stata riferita all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalla vittima.
  All'articolo 10 è stato approvato un emendamento che aggiunge un comma 1-bis con il quale vengono stanziate ulteriori risorse, pari a 7 milioni di euro, per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio. In particolare, si interviene sulla legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017, che, all'articolo 1, comma 346, prevede un sostegno al reddito nei periodo di arresto obbligatorio della pesca in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di pesca, mediante la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro, con uno stanziamento complessivo di 11 milioni di euro per la sola annualità 2017. L'emendamento aggiunge un ulteriore periodo al comma 346 prevedendo che: «per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno».
  Sempre in tema di pesca, è stato approvato un articolo aggiuntivo, il 16-decies, che prevede che le tonnare fisse siano incluse dal 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso.
  Il comma 1 attiene alle tonnare fisse elencate all'allegato C del decreto 17 aprile 2015, in cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva ripartito le quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017, assegnando, per l'anno in corso, il 74,451 per cento al sistema della circuizione (2.460,23 tonnellate), il 13,595 per cento ai palangari (449,25 tonnellate), l'8,465 per cento alle tonnare fisse (279,73 tonnellate), lo 0,454 per cento alla pesca sportiva/ricreativa (15,00 tonnellate) e il 3,035 per cento alla quota non divisa (100,29 tonnellate).
  Il suddetto elenco di cui all'allegato C include le seguenti 6 tonnare fisse autorizzate dall'articolo 5 del predetto decreto ministeriale 17 aprile 2015 ad esercitare la campagna di pesca 2015 del tonno rosso: «Isola Piana» a Carloforte (Carbonia-Iglesias); «Capo Altano» e «Porto Paglia» a Portoscuso (Carbonia-Iglesias), rientranti nella parte a) del predetto allegato e «Favignana» nella località omonima (Trapani), «Cala Vinagra» a Carloforte (Carbonia-Iglesias) e «Camogli» nella località omonima (Genova), rientranti nella parte b) dell'allegato stesso. Le medesime tonnare sono state, con successivi decreti ministeriali, autorizzate alle campagne di pesca del tonno rosso sia nel 2016 (decreto ministeriale 14 marzo 2016, n. 4958), sia nel 2017 (decreto ministeriale 7 aprile 2017, n. 8447). Precisa che la disposizione Pag. 75in oggetto si limita ad incrementare il numero delle tonnare che possono accedere all'assegnazione della quota e non ad incrementare la quota stessa.
  L'articolo 14, come modificato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. Ricordo, in proposito che l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento. Tra di essi vi rientrano anche investimenti riguardanti macchinari agricoli. Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  Si riserva conclusivamente di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) richiama l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti specifici. In primo luogo, chiede chiarimenti su quanto riferito da alcuni organi di stampa, secondo i quali, in virtù delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'accesso al fermo pesca sarebbe esteso anche al caso di fermo per motivi accidentali.
  Rileva, inoltre, come l'estensione, alle imprese che abbiano subìto danni a causa della siccità, degli interventi del Fondo di solidarietà, se non accompagnata da ulteriori stanziamenti, rischi, a causa dell'esiguità delle risorse, di rendere gli interventi di tale Fondo inefficaci.
  Quanto all'attività di ricognizione da parte dei Comuni dei terreni e delle aree in stato di abbandono, osserva come essa rischi di produrre sovrapposizioni con iniziative già assunte da altri soggetti, come, ad esempio, la Banca della terra, istituita dalla regione Puglia. Riterrebbe preferibile l'istituzione di una banca dati unificata.
  Preannuncia, infine, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di un emendamento soppressivo delle disposizioni in materia di consorzi agrari, e stigmatizza il fatto che da parte della maggioranza non si sia ritenuto di accogliere la richiesta, da tempo avanzata dal M5S, di audizione del Commissario della Federconsorzi.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina alle 8.45.

  La seduta termina alle 19.25.