CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 luglio 2017
862.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 57

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 27 luglio 2017.

Audizione del Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, Prof. Giampaolo Parodi, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il disegno di legge di conversione in titolo, approvato ieri dal Senato, è stato trasmesso nella giornata odierna alla Camera dei deputati. Ricorda che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea il prossimo lunedì 1o agosto e avverte che le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimere il prescritto parere entro domani. Avverte altresì che la X Commissione dovrà esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.

  Ludovico VICO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo con Pag. 58particolare riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione.
  L'articolo 1, commi 1-15, contempla forme di incentivazione a favore dei giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede, ai sensi del comma 16, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni. Il Senato ha aggiunto la possibilità che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. È requisito indispensabile non aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti all'autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento. Il Senato ha aggiunto altresì il divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge; inoltre, con l'introduzione di un comma 12-bis, il Senato ha prescritto che al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non risulti titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. Il comma 3 individua, quale amministrazione titolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come soggetto gestore, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti – Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, attraverso una piattaforma dedicata, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i tempi necessari per un'unica richiesta di integrazione documentale durante la fase di istruttoria (comma 5). Le istanze di agevolazioni (comma 6) possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai giovani destinatari della misura già costituiti o da costituire, in forma di impresa individuale o società, quest'ultima anche in forma cooperativa; ciò dovrà avvenire al più tardi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Il Senato ha aggiunto la possibilità che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria. Ulteriore condizione è che le imprese e le società sono tenute a mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la propria sede legale ed operativa nelle regioni individuate al comma 1; i soggetti beneficiari della misura, parimenti, devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per l'intera durata del finanziamento. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni, a condizione che la loro presenza non sia maggiore di un terzo dei componenti e non presentino rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno degli altri soci: questi sono, in ogni caso, esclusi dall'accesso ai finanziamenti (comma 12). Qualora l'istanza, presentata dai richiedenti, abbia ricevuto un giudizio positivo, il comma 7 prevede l'erogazione di un finanziamento nella misura massima di 50 mila euro (soglia elevata dal Senato) per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino ad un massimo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale degli aiuti de minimis – Regolamento (UE) n. 1407/2013 e, su precisazione del Senato, Regolamento (UE) n. 717/2014 – per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative. I finanziamenti sono erogati per il 35 Pag. 59per cento a fondo perduto e per il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento (comma 8). In virtù delle modifiche apportate al testo dal Senato, si aggiunge la possibilità per i beneficiari di costituirsi in società cooperative: in tal caso, alle citate provvidenze (e fermo restando il rispetto della citata normativa europea, si aggiunge la possibilità di attingere anche alle agevolazioni che l'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 conferisce sotto forma di contributi a fondo perduto (erogate alle società finanziarie dalla la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni (comma 8-bis). Il comma 9 specifica che la quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito, che di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito (precisazione, quest'ultima, apportata dal Senato). A tal fine, con decreto MEF, di concerto con il MiSE, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a cui è trasferita una quota parte delle risorse stanziate. Con il medesimo decreto, inoltre, sono definite le modalità di accesso alla predetta sezione specializzata del Fondo di Garanzia. Ad essere così finanziate sono, per il comma 10, come risultante dal testo approvato in Senato, le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. I finanziamenti per il comma 11 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente. Il comma 13 stabilisce che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata alla costituzione in una delle figure giuridiche predetta ed al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento in favore del soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere riscattate se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di cinque anni da quando versate e sottoscritte. Invitalia è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le condizioni dei mutui (comma 14); le modalità saranno definite da un decreto, che, ai sensi del comma 15, sarà adottato dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il Senato ha aggiunto la disposizione secondo cui ciascuna Regione di cui al comma 1, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, può finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo, approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine, il comma precisa che le risorse del Fondo da destinare al finanziamento della misura agevolativa sono imputate alla quota del Fondo già destinata alle regioni indicate al comma 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte dal CIPE con apposita delibera, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo medesimo in sede di disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 17 stabilisce che all'assegnazione delle risorse del Fondo per lo Pag. 60Sviluppo e la Coesione 2014-2020 si provvede con apposita delibera del CIPE, nei limiti degli importi indicati dal comma 16, individuando altresì la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi, e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia. Le risorse destinate alla concessione dei contributi a fondo perduto e in conto interessi sono accreditate su un conto corrente infruttifero intestato a Invitalia, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, dedicato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la cui gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971. Il comma 17-bis stabilisce che sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza minima annuale.
  L'articolo 3-bis, inserito dal Senato, contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno. Il comma 1 dispone che i Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal MIUR, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro. In base al comma 2, ciascun CTN elabora un Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonché il contesto territoriale degli interventi. All'interno del Piano è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre Regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del Piano. Il Piano è redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ed aggiornate periodicamente. Secondo il comma 3, entro 60 giorni dal riconoscimento come associazioni riconosciute o fondazioni, i CTN presentano al MIUR il Piano di azione, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al MIUR l'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare una adeguata attività di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attività svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile, nonché di rendere Pag. 61più efficace l'attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, il comma 3 in esame innalza dall'1 al 5 per cento l'importo massimo dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca entro il quale è compresa la spesa relativa alla corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione di tali programmi e progetti successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 212 del 2002 (legge n. 268 del 2002), ossia dopo il 26 settembre 2002. A tal fine novella l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 212 del 2002. Il comma 4 prevede che, all'esito dell'approvazione della sezione del Piano riferita al Mezzogiorno, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST (istituito, nello stato di previsione del MIUR, dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006). A tal fine è destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attività di valutazione, delle disponibilità complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione del Piano riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o più CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo. Il comma 5 assegna a ciascun CTN riconosciuto un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di azione. Al relativo onere si provvede, nel limite di 3 milioni di euro per il 2017, a valere sul FIRST. In base al comma 6, con riferimento ai 4 Cluster di cui all'avviso n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria. I 4 Cluster individuati sono:
   tecnologie per il patrimonio culturale;
   design, creatività e Made in Italy;
   economia del mare;
   energia.

  Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che le assegnazioni annuali di risorse previste dal comma 4 e la concessione del contributo forfettario di cui al comma 5 sono disposti nel rispetto del già citato regolamento (UE) n. 651/2014.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale, di zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle Zone Economiche Speciali (ZES) è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo (come precisato nel corso dell'esame al Senato) della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le modalità per l'istituzione Pag. 62di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area (inciso introdotto nel corso dell'esame al Senato), i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno definite all'articolo 5, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo (anche tale inciso è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato) sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge saranno definite (comma 3). Nel corso dell'esame al Senato è stata poi prevista l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce che ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, possono presentare istanza di istituzione di ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche stabilite dal regolamento. Quanto alla richiesta di istituzione delle singole Zone economiche speciali si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione. La proposta deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. La regione o le regioni nel caso di ZES interregionali (si tratta di una modifica introdotta dal Senato conseguente alla inserimento del nuovo comma 4-bis) formulano la proposta specificando le caratteristiche dell'area identificata. In Italia le regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea) Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale (definizione rettificata nel corso dell'esame al Senato), che lo presiede, da un rappresentante della regione o delle regioni, nel caso di ZES interregionale (inciso inserito nel corso dell'esame al Senato conseguentemente alla introduzione del nuovo comma 4-bis), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sotto il profilo dell'amministrazione della Zona si prevede che ai membri del Comitato non spetti alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione e che il Comitato di indirizzo si avvalga del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale (rettifica introdotta dal Senato) per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. Lo stesso segretario generale può anche stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. Si prevede infine che agli oneri di funzionamento del Comitato si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Comitato ha il compito di assicurare gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle Pag. 63aziende presenti nella ZES; l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato è attribuita al Comitato anche il compito di promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali.
  L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato dalla Commissione in sede referente rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.
  L'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo: ne discende un più agevole rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché l'applicazione della conferenza di servizi simultanea. Il comma 1 si propone di semplificare la procedura per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo, dalle Amministrazioni titolari degli interventi. La procedura prevede il pagamento del 50 per cento del costo realizzato all'atto del ricevimento della richiesta stessa, corredata dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'Amministrazione richiedente, attestante il costo effettivo dell'intervento e la regolarità delle spese. Il pagamento del restante 50 per cento del costo realizzato avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca Dati Unitaria (BDU) degli interventi della politica regionale. Il comma 2 persegue l'obiettivo di assicurare, nell'attuazione dei Patti per lo sviluppo, lo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo, da una parte, il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, a cui partecipa, in base a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, un unico rappresentante per ciascun livello di governo e, dall'altra, l'individuazione, per ciascun intervento finanziato, dell'Amministrazione che deve gestire la Conferenza di servizi e assumere la decisione finale in ordine alla realizzazione dell'intervento stesso.
  L'articolo 8, al comma 1, prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 347 del 2003, disponendo che esso si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono Pag. 64le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Le misure di cui alla norma in commento si applicano, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, nei confronti delle società alle quali siano stati ceduti complessi aziendali, facenti capo a società sottoposte ad amministrazione straordinaria, nei casi in cui le stesse si rendano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte all'atto della cessione. Ciò nei casi in cui tali società siano destinatarie di:
   domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione;
   dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge n. n. 347/2003, il quale sancisce la prededucibilità ai sensi della legge fallimentare (articolo 111 R.D. n. 267 del 1942) dei crediti vantati da piccole e medie imprese nei confronti delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012 (cosiddetto decreto-legge ILVA) in amministrazione straordinaria, anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria stessa, relativi a prestazioni necessarie per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività produttiva. Il comma 1-bis dispone che il citato articolo 3, comma 1-ter si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'articolo 111 della legge fallimentare, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA. Il comma 1-ter, dell'articolo 8 introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo n. 379 del 2003, in qualunque forma prestate: esse non potranno essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali – inoltre – non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
  L'articolo 13 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento. Il comma 1 in esame prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, apporta modifiche al citato articolo 1 comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto al Pag. 65Senato fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale. In particolare, l'articolo 13, comma 1, dispone, ai fini dell'attuazione delle misure previste nel sopra citato articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge n. 191 del 2015, che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono dunque estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali concessi. Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 1-bis il quale novella il già citato comma 6-undecies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 per specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito della restituzione del finanziamento statale, le residue risorse possono essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste dalla norma: risanamento e bonifica ambientale e, in via subordinata, riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati. In particolare, con la novella in esame, si chiarisce che la destinazione delle somme oggetto di confisca alla realizzazione degli interventi sopra indicati avviene mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di ILVA (a valere sulle somme confiscate), ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015. Sempre in virtù della novella, i crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono estinti con le modalità indicate al comma 1, dunque, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti per le sopra indicate attività. Il comma 1-bis, chiarisce altresì che gli interventi di risanamento e bonifica ambientale riguardano i siti produttivi facenti capo ad ILVA. Quanto alla destinazione delle risorse agli interventi di risanamento e bonifica ambientale, e, per la parte residua, ad interventi di tutela della sicurezza e della salute, il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, specifica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015, che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate al piano delle misure ed attività di tutela aziendale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. Per la restante parte, la destinazione sarà indirizzata alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.
  L'articolo 13-bis è stato inserito dal Senato per conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, in liquidazione. Il comma 1 attiene al versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita ex lege al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento Pag. 66dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.
  L'articolo 14, come modificato, proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento. Si ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento. Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, il termine temporale per l'effettuazione dei medesimi investimenti, ai fini del beneficio fiscale cosiddetto del super-ammortamento. Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Come si è detto, la vigente normativa dei cd. «super-ammortamenti» dei beni strumentali nuovi ha infatti una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con il presente articolo si dispone, quindi, al fine di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi ed in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione dei beni in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati. Il suddetto termine, pertanto, viene prorogato dal 30 giugno 2018, inizialmente previsto con il rinvio al comma 8 dello stesso articolo 1, al 31 luglio 2018, lasciando ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La relazione tecnica riferisce che la proroga di un mese, in luogo di quella vigente, si ritiene determini un ulteriore incremento di circa il 3 per cento della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella relazione originaria. Il comma 2 dell'articolo 14 incrementa 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 18 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  Il comma 3 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri dei comuni 1 e 2, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole.

  Luigi TARANTO (PD) ritiene opportuno prevedere nelle premesse della proposta di parere un riferimento al monitoraggio dell'impatto delle misure del «Piano Industria 4.0» con particolare riferimento all'area territoriale del Mezzogiorno, anche alla luce delle recenti analisi della Svimez che hanno evidenziato che il Piano potrà generare una crescita aggiuntiva al Centro-Pag. 67Nord pari a quasi lo 0,2 per cento del PIL, mentre nelle aree meridionali l'effetto sarà meno consistente, pari a circa lo 0,03 per cento del PIL. Ritiene altresì opportuno prevedere un analogo monitoraggio delle in materia di autoimprenditorialità giovanile.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, svolge due ordini di considerazioni in relazione all'impatto del Piano Industria 4.0. La prima riguarda il rapporto tra gli investimenti e il sistema manifatturiero da cui provengono i prodotti o i servizi che sono incentivati. Ritiene evidente che i maggiori vantaggi sono destinati alle regioni più avanzate del Paese, evidenziando che la grande dinamica di aumento del PIL, ad esempio, in Emilia-Romagna è anche funzione degli investimenti sollecitati dal Piano Industria 4.0 che ricadono per circa 2/3 sulle imprese italiane. La seconda considerazione è relativa al rapporto tra le risorse disponibili rispetto alla realtà del Paese, in cui risultano penalizzate le regioni economicamente più svantaggiate.

  Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento alla proposta del collega Taranto di inserire nella proposta di parere una premessa relativa all'impatto delle misure previste dal Piano Industria 4.0, sottolinea l'opportunità di prevedere tale valutazione nell'ambito di un ragionamento più complessivo sul «tiraggio» del Piano con riferimento a tutto il territorio nazionale. Sottolinea che le misure relative al Piano Industria 4.0 sono volte non solo al rinnovo del parco macchine delle aziende, ma all'introduzione di diversi modelli di digitalizzazione della produzione. Osserva che l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale, introducendo in un solo anno sistemi di incentivazione del modello Industria 4.0 che in altri Paesi europei hanno richiesto tempi ben più lunghi. Osserva tuttavia che questa accelerazione rischia di cadere su un terreno non fertilizzato. Ritiene importante avere cognizione precisa dell'impatto delle risorse impegnate in vista della prossima legge di stabilità, in modo tale che si possano allocare in maniera ottimale le risorse destinate a tali finalità.

  Marco DA VILLA (M5S), pur giudicando interessanti le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene si tratti di un mero esercizio di stile dal momento che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato, è di fatto «blindato» e sarà approvato con ogni probabilità a seguito della posizione della questione di fiducia.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 861 del 26 luglio 2017, a pagina 97, seconda colonna, diciannovesima riga, le parole: «e Benamati 1.30» sono soppresse. Dopo la trentottesima riga, seconda colonna, aggiungere il seguente periodo: «Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.44».