CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 luglio 2017
862.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 19.10.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1- bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 91 del 2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. In proposito segnala come la Commissione debba esprimere il proprio parere entro la giornata di domani, in quanto la Commissione Bilancio ne concluderà l'esame in sede referente nella stessa giornata di domani, essendo la discussione sul provvedimento prevista a partire da lunedì 31 luglio prossimo.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, evidenzia innanzitutto come il decreto-legge, il quale è stato modificato e integrato in più punti nel corso dell'esame al Senato, rechi, in estrema sintesi, un insieme articolato di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. Oltre a misure destinate specificamente alle imprese, esso prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini che gli investimenti, istituisce zone economiche speciali, interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro. Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale.
  Passando quindi a illustrare il contenuto delle disposizioni recate dal decreto-legge, per quanto riguarda gli ambiti di Pag. 27competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto gli articoli 1 e 2.
  L'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e sono altresì stati introdotti i requisiti, per i beneficiari, di non aver fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, del divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché del non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento sia per tutta la durata del rimborso dello stesso).
  Il meccanismo agevolativo consiste essenzialmente in finanziamenti, che sono articolati per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Tali finanziamenti possono essere concessi nella misura massima di 50.000 euro per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino ad un massimo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti de minimis per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.
  La disposizione specifica che la quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a cui è trasferita una quota parte delle risorse stanziate. Con il medesimo decreto, inoltre, sono definite le modalità di accesso alla predetta sezione specializzata del Fondo di Garanzia.
  I finanziamenti possono riguardare le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono invece escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. Inoltre i finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
  Si stabilisce altresì che l'erogazione dei finanziamenti è condizionata alla costituzione in una delle figure giuridiche predette ed al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento in favore del soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere riscattate se non dopo la completa restituzione del Pag. 28finanziamento e, in ogni caso, non prima di cinque anni da quando versate e sottoscritte.
  In tale contesto si autorizza Invitalia a stipulare una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per definire le condizioni dei mutui, mentre con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità di corresponsione della quota parte a fondo perduto e degli interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì le modalità di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.
  L'articolo 2, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, estende la suddetta misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.
  L'articolo interviene altresì sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.
  Gli articoli 4 e 5, riguardano invece le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo è creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.
  A tal fine l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione delle predette zone economiche speciali in alcune aree del Paese, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale. Quanto alla gestione dell'area ZES viene previsto che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione – o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale – e da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture. Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti.
  In tale ambito l'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le agevolazioni riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove imprese che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES.
  In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese Pag. 29non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento.
  Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 5 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, mentre i regimi procedimentali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri.
  Viene inoltre previsto che le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione (ossia dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4), ai sensi delle norme in materia portuale contenute nella legge n. 84 del 1994, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 169 del 2016.
  Il comma 2 amplia, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo, per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta.
  In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) all'articolo 1, commi da 98 a 108, ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.
  L'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del predetto credito d'imposta, prevedendo:
   l'estensione dell'agevolazione all'intero territorio della regione Sardegna;
   l'innalzamento delle aliquote del credito d'imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (approvata dalla Commissione europea);
   l'aumento dell'ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
   la cumulabilità del credito d'imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

  A seguito di tali modifiche, in particolare, la misura del credito d'imposta è pari al 45 per cento per le piccole imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 25 per cento per le grandi imprese nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; mentre in determinate zone delle regioni Abruzzo e Molise la misura è pari al 30 per cento per le piccole imprese, al 20 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese. L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è stato elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni per le grandi imprese. L'articolo 12 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disposto la rimodulazione dell'autorizzazione di Pag. 30spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta. In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono state ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 dette risorse sono state aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).
  Il comma 3 dell'articolo 5 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2. In particolare le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno sette anni (termine così elevato nel corso dell'esame al Senato, rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
  Il comma 4 prevede che l'agevolazione concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14 con riferimento agli aiuti agli investimenti a finalità regionale. A tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto introdotta entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, oltre ad una relazione annuale (ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento).
  Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020, per gli importi annuali massimi di: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019; 150,2 milioni di euro nel 2020. Tali importi sono imputati alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea. In Italia, ricorda, sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.
  Il comma 6, infine, affida all'Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, da assicurare con cadenza almeno semestrale. L'Agenzia riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un apposito piano, che deve essere concordato con il Comitato di indirizzo sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto istitutivo delle ZES.
  L'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2018 (secondo le modifiche apportate al Senato) il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale, cosiddetto «iper ammortamento», che ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.
  In merito ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione temporanea agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi realizzati a partire dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016 attraverso una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto pari al 40 per cento (il cosiddetto maxi o super ammortamento). L'agevolazione ha effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP. La legge di bilancio 2017 ha prorogato – tranne che per taluni beni – la disciplina relativa al super ammortamento in relazione agli investimenti Pag. 31effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018).
  La stessa legge di stabilità ha inoltre introdotto, accanto al predetto maxi ammortamento, una nuova disciplina che prevede la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura «rafforzata» per:
   gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 (o, come sopra indicato, entro il 30 giugno 2018); si tratta di beni elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione (cosidetto «iper ammortamento»);
   gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018), da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento; si tratta di beni come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, elencati nell'allegato B alla legge di bilancio 2017, precedentemente esclusi dalla disciplina del super ammortamento, per i quali la legge di bilancio 2017 ha riconosciuto una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (cosiddetta «maggiorazione relativa ai beni immateriali»).

  Per poter beneficiare dalla maggiorazione «rafforzata» i beni materiali e immateriali di cui ai predetti allegati A e B devono rispettare anche il requisito della «interconnessione» al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  Nell'ambito dell'articolo 16-sexies, che interviene sulla disciplina relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il comma 6 novella in più punti l'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, in aggiunta alla sospensione disposta dal decreto ministeriale 1o settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2).
  In particolare, la lettera a) del comma 6 modifica la norma che prevede l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario (articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017). Con la novella recata dalla lettera a) si elimina la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro «esclusivamente per quelli» (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.
  La lettera b), introducendo i nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies nel predetto articolo 48 del decreto-legge n. 189, al nuovo comma 7-bis esenta dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge.
  Il nuovo comma 7-ter circoscrive le esenzioni previste dal comma 7-bis esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
   a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento in relazione agli immobili ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici, ricompresi negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma Pag. 32del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017) del decreto-legge n. 189;
   b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili dichiarati inagibili e ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
   c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189: in tale caso con apposita perizia asseverata si deve comprovare il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.

  Ai sensi del nuovo comma 7-quater, le esenzioni non si applicano se al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte.
  Il nuovo comma 7-quinquies demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate relativamente alle successioni aperte precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame e che rispettano i requisiti stabiliti dai commi 7-bis e 7-ter. Riguardo alle somme rimborsate non sono dovuti interessi.
  L'articolo 16-octies, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1o marzo 2010.
  Con le modifiche recate dall'articolo tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre viene stabilito che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
  In merito ricorda che, a seguito del terremoto in Sicilia del 1990, è stata disposta in un primo momento la sospensione e il differimento del versamento delle imposte, dei contributi sociali e dei premi assicurativi obbligatori o la possibilità di effettuare tale pagamento a rate. In un secondo momento, con l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è stata introdotta la possibilità, per coloro che non avessero ancora versato le imposte per gli anni 1990-1991-1992, di regolarizzare automaticamente la loro posizione entro il 16 marzo 2003 versando soltanto il 10 per cento dell'ammontare ancora dovuto. Il termine per il versamento è stato successivamente prorogato più volte; l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato al 31 dicembre 2007 i termini per il pagamento, chiedendo però il versamento del 30 per cento dell'ammontare ancora dovuto per le imposte; l'articolo 36-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 i termini per il pagamento, ristabilendo il versamento del 10 per cento dell'ammontare dovuto per le imposte.
  Con la sentenza n. 20641 del 2007, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma di favore (di cui all'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) anche a chi aveva comunque assolto regolarmente ai propri debiti tributari. Con riferimento al fatto che tale norma di Pag. 33favore interessava anche le imprese localizzate nei territori colpiti dal sisma, nel 2012 la Commissione europea ha comunicato l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto 1990 quali «aiuti di Stato non notificati».
  Sulla vicenda sono successivamente intervenuti ulteriori pronunciamenti della Corte di cassazione. In particolare, la sentenza n. 10241 del 2013 che ha confermato che il rimborso del 90 per cento spetta a tutti i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 che hanno instaurato il contenzioso entro il 31 marzo 2012, in ottemperanza a quanto stabilito in precedenza dall'ordinanza n. 9577 del 2012 e in controtendenza con la sentenza n. 23589 del 2012 della suprema Corte che, invece, aveva previsto che i termini per presentare l'istanza per il rimborso scadessero il 1o gennaio 2005.
  Con il comma 665 della legge di stabilità 2015 è stato stabilito che il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007. Pertanto viene attribuito il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Viene rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri di assegnazione dei predetti fondi.
  Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 15026 del 2017), nel rigettare il ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dall'Agenzia Centrale delle Entrate contro una ordinanza di una Sezione della stessa Cassazione con la quale si riconosceva il diritto a ottenere il rimborso delle trattenute versate in eccedenza del 10 per cento anche al lavoratore dipendente, ha confermato il principio secondo il quale il rimborso d'imposta in esame può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cosiddetto sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cosiddetto «sostituito») nella sua qualità di lavoratore dipendente.
  La disposizione di cui all'articolo 16-octies, in aderenza alla citata sentenza, ricomprende nel novero delle misure anche i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.
  Con la seconda modifica è stabilito che il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017), non modificata dalla norma in esame.
  Viene inoltre stabilito che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonché titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualità, l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; al raggiungimento della somma stanziata non si procede all'esecuzione Pag. 34di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dalla norma in esame.
  Infine, è soppresso il quarto periodo con il quale era stabilito che con apposito DM del Ministro dell'economia e delle finanze venissero stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto-legge non afferenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 2-bis istituisce presso il Ministero delle politiche agricole un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero Xylosandrus compactus) che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.
  L'articolo 3 reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.
  A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni (vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato nel corso dell'esame al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni) che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a includere nelle agevolazioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.
  L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.
  L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. La disposizione stabilisce che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento.
  L'articolo 6 semplifica e accelera le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con riguardo in particolare al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione titolare dell'iniziativa di investimento, nonché allo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo Pag. 35tra l'altro il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di Governo.
  L'articolo 6-bis reca una norma volta a incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali nell'ambito del territorio di riferimento. A tal fine viene previsto che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali sopradette, per gli anni 2017-2019 è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato – purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni – nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili.
  L'articolo 6-ter detta disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture, intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture. In sostanza, viene consentito agli enti locali di disporre di uno spazio temporale maggiore (coincidente con il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione) per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio, e quindi non siano più utilizzabili per finanziare l'opera.
  L'articolo 7 detta disposizioni volte a valorizzare i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con la finalità di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee: a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto uno specifico Contratto istituzionale per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019, in cui si indica come soggetto attuatore Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.).
  L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 373 del 2003 – per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria – anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 373 (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte alcune disposizioni, con una delle quali viene previsto che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA; con altra norma si interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica; è stato altresì aggiunta una previsione con cui si dispone l'esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina dettata dall'articolo 11-ter del decreto legislativo n.118 del 2011 (recante la normativa sull'armonizzazione contabile di Regioni ed enti locali) in tema di definizione di ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale e di definizione di ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti Pag. 36contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute. La nuova formulazione della norma si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
  In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell'ambiente, e demandando al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione; viene inoltre disposto l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quelle già previste quelle sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili. Infine, la norma conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l'apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatori all'articolo 261 del Codice dell'ambiente.
  L'articolo 9-ter reca disposizioni per favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate a seguito della chiusura delle contabilità suddette. Conseguentemente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse.
  L'articolo 9-quater interviene sull'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, modificandone il comma 7 al fine di prevedere che – in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale – nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. La norma dispone che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.
  L'articolo 9-quinquies abroga una disposizione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale, il quale aveva a sua volta abrogato, con decorrenza dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore diverse disposizioni normative concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del personale dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani). Pertanto, a seguito della soppressione della norma abrogativa, le citate disposizioni normative – per le quali non si era ancora verificato l'effetto abrogativo – restano in vigore.
  Con la finalità di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-sexies stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in presenza Pag. 37di determinate fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.
  Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 reca uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017-2018 al fine di consentire lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in raccordo con le regioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima, estendendo a nuove situazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'erogazione dell'indennità giornaliera prevista per il settore.
  L'articolo 10-bis interviene in ordine a una misura (di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 2014) con cui si prevede che, ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo presso i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, previsti nella normativa regionale, non rilevano per il triennio 2015/2017 ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel suddetto decreto-legge. In tale ambito l'articolo stabilisce che tale previsione è prorogata fino a tutto il 2019.
  L'articolo 10-ter intende migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua), disponendo, tra l'altro, che l'Agenzia predisponga entro il 31 dicembre 2017 un piano industriale triennale, volto a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività; al termine del triennio, il Ministero della difesa verificherà la sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia, eventualmente individuando le unità produttive per le quali procedere alla liquidazione coatta amministrativa.
  Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale da individuare con appositi provvedimenti, interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, CONI e di altri enti sportivi operanti nel territorio interessato, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inoltre introdotto un contributo di 500.000 euro per il 2017 e di 750.000 euro per il 2018 in favore degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.
  L'articolo 11-bis prolunga all'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n.189 del 2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, ridistribuendo fino al 2018 le risorse stanziate dal medesimo decreto-legge n. 189 ed estendendo all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare alla normativa in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi.
  L'articolo 11-ter prevede che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.
  L'articolo 11-quater autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Pag. 38
  L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa anche seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 49 del 2012 nella materia in questione.
  L'articolo delinea inoltre la disciplina applicabile dal 2018, individuando i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente.
  Con disposizioni inserita presso il Senato viene altresì previsto a favore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e, a decorrere dal 2018, un contributo ordinario di 250.000 euro annui, a copertura degli oneri per i docenti dei corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali.
  L'articolo 12-bis detta disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.
  L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.
  La disposizione prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso a ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.
  L'articolo 13-bis modifica una norma attinente alla disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio (recata dal decreto-legge n. 133 del 2014), con lo scopo di conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del soggetto attuatore della curatela fallimentare in corso, anche al fine di superare alcune possibili problematiche sollevate in un contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato.
  L'articolo 13-ter interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dell'amianto (in relazione alla nota questione della patologia asbesto-correlata) La norma dispone che per tali categorie di lavoratori il periodo di applicabilità dei benefici ai fini del conseguimento del trattamento di pensione, ora previsto per il quadriennio 2015-2018, sia prolungato anche agli anni 2019 e 2020, provvedendo nel contempo a incrementare le necessarie risorse finanziarie.
  L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.
  L'articolo 15-bis interviene sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge n. 62 del 1953, prevedendo che la Commissione medesima può svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione e di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.
  L'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle Pag. 39inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  L'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici. A tal fine la disposizione rende applicabile ai comuni in questione la norma, di cui all'articolo 1, comma 462-ter, della legge n. 232 del 2016, con cui viene stabilito che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle Province delle Regioni a statuto ordinario (e quindi, a seguito delle modifiche recate dall'articolo in commento, anche degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici), conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza di alcune condizioni (il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al 2012 o ad anni precedenti, ovvero le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014).
  L'articolo 15-quinquies, oltre a disporre l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 già autorizzato dal decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane, da ripartire entro il 10 settembre 2017 con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  L'articolo 15-sexies consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio.
  L'articolo 15-septies interviene sulla disciplina relativa alle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e all'istituzione un apposito fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989: in proposito la disposizione pone in capo ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti nel programma la gestione dei contenziosi connessi a tali interventi e ogni onere derivante dagli stessi a valere sulle risorse del fondo istituito dal predetto decreto-legge n. 166 del 1989.
  L'articolo 15-octies detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari.
  L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni volte al contrasto della marginalità sociale e a favorire l'integrazione, costituite rispettivamente da misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché da misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione.
  L'articolo 16-bis assegna alla società Strada dei Parchi un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per l'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.
  L'articolo 16-ter ha la finalità di diminuire gli effetti negativi sui flussi turistici derivanti dalla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni viene autorizzata, anche stanziando le necessarie Pag. 40risorse, la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
  L'articolo 16-quater dispone che le risorse già previste a legislazione vigente ma che, a seguito dell'attività di project review svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, risultano non più necessarie per gli originari progetti di completamento della tratta, possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese connessa con l'itinerario della tratta medesima.
  L'articolo 16-quinquies prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle Infrastrutture, di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto.
  La disposizione modifica inoltre alcune norme in materia di servizi automobilistici interregionali, confermando il termine del 31 gennaio 2018 per l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico per gli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e disponendo che per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, in ordine delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.
  Come già accennato in precedenza, l'articolo 16-sexies modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l'avvio di interventi di immediata riparazione.
  Viene inoltre prorogata, fino al 28 febbraio 2018, la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni.
  La disposizione modifica quindi, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni volte a consentire l'anticipazione di risorse. Si modifica altresì la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea. Viene altresì prorogata al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino a un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 16-septies modifica l'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di inserire il miglioramento della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.
  L'articolo 16-novies dispone un'autorizzazione di spesa pari a 350.000 euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.
  L'articolo 16-decies riguarda le tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano Pag. 41il tonno rosso: la norma dispone pertanto che a decorrere dal 2018, un nuovo decreto del MiPAAF dovrà includerle, a richiesta, nel riparto delle quote aggiuntive assegnate all'Italia.
  L'articolo 17 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Segnala quindi fin d'ora la sua intenzione di inserire, nella proposta di parere che si accinge a formulare sul provvedimento, un'osservazione con cui segnalare l'esigenza di integrare l'articolo 4, il quale, nel definire le condizioni per l'istituzione di zone economiche speciali, al comma 2 prevede che esse devono comprendere almeno un'area portuale: a tale riguardo ritiene infatti che la disposizione debba fare riferimento non solo alle aree portuali, ma anche alle zone industriali, in quanto in molte realtà del Mezzogiorno vi è continuità, anche funzionale, tra l'area portuale e la zona industriale, e tali zone industriali meritano anch'esse di essere sostenute.

  Carlo SIBILIA (M5S), pur rilevando come il provvedimento sia, per taluni aspetti, apprezzabile, sottolinea come si tratti, ancora una volta, di misure estremamente mirate e specifiche, le quali segnalano la mancanza, da parte del Governo, di una prospettiva di programmazione circa le politiche da intraprendere in favore del Mezzogiorno.
  In tale contesto stigmatizza inoltre la scelta di inserire talune previsioni agevolative del tutto inconferenti rispetto alla materia oggetto del decreto-legge stesso, evidenziando ad esempio come, sebbene il provvedimento abbia ad oggetto disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, all'articolo 12-bis esso detti norme riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.
  Critica altresì il metodo seguito dalla maggioranza, la quale costringe per l'ennesima volta la Camera a esaminare interventi tanto importanti in un arco di tempo brevissimo, già prevedendo di porre su di esso la questione di fiducia.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia l'astensione del gruppo M5S sul provvedimento.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani prima delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 19.20.