CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 luglio 2017
862.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione. Oltre a misure destinate specificamente alle imprese, esso prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini sia gli investimenti, istituisce zone economiche speciali, interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro. Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale. Nel corso dell'esame presso il Senato, oltre ad alcune modifiche alle norme contenute nel testo del decreto-legge, sono state introdotte numerose nuove disposizioni. Osserva che l'intervento attuato con il provvedimento in esame va a completare le misure contenute nel precedente decreto-legge per il Mezzogiorno n. 243 del 2016, il Masterplan per il Mezzogiorno e i quindici Patti per il Sud, che hanno condotto all'apertura di oltre 700 cantieri.
  In particolare fa presente che l'articolo 1 introduce forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che il termine di trasferimento, in caso di residenza all'estero, decorra entro centoventi Pag. 10giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria e sono altresì stati introdotti i requisiti, per i beneficiari, di non aver fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento, del divieto di essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, infine del non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento che per tutta la durata del rimborso dello stesso). Il finanziamento consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.
  Inoltre, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, con l'articolo 2 si estende la suddetta misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile. L'articolo interviene altresì sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.
  Sempre nel settore agricolo, con l'articolo 2-bis il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione dei fenomeni infestanti (quali il coleottero xylosandrus compactus) che colpiscono i carrubi della Regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.
  L'articolo 3 reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni – vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni – che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad includere nelle agevolazioni Pag. 11per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.
  L'articolo 3-bis contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN), quali strutture di supporto per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.
  L'articolo 3-ter prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. Con l'articolo in esame si dispone che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento.
  Gli articoli 4 e 5 concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com’è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.
  A tal fine all'articolo 4 vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l'istituzione – affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale. Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione – o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale – e da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti.
  L'articolo 5 disciplina i benefici fiscali e le agevolazioni riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (termine elevato dalla Commissione bilancio del Senato in sede referente rispetto ai cinque anni originari) dopo il completamento dell'investimento.
  L'articolo 6 semplifica ed accelera le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con riguardo in particolare al rimborso delle spese in favore dell'amministrazione titolare dell'iniziativa di investimento, nonché allo snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo tra l'altro il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea, cui partecipa un unico rappresentante per ciascun livello di governo. Pag. 12
  L'articolo 6-bis reca una norma volta ad incentivare le regioni alla cessione di spazi finanziari da destinare alla spesa per investimenti da parte degli enti locali nell'ambito del territorio di riferimento. A tal fine prevede che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali sopradette, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato – purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni – nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili.
  Con l'articolo 6-ter si dettano disposizioni volte a facilitare il completamento delle infrastrutture, intervenendo sulla disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011, con riguardo in particolare alle modalità di utilizzo dei ribassi d'asta per il finanziamento delle infrastrutture. In sostanza, si consente agli enti locali di disporre di uno spazio temporale maggiore, coincidente con il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione, per poter rideterminare il quadro economico dell'opera al fine di utilizzare, nell'ambito della stessa, eventuali ribassi d'asta, prima che dette risorse diventino economie di bilancio, e quindi non siano più utilizzabili per finanziare l'opera.
  Con l'articolo 7 si dettano disposizioni volte a valorizzare i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), con la finalità di promuovere la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee: a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto uno specifico Contratto istituzionale per la città di Matera in quanto Capitale europea della cultura 2019, in cui si prevede come soggetto attuatore Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.).
  L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 373 del 2003 – per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria – anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto-legge (numero minimo di 500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti. Presso il Senato all'articolo in esame sono state aggiunte alcune disposizioni, con una delle quali si prevede che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi della legge fallimentare rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA; con altra norma si interviene sulle garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica; è stato infine aggiunta una norma (e modificata conseguentemente la rubrica dell'articolo) con cui si dispone l'esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dalla disciplina dettata dall'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 (recante la normativa sull'armonizzazione contabile di Regioni ed enti locali) in tema di definizione di ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale e di definizione di ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 Pag. 13del 2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge n. 91 del 2014). Il nuovo testo si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
  In attuazione della normativa comunitaria volta alla riduzione dell'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero, l'articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, affidando importanti attività informative al CONAI (Consorzio nazionale degli imballaggi), in coerenza con i principi contenuti nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), e demandando al medesimo il compito di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse in questione. Si dispone inoltre l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi e diciture per fornire informazioni adeguate ai consumatori (aggiungendo a quelle già previste le informazioni sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente, sulle misure necessarie alla riduzione del loro utilizzo, sulla sostenibilità ambientale delle buste biodegradabili e compostabili), nonché atte a consentire il riconoscimento delle borse di plastica commerciabili. Infine, si conferma anche per la violazione delle disposizioni in esame l'apparato sanzionatorio previsto dalla disciplina in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, per garantire alle nuove disposizioni il medesimo livello di tutela vigente in tema di ambiente, introducendo nel contempo alcune nuove misure sanzionatori all'articolo 261 del Codice dell'ambiente.
  L'articolo 9-ter reca disposizioni per favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile trasferite alle regioni, prevedendo che le regioni conseguano nel 2017 un valore positivo del proprio saldo di equilibrio in relazione alle risorse versate a seguito della chiusura delle contabilità suddette. Conseguentemente, per il triennio 2018-2020, le regioni medesime potranno ridurre il proprio obiettivo di saldo per un importo pari agli impegni che in tali anni risulteranno correlati alle risorse.
  L'articolo 9-quater interviene sull'articolo 48 del decreto-legge n. 50 del 2017, modificandone il comma 7 al fine di prevedere che – in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale – nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. Si dispone altresì che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.
  L'articolo 9-quinquies abroga una disposizione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di trasporto pubblico locale che aveva a sua volta abrogato, con decorrenza dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore diverse disposizioni normative concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e il trattamento giuridico-economico del personale dei servizi di trasporto (ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna in regime di concessione, filovie urbane ed extra urbane, autolinee urbane e autoservizi extra urbani). Pertanto, a seguito della soppressione della norma abrogativa, le citate disposizioni normative – per le quali, peraltro, non si era ancora verificato l'effetto abrogativo – restano in vigore.
  Con la finalità di contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, l'articolo 9-sexies stabilisce che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento, locazione e affitto che intervengano sulle aree incendiate nei due anni successivi al fatto siano trasmessi alle autorità competenti (prefetto e procuratore della Repubblica) e dispone, in presenza di determinate Pag. 14fattispecie (riferibili sostanzialmente ai casi in cui il proprietario sia vittima del reato), l'inapplicabilità della disposizione che vieta il cambio di destinazione dei terreni percorsi da incendi.
  Con riguardo alle problematiche occupazionali, l'articolo 10 reca uno stanziamento di complessivi 40 milioni di euro per il biennio 2017-2018 al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno. L'attuazione dei programmi è affidata all'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in raccordo con le regioni interessate. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata inserita una norma in favore dei lavoratori della pesca marittima, estendendo a nuove situazioni di sospensione dell'attività lavorativa l'erogazione dell'indennità giornaliera prevista per il settore.
  Quanto all'articolo 10-bis, con lo stesso si interviene in ordine ad una misura (articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 2014) in cui si prevede che ai fini della tutela del territorio della regione Sardegna, talune assunzioni di carattere temporaneo presso i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, previsti nella normativa regionale, non rilevano per il triennio 2015/2017 ai fini delle norme limitative della spesa per il personale stabilite nel suddetto decreto-legge. Con l'articolo 10-bis tale norma è prorogata fino a tutto il 2019.
  Con l'articolo 10-ter si mira a migliorare l'efficienza economica della gestione di alcune unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua), disponendo tra l'altro che l'Agenzia predisponga entro il 31 dicembre 2017 un piano industriale triennale, volto a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività; al termine del triennio, il Ministero della difesa verificherà la sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia, eventualmente individuando le unità produttive per le quali procedere alla liquidazione coatta amministrativa.
  Al fine di contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, l'articolo 11 consente di attivare, in aree di esclusione sociale da individuare con appositi provvedimenti, interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, CONI e di altri enti sportivi operanti nel territorio interessato, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. È stato inoltre disposto, nel corso dell'esame presso il Senato, un contributo di 500 mila euro per il 2017 e di 750 mila euro per il 2018 agli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.
  L'articolo 11-bis provvede a prolungare all'anno scolastico 2017-2018 l'efficacia delle misure dettate dal decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire in Abruzzo e negli altri territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, ridistribuendo fino al 2018 le risorse stanziate dal decreto-legge medesimo ed, inoltre, estendendo all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare alla normativa in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi.
  L'articolo 11-ter prevede che le risorse – revocate oppure già disponibili a seguito di definanziamenti – relative a interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti da disposizioni legislative (non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti) sono destinate agli stessi interventi nell'ambito delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti. In tal senso viene pertanto modificato l'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione.
  Con l'articolo 11-quater si autorizza una spesa di complessivi 330 milioni di euro per il periodo dal 2017 al 2025 per interventi in materia di edilizia giudiziaria nelle strutture ubicata nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.Pag. 15
  L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo salve le assegnazioni già disposte, nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016 e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017. L'intervento fa anche seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 49 del 2012 nella materia in questione. Oltre a stabilire la disciplina operante per il 2017 l'articolo delinea quella applicabile dal 2018, individuando i criteri e le voci di costo sulla cui base andrà determinato il modello di costo standard per studente. Con disposizioni inserita presso il Senato si è inoltre concesso all'Accademia nazionale di Santa Cecilia un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e, a decorrere dal 2018, un contributo ordinario di 250.000 euro annui, a copertura degli oneri per i docenti dei corsi di perfezionamento nelle varie discipline musicali.
  Con l'articolo 12-bis si dettano disposizioni riguardanti l'assegnazione dei fondi statali di incentivazione in favore dell'Università degli studi di Trento.
  L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191 del 2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento. La disposizione in esame prevede che – qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) – ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.
  Con l'articolo 13-bis si modifica una norma attinente alla disciplina sulla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, recata dal decreto-legge n. 133 del 2014, con lo scopo di conferire certezza ai termini di versamento nei confronti del soggetto attuatore della curatela fallimentare in corso, anche al fine di superare alcune possibili problematiche sollevate in un contenzioso pendente presso il Consiglio di Stato.
  Con l'articolo 13-ter si interviene in tema di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie lavoratori occupati in imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dell'amianto, in relazione alla nota questione della patologia asbesto-correlata. La norma dispone che per tali categorie di lavoratori il periodo di applicabilità dei benefici ai fini del conseguimento del trattamento di pensione, ora previsto per il quadriennio 2015-2018, sia prolungato anche agli anni 2019 e 2020, provvedendo nel contempo ad incrementare le necessarie risorse finanziarie.
  L'articolo 14 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2018, secondo le modifiche apportate al Senato, il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale, cosiddetto dell'iper ammortamento, che, si rammenta, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento.
  L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.Pag. 16
  Si interviene poi, con l'articolo 15-bis, sulla disciplina della Commissione parlamentare per le questioni regionali, recata dall'articolo 52 della legge n. 62 del 1953, prevedendo che la Commissione medesima possa svolgere attività conoscitiva e procedere alla consultazione e di rappresentanti degli organismi rappresentativi degli enti territoriali, nonché dei singoli enti medesimi.
  L'articolo 15-ter sospende, fino al 30 novembre 2017, a beneficio dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, le sanzioni ISTAT relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  L'articolo 15-quater disapplica talune sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno nei confronti dei comuni colpiti da recenti eventi sismici. A tal fine esso modifica per i comuni in questione la norma, costituita dall'articolo 1, comma 462-ter, della legge n. 232 del 2016, in cui si stabilisce che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle province delle regioni a statuto ordinario (e quindi, a seguito dell'articolo in commento anche degli amministratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici), conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza di alcune condizioni (il mancato rispetto del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al 2012 o ad anni precedenti, ovvero le violazioni siano accertate successivamente al 31 dicembre 2014).
  Con l'articolo 15-quinquies, oltre a disporsi l'assegnazione alla città metropolitana di Milano del contributo di 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 già autorizzato dal decreto-legge n. 50 del 2017 in favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali, si autorizza un contributo alle province e alle città metropolitane, sempre per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di complessivi di 100 milioni per il 2017, di cui 72 milioni a favore delle province e 28 milioni a favore delle città metropolitane, da ripartire entro il 10 settembre 2017 con apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  L'articolo 15-sexies consente, in via straordinaria e per il solo anno 2017, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di poter concludere nuove intese con cui rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali appartenenti al proprio territorio.
  Con l'articolo 15-septies si interviene sulla disciplina relativa alle misure per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, con riferimento al programma di interventi e all'istituzione un apposito fondo previsti dal decreto-legge n. 166 del 1989: in proposito l'articolo pone in capo ai soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti nel programma la gestione dei contenziosi connessi a tali interventi e ogni onere derivante dagli stessi a valere sulle risorse del fondo istituito dal citato decreto-legge n. 166 del 1989.
  L'articolo 15-octies detta disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché la prosecuzione, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari.
  L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni volte al contrasto della marginalità sociale ed a favorire l'integrazione, costituite rispettivamente da misure, adottate da appositi Commissari straordinari, volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti, nonché da misure premiali per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione.
  In tema di infrastrutture e trasporti l'articolo 16-bis assegna alla società Strada dei Parchi un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio per l'esecuzione degli interventi di Pag. 17ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 ed A25 resi necessari dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.
  L'articolo 16-ter ha la finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale della cultura italiana 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale della cultura europea 2019. Per tali ragioni viene autorizzata, anche stanziando le necessarie risorse, la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
  Con l'articolo 16-quater si dispone che le risorse già previste a legislazione vigente ma che, a seguito dell'attività di project review svolta sulla Salerno-Reggio Calabria, risultano non più necessarie per gli originari progetti di completamento della tratta, possono essere destinate dall'ANAS al miglioramento della rete stradale calabrese connessa con l'itinerario della tratta medesima.
  L'articolo 16-quinquies prevede l'istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Esso inoltre modifica alcune norme in materia di servizi automobilistici interregionali, confermando il termine del 31 gennaio 2018 per l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico per gli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e disponendo che per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, in ordine delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.
  Con l'articolo 16-sexies si modifica in più parti la legislazione relativa agli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo, tra l'altro, agli interventi di immediata esecuzione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, posticipando a tal fine al 31 dicembre 2017 il termine per l'avvio di interventi di immediata riparazione. Si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni. Vengono quindi modificate, con un aumento dei limiti di risorse da 500 a 700 milioni di euro, le disposizioni volte a consentire l'anticipazione di risorse. Si modifica poi la disciplina in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, anche intervenendo in materia di gestione dei rifiuti. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività di gestione dei materiali derivanti dal crollo di edifici, viene assegnata una somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Si provvede altresì a prorogare al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione per l'assunzione di personale, fino ad un massimo di 20 unità, da parte del Dipartimento della protezione civile. Vengono inoltre esentati dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, facendo salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge.
  L'articolo 16-septies modifica l'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 al fine di inserire il miglioramento Pag. 18della dotazione infrastrutturale e il recupero degli immobili e delle strutture destinati ai servizi per la popolazione tra le tipologie di investimento che gli enti locali colpiti dal sisma dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 possono effettuare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.
  L'articolo 16-octies apporta una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 – articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1o marzo 2010. Con le modifiche in esame tra i soggetti che hanno diritto al rimborso sono ricompresi espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il rimborso di quanto indebitamente versato è effettuato nei limiti della spesa autorizzata. Inoltre, si stabilisce che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
  L'articolo 16-novies dispone un'autorizzazione di spesa pari a 350 mila euro per il 2017 al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.
  L'articolo 16-decies attiene alle tonnare fisse, includendole per il 2018 nelle quote aggiuntive di riparto rispetto alle altre modalità di pesca che, in Italia, riguardano il tonno rosso. Dispone pertanto che a decorrere dal 2018, un nuovo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà includerle, a richiesta, nel riparto delle quote aggiuntive assegnate all'Italia.
  L'articolo 17 reca la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Rocco PALESE (PdL) evidenzia che il provvedimento in esame è l'ennesimo intervento che mira a risolvere i problemi del Mezzogiorno, a pochi mesi di distanza dall'ultimo decreto-legge in materia, il n. 243 del 2016. Ricordando che i problemi del Mezzogiorno sono di antica data e ben noti a tutti, sottolinea in particolare il divario a livello infrastrutturale tra Mezzogiorno e resto d'Italia, che si allarga sempre di più e si ripercuote sul livello di tutti gli altri servizi, dando luogo a innumerevoli disagi per i cittadini.
  A fronte di questa grave situazione non riscontra alcuna seria programmazione complessiva da parte del Governo. A riprova di ciò segnala la carenza, nel provvedimento in esame, di un disegno unitario e la presenza di disposizioni aventi finalità estranee alla crescita del Mezzogiorno, in parte anche a causa delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: basti pensare al contributo di 12 milioni di euro che l'articolo 15-quinquies assegna alla città metropolitana di Milano.
  Ricorda poi i problemi che in passato hanno comportato la perdita di ingenti somme a causa di ritardi nell'utilizzo dei fondi europei, come recentemente accaduto per la Sicilia, che ha perso 172 milioni di euro di fondi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013. Afferma di avere quasi l'impressione che talvolta le regioni meridionali non si attivino adeguatamente per utilizzare i fondi strutturali, per poter poi destinare le relative risorse a finalità improprie, come avvenuto per la Pag. 19Campania con il ripianamento dei buchi di bilancio relativi al trasporto pubblico locale. Poiché le regioni non si dimostrano in grado di rispettare i propri impegni, è necessario che lo Stato adotti misure a tutela degli interessi dei cittadini, come è successo nel settore sanitario con la nomina di appositi commissari.
  Evidenzia peraltro che anche gli organi che dovrebbero attuare una politica per lo sviluppo del Mezzogiorno non si siano sinora dimostrati molto efficaci, come l'Agenzia per la coesione territoriale per il cui funzionamento sono stati stanziati 40 milioni di euro, senza produrre grandi risultati. Né ritiene si possa sperare nell'intervento delle prefetture, le quali, almeno al Sud, non sono in grado di svolgere un simile compito.
  Evidenzia quindi che la priorità assoluta sia ora rappresentata dalla necessità di evitare che gli stanziamenti relativi al ciclo di programmazione 2014-2020 delle risorse europee siano distratti dalle loro finalità.
  Passando all'esame di alcune delle misure contenute nel provvedimento, osserva come l'intervento disciplinato dall'articolo 1, denominato «Resto al Sud», appaia una nuova versione del vecchio prestito d'onore, rivisto e corretto. Al riguardo osserva che si dovrebbero esaminare i risultati del vecchio istituto, per evitare di ripetere gli errori che lo hanno caratterizzato. Segnala come sia stato ripreso anche il contratto istituzionale di programma. Questa ripetizione di interventi gli fa ritenere che si proceda per tentativi e non con una vera programmazione, come si può evincere anche dai ripetuti cambiamenti che hanno riguardato la società Sviluppo Italia, ora Invitalia.
  Osserva che grandi speranze sono oggi riposte nell'introduzione delle zone economiche speciali – ZES e che moltissimi comuni si sono già attivati per entrarne a far parte. Ritiene che si tratti di una misura positiva, che non deve però rimanere scollegata da una programmazione organica.
  Conclude dando atto dello sforzo fatto dal Governo con il provvedimento in esame, che peraltro contiene anche alcuni interventi che potrebbero aiutare a risolvere specifiche problematiche, anche se non ritiene che nel complesso possa essere veramente risolutivo delle problematiche del Mezzogiorno.
  Auspica quindi per il futuro un'azione più organica da parte del Governo per supportare lo sviluppo delle regioni del Sud Italia, anche sul piano delle infrastrutture, per iniziare almeno a dare una speranza di ripresa a quei territori.

  Francesco CARIELLO (M5S), evidenziando preliminarmente di condividere molte delle considerazioni svolte dal collega Palese, sottolinea criticamente tempi e modi dell'esame in corso, che dovrà essere concluso in pochissimi giorni senza possibilità di apportare alcuna modifica.
  Fa presente che il decreto-legge, nel testo approvato dal Governo, aveva una struttura unitaria, con disposizioni effettivamente indirizzate alle regioni del Mezzogiorno. Sottolinea però come il Senato abbia inserito una serie di previsioni che non hanno alcun collegamento con la finalità iniziale del provvedimento, come la celebrazione degli ottanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, il finanziamento in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, previsto da un emendamento sottoscritto dalla senatrice Lanzillotta, e le misure per l'Università di Trento, di cui all'articolo 12-bis, per non parlare del già citato contributo in favore della città metropolitana di Milano. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito alla ratio dell'introduzione di queste disposizioni estranee.
  Con riferimento alla misura denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1, segnala come il principale problema applicativo sia rappresentato dall'apparato burocratico incaricato di darle attuazione, che potrebbe rappresentare un costo e un ostacolo all'operatività del nuovo istituto. In relazione alla banca delle terre abbandonate o incolte, prevista dall'articolo 3, osserva con soddisfazione come sia stata ripresa una misura contenuta Pag. 20in una legge della regione Puglia, di iniziativa del MoVimento 5 Stelle. Per quanto riguarda infine le zone economiche speciali condivide quanto segnalato dal collega Palese in merito alla richiesta di moltissimi comuni di esservi inseriti e alla necessità di un'applicazione oculata e coordinata della disposizione. A tale proposito osserva che forse l'Italia nel suo complesso dovrebbe essere costituita come ZES, in deroga all'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione del suo essere porto di approdo di moltissimi immigrati.
  Lamenta infine che nel provvedimento in esame non è stata affrontata la questione relativa agli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, che ha già costituito oggetto del decreto-legge n. 243 del 2016, conducendo alla nomina di appositi commissari unici, ma che non trova ancora una soluzione definitiva per il mancato stanziamento delle risorse necessarie.

  Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame interviene in un ambito, quello inerente alla crescita economica del Mezzogiorno, che è già stato oggetto di precedenti provvedimenti d'urgenza adottati nel corso della corrente legislatura, ma a differenza di questi ultimi presenta un complesso maggiormente organico e coerente di misure, che coinvolgono anche rilevanti aspetti dello sviluppo sociale e culturale di quei territori. Per quanto il provvedimento stesso non rechi misure esclusivamente indirizzate al sostegno delle aree meridionali del Paese, ritiene tuttavia che la parte preponderante e più significativa delle stesse abbia comunque ad oggetto la promozione del Mezzogiorno. Precisa inoltre che anche i temi che pure riguardano il territorio nazionale nel suo complesso sono comunque volti a porre prioritariamente rimedio a situazioni di particolare disagio registrate nelle aree meridionali del Paese. Per quanto concerne, in particolare, gli interventi a favore di province e città metropolitane, auspica che su tale questione possa assumersi una chiave di lettura quanto più possibile equilibrata ed oggettiva, rammentando al riguardo come già all'indomani della conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 fossero stati approvati pressoché all'unanimità atti di indirizzo parlamentare volti a promuovere ulteriori interventi di sostegno finanziario proprio in favore delle province e delle città metropolitane. In tale quadro, trova pertanto assolutamente pertinente l'attribuzione alla città metropolitana di Milano di un contributo pari a 12 milioni di euro per il 2017, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, sulla base peraltro della specifica intesa in sede di Conferenza Stato-città raggiunta lo scorso 12 luglio, attuativa del sopra citato decreto-legge, osservando tuttavia come il medesimo articolo 15-bis al comma 2 preveda l'attribuzione di ulteriori 28 milioni di euro in favore di altre città metropolitane, quali Napoli e Bari, circostanza quest'ultima senz'altro positiva.
  Per quanto concerne le province, anch'esse destinatarie di un contributo complessivamente pari a 72 milioni di euro, osserva come tra quelle che maggiormente ne beneficeranno vi è la provincia di Caserta, ciò ad ulteriore testimonianza della reale attenzione al Sud che informa il presente provvedimento. Fa presente che lo stanziamento di tali risorse non è ovviamente suscettibile di risolvere il problema delle province nel suo complesso, ma può senz'altro rappresentare un fattore di stimolo e di sostegno nei confronti del Mezzogiorno. Invita altresì ad adottare un criterio equilibrato nella valutazione dei rapporti intercorrenti tra l'intervento dello Stato, a volte considerato eccessivamente invasivo nei confronti dell'autonomia costituzionale delle regioni, e i poteri sostitutivi dallo stesso esercitati in caso di inadempienze degli enti regionali. A suo avviso, non è infatti possibile conseguire un reale sviluppo economico e sociale di determinati territori solo accentrando le decisioni ed avvalendosi eventualmente dei poteri sostitutivi dello Stato, bensì occorre promuovere in loco una classe imprenditoriale e dirigente capace ed adeguata, Pag. 21attivando, come previsto dal presente provvedimento, i Patti territoriali e promuovendo il corretto ed effettivo utilizzo dei fondi strutturali europei, giacché tale sfida potrà essere vinta solo realizzando il giusto compromesso tra le esigenze della centralizzazione e la valorizzazione delle migliori energie locali.
  Tra le misure contenute nel presente provvedimento, esprime apprezzamento per il credito d'imposta automatico in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, nonché per le misure, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, relative alla città di Matera e alle celebrazioni per l'anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci, posto che anche tali interventi possono utilmente concorrere alla promozione, anche sul piano culturale e turistico, del Mezzogiorno italiano. Per quanto attiene, invece, al contributo riconosciuto in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'articolo 12, comma 8-bis, tiene a precisare che i lavoratori di tale ente interessati dalla disposizione sono comunque dipendenti statali.
  In conclusione, ritiene che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento sia stato implementato da misure che hanno consentito di ampliarne e migliorarne i contenuti, anche recependo questioni più volte sollevate nel corso delle discussioni svolte sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno presso la Camera.

  Stefania COVELLO (PD), nel rinviare alle considerazioni già svolte dal collega Marchi per quanto riguarda la questione del sostegno finanziario agli enti locali, attuato secondo una linea d'azione fortemente voluta dal Partito Democratico e dai Governi che si sono succeduti nel corso della presente legislatura, ritiene che le misure contenute nel decreto-legge in titolo, come modificato durante l'esame presso il Senato, testimonino del senso di responsabilità e del livello di approfondimento con i quali l'attuale maggioranza parlamentare ha inteso affrontare le tematiche relative al Mezzogiorno d'Italia, inteso come un moltiplicatore di opportunità, se adeguatamente valorizzato.
  Considera un fatto quasi epocale che il Mezzogiorno finalmente diventi, con il provvedimento in discussione, il vero protagonista delle attenzioni del Governo nonché il destinatario di risorse assai rilevanti e cospicue, distribuite sulla base di criteri selettivi e tutt'altro che indiscriminati, secondo una politica ispirata ad un principio di una seria ed attenta programmazione degli interventi.
  Osserva peraltro come il complesso delle misure varate miri ad un effettivo contrasto alle situazioni di povertà ancora ampiamente diffuse in quelle regioni, tuttavia distinguendosi dalle facili soluzioni di carattere neo-assistenzialista sostenute in particolare dal MoVimento 5 Stelle, quale ad esempio l'introduzione di un reddito di cittadinanza di difficile attuazione concreta. Come evidenziato nella rivista Democrazia Oggi, dedicata ai temi del Mezzogiorno, segnala che un vero contrasto alla condizione di povertà consiste nella promozione di adeguate politiche del lavoro, come già avvenuto nella presente legislatura con l'approvazione del Jobs Act e l'introduzione del credito d'imposta sull'acquisizione dei beni strumentali nuovi.
  Nell'esprimere apprezzamento per le disposizioni relative ai Patti territoriali e ai Masterplan, finalizzati alla realizzazione di cospicui investimenti da oggi fino al 2022, osserva come anche in tal caso le misure ivi previste appaiono dettate sulla base di una efficace politica di programmazione, volta altresì a favorire i processi di avanzamento culturale e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno. Reputa inoltre assai rilevante la misura denominata «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge, che viene estesa dall'articolo 2 anche alle imprese agricole, in quanto indirizzata ad una generazione di giovani compresi tra i 18 e i 35 anni, troppo spesso esclusa da opportunità lavorative, così come le disposizioni relative alle zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 5, che anche il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha lodato Pag. 22in quanto potenziale fattore di sviluppo per l'intero Paese, in virtù anche del collegamento tra le diverse aree portuali interessate. Considera ugualmente significative le misure relative all'estensione di talune forme di ammortizzatori sociali che consentiranno la riqualificazione di determinate categorie di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, di cui in particolare all'articolo 10.
  Auspicando infine che il provvedimento in esame, di cui ritiene il Partito Democratico debba reputarsi orgoglioso e soddisfatto, possa essere sollecitamente approvato anche dalla Camera, si riserva di intervenire nel merito delle misure ivi previste nel corso della successiva discussione in Assemblea.

  Ludovico VICO (PD) esprime preliminarmente apprezzamento per talune misure di carattere strutturale del provvedimento, quali la disposizione denominata «Resto al Sud», l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), quelle relative ai Cluster tecnologici nazionali, nonché quelle in materia di credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi. A suo giudizio, il provvedimento presenta in particolare una nuova sistemazione delle norme di cui alla legge «Nuova Sabatini», che vengono ora nuovamente applicate ed implementate nelle aree del Mezzogiorno, attraverso soprattutto le misure concernenti le diverse forme di ammortamento. Ciò posto, reputa indispensabile, eventualmente già in sede di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2017, procedere ad un monitoraggio circa l'effettiva attuazione del complesso di misure ed interventi ricompresi nel piano Industria 4.0, quale presupposto per poter efficacemente impostare una seria politica di investimenti nel medio periodo o, quantomeno, nel prossimo triennio 2018-2021. Su tale punto specifico ritiene essenziale disporre anche del contributo che potrà provenire dal competente Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce dei dati emersi nella recente, preziosa documentazione elaborata dallo SVIMEZ, posto che la Nuova Sabatini, per quanto apprezzabile, non consente ancora al nostro Paese di agire in maniera pienamente competitiva sulla scena internazionale. Nel valutare positivamente l'impegno finanziario ed il sostegno economico in favore delle aree depresse del nostro Paese messo in campo dal presente provvedimento, osserva altresì come l'articolo 7 dello stesso, pur non stanziando risorse finanziarie aggiuntive, consente tuttavia di salvaguardare impegni di spesa in precedenza assunti e di evitare in tal modo la perenzione delle risorse interessate, nel caso di specie attraverso la valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si chiede se il presente provvedimento sia effettivamente finalizzato a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno o non piuttosto a favorire taluni soggetti imprenditoriali privati. Rammenta in proposito che già con il decreto-legge n. 50 del 2017 si fosse introdotto un trattamento di favore nei confronti della società concessionaria della tratta autostradale A24 e A25, in quella sede adducendo motivazioni connesse alla sicurezza stradale nei territori colpiti dai recenti eventi sismici, ciò nonostante i lauti compensi derivanti dai pedaggi di cui il medesimo concessionario risultava comunque beneficiario. Tanto premesso, si interroga circa la ratio ispiratrice dell'articolo 16-bis del provvedimento in esame, che autorizza il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in favore della medesima società concessionaria, che è risultata peraltro vincitrice in sede giurisdizionale nei ricorsi presentati avverso l'aumento dei pedaggi, ciò nonostante i lavori non siano ancora iniziati. Su tale questione ritiene quindi essenziale acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  Il ministro Claudio DE VINCENTI ritiene in primo luogo doveroso rendere taluni chiarimenti in merito alle questioni puntualmente sollevate da taluni degli intervenuti, riservandosi di svolgere in un secondo momento una riflessione di carattere più generale sul provvedimento in Pag. 23esame, anche alla luce delle considerazioni formulate dal relatore.
  In replica alle osservazioni avanzate dal deputato Palese, contesta in particolare il fatto che le regioni non utilizzerebbero appieno i fondi strutturali europei di cui sono destinatarie per avvalersi dei medesimi per finalità improprie, ad esempio allo scopo di sanare determinate situazioni debitorie bilancio che dovessero venire a determinarsi, come avvenuto nel caso della Campania citato dallo stesso onorevole Palese. Al riguardo, fa infatti presente che in quella fattispecie si è trattato piuttosto dell'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella parte del finanziamento nazionale, che è stato impiegato proprio al fine di liberare gli enti interessati dai debiti che avrebbero di fatto impedito la realizzazione di investimenti.
  Circa poi il presunto fallimento degli interventi posti in essere dall'Agenzia per la coesione territoriale, sempre evocato dal deputato Palese, osserva come, sulla base degli indicatori allo stato disponibili, proprio in virtù dell'operato del predetto ente è stato viceversa possibile il reimpiego al 101 per cento dei fondi europei relativi al periodo di programmazione 2007-2013, con l'eccezione del caso rappresentato dalla regione Sicilia, che tuttavia, sempre grazie alle misure poste in campo dalla medesima Agenzia, rispetto al 2013 ha fatto registrare, già nel 2015, un notevole progresso nell'utilizzo delle risorse, quantificabile nell'ordine di diversi miliardi di euro.
  In particolare, ricorda come da parte della Commissione europea sia recentemente giunto il formale riconoscimento al nostro Paese circa l'utilizzo delle risorse europee relative alla programmazione 2014-2020, rispetto al quale l'Italia si colloca tra i Paesi dell'Unione europea più virtuosi, con il 34 per cento delle risorse attivate, ricomprendendo in tale valore anche i bandi varati, i lavori attualmente in corso e le progettazioni esecutive, ad ulteriore testimonianza del buon lavoro svolto dall'Agenzia per la coesione territoriale.
  Ammette tuttavia che, sul piano della certificazione dei pagamenti, il risultato appare meno brillante, sebbene lo stesso vada interpretato tenendo presente che le amministrazioni interessate sono state fino al 31 marzo 2017 impegnate nella lavorazione delle pratiche relative al periodo di programmazione 2007-2013.
  Fa presente che la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» non rappresenta la riedizione del prestito d'onore, giacché l'importo massimo del finanziamento previsto dalla misura di cui al decreto-legge in esame è pari a circa il doppio del valore massimo del prestito d'onore. Inoltre evidenzia che «Resto al Sud», al contrario dell'altra misura, consente il finanziamento integrale dell'investimento prevedendo che il 35 per cento venga erogato come contributo a fondo perduto e il 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero. Precisa inoltre che anche il prestito d'onore ha rappresentato una misura di successo, considerato l'elevato tasso di sopravvivenza delle imprese sorte a seguito dell'erogazione del prestito, pari a circa due terzi. Sottolinea peraltro che la misura «Resto al Sud» nulla ha a che vedere con i finanziamenti a pioggia, posto che l'attuazione della predetta misura sarà sottoposta ad accurato screening circa la fattibilità e sostenibilità degli stessi.
  Con riferimento alle osservazioni relative alla presunta estraneità di alcune disposizioni ai problemi economici del Mezzogiorno, fa in primo luogo presente di aver trovato fuori luogo le osservazioni del deputato Cariello relative alla destinazione di risorse per consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni di una figura tanto importante per la storia del nostro paese come quella di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.
  Osserva inoltre che, contrariamente a quanto è stato affermato, le norme recanti il contributo alle province e alle città metropolitane, l'istituzione di zone economiche speciali – ZES ed il contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza Pag. 24sulla tratta autostradale A24 e A25 non risultano essere estranee ai problemi del Mezzogiorno. In particolare, fa presente che l'intervento previsto per le province e città metropolitane è stato in primo luogo sollecitato dalle città metropolitane e dalle province del Mezzogiorno. Precisa che l'obiettivo sotteso all'istituzione di zone economiche speciali – ZES è fare in modo che i porti del Mezzogiorno svolgano un ruolo fondamentale nel Mediterraneo per i flussi commerciali navali a seguito dell'apertura del secondo ramo del canale di Suez. In merito al contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 precisa che l'articolo 16-bis, introdotto al Senato a seguito di un emendamento presentato dal Governo, è volto a dare attuazione a quanto espresso dalla Corte costituzionale che ha sancito che è compito dello Stato la manutenzione volta a garantire la sicurezza della rete autostradale.
  In riferimento a quanto sollevato dall'onorevole Palese circa l'assenza di un quadro complessivo, fa presente che il quadro complessivo va costruito passo dopo passo. In particolare evidenzia come gli interventi posti in essere dal Governo nell'ultimo triennio, quali il Masterplan per il Mezzogiorno ed i Patti per il Sud, il primo decreto-legge varato nel 2016 per lo sviluppo del Mezzogiorno e il credito d'imposta per le imprese meridionali, unitamente al decreto, in via di emanazione, concernente l'equa distribuzione sul territorio delle risorse ordinarie in conto capitale, contribuiscano al disegno di questo quadro complessivo. Evidenzia inoltre come non ci sia mai stato un sostegno così forte per le imprese del Mezzogiorno, accompagnato dalle misure di sostegno ai giovani.
  Nel procedere ad una disamina delle altre misure presenti nel provvedimento, ricorda il rafforzamento degli strumenti di intervento su Matera; le previsioni contenute nell'articolo 10, concernente il ruolo di ANPAL nel realizzare programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale; le previsioni contenute nell'articolo 11, concernente gli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno; la definizione del costo standard per studente delle università statali, che tiene conto delle problematiche concernenti le università del Mezzogiorno, quali la capacità contributiva degli iscritti e l'accessibilità.
  Fa presente che le norme di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi di cui all'articolo 9-sexies sono improntate essenzialmente su due misure. La prima prevede che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento, nonché i contratti di affitto e di locazione, su aree e immobili situati nelle zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco stipulati entro due anni dal fatto vengano trasmessi al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, nonché la previsione di una misura a tutela della vittima di reato di estorsione. Con l'altra misura si prevede che il divieto di destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni non si applichi al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. Rileva quindi che tali misure sono volte ad agire come deterrente rispetto al compimento di incendi boschivi dolosi, minandone alla radice la convenienza.
  In conclusione, evidenzia come le misure inserite nel decreto, di cui spera di aver delineato la logica complessiva, rappresentino uno dei passi necessari per ridare fiato al Mezzogiorno.

  Francesco CARIELLO (M5S) interviene per precisare meglio quanto espresso nell'intervento precedente, sottolineando come non si trattasse evidentemente di una battuta sulla figura di Antonio Gramsci bensì di una semplice richiesta di Pag. 25chiarimento su quale possa essere l'impatto di una commemorazione sulla crescita economica del Mezzogiorno.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si rammarica di non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di chiarimento circa la ratio ispiratrice dell'articolo 16-bis, che autorizza il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in favore della società concessionario della tratta autostradale A24 e A25.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti, come convenuto ieri nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 18.30 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 15.40.