CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2017
861.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
C. 4469 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e le attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

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  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.1, Borghi 1.2, Arlotti 1.3, Fantinati 1.4, Alfreider 1.5, Russo 1.6, nonché sull'emendamento Tentori 1.7; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Galgano 1.8. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 1.9 e Donati 1.10, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono inserite le seguenti: Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome,». Esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 1.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sentite le regioni, e della Conferenza delle regioni e province autonome».
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.12 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1), premettere il seguente:
  01) al comma 1, lettera b), le parole: «dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi del successivo articolo 4, comma 8»;
   b) al numero 1), sostituire le parole: dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 con le seguenti: ai sensi del successivo articolo 4, comma 8.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Erogazione delle cure termali). – 1. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2. Le prestazioni di assistenza termale garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e le patologie per le quali tali prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, inclusi gli assicurati INPS e INAIL, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, (anche sulla base di proposte contenute negli accordi di cui al comma 8).
  3. Le aziende termali accreditate possono erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria, di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica rispetto a quelli già programmati a tale scopo e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».
  4. Con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è definito il tracciato record e le relative modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario), dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la conduzione di analisi epidemiologiche in ordine alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.
  5. Ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa, nel rispetto di quanto definito dai livelli Pag. 95essenziali di assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti, i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.
  6. Il Ministro della salute, con proprio provvedimento, emana linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del comma 5.
  7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui al comma 8 del presente articolo. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.
  8. L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, con specifico riferimento alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali, ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:, lettera c), numero 1) pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, e dall'articolo 1, comma 1, e le parole:, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.»

  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Russo 1.13, Arlotti 1.14, Alfreider 1.15, Cenni 1.16, Borghi 1.17, Allasia 1.18, nonché sugli identici emendamenti Allasia 1.19, Arlotti 1.21, Borghi 1.22, Alfreider 1.27 e Russo 1.28. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.29; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Plangger 1.31, Benamati 1.92 nonché sugli identici Allasia 1.23, Borghi 1.24, Alfreider 1.25, Russo 1.26 e Benamati 1.30.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.20, mentre invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sugli emendamenti Galgano 1.32, Arlotti 1.33, Benamati 1.39, Tentori 1.40, Donati 1.41 nonché degli identici emendamenti Russo 1.34, Alfreider 1.35, Arlotti 1.36, Borghi 1.37 e Allasia 1.38.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 1.42, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Arlotti 1.43 e Plangger 1.44. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Donati 1.45 e Galgano 1.46; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ricciatti 1.89,1.90 e 1.91, Cenni 1.47 e 1.48. Esprime parere Pag. 96favorevole sugli identici emendamenti Galgano 1.49 e Arlotti 1.50, Fanucci 1.51 nonché sull'emendamento Arlotti 1.52, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Plangger 1.53, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.60. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Allasia 1.55, Russo 1.56, Alfreider 1.57, Fantinati 1.58, Arlotti 1.59 e Borghi 1.61, nonché sull'emendamento Tentori 1.54.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Russo 1.62, Alfreider 1.63, Arlotti 1.64, Allasia 1.65 e Borghi 1.66, nonché degli identici emendamenti Donati 1.67, Alfreider 1.68, Russo 1.69, Arlotti 1.70, Allasia 1.71 e Borghi 1.72.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Donati 1.73, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 11-bis, comma 4, dopo le parole: spese ammissibili sono stabiliti, aggiungere le seguenti:, previo parere della Conferenza delle regioni e le province autonome,».

  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 1.74, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Borghi 1.75, Allasia 1.76, Arlotti 1.77, Fantinati 1.78, Alfreider 1.79, Russo 1.80, nonché sugli emendamenti Tentori 1.81 e 1.82, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

ART. 9.
(Operatore termale).

  1. L'operatore di assistenza termale è l'operatore che, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale resa secondo quanto previsto dal decreto di cui al capoverso successivo svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali di ambito termale, attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, ed assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza delle regioni e province autonome emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali».

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  Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 1.83, mentre invita al ritiro, ovvero esprime parere contrario, sull'emendamento Allasia 1.84, nonché sugli identici emendamenti Alfreider 1.85 e Russo 1.86. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Tentori 1.87 e Donati 1.88.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Schullian 1.01, Cenni 1.02 e 1.03, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alfreider 1.04.

  La sottosegretaria Dorina BIANCHI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Gianluca BENAMATI (PD) ritira tutti gli emendamenti presentati dai deputati del proprio gruppo sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario da parte della relatrice e del Governo.

  Lara RICCIATTI (MDP) ritira i propri emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Allasia 1.1, Borghi 1.2, Arlotti 1.3, Fantinati 1.4, Alfreider 1.5 e Russo 1.6; approva altresì l'emendamento Tentori 1.7 (vedi allegato 2).

  Adriana GALGANO (Misto-CI) ritira il proprio emendamento 1.8 volto a destinare 8 milioni di euro annui per favorire la ripresa degli stabilimenti termali che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017. Preannuncia che presenterà un emendamento di analogo contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

  La sottosegretaria Dorina BIANCHI sottolinea che il parere contrario espresso sull'emendamento Galgano 1.8 è dovuto alla sua eccessiva onerosità. Condividendo nel merito la proposta, invita la deputata Galgano a presentare un emendamento con le medesime finalità che, tuttavia, preveda un minore impegno economico per le casse dello Stato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Allasia 1.9 e Donati 1.10, come riformulati, nonché gli emendamenti Donati 1.11 e Benamati 1.12, come riformulato. Respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Russo 1.13, Alfreider 1.15 e Allasia 1.18, respinge quindi gli identici emendamenti Allasia 1.19, Alfreider 1.27 e Russo 1.28 e approva l'emendamento Benamati 1.29.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.31

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Allasia 1.23, Borghi 1.24, Alfreider 1.25 e Russo 1.26 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Benamati 1.12.

  La Commissione approva l'emendamento Tentori 1.20.

  Adriana GALGANO (Misto-CI) ritira il proprio emendamento 1.32, volto a sopprimere all'articolo 1 la lettera c) del comma 1 che prevede l'esclusione dall'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 (direttiva Bolkestein) delle attività termali e dell'imbottigliamento delle acque minerali. Auspica che, nella riflessione che la relatrice e il Governo si sono riservati di svolgere per l'esame del provvedimento in Assemblea, si segua quanto indicato nella sentenza n. 117 del 2015 dalla Corte costituzionale la quale ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto della concessione termominerale ricade nel campo della direttiva n. 2006/123/UE.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.44

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Russo 1.34, Alfreider 1.35 e Allasia 1.38; approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Galgano 1.42 e gli identici emendamenti Donati 1.45 e Galgano 1.46, nonché gli identici emendamenti Galgano 1.49 e Arlotti 1.50, Fanucci 1.51, Arlotti 1.52, come riformulato.

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  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.53.

  La Commissione approva l'emendamento Tentori 1.60.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Allasia 1.55, Russo 1.56, Alfreider 1.57 e Fantinati 1.58 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Tentori 1.60.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Russo 1.62, Alfreider 1.63 e Allasia 1.64, nonché gli identici emendamenti Alfreider 1.68, Russo 1.69 e Allasia 1.71; approva quindi l'emendamento Donati 1.73, come riformulato.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 1.74 di cui è cofirmatario.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Borghi 1.75, Allasia 1.76, Arlotti 1.77, Fantinati 1.78, Alfreider 1.79 e Russo 1.80, l'emendamento Tentori 1.81, l'emendamento Tentori 1.82, come riformulato, e l'emendamento Borghi 1.83.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che gli emendamenti Allasia 1.84 e gli identici emendamenti Alfreider 1.85 e Russo 1.86 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Allasia 1.84.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tentori 1.87 e Donati 1.88.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 1.01 di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva infine l'articolo aggiuntivo Alfreider 1.04.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il testo quale risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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