CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.30.

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro».
Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 20 luglio scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 26 luglio 2017.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Antonella Incerti, per la sua relazione introduttiva.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la proposta di legge all'esame della Commissione ha come obiettivo fondamentale quello di aggiornare la normativa vigente sulla concessione della «Stella al merito del lavoro».
  Ricorda che si tratta di una decorazione della Repubblica italiana, la cui istituzione risale al regio decreto n. 3167 del 1923 e che, nel tempo, è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Sulla base della legislazione vigente e, in particolare, della legge n. 143 del 1992 e dalla circolare applicativa del Ministero del lavoro n. 6160 del 2002, la «Stella» è concessa ai lavoratori dipendenti che si sono distinti in maniera significativa, tra l'altro, per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. La decorazione comporta il riconoscimento del titolo di «Maestro del lavoro». I decorati, infatti, sono iscritti alla Federazione nazionale dei maestri del lavoro d'Italia, un ente morale che, a norma di statuto, forma e informa i giovani che si avviano al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai problemi relativi alla legalità e alla sicurezza Pag. 140sul lavoro. Inoltre, la Federazione collabora con gli enti preposti alla difesa civile, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, nonché all'assistenza ai disabili e agli anziani bisognosi. Come risulta dalla relazione illustrativa alla proposta di legge, l'attuale numero di iscritti alla Federazione, compresi i residenti all'estero, è di circa 15.000 soggetti. La Federazione è molto attiva e coinvolta in numerosi progetti in collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie, con l'INAIL, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con diverse istituzioni culturali nonché, per la realizzazione delle attività di volontariato in favore degli anziani e dei disabili, con diverse associazioni a livello nazionale.
  La principale fonte di finanziamento è costituita dalla quota sociale annua, pari a circa 30 euro, ripartita tra la sede nazionale, le venti sedi regionali, le novantacinque sedi provinciali e le cinque sedi estere. La relazione illustrativa sottolinea l'insufficienza di tali risorse alla copertura delle spese di gestione e di quelle per garantire l'operatività della Federazione, con conseguenze fortemente limitative sull'attività istituzionale dell'ente. Inoltre, questo si trova ad operare in un contesto politico-economico sensibilmente mutato, anche a causa della profonda crisi economica e delle approfondite e perduranti difficoltà di accesso dei giovani al mercato del lavoro.
  Nell'evidenziare che la proposta di legge in esame si propone di rivedere la normativa sulla decorazione alla luce del contesto fin qui descritto, passando al contenuto del provvedimento, segnala che esso consta di 12 articoli e che l'articolo 1 individua le categorie dei beneficiari dell'onorificenza ai lavoratori subordinati, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nel settore dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. La norma conferma sostanzialmente le categorie di beneficiari attualmente previste, escludendo espressamente i lavoratori autonomi e non riprendendo nella norma primaria la possibilità, prevista dalla circolare n. 6160 del 2002, di insignire dell'onorificenza anche i pensionati delle categorie già richiamate. L'articolo, infine, conferma l'attuale disciplina che conferisce ai beneficiari il titolo di maestro del lavoro e che limita a mille le decorazioni annue, di cui circa la metà a lavoratori che hanno cominciato dalle qualifiche più basse. Non è invece riprodotta la disposizione che oggi stabilisce che qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili saranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.
  Rileva che l'articolo 2 individua i titoli che danno diritto all'onorificenza, stabilendo, a differenza della disciplina vigente, che i singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale devono essere posseduti in concomitanza, e non in alternativa, con uno degli altri meriti elencati.
  Osserva che il successivo articolo 3, nel confermare i requisiti attualmente richiesti, sopprime il riferimento al periodo di lavoro ininterrotto di almeno venticinque anni, introducendo, invece, il riferimento a un periodo di almeno venticinque anni prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, parasubordinato, part-time, disoccupazione involontaria, cassa integrazione e mobilità.
  Passa, quindi, all'articolo 4, che conferma la possibilità di insignire della «Stella» anche i lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.
  Segnala che anche l'articolo 5 conferma la disciplina vigente che regola le modalità di conferimento, il 1o maggio di ogni anno, dell'onorificenza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, se si tratta di lavoratori all'estero, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È confermata anche la possibilità di conferire Pag. 141la «Stella» in memoria di lavoratori, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro.
  Anche la morfologia della decorazione prevista dalla normativa vigente è confermata dall'articolo 6 della proposta di legge in esame, mentre l'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria e, allo scopo di finanziarne l'attività, ai commi 2 e 3, destina un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, contestualmente rifinanziato. Ricorda che l'articolo 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che prevedeva la concessione di un contributo annuo di 260.000 euro per il triennio 2003-2005 per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, fu dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2004.
  Segnala che l'articolo 8 disciplina la procedura dell'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione, modificando e, nel contempo, riducendo la composizione della commissione nazionale preposta all'accertamento dei titoli di benemerenza, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Rileva che la disposizione specifica che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali, di cui rimangono invariati la composizione e i compiti di proposta, non spetta alcun compenso e che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
  Passa, quindi, all'articolo 9, che conferma la vigente disciplina in materia di divieti e di limiti all'applicazione della normativa, riducendo, invece, l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, che può essere fissata tra i 1.000 e i 5.000 euro, in luogo dei limiti attualmente previsti, compresi tra 5.000 e 10.000 euro.
  Osserva che l'articolo 10, conformemente alla normativa vigente, pone a carico del bilancio dello Stato le spese connesse all'acquisto e al conferimento della decorazione, all'organizzazione della cerimonia, alle iniziative per l'assistenza dei soggetti insigniti, nonché all'attività delle commissioni. Tuttavia, a differenza della normativa vigente, la disposizione in esame non prevede alcun limite di spesa per il finanziamento di tali oneri.
  Segnala che l'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non prevista dalla disciplina vigente, in caso di indegnità o condanne penali definitive che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
  L'articolo 12, infine, dispone l'abrogazione della legge n. 316 del 1967 e della legge n. 143 del 1992, recanti la precedente disciplina della concessione della «Stella al merito».
  Da ultimo, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, sottolinea, in particolare, che le modifiche contenute nell'articolo 3 dovrebbero consentire di riconoscere la «Stella al merito» a un numero più significativo di lavoratrici, che con grande difficoltà riescono a raggiungere il requisito, ora previsto, dello svolgimento di un'anzianità lavorativa ininterrotta di almeno venticinque anni.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, considerata la programmazione dei lavori della XII Commissione, il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna. Fa presente, quindi, che, poiché il deputato Davide Baruffi ha comunicato di non potere prendere parte alla seduta odierna, ha provveduto a designare quale relatrice la deputata Marialuisa Gnecchi. Dà, quindi la parola alla relatrice per lo svolgimento della relazione introduttiva e per l'illustrazione della proposta di parere.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, nel segnalare che nel testo approvato dal Senato, il decreto-legge n. 73 del 2017 consta di quindici articoli, fa presente che l'articolo 1 elenca le dieci vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età fino a sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, cui si aggiungono quattro consigliate, che verranno offerte in maniera attiva e gratuita. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono obbligatorie le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. Le ultime quattro vaccinazioni indicate sono obbligatorie, salva la possibilità per il Ministero della salute, sulla base delle risultanze delle verifiche dei dati epidemiologici, di riconsiderare con cadenza triennale e con decreto tale obbligatorietà. A queste dieci vaccinazioni obbligatorie se ne sono aggiunte quattro «consigliate», che saranno offerte in maniera attiva e gratuita: anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Il comma 2 prevede la possibilità di essere esonerati dall'obbligo vaccinale in caso di accertamento dell'immunizzazione a seguito di malattia naturale. Conseguentemente, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. Al comma 4 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale.
  Fa presente che l'articolo 2 assegna al Ministero della salute il compito di promuovere, a decorrere dal 1o luglio 2017, iniziative di comunicazione e informazione istituzionale in materia di vaccini, mentre ai consultori familiari viene attribuito il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni recate dal presente decreto-legge. Inoltre, è previsto l'avvio, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, di iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e delle vaccinazioni, anche coinvolgendo le associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie. Allo scopo, la norma autorizza la spesa di 200.000 euro per il 2017 e destina al finanziamento di tali iniziative anche quota parte delle sanzioni pecuniarie comminate in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 3, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione di minori, a richiedere ai genitori o ai soggetti esercenti la potestà genitoriale la documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l'attestazione della prossima effettuazione. Gli stessi dirigenti hanno l'obbligo di segnalare l'eventuale mancata presentazione della documentazione alle aziende sanitarie territorialmente competenti. La norma precisa, inoltre, che la presentazione della documentazione costituisce requisito per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia. Diversamente, per le altre istituzioni scolastiche la mancata presentazione della documentazione non impedisce l'iscrizione né l'effettuazione Pag. 143degli esami. Ricorda, in particolare, che il comma 3-bis prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentino agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestino servizio una autocertificazione relativa alla propria situazione vaccinale.
  Fa presente che il successivo articolo 3-bis introduce misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali ai fini dell'iscrizione presso gli istituti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 basate su una stretta collaborazione tra i dirigenti scolastici e le aziende sanitarie territorialmente competenti e finalizzate all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori.
  Sulla base dell'articolo 4, i minori che si trovano nell'impossibilità di essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
  L'articolo 4-bis introduce l'anagrafe nazionale vaccini, peraltro già prevista dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, mentre l'articolo 4-ter prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, per le finalità di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, integri gli obiettivi e la composizione revisione dell'Unità di crisi permanente, già istituita presso l'Ufficio di gabinetto del medesimo Ministero, al fine di renderli funzionali alle esigenze di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive nonché di regia sulle azioni da adottare in condizioni di rischio o di allarme.
  Rileva che l'articolo 5 reca le disposizioni transitorie necessarie a permettere il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 alla luce degli adempimenti imposti dal provvedimento in esame. Tra tali disposizioni, segnala la possibilità di prenotazione gratuita delle vaccinazioni obbligatorie anche presso le farmacie convenzionate.
  Passa all'articolo 5-bis, il quale stabilisce che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari, civili e amministrativi, relative a controversie aventi a oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione, di cui alla legge n. 210 del 1992, o ad ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione.
  Sempre in tema di danni da vaccinazioni, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, segnala che l'articolo 5-ter autorizza il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure e nel limite massimo di 359.000 euro nel 2017 e di 1.076.000 euro per il 2018, ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.
  Infine, l'articolo 5-quater estende l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 210 del 1992, che introduce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
  Rileva, infine, che gli articoli 6, 7, 7-bis e 8 riguardano, rispettivamente, le abrogazioni, le disposizioni finanziarie, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore.
  Pertanto, anche alla luce della limitatezza delle competenze della Commissione Pag. 144sulle materie affrontate dal provvedimento, formula su di esso una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Matteo DALL'OSSO (M5S), mettendo preliminarmente in dubbio i requisiti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere e lamenta l'impossibilità per i deputati di introdurre modifiche a causa dei tempi imposti per la sua conversione in legge.
  Giudicando privo di giustificazione l'obbligo relativo a ben dieci vaccinazioni, si chiede se questo, in realtà, non sia motivato dagli interessi economici delle aziende farmaceutiche. Infine, stigmatizza l'indebita intrusione dello Stato nella sfera della libera determinazione dei genitori sulle scelte che interessano i propri figli.

  Ivan CATALANO (Misto-CI) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere, della relatrice, evidenziando che esso è motivato anche da ragioni non strettamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione. Ciononostante, intende attirare l'attenzione della Commissione sulla disposizione, recata dal comma 3-bis dell'articolo 3, che impone ai dipendenti degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie la presentazione di documentazione attestante la regolarità della propria situazione vaccinale, senza, nel contempo, prevedere alcun tipo di sanzione in caso di mancato adempimento di tale obbligo. A suo avviso, ciò rende probabile il prodursi di un contenzioso che metterà a rischio l'attuazione della disposizione. Ritiene, pertanto, utile inserire nella proposta di parere un rilievo specifico al riguardo.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, osserva che, con riferimento alle vaccinazioni obbligatorie sulla base della normativa previgente, pur essendo prevista una disposizione di tenore analogo a quella contenuta nel decreto in esame, alcuni enti territoriali, come la provincia autonoma di Bolzano, hanno preferito non applicare le sanzioni previste dalla legge.
  Sottolinea che, poiché la Costituzione impone la conversione dei decreti-legge nel termine di sessanta giorni, l'esame presso la Camera dei deputati sarà necessariamente limitato in quanto un'eventuale terza lettura potrebbe mettere in dubbio la positiva conclusione dell’iter del provvedimento.

  Irene TINAGLI (PD), riallacciandosi a quanto affermato dal collega Dall'Osso, interviene per sottolineare che i figli non sono proprietà dei genitori ma individui, i cui diritti e interessi devono essere tutelati dallo Stato, anche a dispetto delle scelte che i genitori possono operare.

  Ivan CATALANO (Misto-CI) insiste perché sia inserita nel parere che la Commissione si appresta a votare una specifica osservazione che richiami la circostanza che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, possano essere causa di discriminazione sui luoghi di lavoro dei lavoratori non vaccinati.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.50.

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