CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2017
860.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 luglio 2017.

  Riccardo NUTI (Misto) chiede che la Commissione avvii un rapido ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Nuti, fa presente che il provvedimento in discussione, giunto alla Camera in terza lettura complessiva, è stato già oggetto di una approfondita attività conoscitiva svoltasi presso sia la Commissione Giustizia della Camera che l'omologa Commissione del Senato. Ricorda, inoltre, che sui temi oggetto del provvedimento è stata compiuta una approfondita istruttoria anche dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Pag. 25che ha portato all'approvazione di una «relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». Ciò premesso, si riserva di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, per valutare piuttosto l'opportunità di chiedere eventuali osservazioni scritte in relazione ad aspetti specifici del provvedimento stesso.

  Giulia SARTI (M5S), associandosi alla richiesta del collega Nuti, fa presente che il testo in esame ha subito su alcuni punti rilevanti modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento, come ad esempio quelle sull'applicazione delle misure di prevenzione ai reati contro la pubblica amministrazione, sulle quali ritiene opportuno che la Commissione espleti un'ulteriore attività conoscitiva.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto delle richieste dei colleghi del Movimento Cinque Stelle, ribadisce che le stesse saranno valutate dall'ufficio di presidenza. In ogni caso, fa presente che la Commissione procederà ad acquisire gli atti dell'indagine conoscitiva espletata presso l'altro ramo del Parlamento, anche per verificare le ragioni che hanno portato il Senato a modificare la disposizione della Camera sull'applicazione delle misure di prevenzione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione, prevedendo che tale estensione sia possibile purché sussista il vincolo associativo di cui all'articolo 416 del codice penale.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, concorda con la presidente.

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che sia comunque necessario procedere a delle audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadendo che la questione sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, invita i gruppi a trasmettere entro la giornata di domani le indicazioni in merito alle questioni che potrebbero essere oggetto di approfondimento, specificando i soggetti eventualmente da audire.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono state presentate alcune proposte emendative riferite al provvedimento in titolo (vedi allegato).

  Giulia SARTI (M5S) chiede che sia fissato un ulteriore termine per la presentazione di proposte subemendative agli emendamenti del relatore.

  Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta della collega Sarti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta, precisa che, trattandosi di emendamenti del relatore pervenuti entro il termine già fissato, la prassi non prevede la fissazione di un termine ulteriore per la presentazione di proposte subemendative. Fa notare, inoltre, come tali emendamenti non vadano a modificare l'impianto complessivo della proposta di legge in esame, come invece era fatto da quegli emendamenti dei relatori (in alcuni casi sostitutivi di interi articoli), in relazione ai quali, in passato, sono stati fissati i termini per la presentazione di subemendamenti nonostante che si trattasse di emendamenti presentati nei termini prefissati.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, rileva che i suoi emendamenti sono diretti Pag. 26ad ampliare la materia oggetto della proposta di legge in discussione, recependo le osservazioni e i rilievi espressi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione dal prefetto Cuttaia, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. Per tali ragioni, non ravvisa elementi ostativi in merito all'eventuale riapertura del termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione.

  Giulia SARTI (M5S) fa presente che l'esigenza di presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore deriva dalla circostanza che questi emendamenti, per quanto rientranti nell'ambito della materia della proposta di legge, affrontano comunque tematiche nuove non strettamente riguardanti le disposizioni di tale proposta di legge.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto che un gruppo di opposizione insiste nella richiesta di poter avere il tempo per presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore e che non vi è l'urgenza di concludere l'esame in sede referente, considerato che la proposta di legge non è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ritiene di accogliere la richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, fissando il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, oltre che di subemendamenti agli emendamenti del relatore, alle ore 14 di martedì 5 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 73/2017: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
C. 4595 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 20 luglio, si compone di 15 articoli e reca «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», ampliando l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale.
  Con particolare riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 del provvedimento, sensibilmente modificato dall'altro ramo del Parlamento, stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, e per tutti i minori stranieri non accompagnati, di 10 vaccinazioni, a carattere gratuito, indicate in base al Calendario vaccinale nazionale riferito a ciascuna coorte di nascita. La finalità della norma è quella di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, garantendo il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale.
  Le vaccinazioni obbligatorie sono le seguenti: anti-poliomielitica (lett. a)); anti-difterica (lett. b)); anti-tetanica (lett. c)); anti-epatite B (lett. d)); anti-pertosse (lett. e)); anti-Haemophilus influenzae tipo b (lett. f)).
  Rammenta che il comma 1-bis prevede il predetto obbligo, per i medesimi soggetti, Pag. 27per le seguenti vaccinazioni: anti-morbillo (lett. i)); anti-rosolia (lett. l)); anti-parotite (lett. m)); anti-varicella (lett. n)).
  Evidenzia che il primo periodo del comma 4, prevede che in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al medesimo articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di effettuare le vaccinazioni di cui all'articolo in esame viene poi comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro (il testo originario del decreto prevedeva una sanzione da 500 a 7.500 euro).
  Rammenta che, nel corso dell'esame al Senato, è stata soppressa la previsione che incaricava l'azienda sanitaria locale territorialmente competente di segnalare le violazioni alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza (quale l'eventuale presentazione del ricorso al medesimo tribunale ai fini della pronunzia della decadenza dalla responsabilità genitoriale).
  Osserva che le sanzioni quindi riguardano sia le vaccinazioni già obbligatorie nella disciplina finora vigente, rispetto alla quale si verificano, dunque, un elevamento ed un'unificazione delle stesse, sia le nuove vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia il terzo periodo del comma 4 prevede una preventiva fase di contestazione, da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con conseguente esclusione della sanzione qualora il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita da parte del «decisore territoriale» nella schedula vaccinale in relazione all'età.
  Ricorda che la circolare del Ministero della salute del 10 giugno 2017 stabilisce, inoltre, che la preventiva fase di contestazione sopracitata è, a sua volta, preceduta da due atti, adottati (nei casi di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale) dall'azienda sanitaria locale (e rivolti ai genitori o al tutore). Essi sono costituiti da un invito scritto alla vaccinazione e (in caso di mancata adesione all'invito) da una convocazione con raccomandata A/R per un colloquio; in caso di mancata presentazione al colloquio o di esito negativo dello stesso, l'azienda sanitaria locale procede alla suddetta fase di contestazione.
  Fa presente che le sanzioni in oggetto sono comminate a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori ovvero dei soggetti affidatari. Il quarto periodo del comma 4 fa rinvio, per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Anche in base a tale rinvio, facendo la suddetta disciplina generale riferimento agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme di settore (norme che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale), viene disposto che all'accertamento, alla contestazione ed all'irrogazione provvedono gli organi competenti secondo la disciplina regionale (o delle province autonome).
  Evidenzia che l'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione (di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210), o a ogni altra controversia intesa al riconoscimento del danno da vaccinazione, oppure a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci, non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici. Viene poi posta una disposizione transitoria diretta a stabilire che tale previsione si applica Pag. 28esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge.
  Ciò premesso, propone di esprime parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, evidenzia preliminarmente come non siano ravvisabili i profili di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione dei decreti legge, in secondo luogo, richiama l'attenzione sul fatto che nel provvedimento in esame non sia minimamente affrontata la questione relativa al cosiddetto «consenso informato». In terzo luogo, esprime rilevanti perplessità in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del provvedimento, introdotto dal Senato, che prevedono che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sia un litisconsorte necessario nelle cause relative a controversie che hanno ad oggetto le domande di riconoscimento di indennizzo o di risarcimento del danno da vaccinazione. A tale riguardo, in particolare, ritiene che il ruolo dell'AIFA potrebbe apparire quello di «difensore» in giudizio degli interessi delle grandi case farmaceutiche. Per tali ragioni, rileva la necessità che sia soppresso il richiamato articolo 5-bis.

  Riccardo NUTI (Misto) si associa alle considerazioni del collega Colletti in merito all'articolo 5-bis del provvedimento.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che trova comunque applicazione, laddove sia possibile, la normativa vigente sul consenso informato. Tuttavia, alla luce delle considerazioni del collega Colletti, osserva come, in effetti, all'esito di una più approfondita valutazione, il provvedimento in discussione, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, avrebbe potuto anche contemplare disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di consenso informato.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda con il relatore. Quanto all'articolo 5 bis del provvedimento, fa notare come lo stesso, attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti che devono essere citati in giudizio, sia diretto a introdurre disposizioni di maggiore tutela dei pazienti che abbiano riportato danni da vaccinazione.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede al relatore se sia prevista una copertura finanziaria delle disposizioni di cui al richiamato articolo 5-bis.

  Walter VERINI (PD), relatore, nel replicare al collega Colletti, evidenzia come la questione esuli del tutto dalle competenze della Commissione Giustizia.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in discussione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina per la concessione della decorazione «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale Pag. 29di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.
  Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza, precisando rispetto alla vigente disciplina legislativa che la decorazione è concessa «esclusivamente» ai lavoratori subordinati, «con esclusione dei lavoratori autonomi», dipendenti da imprese pubbliche e private «operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura», anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.
  Rammenta che l'articolo 2 disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi: abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.
  Evidenzia che l'articolo 9 riproduce i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, per cui è vietato il conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. L'unica novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto, che viene ridotta, essendo determinata in un ammontare che va da 1.000 a 5.000 euro (mentre attualmente è da euro 5.000 a euro 10.000).
  Segnala che l'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, non contemplata dalla disciplina vigente. La revoca viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica nei casi in cui l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se l'hanno conseguita antecedentemente, non possono fregiarsene durante il periodo dell'interdizione. Lo stesso articolo prevede altresì una specifica procedura, in base alla quale la proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 30