CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2017
855.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula una proposta di parere in cui si prevede, tra l'altro, una diversa ripartizione, nel biennio 2017-2018, degli oneri derivanti dall'emendamento 4.22, volta ad imputare minori oneri sul 2017 e maggiori oneri sul 2018 rispetto alla documentazione del Ministero della giustizia depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, tenuto conto del tempo ancora necessario per la conclusione dell’iter legislativo del provvedimento in esame.Pag. 91
  Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4505-A Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 2.100 del Governo e 2-bis.200 e 4.200 della Commissione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario riformulare le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2-bis, comma 2, 9-bis comma 2 e 9-ter, comma 2, al fine di ricollegarle all'attuazione dell'articolo a cui ciascuna di esse si riferisce;
    premesso che le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente all'articolo 4, recante disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, presentano criticità laddove impongono, rispetto alla legislazione vigente, che i soggetti ammessi al beneficio recuperino le somme riconosciute come indennizzo nel termine di 18 mesi, imputando il relativo onere, peraltro non quantificato con apposita relazione tecnica, al fondo per interventi strutturali di politica economica, che risulta già destinato ad iniziative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo;
    le citate criticità potrebbero essere superate riformulando gli effetti finanziari e la relativa copertura finanziaria dell'emendamento 4.22, volto a modificare i requisiti di accesso al predetto indennizzo, in modo da tener conto sia degli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 122 del 2016, recante Legge europea 2015-2016, sia degli effetti che ne conseguono per le vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data in vigore della medesima legge, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2-bis, comma 2, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo;
   all'articolo 4, sia approvato l'emendamento 4.22, come risultante dalle seguenti modifiche:
    all'emendamento 4.22, nella parte consequenziale:
     dopo la lettera d), inserire le seguenti parole: sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018»;
   sostituire le parole da: sostituire la lettera g) fino a: successivo all'anno di riferimento con le seguenti: sopprimere la lettera g);
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 01, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Pag. 92recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
   dopo il comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: al comma 4, dopo la parola: oneri inserire la seguente: valutati
   all'articolo 9-bis, comma 2, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo
   all'articolo 9-ter, comma 2, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 18 luglio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.100 del Governo e 2-bis.200 e 4.200 della XIV Commissione.
  Per quanto concerne il fascicolo n. 2 degli emendamenti, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Mazziotti Di Celso 4.020, volto a ripristinare l'articolo 5 del testo originario del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/4080, soppresso nel corso dell'esame in sede referente in recepimento di una specifica condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 giugno 2017.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Tancredi 2.9, volto a rendere obbligatorio l'utilizzo del modello informatizzato della ricetta dei mangimi medicati, prevedendo altresì che la realizzazione del citato modello di ricetta elettronica sia curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare effettiva attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Ferraresi 3.1, che prevede la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che reca disposizioni finalizzate ad assicurare piena attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, come tali volte a sanare il caso EU Pilot 8184/15/JUST avviato dalla Commissione europea per incompleto recepimento della disciplina comunitaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   Ferraresi 4.20, che prevede che l'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 sia elargito in favore delle vittime di reati intenzionali violenti anche per la rifusione delle spese legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura Pag. 93e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge sopra citata, la cui dotazione è configurata dalla normativa vigente in termini di limite massimo di spesa. Si osserva peraltro che la citata modifica alla disciplina vigente potrebbe comportare – in relazione all'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge, prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente provvedimento – un maggior onere rispetto a quello attualmente indicato all'articolo 4, comma 3, del provvedimento medesimo, come tale sprovvisto della occorrente copertura finanziaria. Anche su tale punto è pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo;
   Ferraresi 4.21, che prevede che le vittime di reati intenzionali violenti possano accedere, su richiesta e senza le limitazioni di reddito indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, al gratuito patrocinio legale a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse del citato Fondo, la cui dotazione è configurata dalla normativa vigente in termini di limite massimo di spesa. Si osserva peraltro che la citata modifica alla disciplina vigente potrebbe comportare – in relazione all'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge, prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente provvedimento – un maggior onere rispetto a quello attualmente indicato all'articolo 4, comma 3, del provvedimento medesimo, come tale sprovvisto della occorrente copertura finanziaria. Anche su tale punto è pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo;
   Battelli 4.3, volto ad estendere, attraverso una modifica dei requisiti reddituali, la platea dei soggetti ammissibili all'indennizzo previsto in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016, provvedendo alla copertura degli ulteriori maggiori oneri, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame;
   Ferraresi 4.23, 4.24 e 4.25, che modificano, a vario titolo, la disciplina concernente il riconoscimento dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge n. 122 del 2016 e come tali appaiono potenzialmente suscettibili di ampliare la platea dei soggetti ammessi al beneficio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, anche in considerazione del fatto che le richiamate modifiche potrebbero comportare – in relazione all'estensione dell'indennizzo di cui al capo III, sezione II, della legge n. 122 del 2016 in favore delle vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della predetta legge, prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente provvedimento – un maggior onere rispetto a quello attualmente indicato all'articolo 4, comma 3, del provvedimento medesimo, come tale sprovvisto della occorrente copertura finanziaria;
   Meloni 4.26, che prevede che a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la Pag. 94solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, siano altresì erogate le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse del citato Fondo, la cui dotazione è configurata dalla normativa vigente in termini di limite massimo di spesa;
   Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, che estendono a vario titolo il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il quale presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento, in considerazione del potenziale disallineamento temporale rispetto all'onere derivante dalla concessione dell'indennizzo medesimo, valutato dal provvedimento in esame sul solo anno 2017, per quanto il termine di 120 giorni attualmente previsto dal testo risulti già ampio in relazione ai presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge;
   Giulietti 4.022, volto a reintrodurre l'originario articolo 5 del disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla procedura di infrazione n. 2013/4080, soppresso nel corso dell'esame in sede referente in recepimento di una specifica condizione deliberata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 22 giugno, in considerazione di una quantificazione degli oneri in quella sede ritenuta, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, incongrua. In proposito, si osserva che la proposta emendativa in argomento, nel riproporre le medesime disposizioni contenute nel soppresso articolo 5, provvede ad aggiornare, incrementandola, la quantificazione dei relativi oneri modificando altresì la corrispondente copertura finanziaria. In particolare, essa prevede che agli oneri derivanti dal riconoscimento di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio di un'apposita garanzia dai soggetti passivi che prestano la predetta garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso IVA, ora valutati in 23,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 (in luogo dei 7,3 milioni di euro previsti con la medesima cadenza temporale dal testo iniziale dell'articolo 5), si provveda in parte a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, in parte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 813, della legge n. 208 del 2015, destinate al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in parte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità delle diverse forme di copertura finanziaria previste dalla presente proposta emendativa;
   Giulietti 4.021, che, attraverso l'introduzione dell'articolo 30-bis al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, reca disposizioni concernenti le modalità per la restituzione, in favore del soggetto passivo, dell'imposta sul valore aggiunto non dovuta, fatta eccezione per il caso in cui il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. Essa provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni, valutato in 500 mila euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevedendo altresì l'eventuale applicazione del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi Pag. 95da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla presente proposta emendativa;
   Gianluca Pini 6.1, volto a sopprimere l'articolo 6 del disegno di legge in esame, recante modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE. Al riguardo, pur non attribuendo la relazione tecnica all'articolo oggetto di soppressione effetti di maggior gettito, appare tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo medesimo;
   Dadone 6.022, volto ad assoggettare i tartufi freschi e refrigerati alla aliquota IVA del 4 per cento anziché del 10 per cento, come attualmente previsto dalla normativa vigente, provvedendo alla copertura delle minori entrate, valutate in 1 milione di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame;
   Fantinati 7.020, che rende permanente, con decorrenza dal 2018, la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione, prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. Al riguardo, per quanto alle proroghe in precedenza disposte non fossero stati attribuiti effetti di carattere finanziario, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali riflessi derivanti dal riconoscimento in via permanente della sopra richiamata possibilità di compensazione;
   Ciprini 8.2, volto a ricomprendere anche il trattamento previdenziale nello schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente agli ex lettori di lingua straniera già destinatari di contratti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ciprini 8.3, che ricomprendere nello schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente agli ex lettori di lingua straniera già destinatari di contratti, anche il trattamento previdenziale. L'emendamento prevede altresì, ai fini del riconoscimento delle somme dovute agli ex lettori che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale, che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università possa essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che sembra recare le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame;
   9.050 del Governo, che, nell'assegnare al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina, è volto a disporre il trasferimento, dall'anno 2018, delle risorse – pari a euro 43.404 annui – destinate al funzionamento, adeguamento e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), compresa l'anagrafe equina, spostandole dal capitolo Pag. 967762 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo assicuri che lo spostamento di tali risorse non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività finora svolte dal SIAN a valere sul capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   Fragomeli 10.020, volto a estendere le disposizioni relative al Sistema informatico integrato, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010, al settore idrico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che tale estensione possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Giulietti 11-bis.21, volto a sopprimere l'articolo 11-bis, recante una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero finalizzata all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, per la cui mancata attuazione è stata aperta la procedura di infrazione 2017/0127. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie per mancata o tardiva attuazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   Gianluca Pini 11-bis.20, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provveda all'inserimento, in forma obbligatoria, nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Giulietti 13.021, volto ad attribuire all'ENAC le funzioni di autorità competente nazionale ai sensi del Regolamento (UE) 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   13-bis.051 del Governo, volto, da un lato, ad attribuire, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro al Garante per la protezione dei dati personali, dall'altro, a incrementarne il ruolo organico di 25 unità. Alla copertura dei relativi oneri, quantificati in euro 887.250 per l'anno 2017 e in euro 2.661.750 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Al riguardo, nel segnalare la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri prevista, fa presente che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 reca le necessarie disponibilità.

  Osserva inoltre che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  In merito, infine, agli emendamenti 2.100 del Governo e 2-bis.200 e 4.200 della XIV Commissione, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti puntualmente segnalate dal relatore, ad esclusione delle seguenti, sulle quali esprime invece nulla osta: Giulietti 4.022 e 4.021, per i quali conferma la congruità della quantificazione degli oneri e l'idoneità della relativa Pag. 97copertura finanziaria; 9.050 del Governo; Giulietti 11-bis.21, giacché la soppressione dell'articolo disposta dall'emendamento è dettata dalla necessità di intervenire con uno strumento più celere – il decreto-legge n. 91 del 2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno – per la risoluzione di una procedura di infrazione; Giulietti 13.021; 13-bis.051 del Governo, in merito al quale si conferma la congruità della quantificazione degli oneri e l'idoneità della relativa copertura finanziaria. Esprime inoltre parere contrario sulle seguenti proposte emendative: Daga 10.5, che prevede che le autorità competenti garantiscano l'inter-comparabilità dei dati del monitoraggio delle sostanze, a livello di distretto idrografico, in luogo della mera promozione di intese, con le regioni e le province, atte a garantire l'inter-comparabilità dei dati; Zolezzi 11.06, che mira ad ampliare il novero dei materiali esclusi dall'applicazione della normativa in materia di rifiuti e potrebbe comportare un contrasto con la normativa europea con possibilità di apertura di una nuova procedura di infrazione. Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, inclusi gli emendamenti 2.100 del Governo e 2-bis.200 e 4.200 della XIV Commissione.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.9, 3.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 6.1, 8.2, 8.3, 10.5 e 11-bis.20 e sugli articoli aggiuntivi 4.020, 6.022, 7.020, 10.020 e 11.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 e che esso è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono valutati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 5.369 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, in Gabon per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti che, in base alla Sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo si terranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Gabon. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia.
  In merito alla decorrenza dell'onere dal 2017, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che la prima riunione periodica si svolga nel 2017 in Gabon.
  Con riguardo alle attività di cooperazione previste dalla Sezione II, paragrafo Pag. 983, dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dalla Sezione verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo rimborso delle relative spese.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla Sezione V, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare osserva che, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte, con apposito provvedimento legislativo.
  Non ha alcunché da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza (Sezione III, paragrafo 2) in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione per lo svolgimento di eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, valutati in euro 5.369 annui ad anni alterni a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sul punto non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità. Osserva che, in tale quadro, rimane peraltro fermo che, trattandosi di oneri valutati, dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In relazione al comma 2 dell'articolo 4, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo per il risarcimento di danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante si farà fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non ha nulla da osservare, trattandosi di oneri meramente eventuali.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.
C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica e già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2098), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Quito il 20 novembre 2009.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono valutati dall'articolo Pag. 993, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 5.012 ad anni alterni a decorrere dal 2017 e sono riferiti alle spese relative all'invio di una delegazione composta da due ufficiali, di cui uno con qualifica dirigenziale, a Quito per partecipare agli incontri periodici tra rappresentanti delle Parti che, in base all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, si svolgeranno, presumibilmente una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Ecuador. Al riguardo, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle eventuali ulteriori spese, non considerate dalla relazione tecnica, connesse alle riunioni che si terranno in Italia. In merito alla decorrenza dell'onere dal 2017, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che la prima riunione periodica si svolga nel 2017 in Ecuador.
  Con riguardo alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi Accordi già in vigore, le attività previste dall'articolo verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte previo rimborso delle relative spese.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 9, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Non ha osservazioni, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, valutati in euro 5.012 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, fermo rimanendo che, pur in mancanza di un'espressa disposizione al riguardo, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Fa presente comunque che – come già rilevato dalla Commissione bilancio in precedenti occasioni – trattandosi di oneri «valutati», dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
  Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica precisa che agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, in caso di conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e dunque saranno sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 luglio 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.
Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'Ente Nazionale Risi eserciterà le attività previste dall'articolo 8, recante disposizioni in materia di controlli, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Evidenzia che le sanzioni previste dall'articolo 11 sono irrogate per violazioni di disposizioni non previste dalla normativa attualmente in vigore, quali le norme relative alla denominazione dell'alimento, alla sua qualità chimico merceologica, alle modalità di presentazione del prodotto offerto in commercio e alla classificazione di nuovi prodotti. Precisa che, rispetto agli importi delle sanzioni stabiliti dalla normativa attualmente in vigore, le misure edittali sono state aggiornate sulla base dei nuovi orientamenti legislativi in tema di etichettatura dei prodotti alimentari. Osserva che le sanzioni previste devono intendersi come nuove, in quanto ispirate ai criteri previsti dalla legge delega n. 154 del 2016 e la loro riassegnazione all'entrata nella misura del 50 per cento, ai fini della destinazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia nello svolgimento dei controlli, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che, per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria applicabile nelle more dell'abrogazione della legge n. 325 del 1958, disposta dall'articolo 15 a partire da un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 13 consente di continuare a confezionare e vendere il riso durante tale periodo transitorio conformemente alla normativa di cui al predetto decreto legislativo e la violazione della normativa medesima comporterà l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (atto n. 425);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'Ente Nazionale Risi eserciterà le attività previste dall'articolo 8, recante disposizioni in materia di controlli, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le sanzioni previste dall'articolo 11 sono irrogate per violazioni di disposizioni non previste dalla normativa attualmente in vigore, quali le norme relative alla denominazione dell'alimento, alla sua qualità chimico merceologica, alle modalità di presentazione del prodotto offerto in commercio e alla classificazione di nuovi prodotti;
    rispetto agli importi delle sanzioni stabiliti dalla normativa attualmente in vigore, le misure edittali sono state aggiornate Pag. 101sulla base dei nuovi orientamenti legislativi in tema di etichettatura dei prodotti alimentari;
    le sanzioni previste devono intendersi come nuove, in quanto ispirate ai criteri previsti dalla legge delega n. 154 del 2016 e la loro riassegnazione all'entrata nella misura del 50 per cento, ai fini della destinazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia nello svolgimento dei controlli, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria applicabile nelle more dell'abrogazione della legge n. 325 del 1958, disposta dall'articolo 15 a partire da un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 13 consente di continuare a confezionare e vendere il riso durante tale periodo transitorio conformemente alla normativa di cui al predetto decreto legislativo e la violazione della normativa medesima comporterà l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.