CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.35.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.
Testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto, C. 4098 Nicchi, C. 4433 Marazziti, C. 4441 Vargiu e C. 4483 Rondini, recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato, che si compone di 9 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e i principi dell'intervento legislativo, il quale, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale Pag. 53sull'invecchiamento e in ottemperanza degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, secondo i seguenti princìpi:
   a) promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato;
   b) valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane, della solidarietà e dei rapporti intergenerazionali;
   c) contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;
   d) promozione delle rete tra le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei comuni;
   e) promozione e sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane.

  In tale ambito viene specificato che, ai fini del provvedimento, si considerano persone anziane coloro che sono titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.
  L'articolo 2 reca la definizione di invecchiamento attivo, concetto con il quale si intende il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.
  L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi da parte dei comuni, prevedendo, al comma 1, che i comuni, singoli o associati, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, predispongono progetti volti al coinvolgimento di persone anziane.
  In base al comma 2, sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, le persone anziane che partecipano ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni e dai privati coinvolti nei progetti stessi; esse fruiscono inoltre di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati.
  L'articolo 4 specifica quali debbano intendersi come attività di utilità sociale ai fini del provvedimento, individuando le seguenti tipologie di attività:
   a) sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, auto-aiuto tra persone anziane e promozione della solidarietà tra le generazioni;
   b) vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità, anche temporanea, o affette da malattie;
   c) tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio artistico e ambientale;
   d) valorizzazione delle capacità, delle competenze e dei saperi delle persone anziane;
   e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche;
   f) tutela del decoro urbano e conduzione di terreno adibito ad orto sociale o solidale.

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  Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 5, il quale stabilisce che i comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  Illustra quindi l'articolo 6, il quale disciplina la formazione permanente da destinare agli anziani, prevedendo, al comma 1, che lo Stato promuove, in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione, inter e intra generazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età.
  Il comma 2 prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.
  L'articolo 7, intervenendo in materia di misure per la prevenzione e benessere delle persone anziane, ai commi 1 e 2, stabilisce che il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Viene inoltre prevista la promozione di politiche di sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
  In tale quadro il comma 3 prevede che, per il benessere delle persone anziane sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti sul territorio.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che per gli anni 2017, 2018 e 2019 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
  A tal fine il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo, che avrà una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal comma 2, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di invecchiamento attivo, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria per la quale, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo, di cui all'articolo 8, dall'attuazione delle misure contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che ritiene potrà essere posta in votazione nella seduta di domani.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito Pag. 55dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che nella giornata di lunedì 19 giugno 2017 è stato svolto un Seminario istituzionale a cui hanno partecipato i principali esponenti del settore, che ha consentito di acquisire utili elementi di informazione per l'istruttoria legislativa sul provvedimento. In tale contesto propone di considerare concluso l'esame preliminare e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 27 luglio prossimo.

  Così rimane stabilito.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano.
C. 4456 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che il relatore, Bernardo, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella precedente seduta di esame. Propone quindi di svolgere un ciclo di audizioni informali sul provvedimento, ascoltando i soggetti che saranno specificati nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.