CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.40.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
C. 4565 Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente e relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, segnalando, relativamente ai profili di competenza del Comitato, la presenza di una disposizione che demanda compiti attuativi ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, in contrasto quindi con il costante indirizzo seguito dal Comitato relativamente al ricorso a tale tipologia di fonte. Osserva inoltre che i commi 4 e 5 dell'articolo 5 attribuiscono indistintamente sia alla Società per la Gestione di Attività (SGA) sia al Ministro dell'economia e delle finanze la competenza a costituire patrimoni destinati nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati dalla SGA medesima. Ravvisa pertanto l'opportunità di segnalare alla Commissione tale aspetto, affinché valuti la possibilità di specificare la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere della SGA e del Ministro. Riferisce infine che all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui richiama, quali possibili beneficiari delle misure di ristoro recate dalla medesima disposizione, il coniuge e il convivente more uxorio, sembra porsi un problema di coordinamento con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

  Marilena FABBRI fa presente che è invalsa una prassi secondo la quale il mancato riferimento nei testi di legge alle unioni civili non porrebbe particolari problematiche alla luce della previsione recata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, in forza del quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio Pag. 4e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Essendo peraltro evidente che la citata disposizione reca una clausola di coordinamento riferita all'ordinamento previgente, condivide l'esigenza che i testi di legge successivi all'entrata in vigore alla legge 76/2016 facciano esplicito riferimento all'istituto delle unioni civili.

  Andrea GIORGIS, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4565;
   rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge – preceduto da un ampio preambolo, che dà conto delle motivazioni e del contesto nel quale si collocano le misure introdotte – presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto i suoi 10 articoli recano misure univocamente volte ad avviare la procedura di liquidazione di Banca popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., ad assicurare la continuazione dell'esercizio delle imprese e la cessione delle aziende bancarie, nonché a sostenere mediante risorse pubbliche una fuoriuscita ordinata dal mercato delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza che si discosta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385);

  sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:
   il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come ampiamente derogatorio – implicitamente o esplicitamente – rispetto alla normativa vigente; le previsioni contenenti deroghe esplicite si distinguono tra loro a seconda dell'ambito oggetto di deroga e della precisione del richiamo alla norma derogata; in particolare, molte previsioni richiamano specificatamente disposizioni dell'ordinamento che vengono totalmente o parzialmente derogate (si vedano, per esempio, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 5); altre previsioni contengono invece deroghe a discipline settoriali: in particolare, l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 4, comma 1, derogano, rispettivamente, alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) ed alle norme di contabilità dello Stato; infine, l'articolo 3, comma 2, lettera c), contiene – più genericamente – una sorta di clausola di esclusione onnicomprensiva relativamente all'applicabilità della disciplina urbanistica, ambientale e sulla tutela dei beni culturali, disponendo che “non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile”;
   il provvedimento, all'articolo 6, comma 1, reca una disposizione che – relativamente ai soggetti che possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà – fa riferimento al coniuge e al convivente more uxorio e non appare quindi coordinata con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
   il provvedimento, all'articolo 8, demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di misure tecniche di attuazione della disciplina recata dal decreto-legge. A tale proposito, Pag. 5come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica” e che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: “deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti atipici’, di natura non regolamentare”;

  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:
   il provvedimento, all'articolo 5, comma 4, attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – patrimoni destinati; analogo potere è attribuito dal comma 5 dello stesso articolo al Ministro dell'economia e delle finanze, senza che tuttavia venga specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere dell'una e dell'altro;
   osservato infine che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 8, comma 1, che demanda compiti attuativi di natura meramente tecnica ad un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, si sopprima il riferimento alla “natura non regolamentare” del decreto.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si fa riferimento al coniuge e al convivente more uxorio, andrebbe valutato il coordinamento di tale disciplina con quella recata dalla legge n. 76 del 2016;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto evidenziato in premessa, all'articolo 5, comma 4, andrebbe specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere della SGA e del Ministro, esplicitando, in particolare, se (e in quali termini) il potere del Ministro si configuri come sostitutivo rispetto a quello della SGA.».

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea GIORGIS, presidente, nell'imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza del Comitato per la legislazione, intende rivolgere un ringraziamento non formale agli uffici per la preziosa collaborazione assicurata sia per quanto riguarda lo svolgimento delle ordinarie funzioni consultive dell'organo sia per la pregiata attività di documentazione che fa capo all'Osservatorio sulla legislazione. A tale consolidato campo di attività in quest'ultimo scorcio di legislatura sono state affiancate ulteriori iniziative tradottesi nel ciclo di audizioni concernenti le problematiche Pag. 6connesse alle procedure di attuazione delle leggi e all'esercizio dei poteri normativi attribuiti al Governo. La proficua attività conoscitiva svolta ha, a sua volta, rappresentato la base della discussione sviluppata nel corso del Seminario «Indirizzo politico e vincoli tecnici nei processi di produzione normativa» tenutosi presso la Camera dei deputati il 28 giugno 2017. Al fine di non disperdere il prezioso lavoro svolto, assicura il proprio impegno affinché lo stesso possa tradursi in una pubblicazione e in ulteriori iniziative parlamentari che cercherà di portare a compimento con la fattiva collaborazione del Comitato.
  Formula infine i migliori auguri di buon lavoro al collega Tancredi Turco, che assumerà le funzioni di presidente del Comitato per il successivo turno di presidenza a decorrere dall'8 luglio.

  La seduta termina alle 9.50.