CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 LUGLIO 2017

Pag. 255

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che la deputata Sara Moretto del gruppo del Partito Democratico, ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal gruppo stesso.
  Avverte che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, sottolineato che, in assenza del Governo non potranno essere esaminati gli emendamenti presentati, comunica che è in corso una fruttuosa interlocuzione con i rappresentanti del Governo, in particolare dei Ministeri dei beni culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e della salute.Pag. 256
  Auspica quindi che il provvedimento possa essere nuovamente calendarizzato a partire dalla prossima settimana.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo. Sottolinea, in particolare, che l'Accordo dà concretezza all'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione, laddove si prevede che le «Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività».
  L'Accordo complementare riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Colombia nell'area latino-americana interessata dai più gravi conflitti, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi – segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.
  L'Accordo italo-colombiano si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.
  L'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione dell'Accordo in esame di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.
  In base all'articolo 2, la gestione dell'Accordo è demandata ai rispettivi Ministeri della Difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.
  L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.
  Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  In base all'articolo 5, le parti si impegnano a sviluppare le iniziative commerciali relative alle dotazioni, ai servizi e ad altre aree nel settore della Difesa di mutuo interesse per le parti operative.
  L'articolo 6, in materia di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, prevede che si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, Pag. 257nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di import ed export di materiali di armamento: lo scambio di armamenti potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.
  Rilevante anche l'articolo 8 sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.
  L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni dirette tra le Parti. D'altra parte, l'articolo 13 prevede che la eventuale denuncia dell'Accordo in esame, inoltrata per iscritto da una delle Parti, abbia effetto dopo novanta giorni. L'Accordo sarà altresì emendabile con il consenso reciproco delle due Parti.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo complementare di cooperazione tra Italia e Colombia nel settore della difesa, esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 4.222,40 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Preannuncia sin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
  L'Accordo è composto da un preambolo e undici sezioni.
  La sezione I enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovvero quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.Pag. 258
  La Sezione II determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi: le due Parti contraenti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione nel campo della difesa – eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti verranno tenute alternativamente nelle rispettive capitali, Libreville e Roma, anche allo scopo di esaminare l'opportunità di ulteriori accordi integrativi di quello in esame.
  I settori della cooperazione sono elencati non tassativamente: si individuano in particolare gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.
  Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo, oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, prevedono lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  La Sezione III regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, secondo il principio che ciascuna delle due Parti sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, fermo restando che lo svolgimento di tutte le attività da esso previste sarà subordinato alla disponibilità dei relativi fondi.
  La Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente – salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante.
  La Sezione V disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.
  La Sezione VI, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, regola la cooperazione nello scambio di attrezzature e di mezzi (navi, veicoli, armi, sistemi elettronici, materiali blindati, missili, bombe, mine e munizioni). Peraltro, i Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente. La fornitura di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuata con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai Governi. Le Parti si impegnano altresì a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali da esse sottoscritti.
  Rilevante anche la sezione VII sulla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.Pag. 259
  La sezione VIII è dedicata alla risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che verranno risolte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.
  Le sezioni IX-XI, infine, riportano le consuete clausole finali dell'Accordo, che ha durata illimitata, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualunque momento, con effetto 90 giorni dopo il ricevimento della notifica all'altra Parte contraente. Le Parti potranno altresì stipulare protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione militare, rispettando i rispettivi ordinamenti nazionali. L'Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di note.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Gabon nel settore della difesa, già approvato dal Senato, come già ricordato, il 4 maggio 2017, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 3, comma 1 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2017, la spesa di 5.369 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 – apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Preannuncia sin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.

  Marco DA VILLA (M5S) lamenta preliminarmente che la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento di fatto blindato dall'accordo preventivo tra il Governo e l'Istituto Intesa Sanpaolo Spa. Sottolinea che il Governo ha chiaramente lasciato intendere che non riterrebbe accettabile alcuna modifica del testo che mettesse a repentaglio il ruolo e i vantaggi previsti per il gruppo bancario. Evidenzia altresì come tutti i crediti più rischiosi siano esclusi dalla cessione e destinati alla cosiddetta bad bank. Osserva che l'operazione di salvataggio assistito delle due banche venete è congegnata in modo che i responsabili del reato di bancarotta fraudolenta siano messi al riparo dal rischio di essere giustamente perseguiti, mentre i debiti accumulati dalle banche in questione saranno posti a carico della collettività. Ricorda altresì che la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la cui legge istitutiva è stata definitivamente approvata lo scorso 21 giugno, non è stata ancora insediata e che pertanto, in questo scorcio di legislatura, non avrà tempo per svolgere le sue funzioni.
  Sottolinea altresì la responsabilità politica di chi ha governato la regione Veneto che certamente non ha vigilato su quanto stava succedendo nei due istituti di credito, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema economico e produttivo del territorio. Esprime quindi una valutazione complessivamente contraria al provvedimento in esame che rappresenta l'ennesimo Pag. 260intervento tardivo del Governo rispetto a quanto è stato fatto nei principali Paesi europei per affrontare la crisi di numerosi istituti bancari e tutelari i diritti dei risparmiatori. Il Governo infatti ha lungamente sostenuto la solidità del sistema bancario italiano per poi imporre il cosiddetto bail-in, presentato quale panacea di tutti i problemi. Sottolinea che la valutazione negativa non si limita ai contenuti del decreto in esame ma coinvolge tutta la politica economica nei confronti delle criticità nel sistema bancario italiano.

  Gianluca BENAMATI (PD) intende presentare una valutazione completamente diversa rispetto a quella del collega Da Villa sul provvedimento in esame. Ricorda che, in occasione della riforma delle banche popolari, sono stati più volte strumentalmente evidenziati interessi specifici, mentre le vicende successive hanno dimostrato una situazione di debolezza del Paese. Sottolinea che il dissesto della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca provocherebbe una gravissima crisi del sistema produttivo e industriale del Paese. Ritiene che non si possa attribuire una colpa al Governo e alla maggioranza che hanno preferito applicare, con il consenso delle istituzioni europee, normative nazionali le quali consentiranno di intervenire con un progetto industriale. Nel sottolineare che si presta a facili e strumentali polemiche la cessione al prezzo simbolico di un euro delle attività e passività dei due istituti di credito, evidenzia i profili problematici dell'operazione che consente una tutela degli investitori, dei correntisti, nonché la salvaguardia di un importante complesso aziendale e di migliaia di posti di lavoro.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, sottolinea che i fondi che si erano dimostrati pronti ad acquistare gli istituti di credito non avevano offerto alcuna garanzia per la tutela dei posti di lavoro.

  Alberto BOMBASSEI (CI) ritiene che nel provvedimento in esame non vi siano solo ombre, ma che certamente siano stati commessi errori clamorosi da parte del Governo e delle istituzioni nell'affrontare la crisi del sistema bancario. Sottolinea che in Europa situazioni analoghe sono state risolte con maggiore tempestività, mentre in Italia si è atteso troppo tempo, ricorrendo a misure frammentarie in luogo di interventi sistematici, con evidente impatto negativo sulle attività economiche e produttive e sui titolari di depositi. Sottolinea la necessità di tutelare i diritti degli azionisti e degli investitori, così come quelli dei risparmiatori privati. Confida che il provvedimento in esame sia in grado di risolvere le criticità del sistema creditizio della regione Veneto auspicando che siano accertate e perseguite le responsabilità, in particolare, dei vecchi azionisti e di chi ha certificato i bilanci che rappresentano i principali protagonisti del dissesto dei due istituti bancari. Ritiene infine che, più che della politica, debbano essere chiamate in causa le responsabilità di coloro che istituzionalmente hanno il compito vigilare sul sistema creditizio.

  Adriana GALGANO (CI), in riferimento al prezzo di cessione degli istituti di credito, intende richiamare alcuni commenti di analisti internazionali che hanno sottolineato come Intesa Sanpaolo abbia avuto la possibilità di selezionare gratuitamente buoni asset e che l'acquisizione comporterà circa 250 milioni di utile entro il 2020. A fronte di questi dati non comprende per quale motivo il provvedimento giunga blindato all'esame delle Camere, atteso che il maggiore beneficiario dell'operazione è proprio il gruppo Intesa Sanpaolo. Preannuncia comunque l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Sottolineata infine la necessità di un intervento di salvataggio delle due banche venete, stigmatizza il comportamento dei soggetti istituzionali che non hanno svolto compiutamente i compiti di vigilanza e controllo loro attribuiti.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ringrazia per i contributi alla discussione e si Pag. 261unisce agli auspici di un pronto decollo dell'attività della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario che è la sede più opportuna per tentare la ricostruzione delle responsabilità e di eventuali ritardi nell'attivazione di misure possibili. Ricorda che nella fase antecedente all'entrata in vigore della direttiva sul bail-in, l'Italia ha vissuto un periodo di finanza pubblica caratterizzata da condizioni di eccezionale difficoltà e, in quella fase, un'operazione impegnativa per il risanamento del sistema bancario avrebbe richiesto l'attivazione dell'European Stability Mechanism (ESM) sulla cui opportunità si discusse in una fase in cui le condizioni della finanza italiana avrebbero potuto determinare l'attivazione di meccanismi di controllo rafforzati sul nostro Paese.
  Venendo alla situazione attuale, ricorda che il 26 giugno scorso la Banca centrale europea ha dichiarato la condizione di dissesto dei due istituti veneti. In pari data, il Comitato di risoluzione unico ha escluso l'applicazione dello schema di risoluzione ai due medesimi istituti. Ciò ha escluso un'applicazione piena del bail-in e, quindi, il coinvolgimento non solo di azionisti, ma anche di depositanti sopra i 100 mila euro. Aggiunge che è stata esclusa la ricapitalizzazione preventiva – che pure era stata tentata – perché ai sensi dell'articolo 32 della cosiddetta direttiva BRRD, il meccanismo di ricapitalizzazione preventiva può essere utilizzato per fare fronte a scenari e a stress avversi rafforzati, ma non in caso di copertura di perdite pregresse o attese. Di conseguenza, l'unico strumento attivabile, ai sensi del Testo unico bancario era quello della liquidazione amministrativa coatta dei due istituti. Rileva che nel decreto-legge in esame è stato sperimentato il meccanismo di intervento pubblico della liquidazione coatta assistita. Sottolinea che la liquidazione coatta pura, senza mobilitazione di finanze pubbliche e senza l'intervento del soggetto cessionario, cioè dell'istituto Intesa Sanpaolo, avrebbe comportato le conseguenze evidenziate nel documento di Banca d'Italia depositato ieri presso la Commissione Finanze. Nella nota si legge che in caso di liquidazione pura circa centomila piccole e medie imprese e circa duecentomila famiglie sarebbero state costrette a restituire per intero i crediti (circa 26 miliardi); ne sarebbero con tutta probabilità derivate diffuse insolvenze. I depositanti non protetti dalla garanzia, insieme con gli obbligazionisti senior, avrebbero dovuto attendere i tempi della liquidazione (vari anni) per ottenere il rimborso (circa 20 miliardi). Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) avrebbe dovuto far fronte a un esborso immediato per circa 10 miliardi, e a rivalersi sulla liquidazione negli anni successivi. Data l'incapienza delle risorse prontamente disponibili presso il FITD, il sistema bancario avrebbe dovuto farsi carico di gran parte delle somme necessarie al rimborso dei depositanti in tempi estremamente ristretti. Lo Stato sarebbe stato chiamato all'immediata escussione della garanzia sulle passività emesse dalle due banche per un importo di circa 8,6 miliardi. A fronte di questi dati, ritiene che la scelta effettuata non rappresenti assolutamente un regalo ad Intesa Sanpaolo. In ogni caso, sottolinea che la scelta dell'Istituto è venuta all'esito di una procedura aperta, come riconosciuto dalla Commissione europea che l'ha considerata compatibile con il regime degli aiuti di Stato.
  Al riguardo, richiama ancora i contenuti della nota depositata da Banca d'Italia: «L'acquirente è stato selezionato sulla base di una procedura aperta e trasparente che ha coinvolto sei potenziali acquirenti, tra cui cinque primari gruppi bancari italiani ed esteri (un numero elevato, tenendo conto dei tempi molto stretti imposti dalla procedura) e un grande gruppo assicurativo italiano. I risultati dell'asta sono divenuti noti mercoledì 21 giugno. A conclusione del processo sono pervenute due offerte di acquisto vincolanti. Tra queste, l'offerta di Intesa è risultata nettamente la migliore, in quanto idonea ad assicurare la continuità aziendale e a minimizzare le componenti da lasciare in capo alle due Banche in liquidazione». Pag. 262Nel comprendere che le modalità dell'operazione di cessione degli istituti di credito al valore simbolico di un euro presentino una lettura complessa e si prestino a facili strumentalizzazioni, sottolinea che l'alternativa alla liquidazione assistita dall'intervento pubblico avrebbe avuto esiti esiziali non soltanto per il sistema bancario, ma soprattutto per il tessuto dell'economia reale delle aree di riferimento dei due istituti, che non si limitano al Veneto, ma si estendono a tutto il tessuto dell'economia reale italiana. Considerato l'impegno dell'operazione e l'impatto sui ratios patrimoniali delle aziende di credito, ritiene che l'offerta di Intesa dia le maggiori garanzie per la tenuta complessiva del cessionario e per le aziende poste in liquidazione. Ricorda infine che, in capo alla Società per la gestione delle attività vanno circa 18 miliardi di euro di crediti deteriorati. Sottolinea che il modello di gestione attiva che dovrebbe praticare la Società per la gestione delle attività, secondo la stima della relazione tecnica, dovrebbe condurre ad un recupero di circa 11,6 miliardi di euro con impegni per circa 10,6 miliardi. A fronte di queste cifre, ritiene che il saldo finale dell'operazione per la finanza pubblica italiana potrà essere ragionevole.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.