CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 240

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (C. 4565 Governo) che reca disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., che il 23 giugno scorso la Banca Centrale Europea ha dichiarato in condizione di dissesto (failing or likely to fail). Nella medesima data, il Comitato di risoluzione unico, richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il richiesto requisito dell'interesse pubblico.
  In tali circostanze, le regole europee prevedono l'applicazione delle ordinarie procedure di insolvenza di ciascuno Stato membro, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza, con la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di eventuali aiuti pubblici per facilitare la liquidazione.
  È il caso del Governo italiano che, ritenendo che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative, ha giudicato necessario applicare la normativa del Testo unico bancario (articoli 80-95 del decreto legislativo n. 385 del 1993), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente l'adozione di misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione Pag. 241ordinata della crisi delle banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.
  A tal fine, il 24 giugno scorso il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. è stato notificato alla Commissione europea, che il 25 giugno ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge al nostro esame.
  Passando alla descrizione del provvedimento, segnala che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure previste dal decreto che costituiscano un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea (come anticipato, già intervenuta), che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.
  L'articolo 2 del provvedimento consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: 1. sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere a) e b)); 2. prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera c)); 3. adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.
  Sono previste inoltre specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.
  L'articolo 3 del provvedimento consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa (comma 1), a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione (comma 3) dell'offerta di acquisto più conveniente. Ricorda che tale soggetto è stato in particolare individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno.
  Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali – anche in deroga alle disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi (articolo 3, comma 2). Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 200, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato) (comma 2, lettera a) dell'articolo Pag. 2423 in esame); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.
  Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese, essa si intende autorizzata anche in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
  Il comma 5 dispone che, se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.
  L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete (comma 1). Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: 1) concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; 2) erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; 3) concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; 4. erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.
  Il cessionario anticipa al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2); è previsto uno specifico ordine per il pagamento dei crediti concessi dal cessionario degli asset e per l'escussione delle garanzie statali (comma 3). Si prevede poi lo svolgimento di una due diligence sul compendio ceduto, con possibilità di retrocedere al cedente alcuni beni ed asset aziendali (commi 4 e 7), a specifiche condizioni di legge oppure secondo quanto appositamente previsto dal contratto di cessione (commi 5 e 6).
  L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A.. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.
  L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in Pag. 243strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.
  L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, mentre l'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.
  L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio. L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame.
  L'articolo 10 infine dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Ciò premesso, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Enrico BORGHI (PD) chiede che la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore possa essere votata nella seduta odierna e non nella seduta di domani, già programmata, anche in considerazione dell'assenza di profili problematici con riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione.

  Tino IANNUZZI, presidente, constata la disponibilità dei gruppi a chiudere l'esame del decreto-legge n. 99 del 2017 già nella seduta odierna, come richiesto dal rappresentante del gruppo del PD.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 luglio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01287 Daga: sulla gestione del servizio idrico integrato.