CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2017
849.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il ministro per lo sport, Luca Lotti.

  La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 7 giugno 2017 era stata data comunicazione della trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, da parte del Governo (vedi allegato 1) e che era stato disposto un rinvio per consentirne l'esame. Avverte di essere stata informata dalla Presidente della Camera di una corrispondenza intrattenuta al proposito con l'on. Giancarlo Giorgetti. Ricorda, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di calendarizzare il provvedimento in Assemblea, a partire dal 17 luglio 2017, ciò che impone alla Commissione tempi piuttosto serrati nella conclusione del proprio esame.

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  Maria COSCIA (PD), relatrice, presenta gli emendamenti 2.502, 3.500, 5.500, 5.501 e l'articolo aggiuntivo 3.0500 (vedi allegato 2). Li illustra e ne raccomanda l'approvazione, invitando i colleghi degli altri gruppi a ritirare gli emendamenti presentati.

  Stefano BORGHESI (LNA) rileva che gli emendamenti presentati dalla relatrice vanno nella direzione auspicata dal suo gruppo, sciogliendo alcuni nodi importanti. Ritiene che il complesso delle questioni più spinose sia risolto, con particolare riguardo alla disposizione transitoria. Ringrazia la relatrice per il confronto avuto e la sensibilità dimostrata con la presentazione delle proposte emendative a sua firma. Chiede di poterle in ogni caso valutare con maggiore compiutezza.

  Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede un chiarimento in ordine all'applicabilità della norma transitoria.

  Maria COSCIA (PD) risponde che nella disciplina proposta il presidente del CONI potrebbe svolgere un terzo mandato, senza ulteriori condizioni.

  Simone VALENTE (M5S), pur apprezzando le modifiche proposte dalla relatrice, ritiene che non siano esaurienti. Il suo gruppo quindi non ritirerà gli emendamenti presentati.

  Filippo FOSSATI (MDP) rileva che gli emendamenti della relatrice vanno in una direzione positiva, sebbene ritenga ancora possibile effettuare uno sforzo suppletivo sulla questione dei mandati del presidente del CONI.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per oggi alle ore 17. La seduta già convocata per oggi al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea è, pertanto, sconvocata e il seguito dell'esame è rinviato a domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta del 20 giugno erano stati illustrati gli emendamenti presentati e che vi sono stati diversi rinvii, domanda alla relatrice se intenda intervenire.

  Vanna IORI (PD), relatrice, presenta l'emendamento 1.100, che illustra, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 3).

  Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento 01.01 Bossa, presentato nella seduta del 20 giugno, e lamenta che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento testé depositato dalla relatrice, verranno a considerarsi preclusi tutti gli emendamenti attualmente all'esame della Commissione. Crede che si tratti di un metodo sbagliato, che peraltro fa compiere al testo un passo indietro a motivo della centralità conferita alla città di Reggio Emilia, solo perché essa viene ritenuta un bastione del PD.

  Vanna IORI (PD) sottolinea che la scelta di affidare il coordinamento della rete nazionale degli enti locali e delle Pag. 232aziende sanitarie locali sede di istituti psichiatrici alla Fondazione del Museo San Lazzaro di Reggio Emilia è legata alla sua lunga tradizione in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, fissa il termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti a venerdì 7 luglio alle ore 10. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A..
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, premette che il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. Esso reca misure volte a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche ad un acquirente ed il trasferimento del relativo personale. Ricorda, quindi, che l'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Tale soggetto è stato individuato in Intesa Sanpaolo. Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali – anche in deroga alle vigenti disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Alla VII Commissione è richiesto un parere sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, che detta regole specifiche per la cessione di beni culturali, come definiti ai sensi del relativo Codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  A tal proposito, ricorda che Veneto Banca S.p.a è titolare di una collezione di circa 462 opere d'arte destinate perlopiù al decoro artistico della sede centrale di Montebelluna. Anche Banca Popolare di Vicenza, nell'ambito della propria sede storica di Palazzo Thiene, dimora palladiana, vanta un'importante collezione di opere d'arte, acquisite nel corso degli anni. La pinacoteca di Palazzo Thiene raccoglie una collezione di dipinti di grandi maestri veneti dal XV al XIX secolo. Il medesimo edificio ospita poi il Piccolo Museo Remondini, che raccoglie una collezione, unica nel suo genere, di stampe settecentesche dei Remondini costituita da circa 300 incisioni. Oltre a ciò, numerosi sono i pezzi di ceramiche ottocentesche e monete d'argento risalenti al XVI secolo. Segnala che nel provvedimento in esame viene regolato l'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati ex lege. Ricorda che l'istituto della prelazione artistica è volto a consentire l'acquisizione di nuovi beni di valore culturale e artistico al patrimonio pubblico. Esso è disciplinato dal Capo IV (Titolo I, Parte Seconda) del Codice dei beni culturali del 2004, e specificamente Pag. 233dagli articoli da 59 a 62. In particolare, l'articolo 59 dispone che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso. L'articolo 60 dispone che, nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministero (o la Regione o altro ente pubblico territoriale interessato) ha la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. L'articolo 61, comma 1, fissa l'esercizio della prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, mentre il comma 4 dispone che, in pendenza del termine prescritto dal comma 1, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Segnala che il tratto saliente dell'istituto di prelazione artistica – e che vale a distinguerlo dagli altri casi di prelazione legale – risiede nel fatto che esso riguarda necessariamente ipotesi concrete in cui è stato già concluso un contratto, un atto di alienazione. Nella prelazione artistica, quindi, «lo Stato agisce mediante l'esplicazione di un potere di supremazia e per il conseguimento di un interesse pubblico; in tal caso il trasferimento del bene si attua non già attraverso un rapporto negoziale, ma per effetto di una manifestazione della potestà di imperio dello Stato» (vedi sentenza della III sezione civile n. 2613 del 1962). Sottolinea che rispetto a questa disciplina generale, il provvedimento in esame prevede alcune deroghe. L'articolo 3, comma 2, specifica che la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del Codice dei beni culturali sopracitato) deve essere effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione e che l'applicazione della condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del Codice riguarda la sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica invece il comma 6 del medesimo articolo, il quale prevede che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione solo su una parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. Viene inoltre previsto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano una serie di disposizioni relative a specifici adempimenti amministrativi i quali generalmente caratterizzano le compravendite immobiliari tra privati (come ad esempio allegare il certificato energetico, le planimetrie degli immobili, eccetera), nonché alcune nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

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