CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2017
848.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricordando che nella seduta del 30 maggio scorso la Commissione aveva deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, segnala che presso tale Commissione, nel prosieguo dell'esame in sede referente, è stato presentato l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 13.01 (vedi allegato). Ricorda che la Commissione esaminerà tale proposta emendativa alla luce della prassi consolidata secondo cui gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia ai fini dell'espressione del parere. Tale parere assume una peculiare valenza procedurale: ad esso, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Eleonora CIMBRO, relatrice, con riferimento all'articolo aggiuntivo 13.01, che la collega Quartapelle Procopio ha presentato Pag. 23presso la XIV Commissione al disegno di legge europea per il 2017, segnala che esso concerne interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea. Nell'illustrare l'articolo aggiuntivo all'esame, che segnala di volere sottoscrivere insieme al collega Piras a nome del gruppo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, evidenzia che esso si muove sul terreno della cosiddetta «cooperazione delegata», espressione con cui ci si riferisce, nel quadro del «Codice di condotta dell'UE sulla divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo», ad una modalità di gestione che consente alla Commissione europea di delegare fondi ad uno Stato membro per l'esecuzione di programmi di cooperazione a seguito della firma di appositi «accordi di delega» e, a loro volta, agli Stati membri di trasferire risorse alla Commissione stessa attraverso la firma di «accordi di trasferimento», il tutto al fine di favorire una maggiore concentrazione ed efficacia degli aiuti in quei Paesi partner e settori nei quali più evidente è il valore aggiunto di un donatore specifico, in un'ottica di reciprocità e massimizzazione dell'efficacia dell'aiuto.
  Ricorda che la cooperazione delegata è disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 125 del 2014, dedicato alla partecipazione ai programmi dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea; contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. Inoltre, l'Italia contribuisce, altresì, all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. Ricorda, altresì, che, sempre sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.
  Ciò premesso, evidenzia che la proposta emendativa dispone, al comma 1, che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamenti europei ai sensi del citato articolo 6, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti di tale finanziamento, avvalersi, senza oneri, di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, per la durata degli interventi, nei limiti del finanziamento comunitario ricevuto e alle condizioni previste per l'Agenzia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, recante lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che, per gli interventi in Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, la disposizione si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità degli stessi interventi.
  Passando all'illustrazione del contenuto del comma 2 dell'articolo aggiuntivo, segnala che esso prevede che il controllo della rendicontazione degli interventi possa essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione, nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016, con oneri a carico del finanziamento europeo.
  Sottolinea che la finalità primaria della proposta è, dunque, fare sì che, nelle more del completamento dell'avviato processo di accreditamento dell'Agenzia presso la Commissione europea, sia consentito al MAECI di continuare ad eseguire gli interventi di cooperazione delegata, consentendo agli uffici all'estero del Ministero di reclutare personale specializzato per gestire gli interventi, possibilità che è loro preclusa ad oggi dall'abrogazione della legge n. 49 del 1987.
  Ricorda anche che, come emerso di recente in occasione dell'esame presso la Pag. 24III Commissione dello schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, i fondi per la cooperazione delegata sono pressoché quadruplicati dal 2016 al 2017. Come ha anche affermato il Viceministro Giro nella sua audizione alle Commissioni esteri di Camera e Senato del 30 maggio scorso, la cooperazione delegata è il simbolo del ritorno dell'Italia sulla scena in tema di aiuto allo sviluppo, valorizzato dal passaggio da 3 programmi per 33 milioni di euro a 11 per 126 milioni di euro.
  Ritiene che l'aumento delle risorse finanziarie per la cooperazione delegata dimostra l'affidabilità internazionale dell'Italia in questo settore, ma richiede, altresì, un incremento delle risorse umane chiamate a gestire i vari interventi.
  Sempre relativamente al comma 2 della proposta emendativa, ricorda che per eseguire gli interventi di cooperazione delegata è necessario rafforzare gli strumenti di cui il MAECI dispone per assicurare il controllo sulla rendicontazione prescritto dall'articolo 60, paragrafo 5, comma secondo, del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che, al predetto articolo 60, disciplina la gestione indiretta. Segnala come il corretto e tempestivo svolgimento di tale controllo sia essenziale ai fini dell'attuazione degli interventi, condizionando la regolare erogazione dei finanziamenti da parte dell'Unione europea. Sottolinea che al controllo provvede, attualmente, a norma del decreto ministeriale 3 febbraio 2014, un collegio di tre revisori, uno dei quali, con funzione di presidente, designato dal MAECI tra il proprio personale con qualifica dirigenziale o equiparata, e gli altri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.
  A tal proposito precisa che il comma 2 dell'articolo proposto consente al MAECI di ricorrere, all'occorrenza, anche a revisori o a società di revisione legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, individuati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea. Segnala che di tale facoltà potrà, inoltre, avvalersi l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Nel ribadire che dalle disposizioni dell'articolo aggiuntivo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, segnala che i costi sostenuti per l'avvalimento nei termini esposti di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione e per l'attività di controllo di rendicontazione sono a carico del bilancio comunitario, che finanzia integralmente i programmi affidati dalla Commissione europea in gestione indiretta al MAECI, il quale ne è in ultima analisi responsabile.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo all'esame.

  Il viceministro Mario GIRO si associa alla valutazione favorevole esposta dalla relatrice.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

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