CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2017
847.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in relazione alla richiesta, avanzata da alcuni gruppi, di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente fissata per lunedì 10 luglio prossimo, rileva come, sulla base dei contatti informali intercorsi, tale eventualità non risulti al momento realistica: in questo contesto ritiene che occorra mantenere il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 18 di lunedì 3 luglio, nella prospettiva di avviare l'esame delle proposte emendative nella giornata di martedì 4 ovvero di mercoledì 5, in relazione al numero degli emendamenti che saranno presentati, i quali dovranno essere previamente valutati dalla Presidenza ai fini dell'ammissibilità per materia.
  Per quanto concerne le eventuali audizioni da svolgere ai fini dell'istruttoria sul Pag. 40provvedimento, rileva come, oltre alle richieste formulate nel corso della seduta di ieri, il gruppo M5S ha indicato per iscritto una serie piuttosto nutrita di soggetti che intende ascoltare. Al riguardo, ritiene, in considerazione dei tempi oggettivamente molto ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del disegno di legge, e della necessità di svolgere le audizioni entro il pomeriggio di lunedì 3, prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti, che non sia realisticamente possibile accogliere tutte tali richieste: peraltro, ha già inviato lettere al Governatore della Banca d'Italia e al Presidente della CONSOB, al fine di verificare la loro disponibilità a intervenire in audizione, ovvero a trasmettere alla Commissione memorie scritte. In tale contesto si riserva di verificare tale possibilità anche con ulteriori soggetti dei quali è stata richiesta l'audizione.

  Domenico MENORELLO (CI), nel ringraziare il Presidente per la disponibilità dimostrata accogliendo, nonostante il ristretto arco di tempo disponibile, la richiesta avanzata dai gruppi, di procedere all'audizione dei soggetti coinvolti dalla vicenda delle banche venete poste in liquidazione, ribadisce l'esigenza di approfondire i contenuti del provvedimento e di chiarirne i punti critici attraverso un'adeguata attività istruttoria.
  Chiede quindi che le audizioni richieste abbiano luogo anche oltre il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale risulta fissato, come ricordato dal Presidente, alle ore 18 di lunedì 3 luglio prossimo, potendo svolgersi fino al momento in cui la Commissione voterà il conferimento del mandato al relatore.
  Con riferimento ai soggetti che sarebbe utile ascoltare in audizione, chiede, oltre alle audizioni dei soggetti precedentemente indicati, lo svolgimento dell'audizione dell'amministratore delegato della Banca popolare di Vicenza, Viola, il quale potrà certamente fornire elementi di chiarimento utili.
  Nel sottolineare il fortissimo impatto sociale che il dissesto delle due banche avrà sul territorio della regione Veneto, la quale sarà interessato da una draconiana riduzione di filiali e di posti di lavoro, reputa necessario che, su tali rilevanti aspetti, vengano ascoltati in audizione il Presidente della regione Veneto e le rappresentanze sindacali dei lavoratori coinvolti.

  Carlo SIBILIA (M5S) evidenzia innanzitutto come le forze di maggioranza stiano compiendo un'evidente forzatura del dibattito politico, comprimendo eccessivamente i tempi per l'esame del decreto-legge da parte degli organi parlamentari, e così evitando di dare il giusto spazio per la discussione politica sui contenuti del provvedimento.
  Nel ribadire la totale contrarietà del suo gruppo nei confronti di tutte le misure previste nel decreto-legge, preannuncia l'intenzione di non rinunciare affatto a svolgere un'attività emendativa ampia, volta a modificare radicalmente il testo, non accettando che il Parlamento sia relegato a un ruolo marginale nello svolgimento dell’iter del decreto-legge.
  Con riguardo all'attività istruttoria sul provvedimento, nel confermare le richieste di audizione avanzate nella giornata di ieri dal M5S, evidenzia come alla Commissione debbano essere forniti elementi di conoscenza indispensabili per proseguire l'esame del provvedimento, date le notevoli dimensioni dell'intervento statale, che porterà notevoli benefici a Intesa Sanpaolo, la quale si avvarrà infatti dell'iniezione di liquidità di 5 miliardi di euro, nonché della garanzia statale per un ammontare di 12 miliardi di euro sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione, previste dal decreto-legge.
  A tale proposito ritiene indispensabile posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, chiedendo comunque al Presidente di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire lo svolgimento del maggior numero di audizioni, utilizzando a tal fine anche le giornate successive allo scadere del termine Pag. 41per la presentazione degli emendamenti, fissato per il pomeriggio di lunedì 3 luglio.
  Sempre con riguardo alla grave compressione dei lavori parlamentari voluta dalle forze di maggioranza, sottolinea inoltre come il suo gruppo sia ancora in attesa di ricevere risposta dal Governo a quesiti relativi alla al ruolo svolto dalla Società per la Gestione di Attività (SGA), cessionaria dei crediti deteriorati dei due istituti veneti. Al riguardo, nel rammentare che tali quesiti erano stati posti al rappresentante del Governo intervenuto nella precedente seduta di esame e che lo stesso si era riservato di fornire le risposte all'esito dell'approfondimento di taluni aspetti, chiede al Viceministro se possa fornire gli elementi richiesti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire la richiesta del suo gruppo di svolgere un'ampia attività istruttoria sul provvedimento, sottolinea come la predetta attività sia particolarmente necessaria con riferimento alla vicende che hanno interessato la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, in considerazione della peculiarità degli eventi che si sono succeduti. A tale proposito ricorda in particolare come il Fondo Atlante sia intervenuto nel capitale delle due banche con importanti risorse, che potrebbero avere indotto i risparmiatori a confidare nella possibilità di un risanamento delle banche stesse, ingenerando un ragionevole affidamento in tal senso.
  Reputa quindi essenziale chiarire, attraverso le audizioni richieste, tali delicati aspetti, che potrebbero anche dare luogo a un ampio contenzioso da parte dei soggetti danneggiati dal dissesto delle due banche.

  Daniele PESCO (M5S) si associa in primo luogo alle richieste di audizione avanzate dai deputati del suo gruppo, evidenziando come esse potranno essere utili anche al fine di acquisire elementi per la presentazione di emendamenti sul decreto-legge durante l'esame in Assemblea.
  Con riguardo al ruolo della società SGA, alla quale saranno ceduti i crediti deteriorati delle banche venete, sottopone nuovamente al rappresentante del Governo le domande poste nella seduta di ieri sul provvedimento al Sottosegretario Baretta. Al riguardo, nel sottolineare come non sia possibile reperire dati sui bilanci della predetta società attraverso ricerche nelle banche dati disponibili on line, rileva come tale grave mancanza di trasparenza vada certamente approfondita, riservandosi pertanto di presentare un atto di sindacato ispettivo sulla questione.
  In tale ambito evidenzia infatti come, in base alle norme del decreto-legge, non risulti affatto chiaro il ruolo e le funzioni della società SGA nella procedura di liquidazione dei crediti in sofferenza, posto che, sebbene essa sia indicata nel provvedimento come cessionaria dei crediti in sofferenza dei due istituti, l'effettiva gestione dei crediti stessi appare affidata a Intesa Sanpaolo; chiede quindi che l'Esecutivo faccia chiarezza sull'attività di gestione dei crediti deteriorati che la predetta società sarà chiamata a svolgere, nonché sull'attuale organizzazione della società stessa, anche in termini di risorse umane disponibili.
  Con riferimento alla procedura di selezione all'esito del quale Intesa Sanpaolo è stata individuata come acquirente degli asset della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca chiede altresì che sia ascoltato in audizione l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare se, nell'ambito della predetta procedura di selezione del contraente, siano stati rispettati i previsti criteri di trasparenza.
  Ritiene infatti poco plausibile che gli altri operatori del sistema bancario siano stati informati delle condizioni estremamente vantaggiose previste per l'espletamento della procedura dei liquidazione a favore della banca acquirente delle attività delle due banche mentre, rilevando in ogni caso come, qualora si accertasse che tutte le banche potenzialmente interessate messe al corrente dei termini dell'accordo hanno rifiutato di intervenire nell'operazione, Pag. 42ciò sarebbe il sintomo di una gravissima crisi dell'intero sistema bancario del Paese.
  Alla luce della complessità delle questioni poste, e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, ritiene inoltre debbano essere ascoltati in audizione anche la Corte dei Conti, per i profili relativi agli oneri gravanti sullo Stato, nonché l'ABI.

  Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai quesiti posti circa il ruolo della Società per la Gestione di Attività SpA (SGA), ricorda che essa, interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, venne appositamente costituita per gestire i crediti in sofferenza del Banco di Napoli e che, attraverso un'attività sviluppatasi nel tempo, ha dimostrato grande efficacia, realizzando risultati particolarmente significativi in questo campo. Sulla base di tale ottima performance il Governo ha ritenuto di affidare alla medesima società la gestione dei crediti deteriorati delle due banche poste in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo che essa possa realizzare al meglio gli interessi pubblici, assicurando anche in questo caso un risultato significativo.

  Daniele PESCO (M5S) chiede se il Governo sia entrato nel merito del contratto stipulato tra le due banche poste in liquidazione e Banca Intesa, in quanto in tale contratto sarebbe previsto che la stessa Banca Intesa gestisca le sofferenze delle due banche cedute attraverso un contratto di servicing con la SGA.

  Il viceministro Enrico MORANDO, in merito al quesito posto dal deputato Pesco, rileva come sussistano diversi tipi di sofferenze bancarie: alcune si riferiscono a Banca Intesa e saranno pertanto gestite dalla stessa Banca, mentre altre sofferenze, comprese nell'ambito dell'intervento adottato dal Governo, saranno gestite dalla società SGA.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ribadisce che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 18 di lunedì 3 luglio, rilevando come, alla luce del numero delle proposte emendative che saranno presentate, si procederà a definire meglio l'organizzazione dei lavori della Commissione per il seguito dell'esame del disegno di legge, che, come già ampiamente anticipato, dovrà concludersi entro la prossima settimana. In tale contesto ritiene comunque che l'esame degli emendamenti potrà essere avviato o nel pomeriggio di martedì 4, con l'espressione dei giudizi di ammissibilità sugli emendamenti, ovvero nella giornata di mercoledì 5.
  Informa quindi che proseguiranno i contatti già avviati per verificare quali audizioni sia possibile svolgere, tenendo conto della tempistica già definita e delle disponibilità dei soggetti richiesti ad intervenire in audizione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano.
C. 4456 Bernardo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare la proposta di legge C. 4456 Bernardo, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano, volta a favorire Pag. 43nuovi investimenti al fine di rendere attrattiva la città di Milano rispetto alle imprese multinazionali che potrebbero essere costrette nel prossimo futuro a trasferirsi dal Regno Unito, a seguito della sua uscita dall'Unione Europea.
  Illustra in sintesi la proposta, la quale prevede alcune agevolazioni tributarie per i soggetti esteri che si trasferiscono nella città di Milano. Tali agevolazioni, che in via generale si protraggono per 5 anni e sono condizionate al fatto che le imprese assumano almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato consistono:
   nella riduzione dell'IRAP;
   nell'esclusione a favore dei lavoratori espatriati di alcuni fringe benefit dal reddito imponibile;
   nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per le cessioni di immobili, compresi i terreni;
   nell'applicazione del regime di adempimento collaborativo; accesso alla disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti;
   nell'applicazione della ritenuta sugli utili a titolo di imposta con aliquota all'1,20 per cento.

  In merito rammenta preliminarmente che su tale tematica la Commissione Finanze della Camera il 17 gennaio 2017 ha approvato la risoluzione n. 7-01138 Bernardo, con la quale si impegna il Governo a intraprendere iniziative per favorire la creazione di un distretto finanziario a Milano, in considerazione dell'esito del referendum britannico che ha dato avvio all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
  Rammenta inoltre che attualmente hanno sede a Londra due autorità europee: l'EBA – European Banking Authority (Autorità bancaria europea) e l'EMA – European Medicine Agency (l'Agenzia europea del farmaco). In vista del loro trasferimento i Paesi interessati a ospitare le due autorità dovranno proporre la candidatura entro il 31 luglio. Da quanto si apprende dalla stampa, l'Italia sembra orientata ad accogliere l'EMA a Milano; mentre per l'EBA sembra molto quotata la candidatura di Francoforte, dove ha sede la BCE.
  Passando quindi a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'IRAP di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedendo un'aliquota all'1,50 per cento a favore dei soggetti passivi dell'imposta che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano.
  Per beneficiare dell'aliquota ridotta tali soggetti devono trasferire la residenza fiscale in Italia e devono essere controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti (ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997).
  Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (di cui al comma 1-quater dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).
  La riduzione dell'IRAP spetta a condizione che i soggetti sopra indicati assumano, entro il termine del primo periodo d'imposta di applicazione e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque periodi d'imposta lavoratori Pag. 44con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità (comma 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).
  Al riguardo segnala come l'agevolazione spetti per il periodo d'imposta successivo a quello in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi (comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446). Tuttavia i beneficiari decadono dal diritto alle stesse se non mantengono i requisiti previsti dal comma 1-ter per almeno cinque periodi d'imposta e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori (di cui al comma 1-quinquies) non siano rispettate. In tale caso si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi (comma 3-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446).
  L'articolo 2 in primo luogo interviene sull'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che esclude determinati importi dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, includendovi a favore dei lavoratori espatriati alcuni fringe benefit.
  Pertanto, a favore dei lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia e che sono assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana, non concorrono a formare il reddito:
   le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, per l'abitazione principale, per la fruizione, anche da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, e per i viaggi da e verso la destinazione di residenza originaria (ai sensi della nuova lettera i-ter) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR);
   le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, per la parte eccedente le somme e i valori percepiti da soggetti aventi la medesima qualifica nell'ambito della stessa società o della stessa stabile organizzazione. Ai fini delle determinazione della parte eccedente non si tiene conto delle somme e dei valori di cui alla citata lettera i-ter) (ai sensi della nuova lettera i-quater) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR);

  Il nuovo comma 9-bis del predetto articolo 51 del TUIR – introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) – individua i lavoratori espatriati cui si applicano le suddette norme. Si tratta di lavoratori che acquisiscono la residenza in Italia, assunti da soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano, e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni della stessa città metropolitana. I soggetti che li assumono, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1, devono trasferire la residenza fiscale in Italia e devono essere controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (ai sensi del nuovo comma 9-ter dell'articolo 51 del TUIR).Pag. 45
  L'agevolazione per i lavoratori espatriati non è pertanto condizionata al requisito dell'assunzione di almeno 50 lavoratori a tempo indeterminato.
  Il nuovo comma 9-quater stabilisce che le agevolazioni introdotte a favore dei lavoratori espatriati si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore espatriato acquisisce la residenza e per i quattro periodi successivi.
  La lettera b) dell'articolo 2 della proposta di legge modifica la disciplina della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali (di cui all'articolo 96 del TUIR).
  Al riguardo ricorda che il vigente articolo 96, comma 1, primo periodo, del TUIR stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo (ROL) è definito dal comma 2 come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio).
  Con la modifica recata dalla lettera b) è previsto che l'eccedenza sia pienamente deducibile fino all'importo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta e, oltre detto importo, nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
  Evidenzia che tale estensione della deducibilità è prevista in via generale e non è limitata ai soggetti che si trasferiscono dall'estero nel distretto di Milano.
  Al riguardo ricorda che la disciplina della deducibilità degli interessi passivi è stata recentemente modificata dal decreto legislativo n. 147 del 2015. In particolare sono stati inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; è stata abrogata la disposizione che limitava, in capo all'emittente, la deducibilità di interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari emessi; è stata prevista la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.
  La lettera c) dell'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 3-bis nell'articolo 166-bis del TUIR, in tema di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato.
  Viene previsto in particolare che la norma che consente di assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale (corrente), e non il costo storico, si applica anche alle società che acquisiscono la residenza fiscale italiana per effetto di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi (previste dall'articolo 178 del TUIR).
  L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per il trasferimento del diritto di proprietà e per il trasferimento o la costituzione dei diritti reali di godimento relativi a immobili, compresi i terreni, ubicati nella città metropolitana di Milano, con esclusione di quelli aventi ad oggetto i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, se effettuati a favore di soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano. Anche in questo caso è richiesto che i soggetti beneficiari dell'agevolazione trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllati da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. La società controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. In alternativa si può trattare di soggetti di nuova costituzione fiscalmente residenti in Italia, controllati con le medesime modalità Pag. 46da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti. Nel caso di soggetti di nuova costituzione il requisito del controllo si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  Tale agevolazione spetta a condizione che i soggetti sopra indicati assumano o si impegnino ad assumere, entro l'anno solare successivo all'iscrizione del registro delle imprese e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque anni solari lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.
  L'agevolazione spetta per l'anno solare in cui i soggetti interessati abbiano effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano e per i quattro anni successivi.
  I beneficiari decadono dal diritto se non mantengono i requisiti richiesti per almeno cinque periodi d'imposta e le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori non siano rispettate. In tale caso sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli interessi di mora previsti dal comma 4 dell'articolo 55 del Testo unico dell'imposta di registro (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), nel caso in cui il contribuente è assoggettato ad accertamento e gli sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta complementare.
  In merito rammenta che il citato comma 4 dell'articolo 55 del Testo unico dell'imposta di registro prevede che per gli interessi si applicano le disposizioni delle leggi n. 29 del 1961, n. 147 del 1962 e n. 130 del 1978. L'articolo 1 della legge n. 29 del 1961 stabilisce la misura degli interessi moratori: tale norma è stata successivamente modificata (anche dalla legge n. 130 del 1978). Da ultimo il tasso degli interessi è stato fissato dal decreto ministeriale 21 maggio 2009 all'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2010.
  Qualora i trasferimenti abbiano a oggetto immobili non strumentali di imprese costruttrici ovvero immobili di imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi (richiamo all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e gli stessi immobili siano successivamente trasferiti per atto a titolo oneroso o gratuito prima di cinque anni dalla data del loro acquisto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con una soprattassa del 30 per cento.
  L'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa spetta anche per l'acquisto delle pertinenze degli immobili che si trovano nella città metropolitana di Milano, anche se con atto separato. Sono comprese tra tali pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), destinate a servizio degli immobili oggetto dell'acquisto agevolato.
  Le agevolazioni previste dall'articolo 2 sono riconosciute nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
  Le misure che rispettano i criteri fissati nel regolamento de minimis non costituiscono aiuti di Stato secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l'approvazione.
  L'articolo 4 della proposta di legge, intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 del 2015, dispone l'estensione del regime dell'adempimento collaborativo e dei relativi effetti di natura premiale ai soggetti esteri che, indipendentemente dal loro volume di affari o di ricavi, si trasferiscono o effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Tale estensione è condizionata all'assunzione di lavoratori con contratto a Pag. 47tempo indeterminato per almeno 50 unità. Per individuare i soggetti ai quali è rivolta la norma sono richiamati i requisiti introdotti nell'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge n. 446 del 1997 dall'articolo 1 della proposta di legge.
  Al riguardo ricorda che l'adempimento collaborativo è il regime agevolativo – introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 – che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi tributari. Gli effetti di natura premiale connessi al regime sono previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede, in sintesi:
   una procedura abbreviata di interpello preventivo nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;
   l'applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell'impresa;
   l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

  In tale ambito rammenta che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, è stato disciplinato l'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. Il provvedimento disciplina i termini e le modalità applicative attraverso le quali il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può infatti interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'adempimento collaborativo. In fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
  L'articolo 5 della proposta di legge, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede l'estensione dell'accesso all'interpello sui nuovi investimenti per i soggetti esteri che, indipendentemente dal valore del nuovo investimento, si trasferiscono o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Anche in questo caso la possibilità di accedere all'interpello è riconosciuta a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.Pag. 48
  Al riguardo ricorda che l'articolo 2 del richiamato decreto legislativo n. 147 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative. Con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, viene prevista la presentazione di un business plan in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento. Sono dunque valutati i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.
  L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest'ultimo caso a condizione che l'investimento si traduca nello svolgimento di un'attività commerciale o comporti operazioni aventi come target imprese.
  La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l'Agenzia delle entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).
  L'articolo 6 della proposta di legge modifica l'articolo 27, comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, estendendo l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 1,20 per cento ai dividendi distribuiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a società residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  La norma vigente prevede tale ritenuta a titolo di imposta per gli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
  Segnala che la relazione afferma, al riguardo, che la localizzazione in Italia di società holding e di sedi centrali renderebbe più trasparente la struttura societaria, in considerazione delle maggiori informazioni che devono essere fornite al registro delle imprese.
  L'articolo 7 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2018, in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e seguenti, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Propone quindi fin d'ora di procedere, nel mese di luglio, a un Seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dal provvedimento, il quale risulta sottoscritto da numerosi gruppi e assume un rilievo particolarmente significativo, anche in considerazione delle prossime decisioni che dovranno essere assunte in relazione allo spostamento di sede di alcune autorità europee, tra cui in particolare l’European Banking Authority, attualmente ubicate a Londra.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.
Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno scorso.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, come già anticipato nella seduta di ieri, si riserva di formulare una proposta di parere, che sarà trasmessa informalmente via email a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di oggi.

  Carlo SIBILIA (M5S), in considerazione dei tempi già molto ristretti concessi alla Commissione per l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, invita il Presidente a organizzare i lavori della Commissione in modo da riservare il più ampio spazio possibile al prosieguo dell’iter del predetto decreto-legge e da consentire lo svolgimento delle audizioni richieste dal gruppo M5S, posticipando a questo fine, ove necessario, l'esame degli altri provvedimenti inseriti all'ordine del giorno della Commissione: in tale prospettiva ritiene che il voto sulla proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo debba aver luogo successivamente alla conclusione dell'esame del predetto decreto-legge n. 99.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla considerazione espressa dal deputato Sibilia, ricorda che il termine di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame è già scaduto il 12 giugno scorso e che pertanto il Governo sta ancora attendendo il predetto parere. Sotto il profilo organizzativo rileva inoltre, come, molto probabilmente, le votazioni sugli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 99 del 2017 avranno luogo a partire da mercoledì 5 luglio prossimo, e come pertanto, in tale contesto, la Commissione avrà la possibilità di procedere alla votazione sullo schema di decreto nella giornata di martedì 4.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel ribadire come la Commissione abbia a disposizione tempi molto compressi per l'esame del citato decreto-legge n. 99, il quale contiene misure che coinvolgono l'interesse pubblico in maniera rilevante, ribadisce la propria richiesta affinché sia data priorità all'esame del predetto decreto-legge nell'ambito dei lavori della Commissione della prossima settimana. In tale contesto, nel confermare il giudizio estremamente critico del M5S sul complesso delle misure recate dal provvedimento, ribadisce la volontà del suo gruppo di dedicare il massimo impegno all'esame dell'intervento legislativo, nel tentativo di modificare radicalmente il testo del decreto-legge attraverso un'ampia attività emendativa.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che tutti i gruppi politici dedichino grande impegno ed attenzione a tutte le questioni affrontate dalla Commissione, ritenendo che, sebbene nel corso della prossima settimana occorra certamente dare priorità alla discussione del decreto-legge n. 99, sia comunque possibile, anche in tale occasione, affrontare un altro argomento urgente, quale l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 4 luglio prossimo.

  La seduta termina alle 14.15.