CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.45.

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
C. 4554 Governo.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente, in sostituzione del relatore, on. Tancredi Turco, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, segnalando che esso non presenta profili problematici per le competenze del Comitato per la legislazione, ad eccezione del comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo, che richiama un'altra disposizione dell'articolo che viene novellato (l'articolo 22 del decreto-legge n. 237 del 2016), «in quanto compatibile», rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare.

  Marilena FABBRI ritiene che il rilievo formulato dal presidente potrebbe essere oggetto di una osservazione, anche visto che il disegno di legge di conversione è in prima lettura alla Camera.

  Andrea GIORGIS, presidente, accogliendo la proposta dell'on. Fabbri, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4554;
   rilevato che:
    il decreto-legge reca un contenuto puntuale; il suo unico articolo di natura sostanziale interviene infatti a novellare due disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (recante la disciplina Pag. 4dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari), disponendo:
    alla lettera a) del comma 1, l'elevazione da sessanta a centoventi giorni della durata del periodo entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di transazione tra l'istituto di credito e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri (c.d. burden sharing), può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure;
    alla lettera b) del comma 1, la proroga di sei mesi, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, del termine di scadenza delle passività indicate nell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 237 del 2016, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o alla formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;
    il provvedimento non si coordina compiutamente con l'ordinamento vigente all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo, che richiama un'altra disposizione dell'articolo che viene novellato (il comma 10), «in quanto compatibile», rimettendo così all'interprete l'individuazione della normativa effettivamente da applicare;
    osservato che il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
    alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis, del Regolamento, osserva quanto segue:
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, terzo periodo, andrebbe valutata l'opportunità di precisare quale sia la disciplina effettivamente applicabile».

  Il Comitato approva la proposta di parere dal relatore.

  La seduta termina alle 9.55.