CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Atto n. 421.
(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Tino IANNUZZI, presidente, nel segnalare che la seduta odierna è volta a consentire ai colleghi di intervenire per illustrare le proprie eventuali considerazioni sul provvedimento in esame, ricorda che l'espressione del prescritto parere è prevista per martedì 4 luglio.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.10.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame proposte emendative e conclusione – Parere su proposte emendative).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti sul provvedimento in titolo.

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, gli emendamenti Daga 10.5, Gianluca Pini 10.6, Matarrelli 10.8, Daga 10.4, Daga 10.1, Daga 10.2, Daga 10.3, Gianluca Pini 10.7, Zaccagnini 11.7, Gianluca Pini 11.6, Daga 11.4, Daga 11.5 nonché l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06, presentati direttamente presso tale Commissione, i quali investono ambiti di competenza della VIII Commissione.
  In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Invita il relatore, onorevole Mazzoli, ad illustrare le proposte emendative trasmesse.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge europea 2017 (C. 4505 Governo) presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione.
  In particolare, le proposte emendative trasmesse sono 13: 8 riferite all'articolo 10 e 5 riferite all'articolo 11.
  Ricorda preliminarmente che l'articolo 10, in materia di tutela delle acque, reca modifiche all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo due ulteriori periodi al comma 2, con l'obiettivo di superare una contestazione mossa dalla Commissione europea, assicurando l'intercomparabilità a livello di distretto idrografico dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche presenti nei corpi idrici superficiali.
  Passando ad una breve illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che l'emendamento Daga 10.5, intervenendo sul comma 1 dell'articolo, è volto a sostituire il primo dei due periodi che l'articolo 10 aggiunge al comma 2 del citato articolo 78-sexies, ponendo in capo alle autorità di bacino l'obbligo di garantire l'intercomparabilità dei dati d'intesa con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. L'attuale disposizione prevede che le autorità di bacino promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità dei dati.
  L'emendamento Gianluca Pini 10.6 interviene sul comma 1, capoverso, primo periodo dell'articolo 10, precisando che l'allegato 1 contenente le tabelle sulle sostanze chimiche da monitorare è relativo alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  L'emendamento Matarrelli 10.8 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, in base al quale le autorità di bacino, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, promuovono intese con le regioni e le province autonome finalizzate all'adozione dell'indice di qualità della fauna ittica, all'individuazione di una metodologia per le definizione del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati e all'adozione di una metodologia di valutazione Pag. 110delle tendenza ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
  L'emendamento Daga 10.4 interviene sul comma 1, capoverso, secondo periodo dell'articolo 10, al fine di restringere a 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in luogo degli originari 30 il termine entro il quale l'ISPRA è chiamato a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie idonei ad effettuare le analisi ai fini del monitoraggio.
  L'emendamento Daga 10.1 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di applicare, agli atti inerenti l'articolo in questione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.
  Analogamente al precedente, l'emendamento Daga 10.2 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di applicare, agli atti inerenti l'articolo in questione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  Il successivo emendamento Daga 10.3 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di prevedere che i risultati dei monitoraggi delle sostanze chimiche rilevate nei corpi idrici superficiali siano pubblicati entro 15 giorni sui siti web dell'autorità di bacino nonché delle regioni e delle province autonome ricadenti nel distretto idrografico in questione.
  Infine, l'emendamento Gianluca Pini 10.7 integra la modifica recata all'articolo 78-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 10 un ulteriore periodo, al fine di prevedere che i dati dei monitoraggi periodici siano resi disponibili dall'autorità di bacino competente sul proprio sito web.
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 11, ricorda che, al fine di dare corretta attuazione alla direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, l'articolo in questione modifica la tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, la quale fissa i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.
  L'emendamento Zaccagnini 11.7 interviene sul comma 1 dell'articolo 11 con una formulazione poco chiara, facendo riferimento, per la parte del decreto legislativo n. 152 del 2006 oggetto di novella, ad espressioni che non è dato ritrovare.
  L'emendamento Gianluca Pini 11.6 interviene sul comma 2 dell'articolo 11 al fine di specificare che gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 11 saranno coperti utilizzando le risorse della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni.
  Il successivo emendamento Daga 11.4 interviene sul medesimo comma 2 dell'articolo 11 al fine di specificare che i proventi della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono esclusi dalle risorse utilizzate per l'attuazione della disposizione recata dall'articolo 11.
  L'emendamento Daga 11.5 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 11, che interviene a modificare l'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006, sui limiti di emissione degli scarichi idrici, al fine di prevedere che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili rispettino i valori di concentrazione e le percentuali di riduzione del carico inquinante sia per l'azoto totale sia per il fosforo totale.
  Da ultimo, l'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06 è volto a modificare l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del Pag. 1112006, riconducendo materie fecali, paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso nel quadro della disciplina sui rifiuti.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere: parere favorevole sugli emendamenti Gianluca Pini 10.6, Matarrelli 10.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.» e Gianluca Pini 11.6, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ovvero con le risorse della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per le attività espletate dal gestore unico del servizio idrico integrato.»; parere contrario sulle restanti proposte emendative (vedi allegato).

  La sottosegretaria Silvia VELO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Salvatore MICILLO (M5S) chiede chiarimenti in merito alle motivazione del parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate dai componenti del gruppo M5S, con particolare riguardo all'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06, volto a risolvere una contestazione avanzata dalla Commissione europea nel quadro della cosiddetta procedura EU Pilot. A tale proposito domanda come il Governo intenda intervenire per sanare la situazione.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, nel ricordare che sulla gran parte delle proposte emendative è stato ribadito il parere contrario già espresso al momento della loro presentazione in Commissione VIII, con riguardo all'articolo aggiuntivo Zolezzi 11.06 ritiene opportuno assumere un orientamento in materia soltanto al termine dell'interlocuzione in corso tra il Governo e la Commissione europea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

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