CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, prima di avviare l'esame in sede referente del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo quale sia la posizione dell'Esecutivo rispetto all’iter parlamentare del decreto-legge in esame, nonché del disegno di legge C. 4554, di conversione del decreto-legge n. 89 del 2017, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio, il cui esame è stato avviato dalla Commissione nella seduta di ieri. Ricorda, infatti, che nella predetta seduta di ieri era emersa da più parti l'opportunità di verificare l'ipotesi di trasfondere il contenuto del decreto-legge n. 89 nell'ambito del decreto-legge n. 99 del 2017.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla questione posta dal Presidente, dichiara che il Governo accoglie l'ipotesi, emersa già nella seduta di ieri, di unificare il contenuto dei due decreti-legge, ritenendo in particolare che l'ipotesi più semplice e corretta sia quella di riversare nel decreto-legge n. 99 del 2017 il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 del 2017, in considerazione del fatto che il predetto decreto-legge n. 99 presenta un contenuto più ampio e rilevante dell'altro decreto-legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, accoglie con favore la dichiarazione testé resa dal Sottosegretario, la quale conferma un'ipotesi già prospettata in precedenza, rilevando come la soluzione individuata consenta di rispettare pienamente la centralità del ruolo svolto dalla Commissione Finanze nell'esame di tali importanti interventi legislativi, razionalizzando il relativo iter procedurale.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., che introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione delle predette banche e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.
  Segnala, in estrema sintesi, come le misure recate dal decreto – legge consistano anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – e il trasferimento del relativo personale.
  Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto – legge dispone:
   un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;
   la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

  Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015, con prestazioni a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
  Sono altresì previste misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.
  In merito ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. in condizione di dissesto (failing or likely to fail).
  Secondo le regole UE, una banca in dissesto ordinariamente viene sottoposta a liquidazione secondo le ordinarie procedure di insolvenza, salvo il caso in cui il Comitato unico di risoluzione reputi che vi sia un interesse pubblico a sottoporre Pag. 85l'istituto a risoluzione, in quanto la liquidazione ordinaria potrebbe compromettere la stabilità finanziaria, interrompere la prestazione di funzioni essenziali e pregiudicare la tutela dei depositanti (considerando 45 della direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD, che reca la disciplina europea dei salvataggi bancari).
  Rammenta inoltre che, nella medesima data, il predetto Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), richiesto di valutare se vi fossero tutti i requisiti per una risoluzione secondo la disciplina europea per i salvataggi bancari (direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD), è giunto alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione, in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.
  In tali circostanze le regole europee prevedono l'applicazione delle procedure di insolvenza di ciascuno Stato, sotto l'egida della competente autorità nazionale di vigilanza; a specifiche condizioni.
  Fuori dal contesto della risoluzione, le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione UE sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione.
  Più in dettaglio, ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato: in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013 (cosiddetta Banking Communication).
  Essa richiede che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento (cosiddette misure di burden sharing), in modo tale che le distorsioni della concorrenza siano limitate.
  Dall'altro lato, le medesime regole UE stabiliscono che i possessori di obbligazioni senior non devono contribuire al risanamento e i depositanti rimangono pienamente tutelati, coerentemente alle regole UE.
  La Commissione UE riferisce che l'Italia, in tale contesto, ha ritenuto che la liquidazione delle due banche possa avere un forte impatto sull'economia reale delle regioni in cui esse sono maggiormente operative. Il Governo ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unico bancario (articoli 80-95 del decreto legislativo n. 385 del 1993), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa e contestualmente adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.
  Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca.
  Il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge.
  Al riguardo rileva che, come riferito dal Commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager, la decisione della Commissione consente all'Italia di adottare misure volte a facilitare la liquidazione di entrambi gli istituti. In particolare, lo Stato italiano intende supportare la vendita e l'integrazione degli asset, così come il trasferimento dei dipendenti, a Intesa Sanpaolo. Secondo quanto riportato dal Commissario, i possessori di azioni e i creditori junior hanno pienamente contribuito al risanamento, così riducendo i costi a carico dello Stato, mentre i depositanti rimangono pienamente tutelati. Tali misure, come affermato dal Commissario, contribuiranno a rimuovere 18 miliardi di crediti deteriorati (non performing loans) dal sistema bancario italiano, sostenendo così il suo consolidamento.
  Come anticipato, le misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a Intesa Sanpaolo, ivi incluso il trasferimento del relativo personale. Sotto il profilo finanziario, le misure adottate dal Governo per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione Pag. 86consistono in iniezioni di liquidità pari a 4,8 miliardi di euro. A questa cifra si aggiungono circa 400 milioni, quale fair value delle garanzie prestate dallo Stato sugli impegni delle banche in liquidazione, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.
  La Commissione europea ha ritenuto che tali misure siano in linea con la regolamentazione europea in materia di aiuti di Stato alle banche e, in particolare, con la citata Comunicazione della Commissione di luglio 2013 sugli aiuti di Stato al settore bancario, in quanto gli attuali possessori di azioni e di obbligazioni subordinate hanno pienamente contribuito ai costi del risanamento, riducendo così il costo dell'intervento per lo Stato.
  Entrambi gli istituti destinatari degli aiuti saranno dunque liquidati in modo ordinato e usciranno dal mercato; le attività trasferite a Intesa San Paolo verranno ristrutturate e significativamente ridotte; queste misure limiteranno le distorsioni della concorrenza che vengono da tali aiuti.
  La Commissione europea riferisce inoltre che sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti.
  Inoltre, a parere della Commissione europea, il soggetto acquirente (Intesa) è stato scelto in una procedura aperta, equa e trasparente, gestita interamente dalle autorità italiane, che hanno assicurato la vendita degli asset secondo la migliore offerta ricevuta: non si tratta dunque di un aiuto di Stato nei confronti di Intesa. Le autorità europee reputano che detta vendita consentirà di abbassare l'ammontare della rimanente massa liquidatoria, finanziata da crediti forniti da Intesa.
  Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, illustra l'articolo 1, comma 1, il quale individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.
  In merito ricorda che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti aiuti compatibili con il mercato interno quando sono volti a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Con la comunicazione della Commissione UE del 2013, relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, sono state individuate le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione.
  Per essere ritenuto compatibile, nel caso di banche in liquidazione, viene richiesto che: i costi della liquidazione siano ridotti al minimo necessario; le distorsioni alla concorrenza siano limitate; siano previste misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati. In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuta se: a) il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio; b) la vendita avviene a condizioni di mercato; c) l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.
  In tale contesto ricorda che il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte, Pag. 87la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione.
  Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca e il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge.
  Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale, all'esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, al comma 1 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre:
   alla lettera a), la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza;
   alla lettera b), la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto-legge: in deroga all'articolo 90, comma 3, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza;
   alla lettera c), la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa: con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche;
   alla lettera d), gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
  Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 1 (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario).
  Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto-legge si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché Pag. 88i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, a un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3.
  Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo unico bancario per le cessioni di banche (segnatamente dall'articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto-legge.
  In merito rammenta che il citato articolo 58 del TUB prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tali istruzioni possono stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione. È inoltre prevista una specifica forma di pubblicità dell'avvenuta cessione, che dopo la pubblicazione produce efficacia nei confronti del debitore. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari predetti, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Le disposizioni di vigilanza si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e in favore degli intermediari finanziari iscritti all'albo.
  Ai sensi della lettera della norma sembrano trovare applicazione nel caso di specie:
   il comma 3 dell'articolo 58, che mantiene ferma la validità dei privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione; restano altresì applicabili, ai sensi di detto comma 3, le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti;
   il comma 6 dell'articolo 58, il quale prevede che le parti di contratti ceduti possano recedere entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari suddetti, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

  Non si applica inoltre, stante la specialità della disciplina recata dal decreto-legge, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa, di cui all'articolo 90, comma 2, del TUB.
  Le norme del comma 1 dell'articolo 3 espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, sancito dall'articolo 2741 del codice civile:
   ai sensi della lettera a), determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (il richiamo è all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015): si tratta, in particolare, delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
   ai sensi della lettera b), i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;Pag. 89
   ai sensi della lettera c), le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

  Il comma 2 dell'articolo 3 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale.
  In particolare viene disposta l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.
  Al riguardo evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stato pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.
  Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal decreto-legge.
  In base alle norme del comma 2 non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
  Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017).
  Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.
  Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti.
  Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge n. 428 del 1990) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.
  Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; Pag. 90questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società).
  La norma chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo n. 180 del 2015, in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. In tali ipotesi il cessionario succede all'ente risolto, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti: nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro; nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
  Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati ex lege, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 dello stesso articolo 61, il quale, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto.
  Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha a oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano:
   ai sensi della lettera a) del comma 2, l'obbligo di allegare all'atto di trasferimento l'attestato di prestazione energetica degli edifici, le planimetrie ed altri dati catastali, nonché il certificato di destinazione urbanistica; il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e la prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato;
   ai sensi della lettera b) del comma 2, le nullità dei trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione a edificare. Viene altresì chiarito che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   ai sensi della lettera c) del comma 2, le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

  Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono Pag. 91acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  In proposito ricorda la citata comunicazione della Banca d'Italia sul proprio sito internet; l'acquirente è stato individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno.
  Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
  Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Viene inoltre previsto che il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.
  Ricorda in merito che il Capo I (articoli 1-9) del decreto-legge n. 237 del 2016 ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA).
  L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle due banche venete.
  Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure:
   ai sensi della lettera a), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:
    degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di due diligence, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni e asset dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera a): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta due diligence;
    degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;
   ai sensi della lettera b), la fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro;
   ai sensi della lettera c), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;
   ai sensi della lettera d), l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di Pag. 92misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

  Osserva quindi che, complessivamente, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva a un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.
  Viene quindi previsto che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1), e articolo 111-bis della legge fallimentare).
  Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito.
  Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera a), punto ii, e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
  Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.
  Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di due diligence, prevedendo che entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.
  Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
  Tali esperti devono possedere i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. All'esito della due diligence:
   ai sensi della lettera a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera b), ovvero 3.500 milioni di euro;
   ai sensi della lettera b) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni Pag. 93definiti dal decreto ministeriale di adozione di tali misure in commento; si applica la predetta lettera a) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

  Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni:
   ai sensi della lettera a) le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;
   ai sensi della lettera b) i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

  Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite ex lege o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di asset dai soggetti in liquidazione al cessionario.
  Il comma 7 stabilisce che, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della due diligence, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.
  Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori cedano crediti deteriorati e altri attivi non ceduti o retrocessi, unitamente a eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla Società per la Gestione di Attività S.p.a. (SGA), il cui capitale è da esso interamente posseduto.
  Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito verso le banche in liquidazione: i proventi della gestione del portafoglio trasferito sono destinati interamente alle banche in liquidazione e sono, dunque, disponibili per i creditori di quest'ultime.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015. Come in quel caso, le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.
  Gli investitori interessati devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  La norma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data il 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito viene fatto riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
  L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
  L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo 3 (cessioni di azienda, di suoi singoli rami, di beni e di rapporti giuridici disposte con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze relativamente alle banche poste in liquidazione coatta amministrativa) sono trasferiti anche i crediti d'imposta convertiti (Deferred Tax Assets – DTA) ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la possibilità Pag. 94di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti.
  Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
  Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione.
  Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP.
  Viene inoltre stabilito che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.
  Il comma 5 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.
  L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.
  L'articolo 9 prevede che le risorse necessarie per il sostegno pubblico sono prelevate dal Fondo costituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
  L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2017).

  Filippo BUSIN (LNA) ritiene assolutamente non credibile, nonché offensiva nei confronti dello stesso Governo, la ricostruzione delle vicende che hanno condotto alla liquidazione coatta della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, così come illustrata dal relatore.
  Rileva infatti come, in base a tale ricostruzione, l'Esecutivo, dopo essere stato indirizzato in tal senso dalla BCE, sarebbe stato obbligato a rivolgersi all'unico istituto bancario, Banca Intesa, dichiaratosi disponibile a intervenire come acquirente delle predette due banche poste in liquidazione. Nel sottolineare come tale ipotesi configuri una posizione di subalternità del Governo a una sorta di ricatto, reputa molto più plausibile una diversa ricostruzione dell'accaduto: il Governo, continuando a procrastinare la soluzione di problemi importanti, come ha fatto durante tutta la legislatura, a fronte del precipitare della situazione di crisi delle banche venete ha adottato la soluzione peggiore, divenuta ormai l'unica possibile, dopo le gravi inadempienze e i ritardi compiuti.
  Sottolinea peraltro come, in entrambe le ipotesi prospettate, emerga chiaramente che l'Esecutivo ha condotto con modalità assolutamente sbagliate, nonché inadeguate, l'intera vicenda.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ricordare la procedura di risoluzione deliberata dal Governo nel novembre 2015 nei confronti delle banche della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e della Pag. 95Cassa di risparmio di Chieti, la quale ha avuto conseguenze molto gravi per i risparmiatori delle banche stesse, evidenzia con rammarico come l'Esecutivo, anziché imparare dagli errori compiuti, continui ad adottare, anche con il decreto-legge in esame, scelte sbagliate e improprie.
  Al riguardo rileva infatti come, analogamente a quanto avvenuto nella richiamata vicenda delle 4 banche poste in risoluzione, all'esito della quale UBI Banca è stata l'unica a ottenere grandi benefici, essendo riuscita ad acquisire tre delle predette banche a un costo irrisorio, nel caso delle banche venete il Governo si accinga a fare di peggio, regalando a Banca Intesa, a costo zero, la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.
  A fronte della rilevanza delle questioni affrontate dal provvedimento, chiede quindi al Presidente di porre la Commissione nella condizione di disporre quantomeno degli elementi istruttori essenziali per la prosecuzione dell'esame.
  In tale ambito chiede possa essere ascoltata in audizione innanzitutto il Commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ritenendo prioritario che essa chiarisca le motivazioni in base alle quali ha giudicato incompatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato l'operazione di ricapitalizzazione preventiva delle due banche venete, qualora effettuata senza l'apporto di capitali privati, mentre ha ammesso l'adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle stesse banche disciplinata dal decreto-legge in esame, con la quale l'Erario si impegna a un'iniezione di liquidità di 5 miliardi a beneficio di Banca Intesa.
  Inoltre chiede al Governo di chiarire la vicenda relativa alle presunte offerte di ricapitalizzazione preventiva che sarebbero state formulate, come riportato da autorevoli organi di stampa, prima dell'adozione del decreto-legge, da parte di Fondi di investimento stranieri e che avrebbero consentito, se realizzate, di non addivenire alla procedura di liquidazione delle banche venete. Anche con riferimento ai predetti Fondi reputa essenziale chiarire quale sia stato il loro ruolo nei giorni precedenti all'adozione del provvedimento: chiede quindi che i rappresentanti dei predetti Fondi siano ascoltati in audizione dalla Commissione, ovvero che sia loro richiesto di rispondere a tali quesiti anche attraverso l'invio di documentazione.

  Davide ZOGGIA (MDP) sottolinea in primo luogo il carattere di emergenza della situazione creatasi nella regione Veneto a causa della crisi della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca; situazione rispetto alla quale si prospetta la necessità di un intervento straordinario attraverso il decreto-legge in esame.
  In tale ambito, nel rilevare il nesso che lega l'esame delle misure contenute nel provvedimento con i lavori della Commissione d'inchiesta sulla crisi del sistema bancario, reputa prioritario chiarire innanzitutto quali siano le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.
  Condivide inoltre le considerazioni e le richieste di approfondimento del deputato Paglia con riferimento al ruolo svolto da alcuni Fondi d'investimento esteri, i quali, dopo aver manifestato, come riportato dalla stampa, il proprio interesse a intervenire nella procedura di ricapitalizzazione preventiva dei due istituti veneti, sembrano essersi dileguati nel nulla.
  Si associa quindi alla richiesta di svolgere in Commissione l'audizione dei soggetti coinvolti nelle richiamate vicende: il Commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager, i Fondi esteri che avrebbero formulato le proprie proposte nell'ambito della procedura di ricapitalizzazione, nonché i rappresentanti dei risparmiatori della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca; in particolare evidenzia l'esigenza di ascoltare le istanze di questi ultimi, alla luce del fatto che il tessuto dei risparmiatori dei due istituti veneti è costituito, per la gran parte, da risparmiatori piccoli e piccolissimi.
  Nel sottolineare come il suo gruppo intenda partecipare all'esame del decreto-legge in maniera costruttiva, rifuggendo da atteggiamenti di speculazione a fini politici, auspica che il Governo e la maggioranza Pag. 96consentano un adeguato percorso parlamentare del provvedimento, senza forzature dettate da ingiustificata frenesia e consentendo, quindi, agli organi parlamentari di fare chiarezza sui molti punti ancora oscuri della vicenda, a beneficio del Paese.

  Domenico MENORELLO (CI), pur rilevando come le norme contenute nel decreto-legge in esame costituiscano probabilmente il male minore, evidenzia tuttavia come ciò non esima dalla necessità di comprendere appieno le vicende, ancora troppo oscure, che hanno coinvolto la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca. In tale contesto, pur essendo consapevole del fatto che il testo del decreto-legge difficilmente potrà essere modificato, anche alla luce delle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Banca Intesa, il quale ha affermato che ogni modifica del decreto comporterebbe il disimpegno della banca stessa dagli impegni assunti, sottolinea come sia necessario esaminare senza fretta il provvedimento.
  In tale prospettiva reputa innanzitutto necessario che la Commissione sia posta a conoscenza degli atti delle procedure che hanno coinvolto in quest'ultimo anno le due banche venete e che si sono articolate in diversi passaggi. Ricorda infatti che dapprima il Fondo Atlante è intervenuto nel capitale delle due banche, investendo, presumibilmente a ragion veduta, risorse importanti, che tuttavia sono state totalmente bruciate; in un secondo tempo i consigli di amministrazione delle banche stesse hanno deliberato una ristrutturazione degli istituti bancari; successivamente, come testimoniano le stesse norme del decreto-legge n. 89 del 2017, era stata concretamente avanzata l'ipotesi di una ricapitalizzazione precauzionale delle due banche; da ultimo, pochi giorni dopo l'emanazione del citato decreto n. 89, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 99 del 2017, con il quale si dispone la liquidazione coatta amministrativa delle stesse banche, avendo precedentemente svolto, nell'arco di pochissimi giorni, una procedura selettiva per individuare in Banca Intesa il soggetto bancario a cui saranno cedute le due banche. In tale complessa vicenda, ritiene che occorra innanzitutto chiarire le modalità di selezione del soggetto cessionario, nonché quali saranno gli esuberi di personale derivanti dall'operazione, che avranno effetti di vera e propria «macelleria sociale» soprattutto in Veneto, anche in considerazione del fatto che la stessa Banca Intesa ha già precedentemente acquisito molte casse di risparmio venete, con probabili problemi di sovrapposizione tra le reti commerciali degli istituti bancari.
  In secondo luogo occorre che la Commissione disponga di stime precise circa gli oneri a carico dello Stato, anche con riferimento al finanziamento che sarà erogato da Banca Intesa allo stesso Stato in relazione alla bad bank che sarà istituita nell'ambito della complessiva operazione. Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda altresì le ricadute che il meccanismo avviato per le due banche venete potrà avere sulla vicenda concernente il Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
  Si associa quindi alla richiesta avanzata dal deputato Zoggia di ascoltare o acquisire informazioni dai Fondi di investimento esteri che sembravano essere interessati all'acquisto delle due banche, ritenendo altresì necessario ascoltare gli amministratori delegati delle due banche, le autorità di vigilanza, nonché gli esponenti del sistema Veneto, con particolare riferimento ai sindacati e al Presidente della Regione.

  Carlo SIBILIA (M5S), nel citare il messaggio pubblicato su Twitter il 4 giugno 2016, con il quale il Ministro dell'economia Padoan affermava l'assoluta solidità del sistema bancario italiano, chiede al rappresentante del Governo come sia stato possibile che, a solo un anno di distanza, il medesimo Governo sia costretto ad adottare il decreto-legge in esame per far fronte al dissesto della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.
  Al riguardo evidenzia come anche le fonti di stampa ricordino, nella giornata odierna, le predette dichiarazioni del Ministro, Pag. 97risultando assolutamente incomprensibile, volendo assumere la bontà delle dichiarazioni stesse, l'esito della crisi che ha coinvolto le banche venete, la quale testimonia il totale ribaltamento dell'atteggiamento del Governo.
  Nell'associarsi alla richiesta di approfondire gli aspetti maggiormente critici del provvedimento attraverso l'acquisizione di documentazione da parte dei soggetti coinvolti, giudica assurda la gestione della procedura selettiva da parte del Tesoro, il quale, dopo avere affidato, in base a valutazioni incomprensibili, alla banca d'affari Rothschild il compito di gestire il processo di ricerca e sollecitazione dei soggetti privati disponibili a partecipare al salvataggio delle banche venete, ha provveduto a far salva ex-post, con il decreto-legge in esame, la procedura di selezione stessa.
  Con riferimento alla questione degli esuberi di personale, sottolinea inoltre come la prospettiva di 3.000 esuberi e della chiusura di centinaia di filiali, renda chiaro che non si intende procedere ad alcun salvataggio dei posti di lavoro, come invece il Governo ha inteso far credere.
  In linea generale evidenzia come il Governo appaia assolutamente succube di fronte alle forzature poste in essere dagli istituti bancari, ricordando che l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha affermato che il decreto-legge in esame non può essere oggetto di modifiche, così ingerendosi nelle prerogative del Parlamento e assumendo altresì una posizione prevaricante nei confronti del Parlamento stesso e del Governo. Al riguardo giudica grave che l'Esecutivo non si sia finora preoccupato di manifestare una difesa, quantomeno formale, delle predette prerogative delle istituzioni.
  Reputa inoltre essenziale che l'Esecutivo chiarisca quale sia stato il ruolo dei Fondi d'investimento citati dalla stampa internazionale come soggetti interessati all'operazione di ricapitalizzazione preventiva delle due banche.
  In tale quadro ritiene che la situazione venutasi a creare per gli istituti veneti potrebbe purtroppo ripresentarsi, nel prossimo futuro, anche per altre banche, le quali già mostrano segnali di sofferenza, tra le quali cita la Cassa di Risparmio di Genova; alla luce di ciò auspica che l'Esecutivo voglia cambiare direzione nella gestione delle crisi bancarie, assumendosi le responsabilità proprie e accertando altresì le responsabilità degli organi preposti alla vigilanza sul sistema bancario.
  Reputa infatti imprescindibile che l'Esecutivo si assuma l'impegno di dare nuova forza e credibilità al sistema bancario nel suo complesso, affrontando con decisione il tema dell'assetto e delle funzioni degli organi di vigilanza sulle banche, attraverso l'adozione di atti normativi volti a una profonda revisione in tal senso.

  Daniele PESCO (M5S) si unisce alle richieste, già avanzate da diversi deputati intervenuti, che la Commissione disponga di maggiori informazioni in merito alle procedure seguite dal Governo per selezionare Banca Intesa ai fini della cessione della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Stigmatizza inoltre come, rispetto alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, successivamente vendute ad un prezzo simbolico, per le quali era stata prevista una garanzia statale di molti miliardi di euro, nel caso delle due banche venete si stia procedendo attraverso una procedura di vendita priva di alcuna trasparenza, la quale evidenzia come il Governo abbia mentito al Paese per molte settimane, durante le quali si sono evidentemente contrattate con Banca Intesa le condizioni della predetta cessione, le quali risultano particolarmente onerose per lo Stato, sia in quanto si prevede una garanzia pubblica in favore della banca acquirente, sia in quanto, attraverso una complessa operazione si prevede di remunerare generosamente Banca Intesa per il finanziamento di 5 miliardi che la stessa Banca erogherà in favore delle due banche venete, a copertura del debito che queste ultime assumono nei confronti della medesima Banca Intesa. Evidenzia quindi come tale complicata partita di giro sia resa ancora più opaca dal fatto che la gestione delle sofferenze Pag. 98delle predette banche sarà affidata alla Società per la gestione di attività Spa, ora posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma prima appartenente al Gruppo Intesa, che aveva in precedenza gestito positivamente le sofferenze del Banco di Napoli e che ora verrà chiamata, in modo assolutamente poco trasparente, a gestire le sofferenze delle due banche cedute, presumibilmente attraverso un contratto di servicing che sarà stipulato con Banca Intesa.
  Sottolinea inoltre come l'opacità dell'intera operazione sia ulteriormente aggravata dal fatto che non si è proceduto ad una gara trasparente per l'individuazione del cessionario delle due banche, non dando in tal modo la possibilità a tutti gli operatori eventualmente interessati di avanzare le loro proposte, ma si è invece preferito individuare direttamente Banca Intesa, la quale sarà sostanzialmente finanziata e sostenuta attraverso tale acquisto.
  Ribadisce quindi le sue forti critiche rispetto al modello di valutazione delle sofferenze bancarie detenute dalle due banche, che risulta notevolmente diverso dal metodo seguito per le 4 banche in risoluzione per le quali gli NPL furono valorizzati a circa il 17 per cento del loro valore di bilancio, determinando in tal modo il crollo delle predette banche, laddove ora, invece, gli NPL delle banche venete vengono valutati a circa il 45 per cento del loro valore.
  In tale contesto evidenzia come il gruppo M5S, oltre a svolgere una forte azione di contrasto parlamentare al decreto-legge, si vedrà costretto a proporre un esposto alla magistratura su tale gravissima vicenda.

  Rocco PALESE (FI-PdL) rileva come le questioni oggetto del decreto-legge in esame facciano emergere innanzitutto la considerazione, di carattere generale, secondo cui l'Italia non è in grado di affrontare il problema delle crisi bancarie, essendosi limitata, a partire dal 2004, ad una serie di continui interventi legislativi che non sono risultati risolutivi e che hanno posto il Paese in una situazione critica, laddove invece tutti gli altri Paesi europei hanno saputo, anche grazie al contributo finanziario della stessa Italia, mettere in sicurezza i loro sistemi bancari.
  Sottolinea quindi come tutte le riforme finora varate, ad esempio nel settore delle banche popolari o delle banche di credito cooperativo, abbiano sortito effetti negativi, in mancanza di una linea politica coerente, senza considerare i gravissimi problemi emersi sia nella gestione delle banche, sia nella conduzione della vigilanza bancaria, sia nell'operato della magistratura rispetto a tali temi. Tale complessiva situazione ha determinato un enorme discredito dei cittadini nei confronti della politica, che non ha saputo intervenire su tali questioni, e che non è stata capace di rivendicare il proprio ruolo e di richiamare alle proprie responsabilità tutti gli altri attori del sistema. Ritiene che le carenze dell'azione politica in quest'ambito ricadono innanzitutto sul Governo, il quale, ad esempio, non è ancora riuscito a concludere la partita relativa al Monte dei Paschi di Siena, evidenziando altresì i conflitti di interessi e la sudditanza che lo stesso potere politico dimostra nei confronti del sistema bancario, richiamando a tale proposito le recenti affermazioni dell'amministratore delegato di Banca Intesa, il quale ha sostanzialmente ingiunto di non modificare il decreto-legge in esame.
  In tale contesto auspica che si giunga presto alla soluzione della grave situazione in cui versano le due banche venete, ma ritiene che occorra rivedere l'intero sistema, anche al fine di evitare di trovarsi in difficoltà quando, come probabile, nel prossimo futuro altre banche incorreranno in una situazione di crisi.
  In questa prospettiva reputa necessario affrontare innanzitutto i temi degli eventuali esuberi di personale e delle ricadute economiche sul territorio derivanti dalla liquidazione delle due banche, nonché chiedersi come mai si siano attesi tre anni per intervenire, atteso che fin dal 2014 era nota la grave difficoltà delle predette banche, e come mai gli organi di vigilanza non abbiano lanciato un tempestivo segnale di Pag. 99allarme al riguardo. Tali interrogativi devono a suo giudizio portare a concludere che sia le norme sia il concreto svolgimento dell'attività di vigilanza si sono dimostrate insufficienti a prevenire la crisi e a individuare soluzioni di sistema, acuendo ulteriormente le preoccupazioni che la maggior parte dei cittadini e risparmiatori nutre rispetto alla stabilità del sistema bancario nazionale.
  Chiede infine al Governo se ritenga immodificabile il testo del decreto-legge o se invece sussistano spazi di miglioramento e modifica.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di inquadrare correttamente le tematiche in discussione invita innanzitutto a considerare come le banche operanti in Italia siano varie centinaia, mentre i casi di crisi bancaria siano al momento solo tre: in tale prospettiva considera sbagliato affermare che il sistema bancario italiano sia complessivamente in crisi, mentre è vero che esistono alcune situazioni di difficoltà sulle quali il Governo è intervenuto. Più in particolare, evidenzia come, delle dieci banche popolari che si stanno trasformando in società per azioni, risultano in crisi solo la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, per ragioni che certamente esulano dal predetto processo di trasformazione.
  Più in generale ritiene che le recenti vicende bancarie abbiano insegnato alla politica che il meccanismo di bail in non va bene, indicando pertanto al Governo la necessità di adottare ogni misura per non utilizzare mai tale meccanismo, sebbene molti, in Europa, spingessero per la sua applicazione. Tale contrarietà del Governo italiano rispetto al meccanismo del bail in, che naturalmente deve essere evidenziata con chiarezza anche nell'ambito del dibattito europeo, è legata alla constatazione che esso non risolve i problemi delle banche e, anzi, danneggia proprio i segmenti più deboli del sistema bancario.
  Fatta tale premessa ritiene che la linea costantemente seguita dal Governo rispetto ai problemi delle due banche venete sia stata trasparente, rifiutando l'ipotesi di utilizzare il bail in e perseguendo invece la strada, già seguita per MPS, di realizzare una ricapitalizzazione precauzionale delle medesime banche. Tale linea è stata mantenuta dall'Esecutivo fino a quando non è emerso un grave elemento di criticità rispetto a tale strategia, nel momento in cui l'Unione europea ha affermato la necessità che all'investimento pubblico di ricapitalizzazione si affiancassero anche capitali privati. A questo riguardo ritiene che occorra chiedersi come mai il Paese non sia stato in grado di mobilitare un adeguato ammontare di capitali privati per realizzare la predetta ricapitalizzazione precauzionale. Una risposta a tale quesito sta forse nel fatto che, da un certo momento in avanti, il mercato ha «scommesso» sul fatto che il Governo italiano non intendesse procedere seriamente sulla strada della ricapitalizzazione precauzionale e che invece alla fine avrebbe prevalso l'ipotesi di ricorrere al bail in: tale orientamento del mercato ha quindi probabilmente scoraggiato gli eventuali operatori interessati ad investire nella predetta ricapitalizzazione precauzionale. In questo contesto, quando per tali ragioni l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale si è dimostrato non più praticabile, e quando i competenti organismi dell'Unione europea hanno fatto trapelare la notizia che si era ormai a ridosso del fallimento delle due banche, l'Esecutivo si è trovato dinanzi alla scelta tra accettare il fallimento delle due banche e il conseguente bail in, oppure porre in essere tutte le misure necessarie per scongiurare il tracollo definitivo degli istituti bancari. A tal fine si è dunque aperta una procedura di selezione per individuare un soggetto disponibile ad acquisire le due banche, alla quale ha risposto la sola Banca Intesa, ponendo naturalmente alcune condizioni.
  Sottolinea, pertanto, come il Governo si sia mosso con determinazione e rapidità, nelle condizioni date, per risolvere una situazione particolarmente complessa.
  Passando ad alcuni quesiti specifici, evidenzia come l'unico onere certo per lo Stato derivante dal decreto-legge sia costituito dai circa 5 miliardi di euro previsti Pag. 100dal provvedimento per effettuare un'iniezione di liquidità nelle due banche, i quali sono tra l'altro già disponibili presso il Fondo a tal fine istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, mentre gli ulteriori 12 miliardi cui fa riferimento il decreto-legge riguardano la concessione di garanzia statali, le quali potranno determinare un onere effettivo solo in via eventuale.
  Per quanto riguarda invece la decisione di rimborsare integralmente gli obbligazionisti delle due banche, laddove la disciplina vigente prevedrebbe tale rimborso solo nella misura dell'80 per cento, sottolinea come questa scelta sia legata alla constatazione che, in particolare nelle due banche venete, si sono verificate pratiche diffuse di cattiva gestione che hanno portato al collocamento presso il pubblico di tali strumenti finanziari in chiara violazione delle regole vigenti in materia.
  Respinge altresì l'affermazione secondo cui la liquidazione coatta amministrativa delle due banche determinerebbe effetti di «macelleria sociale» per il personale delle banche, rilevando come, su precisa richiesta del Governo, non si procederà a licenziamenti e come gli esuberi saranno gestiti su base volontaria, evitando traumi occupazionali grazie al Fondo esuberi del sistema bancario, che il Governo è peraltro disponibile a rifinanziare.
  Per quanto riguarda l’iter procedurale e le scelte circa il contenuto del decreto-legge in conversione, sottolinea come il Parlamento sia in ciò perfettamente sovrano, ritenendo che nessun altro soggetto possa indicare al legislatore quale orientamento debba assumere. In tale contesto ritiene comunque opportuno provare a coniugare le esigenze di approfondimento del testo con quella di assicurare serenità ad un territorio, quello veneto, particolarmente colpito dalle vicende delle due banche, portando a conclusione quanto prima il processo di conversione dell'intervento legislativo.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) chiede al rappresentante del Governo se corrisponda al vero che nel contratto stipulato con Banca Intesa è previsto che la stessa Banca possa recedere dal predetto contratto qualora il decreto-legge fosse modificato in sede di conversione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla questione posta dal deputato Paglia, sottolinea come le uniche previsioni che facciano testo siano quelle contenute nel decreto-legge.
  Si riserva quindi di fornire alla Commissione dati più precisi sulle questioni relative alle sofferenze delle due banche.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che l'organizzazione dell'esame sul provvedimento sarà definita nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche alla luce delle decisioni che saranno assunte nella riunione odierna della Conferenza dei Presidenti di gruppo circa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
C. 4554 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario Baretta nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017, il quale ha accolto l'ipotesi di far confluire nel medesimo decreto-legge n. 99 il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 del 2017, avverte che il disegno di legge C. 4554, di conversione del predetto decreto-legge n. 89, non sarà ulteriormente inserito Pag. 101all'ordine del giorno della Commissione, salvo che non intervengano fatti nuovi.

  Federico GINATO (PD), relatore, concorda con l'impostazione indicata dal Presidente.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame, in sostituzione del relatore Petrini, ha illustrato il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, formulando su di essi una proposta di parere contrario.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, condivide la proposta di parere contrario già formulata dal Presidente, chiedendo tuttavia al Governo di valutare in particolare l'emendamento Occhiuto 7.1, il quale non sembra presentare gravi profili problematici, in quanto si limita a prevedere che il Governo monitori l'attuazione dell'articolo 7, al fine di verificare che la norma non determini effetti negativi per il settore marittimo italiano a causa di eventuali spostamenti di naviglio italiano verso altri Paesi.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 6.1 e Occhiuto 7.1. In particolare specifica che il parere contrario su quest'ultimo emendamento è motivato dal fatto che esso appare formulato in termini rischiosi.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) chiede chiarimenti sulle motivazioni del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 7.1, di cui è cofirmataria.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come si potrebbe eventualmente valutare un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 7.1, domandandosi peraltro se la Commissione disponga effettivamente del tempo necessario per svolgere tale approfondimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione debba esprimere il proprio parere sugli emendamenti trasmessi entro la seduta di martedì 4 luglio prossimo; rileva altresì come la Commissione possa esprimere un parere condizionato sugli emendamenti trasmessi, chiedendone una riformulazione, che risulterebbe vincolante per la XIV Commissione.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, considera opportuno il chiarimento del Presidente, ritenendo che sussistano le condizioni per un ulteriore approfondimento sull'emendamento Occhiuto 7.1.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

Pag. 102

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.
Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il contenuto dello schema di decreto legislativo è stato illustrato nella precedente seduta di esame e che la Commissione ha proceduto alle audizioni dei rappresentanti di Federcasse e della CONSOB nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento.

  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere, che potrà essere posta in votazione nella seduta di martedì 4 luglio prossimo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 29 giugno.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

7-01260 Ribaudo: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la risoluzione è già stata illustrata dal presentatore: invita quindi il Sottosegretario a esprimere su di essa la valutazione del Governo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.
Nomina n. 108.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 20 giugno scorso.

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  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda che il 20 giugno scorso era stata illustrata la proposta di nomina e che il 22 giugno scorso la Commissione ha proceduto, in congiunta con la Commissione Finanze e tesoro del Senato, all'audizione informale del dottor Andrea Abodi.
  Avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione ai fini del parere sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108).
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi.
  Dà quindi conto delle sostituzioni.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.
  (Segue la votazione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, comunica il risultato della votazione:

  Presenti  21  
  Votanti  19  
  Astenuti  2  
  Maggioranza  10  
   Hanno votato  19   
   Hanno votato no  0   
  (Sono in missione quattro deputati).

  La Commissione approva.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbanti, Bernardo, Busin, Baruffi (in sostituzione di Capozzolo), Culotta (in sostituzione di Fregolent), Currò, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Maestri (in sostituzione di Gutgeld), Moretto, Pagano, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rocchi (in sostituzione di De Maria), Sottanelli.

  Si sono astenuti i deputati Pesco e Sibilia.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.