CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2017
843.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori».
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti Pag. 37dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori».
  Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura nonché di professori universitari esperti della materia.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori».
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Enrico QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», Mirzia BIANCA, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» e Maria MASI, rappresentante del Consiglio nazionale forense.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella AGOSTINELLI (M5S), relatrice, Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Enrico QUADRI, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», Mirzia BIANCA, Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» e Maria MASI, rappresentante del Consiglio nazionale forense.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni Riunite VI e X).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuseppe Guerini, impossibilitato a partecipare alla Pag. 38seduta odierna, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione nella seduta odierna, (A. C. 3012-B), è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; esso è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
  Rammenta che si tratta di un testo esaminato in seconda lettura dalla Camera, per cui l'esame della Commissione Giustizia è limitato alle sole parti di competenza della medesima che il Senato ha modificato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera. I commi da 2 al 5, non modificati nelle parti di competenza della Commissione Giustizia, recano norme in materia di assicurazioni, intervenendo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC Auto. Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. In particolare, introduce tre nuovi commi all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private (CAP), il quale disciplina la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 135 prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Secondo quanto già previsto dalla Camera, in tal caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-ter dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma precedente, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. Il comma 3-quater dell'articolo 135 prevede, infine, che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifichi l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre sinistri (così modificato al Senato: nel precedente testo si faceva riferimento alle cause) negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese dagli ufficiali e dagli agenti delle autorità di polizia.
  Fa presente che i commi da 17 a 19, non modificati dall'altro ramo del Parlamento, riguardano il risarcimento del danno non patrimoniale. Ricordo che su tale tema la camera dei deputati ha approvato il 21 marzo scorso la proposta di legge n. 1063 (A. S. 2755). Il comma 20, non modificato dal Senato, mediante l'inserimento del nuovo articolo 145-bis nel CAP sul valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici disciplina il valore giurisdizionale delle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali. I commi da 21 a 23 contengono ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative. In particolare, il comma 22, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, qualora l'impresa rifiuti Pag. 39di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Il comma 24, non modificato dal Senato, inserendo il nuovo articolo 149-bis nel CAP, disciplina le modalità del risarcimento nei casi di cessione del credito. Il comma 25 estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente). Si prevede espressamente, inoltre, che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza. Il comma 25, con una modifica effettuata nel corso dell'esame al Senato, inserisce il comma 01 all'articolo 170-bis del CAP con il quale si stabilisce che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente. Inoltre, con il comma 1-bis si prevede che la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l'assicurazione RC Auto principale. Nel corso dell'esame al Senato è stata eliminata la necessità della richiesta dell'assicurato. Pertanto la risoluzione del contratto alla scadenza annuale è automatica anche per le assicurazioni accessorie.
  Segnala che i commi 33-37, non modificati dall'altro ramo del Parlamento salvo una correzione terminologica, attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.
  Rammenta che i commi 58 e 59, modificati dal Senato, sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché, come previsto dal testo originario, dal 10 giugno 2017), l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A., quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992, introducendo nel decreto legislativo n. 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento. I commi 137-141, introdotti al Senato, disciplinano il contratto di locazione finanziaria, di cui viene esplicitata la definizione, indicando i casi di grave inadempimento e la relativa procedura di risoluzione del contratto. In tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti. A tal fine, sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità. Il comma 142, modificato dal Senato, persegue la tutela della concorrenza nell'avvocatura intervenendo sulla legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), in relazione all'esercizio della professione in forma associata e in forma societaria. Le modifiche apportate dal Senato riguardano la lett. b) del comma 142, che introduce nella legge professionale forense l'articolo 4-bis, che regolamenta le società tra avvocati, superando così l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 96 del 2001 (artt. 16 e ss.) nonché la delega, ormai scaduta, per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della stessa legge professionale (che viene contestualmente abrogato dalla lett. c). Il Senato è intervenuto in materia della composizione dell'organo di gestione della società tra avvocati, confermando che non possano essere estranei alla compagine sociale, specificando che i soci professionisti possano rivestire la carica di amministratori e che l'organo di gestione sia composto in maggioranza da soci avvocati.Pag. 40
  Fa presente, inoltre, che i commi da 143 a 148 modificano alcuni articoli della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e della legge professionale notarile (legge n. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore. In particolare, il comma 145 contiene alcune modifiche alla legge notarile (legge n. 89 del 2013), relativamente ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, alle associazioni di notai e alla pubblicità professionale. Il Senato ha inserito tre ulteriori disposizioni (commi 146, 147 e 148), relative alla disciplina degli archivi notarili. In particolare, il comma 146 modifica l'articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923 (Nuovo ordinamento degli archivi notarili), in tema di riunione di archivi notarili distrettuali. Mediante l'aggiunta di un nuovo quarto comma, si stabilisce che la riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili. Tale aggregazione dovrà tenere conto: del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare; della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare; della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. I commi 147 e 148 intervengono sulla legge n. 629 del 1952, di riordino degli archivi notarili. Modificandone l'articolo 2, il comma 147 prevede che gli Archivi notarili distrettuali siano istituiti con decreto del Ministro della giustizia (in luogo del decreto del Presidente della Repubblica previsto nel testo vigente), nei comuni capoluogo di distretti notarili e con competenza per la circoscrizione del distretto o dei distretti. La disposizione fa salva la possibilità di procedere alla riunione degli archivi notarili distrettuali ed esclude comunque oneri per la finanza pubblica. Il comma 148 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 629 del 1952 per prevedere uffici ispettivi esclusivamente presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli e conseguentemente prevedere la soppressione degli attuali uffici ispettivi di Milano, Roma e Palermo. La competenza dei due uffici è determinata dalla tabella A, allegata alla legge del 1952, anch'essa oggetto di sostituzione. Il comma 151, non modificato al Senato, interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti. Il comma 152, inserito al Senato, attraverso una disposizione di interpretazione autentica estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di aggiornamento geometrico. La disposizione, interpretando in questo senso l'articolo 145, comma 96, della legge di stabilità 2001 (legge n. 388 del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con i geometri al quale la giurisprudenza dal 2001 non è riuscita a fornire una risposta univoca. Il comma 153, inserito durante l'esame al Senato, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell'obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.
  Ciò premesso, considerato che le Commissioni di merito non hanno ancora terminato l'esame degli emendamenti, avendone accantonati alcuni con oggetto materie rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, che peraltro dovrebbero essere approvati, e che il parere dovrà essere espresso necessariamente nella seduta odierna, ritiene che la Commissione Giustizia non sia nelle condizioni di esprime entro la seduta odierna il parere su un testo estremamente complesso, in corso di modifica e che, peraltro, in base al suo contenuto complessivo, avrebbe dovuto esaminare in sede referente in congiunta con altre Commissioni. Propone, pertanto, che la Commissione Giustizia non esprima il parere.

  La Commissione concorda.

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Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario.
C. 913 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nella seduta odierna svolgerà la relazione l'onorevole Sarro, mentre il correlatore, onorevole Di Lello, si riserva di intervenire nella prossima seduta.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna la proposta di legge «Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi» (A.C. 1994-B), che torna all'esame della Camera PER la sua quarta lettura complessiva, prevedendo disposizioni volte a razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi.
  Evidenzia che le modifiche introdotte dal Senato, le sole che possono essere oggetto di modifica da parte della Commissione, hanno riguardato aggiustamenti di carattere tecnico derivanti dall'ormai superata copertura finanziaria di 5 milioni per il 2016 del Fondo di rotazione, che l'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'erogazione di finanziamenti ai comuni finalizzati alle opere di demolizione nonché dall'analoga copertura di 5 milioni per il 2016 per la costituzione presso il Ministero delle infrastrutture della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Ciò premesso, auspica una quanto mai rapida approvazione del provvedimento, del quale, a nome del suo gruppo, sarà chiesta nella Conferenza dei presidenti di gruppo, la calendarizzazione per l'esame in Assemblea «in quota opposizione».

  Antonio MAROTTA (AP), nel concordare con il relatore, preannuncia che il suo gruppo parlamentare non presenterà proposte emendative al provvedimento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, preannuncia che nella seduta di martedì 27 giugno prossimo si concluderà l'esame preliminare del provvedimento e sarà fissato, per il successivo mercoledì 28 giugno, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

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SEDE LEGISLATIVA

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439 approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione).

  La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione d'impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento il 15 giugno scorso, senza apportare modifiche al testo della proposta di legge, che è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede legislativa nella giornata di ieri, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Comunica di aver richiesto alla Commissione Affari costituzionali di esprimere un nuovo parere sul provvedimento in esame, come preannunciato nella seduta dell'esame in sede referente. A tale riguardo, ricorda che il Comitato permanente pareri della I Commissione, in data 15 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sul testo della proposta di legge C. 4439 a condizione che «siano coordinate le disposizioni del provvedimento in esame con quanto previsto nella medesima materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423), di recente trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti». Evidenzia che l'esigenza che la I Commissione esprima un nuovo parere sulla proposta di legge C. 4439, deriva dalla circostanza che con la definitiva approvazione di tale legge è del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento A.G. 423. Fa presente che la Commissione Affari costituzionali ha, pertanto, in data odierna ha espresso un nuovo parere favorevole sul provvedimento, rilevando come l'approvazione della proposta di legge in discussione farebbe venir meno qualsivoglia esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra richiamato.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, nel prendere atto del parere espresso dalla I Commissione, si riporta integralmente alla relazione svolta in sede referente, sottolineando l'esigenza di approvare definitivamente la proposta di legge nei tempi più rapidi possibili per consentire l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si riserva, eventualmente, di intervenire in via successiva.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Comunica, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima della seduta in sede legislativa, i gruppi hanno convenuto di non presentare emendamenti, per cui non viene fissato il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che la Commissione procederà direttamente all'esame degli articoli del provvedimento.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Approva, quindi, con votazione nominale Pag. 43finale il testo della proposta di legge C. 4439.

  La seduta termina alle 14.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti il parere favorevole con una osservazione e una condizione della I Commissione e quello favorevole della V Commissione, mentre la III Commissione ha comunicato di non esprimere il parere.

  Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia a nome del suo gruppo la presentazione di una relazione di minoranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, di riferire in senso favorevole sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
C. 4073 Vecchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 15 di lunedì 10 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ricordato che si è conclusa l'indagine conoscitiva in merito al provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di martedì 4 luglio prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.