CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2017
843.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 22 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

Pag. 20

2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.
C. 4002 Parisi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 184, 230, 666, 742, 1029, 1200, 2289 e 4188).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 13 giugno e nella riunione odierna è stata affrontata la questione dell'abbinamento di ulteriori proposte di legge alla proposta di legge C. 4002 Parisi.
  In particolare è stato richiesto da parte del presentatore l'abbinamento della seguente proposta di legge: C. 742 Francesco Sanna, recante Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
  A tal proposito, l'Ufficio di Presidenza, nel valutare che la proposta di legge C. 742 Francesco Sanna ha contenuto analogo a quello recato dal provvedimento in esame, ha rilevato che sulla stessa materia trattata dalla proposta di legge C. 742, sono assegnate alla Commissione ulteriori proposte – C. 230 Peluffo recante «Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; C. 666 Oliverio recante «Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»; C. 1200 Caon recante «Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti». L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione proceda all'abbinamento delle predette proposte di legge.
  Propone pertanto l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon.

  La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 742 Francesco Sanna, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio e C. 1200 Caon alla proposta di legge in esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che l'Ufficio di presidenza, nella riunione odierna, ha convenuto inoltre sull'opportunità che la Commissione possa valutare la richiesta formulata dal presentatore di abbinare alla proposta già all'esame la proposta di legge C. 4188 Menorello, recante «Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore».
  Ne propone pertanto l'abbinamento, unitamente alle proposte di legge vertenti su analoga materia: C. 184 Pisicchio recante «Modifiche all'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta», C. 1029 Rigoni recante «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale o provinciale e di assessore nella rispettiva giunta» e C. 2289 Laffranco recante «Modifica all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta».

Pag. 21

  La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 4188, C. 184, C. 1029 e C. 2289 alla proposta di legge in esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

  La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 3951 D'Ottavio.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 27 giugno alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dalla proposta di legge.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 4083 è costituita da 5 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, individuate in primo luogo nella promozione dell'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di veicoli elettrici, così da «tutelare efficacemente la salute dei cittadini e l'ambiente tramite l'utilizzo di tali veicoli». Le disposizioni della proposta di legge sono altresì volte a «promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare». Viene precisato che gli obiettivi della proposta sono perseguiti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, secondo le rispettive competenze costituzionali, «anche mediante interventi di semplificazione delle procedure e definizione delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare».
  L'articolo 2 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni – individuate secondo l'elenco di cui al comma 2 – di procedere, dal 1o gennaio 2020, all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica. La finalità è quella di «promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nonché di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea in materia di clima e di energia». Nel testo non sono espressamente previste conseguenze derivanti dal mancato rispetto dall'obbligo; per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale, è richiamata la possibilità di adottare poteri sostitutivi volti a garantirne l'effettività. Si ricorda che la direttiva 2014/94/UE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha definito un quadro comune di misure per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione europea, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La direttiva prevede un approccio tecnologicamente neutrale che predilige una visione d'insieme strategica Pag. 22che valorizza l'apporto di ciascun carburante alternativo (elettricità, biocarburanti, gas naturale, GPL e idrogeno), alla realizzazione dei target ambientali, senza privilegiarne uno specifico. Il comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è possibile disporre deroghe all'obbligo in questione per «motivate e non altrimenti risolvibili» esigenze di servizio, con particolare riguardo a veicoli delle Forze armate impiegati in azioni militari all'estero e a quelli delle Forze dell'ordine per i quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia dei veicoli elettrici. Il predetto obbligo, ai sensi del citato comma 2, è rivolto in particolare: alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alle autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze di polizia; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa; ai servizi di vigilanza e di intervento sulla rete stradale gestita dalla società ANAS Spa e sulla rete delle strade provinciali e comunali. Il comma 3 specifica inoltre che, nel caso sia esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la decisione di acquisto dei veicoli è basata altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto. In proposito, si ricorda che la normativa vigente già prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, almeno degli impatti energetici ed ambientali imputabili al loro esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2011, infatti, attuativo della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, dispone che le amministrazioni, tra le opzioni possibili, nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto energetico e sull'impatto ambientale, includendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia di calcolo dei costi di esercizio di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, qualora tali impatti siano trasformati in valore monetario. Si tratta di una norma analoga a quanto prevede la disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale il testo, l'articolo 3 demanda ad un'intesa – da promuovere da parte del Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge – l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica. Una volta stipulata l'intesa, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni a statuto ordinario sono chiamate ad emanare le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge e nell'intesa. Decorso infruttuosamente il predetto termine di sei mesi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003. Il comma 4 prevede infatti che «decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1» il Governo interviene in via sostitutiva. Considerato che il comma 1 stabilisce, come si è detto, che entro sei mesi le regioni adottano le disposizioni di competenza nel rispetto dei princìpi fondamentali Pag. 23contenuti nella legge e nell'intesa di cui al comma 3 (promossa dal Governo entro tre mesi) si evince che il potere sostitutivo può intervenire nel caso l'intesa sia stata raggiunta e le regioni non abbiano adottato gli atti conseguenti. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 2 stabilisce che provvedano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
  L'articolo 4 prevede che, per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione prevede che, fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comitè europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). È affidata agli organismi nazionali di normalizzazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, l'adozione di provvedimenti di loro competenza per le predette finalità. Si ricorda che la direttiva 98/34/CE sulle regolamentazioni tecniche è stata successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/1535/UE. In proposito si ricorda che la materia è oggi disciplinata dal già citato decreto legislativo n. 257 del 2016, entrato in vigore il 14 gennaio 2017, di attuazione della direttiva 2014/94/UE, che prevede che gli Stati membri adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura, che deve rispondere ai criteri di armonizzazione degli standard definiti a livello europeo, in modo da garantire l'interoperabilità delle stazioni di ricarica dei veicoli. Il Quadro Strategico Nazionale è contenuto nell'Allegato III del decreto legislativo n. 257 del 2016. L'articolo 4 del decreto legislativo prevede tra l'altro la realizzazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilità tra punti già presenti e da installare e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti.
  Ai sensi dell'articolo 5, per incentivare la realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati e fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure per l'incentivazione della mobilità sostenibile, è istituito il «Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica», presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Le risorse del Fondo sono utilizzate, come già ricordato, per «l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati». L'erogazione di contributi è stabilita con cadenza annuale mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con riguardo infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita Pag. 24alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, segnala che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio per il 2017, che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche. Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di trenta giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati. Si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (A.G. 409) – sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, Pag. 25relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie. A tale finalità sono stati destinati complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016. Si segnala, inoltre, che la dotazione complessiva del Fondo il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge. n. 50 del 2017, approvato definitivamente dal Parlamento il 15 giugno scorso, il quale è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato; il comma 140-ter attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Considerate le variazioni sopra richiamate, la dotazione residuale del Fondo per gli investimenti, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, Si segnala che una ulteriore riduzione è prevista dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti. Infine, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti (al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50/2017 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, in corso di emanazione), come da tabella allegata allo schema medesimo. La tabella ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232 del 2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Nella Relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.
  Con riferimento agli aspetti sui quali sono stati chiesti i rilievi della I Commissione, dà conto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa in merito agli interventi che il Ministero dell'interno intende perseguire con le risorse assegnate.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Pag. 26

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 giugno scorso il Comitato permanente per i pareri aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con una condizione finalizzata a coordinare le disposizioni del provvedimento medesimo con quanto previsto nella stessa materia dal Governo nello schema di regolamento (A.G. 423) trasmesso al Parlamento per l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.
  Al riguardo segnala che con lettera del 21 giugno scorso la Presidente della II Commissione, nel fare presente che nella medesima data del 21 giugno l'Assemblea ha deliberato il trasferimento del provvedimento, già approvato dal Senato, in sede legislativa alla II Commissione, ha rappresentato l'esigenza che venga espresso un nuovo parere sul provvedimento in titolo alla luce della circostanza che la proposta di legge C. 4439 sarà probabilmente approvata definitivamente dalla Commissione competente con la conseguenza che sarebbe del tutto superata l'esigenza di coordinamento con lo schema di regolamento sopra citato.
  Formula, quindi, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
Testo unificato C. 913 Biondelli e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.35.

Pag. 27