CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 giugno 2017
842.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative per i profili di competenza della Commissione è scaduto lo scorso 6 giugno e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte quindi che la relatrice, deputata Bonomo, impossibilitata a prendere parte Pag. 86alla seduta odierna, ha predisposto una proposta di relazione favorevole per la XIV Commissione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.
C. 4461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, introduce l'esame osservando che lo strumento pattizio si prefigge di intensificare e rafforzare la cooperazione tra l'Italia e la Colombia con specifico riguardo al settore della difesa. Rileva, quindi, che il fondamento giuridico dell'accordo – che si compone di un breve preambolo e di 13 articoli – si rinviene nell'articolo 27 del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Colombia, reso esecutivo con la legge n. 399 del 1999. La disposizione, infatti, prevede che «le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del presente Trattato generale al fine di incrementare il grado di cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici settori di attività».
  Passa, dunque, a illustrare nel dettaglio le singole disposizioni dell'accordo, sottolineando che l'articolo 1 dichiara esplicitamente l'intenzione di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione italo-colombiano, con lo scopo principale di sviluppare la collaborazione reciproca nella ricerca, nella produzione e nell'accesso ai materiali di difesa.
  L'articolo 2 riguarda la gestione dell'Accordo, che è demandata ai rispettivi Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente nelle rispettive capitali.
  L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, nel quale si individuano, in particolare, gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte; gli aspetti ambientali delle attività militari; la formazione e l'addestramento militari e i relativi aspetti sanitari.
  Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'accordo sono elencate nell'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari.
  Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni, nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle parti e in conformità con le rispettive legislazioni interne in materia di scambio di materiali di armamento, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi.
  Segnala, inoltre, l'articolo 8 relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali. Al riguardo fa presente che il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'accordo venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori Pag. 87profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo specifico da stipulare successivamente.
  Infine, si sofferma sull'articolo 11, che reca la disciplina di eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, prevedendo la loro risoluzione mediante consultazioni dirette tra le Parti, nonché sull'articolo 13 che regola la eventuale denuncia dell'accordo in esame e prevede la sua emendabilità con il consenso reciproco delle due Parti.
  In conclusione, considerato che le disposizioni dell'accordo ricalcano quelle tradizionalmente previste negli altri accordi stipulati nella medesima materia, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, evidenziando che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 4 maggio.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.
C. 4464 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianluca FUSILLI PD), relatore, rileva che l'accordo di cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011, si compone di un breve preambolo e di undici sezioni, ed è finalizzato a fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nei settori militare e della difesa, con l'intento di rafforzare le relazioni fra i due Paesi, di consolidarne le capacità difensive, di stimolare i rispettivi settori produttivi e commerciali.
  Evidenzia, quindi, che nella sezione I sono enunciati i principi ispiratori e lo scopo della cooperazione, regolata in base ai principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle due parti.
  Nella sezione II, invece, sono disciplinati gli aspetti generali della cooperazione. In particolare, sono previsti piani annuali e pluriennali di collaborazione elaborati dai rispettivi Ministeri della difesa atti a definire linee guida operative, nonché lo svolgimento di consultazioni tra le parti da tenersi alternativamente a Libreville e a Roma. Un elenco non esauriente dei settori nei quali la cooperazione potrà svilupparsi prevede espressamente i campi della politica di sicurezza e difesa, delle operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, della formazione e addestramento in campo militare. Quanto alle modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, queste sono le visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari, lo scambio di esperienze tra esperti delle due parti, gli incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della difesa, la partecipazione a corsi, a seminari e conferenze, la partecipazione a esercitazioni militari e le visite di navi e di aeromobili militari.
  La sezione III disciplina gli aspetti finanziari dell'accordo, prevedendo le spese di competenza di ciascuna parte, mentre le sezioni IV e V regolamentano le competenze in materia di giurisdizione e le procedure per il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale.
  La sezione VI disciplina l'eventuale cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, enunciando le categorie di armamenti interessate – dalle navi agli aeromobili, fino alle armi da fuoco e ai sistemi elettronici, escludendo esplicitamente gli strumenti vietati dalle convenzioni internazionali – e le modalità operative per realizzarla. In particolare, il testo dell'accordo sottolinea che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate potrà essere attuato Pag. 88con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e che l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi di beni acquisiti potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della parte cedente, conformemente ai princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990.
  Infine, la sezione VII detta norme per la sicurezza delle informazioni classificate, mentre le sezioni da VIII a XI disciplinano le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, la data di entrata in vigore del testo e la sua durata.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, segnala che gli oneri economici per l'Italia sono quantificati in circa 5.300 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2017, e sono fatti oggetto di monitoraggio periodico da parte del Ministero della difesa.
  In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, segnalando che il provvedimento è stato già approvato dal Senato lo scorso 5 maggio.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

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