CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 20 giugno 2017.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.
C. 4102-A Sereni.

  Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo, e per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 7 ottobre 2015 e dal Senato, con numerose modifiche, il 3 maggio 2017. Come recita l'articolo 1, comma 1, non modificato, esso reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei relativi principi del diritto dell'Unione europea. Le disposizioni di interesse della Commissione, pressoché tutte introdotte durante l'esame al Senato, riguardano, in particolare, i beni culturali e i diritti connessi al diritto d'autore. Con riferimento ai diritti connessi, il comma 57 – introdotto dal Senato – novella l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941. Esso, infatti, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi. In particolare, modifica le previsioni vigenti – in base alle quali l'esercizio del diritto spetta al produttore, che ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati – disponendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi, alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato in forma scritta. Dispone, inoltre, che il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è rinunciabile, né cedibile. La prima previsione riguardante i beni culturali – sempre introdotta dal Senato – è presente nel comma 172, che novella i commi 3 e 3-bis dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), rispettivamente modificato e inserito dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.  83 del 2014 (legge n.  106 del 2014, cd «Art Bonus»). La disposizione intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone. Più nello specifico, il comma. 3, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni quelle eseguite – direttamente – da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste ad altri dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Il comma 3-bis, estende la riproduzione libera, a determinate condizioni, ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile. Inoltre, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto, all'intuibile scopo di consentirne la libera pubblicazione, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica. Le disposizioni del comma 3 sono particolarmente attese da studiosi e ricercatori che hanno dato vita, ad esempio, al Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca, costituito dopo che nel testo finale del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 83, del 2014 la riproduzione di beni culturali era stata limitata a quelli «diversi dai beni bibliografici e archivistici». Le previsioni recate dai commi 176 e 177 – introdotti dal Senato – sono, invece, finalizzate al conseguimento di 3 obiettivi, che potrebbero essere così sintetizzati: innalzamento ed omogeneizzazione della soglia, da 50 a 70 anni di età, sopra la quale i beni sono soggetti alle disposizioni di tutela (ora, i 70 anni sono previsti solo per gli immobili pubblici); anche a séguito della modifica della soglia di cui sopra, introduzione di una nuova ipotesi di vincolo, destinata a dichiarare l'eccezionale interesse culturale di cose che ora potrebbero non essere vincolate; semplificazione delle procedure per la esportazione e la circolazione delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato (mediante Pag. 139l'intervento sulle soglie di valore e l'introduzione del passaporto delle opere e dell'autocertificazione, quest'ultima oggi già praticata). Come anticipato, le previsioni del comma 176 dispongono una nuova categoria di cose che possono essere considerate beni culturali: ne consegue che esse sono, dunque, soggette alle disposizioni di tutela nel caso sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Si tratta delle cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione». Per tale nuova categoria, si stabilisce inoltre che la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal «competente organo centrale del Mibact», vale a dire la specifica Direzione generale, mentre per le altre ipotesi (disciplinate dall'articolo 39 del regolamento di organizzazione del Ministero, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  171 del 2014) la dichiarazione resta di competenza delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale. Le previsioni del comma 176 intervengono poi sulla soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose non sono soggette alle disposizioni di tutela. Pertanto, rispetto alla normativa vigente, la modifica proposta rimuove l'attuale distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili (articolo 10, comma 1 del Codice) appartenenti a soggetti pubblici, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico così come quella tra cose immobili e mobili (articolo 10, comma 3, lettere a) ed e), a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante e collezioni, o serie di oggetti che, per tradizione, o fama, o rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse: in entrambi i casi le disposizioni di tutela si applicano in caso di autore deceduto o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni. In difformità alla precedente disposizione, le cose che rientreranno nella nuova categoria di «bene culturale» non sono soggette alle disposizioni di tutela se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni. In coordinamento con tali disposizioni, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale: le opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte sono soggetti (solo) alle specifiche disposizioni di tutela individuate dall'articolo 11 del Codice, tra le quali l'obbligo che all'acquirente dell'opera sia consegnata la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; per le cose mobili di cui all'articolo 10, comma 1 del Codice vige la presunzione di interesse culturale; sono considerati inalienabili i beni mobili appartenenti al demanio culturale, se inclusi in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali e al di sopra della quale le cose mobili, appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente, sono considerate inalienabili (solo) fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Inoltre il comma 176 dispone alcuni interventi circa la disciplina della circolazione dei beni culturali. In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale è vietata l'uscita dal territorio nazionale delle cose mobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, e al di sopra della quale è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino Pag. 140interesse culturale e siano opera di autore non più vivente, al contempo circoscrivendo la necessità di autorizzazione alle cose il cui valore sia superiore ad euro 13.500, fatta eccezione per reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi. Inoltre, per quest'ultima categoria di beni e per le cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d) – ossia opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni – gli interessati alla loro circolazione non sono più sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio di esportazione, ma sono tenuti a comprovare tale condizione mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo procedure e modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. L'ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico «eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione» avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Con riguardo all'attestato di libera circolazione, precisa che gli indirizzi di carattere generale ai quali devono attenersi gli uffici di esportazione ai fini del suo rilascio (o rifiuto) sono stabiliti con decreto del Ministro (e non più, genericamente, «dal Ministero»), e si eleva (da 3) a 5 anni la relativa validità. In base al comma 177, il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e deve definire le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, nonché istituire un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale. Tale provvedimento attuativo sarà particolarmente importante per il dettaglio di ogni aspetto relativo alla libera circolazione, ad esempio, per chiarire, la differenza tra il «passaporto» e l'attestato di libera circolazione (di cui all'articolo 68 del Codice), nonché la licenza di esportazione (di cui all'articolo 74). Riguardo alla validità della licenza di esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali elencati nell'allegato A del Codice, essa si estende (da sei mesi) ad un anno e si porta (da 30) a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell'attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza. Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale, per determinati beni è necessaria la licenza di esportazione ed è obbligatoria la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio. Infine, in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, si dispone che il registro nel quale devono essere eseguite giornalmente le relative annotazioni è tenuto in formato elettronico, con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del soprintendente e che sia diviso in due elenchi: il primo, relativo alle cose per le quali occorre – presumibilmente, per il rilascio dell'attestato di libera circolazione – la presentazione all'ufficio di esportazione (come prevede la normativa vigente); il secondo, relativo alle «cose per le quali l'attestato» – sempre, presumibilmente, di libera circolazione – è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, fatta salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che la cosa sia presentata per un esame diretto. Se, come supposto, ci si riferisce all'attestato di libera circolazione parrebbe utile un coordinamento con le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, (presentazione delle cose al competente ufficio di esportazione), e un raccordo con il decreto ministeriale che disciplinerà procedure e modalità per l'uso della Pag. 141dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo dell'autorizzazione all'uscita. Di interesse della Commissione possono essere considerati anche i commi 48, già presente nel testo trasmesso dalla Camera, e da 49 a 54, inseriti durante l'esame al Senato. In particolare, il comma 48 prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a istituti e luoghi della cultura, manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto già previsto per i settori del trasporto pubblico locale, nonché per i servizi di parcheggio, di bikesharing, di accesso ad aree a traffico limitato. Il Senato ha precisato, con il comma 49, al fine di evitare situazioni di insolvenza, che l'utente che intende utilizzare tale modalità di pagamento è messo nella condizione di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi da 50 a 54 riguardano le erogazioni liberali destinate, fra l'altro, alle ONLUS, fra le quali, per quanto di nostro interesse, quelle che svolgono attività nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare, prevedono che tali erogazioni possono essere effettuate tramite credito telefonico, secondo modalità da definire con decreto interministeriale. Ricorda, infine, che l'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e presente nel testo elaborato dalla Commissione in sede referente al Senato, recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, evidentemente a seguito dalla nuova disciplina in argomento recata dall'articolo 31 della legge in materia di cinema. Auspica un proficuo dialogo e confronto, riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 422.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Luisa BOSSA (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
C. 2546 Marchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto l'8 giugno scorso. Chiede alla relatrice e al Governo di esprimere i relativi pareri.

  Vanna IORI (PD), relatrice, illustra brevemente il contenuto degli emendamenti pervenuti (vedi allegato 2) ed esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.1, l'approvazione del quale comporterebbe – a suo avviso – il sostanziale accoglimento dell'ispirazione dell'emendamento premissivo 01.01 e degli emendamenti 1.3, 1.2 e 4.1, le presentatrici dei quali potrebbero pertanto ritirarli. Esprime, inoltre, parere favorevole sul suo emendamento 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.02.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA chiede un rinvio dell'esame, onde poter dare un parere più meditato sugli emendamenti.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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