CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2017
841.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Pag. 90

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione. Al riguardo, osserva che essa opera un intervento di mero coordinamento formale, espungendo dagli obiettivi cui le regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali, le opere igieniche, idropotabili e di risanamento ambientale, in quanto già menzionate alla lettera c) del medesimo articolo aggiuntivo. Ciò posto, ricorda che la Commissione, nella seduta del 23 maggio 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in mancanza di una relazione tecnica riferita al testo della proposta emendativa, aveva espresso parere contrario sul testo originario del predetto aggiuntivo 2.01000 – che risulta di contenuto sostanzialmente identico alla predetta nuova formulazione – e sui relativi subemendamenti.
  Segnala che, in data odierna, è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica, verificata positivamente, riferita alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000, da cui si evince, tra l'altro, che la destinazione in via prioritaria, da parte delle regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale per la realizzazione degli specifici obiettivi indicati nella proposta emendativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, si tratta di una mera finalizzazione di risorse – peraltro non quantificate preventivamente nel relativo ammontare, e quindi prive del carattere di vincolatività – che già possono essere destinate, a legislazione vigente, ai parchi medesimi, dall'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse stesse rappresenta comunque un limite invalicabile di spesa per la realizzazione degli interventi finanziati con i medesimi fondi POR.
  In conclusione, alla luce dei contenuti della relazione tecnica, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e, conseguentemente, riesaminata la proposta emendativa 2.01000 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.2.01000.1, 0.2.01000.2, 0.2.01000.3, 0.2.01000.4, 0.2.01000.5, 0.2.01000.6, 0.2.01000.7, 0.2.01000.8, 0.2.01000.9, 0.2.01000.10, 0.2.01000.11, 0.2.01000.12, 0.2.01000.13, 0.2.01000.14, 0.2.01000.15, 0.2.01000.16, 0.2.01000.17, 0.2.01000.18, 0.2.01000.19, 0.2.01000.20 e 0.2.01000.21 riferiti al progetto di legge C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;
  premesso che:
   la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 riproduce sostanzialmente i contenuti della precedente formulazione con una modifica, peraltro, ininfluente dal punto di vista degli effetti finanziari;
   la Commissione, nella seduta del 23 maggio 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in mancanza di una relazione tecnica riferita al testo della proposta emendativa, aveva espresso parere contrario sul predetto aggiuntivo 2.01000 e sui relativi subemendamenti;
   in data odierna è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica, verificata positivamente, riferita alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000;
   preso atto dei contenuti della citata relazione tecnica, da cui si evince, tra l'altro, che la destinazione in via prioritaria, da parte delle regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale per la realizzazione degli specifici obiettivi indicati nella proposta emendativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, si tratta di Pag. 91una mera finalizzazione di risorse – peraltro non quantificate preventivamente nel relativo ammontare, e quindi prive del carattere di vincolatività – che già possono essere destinate, a legislazione vigente, ai parchi medesimi, dall'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse stesse rappresenta comunque un limite invalicabile di spesa per la realizzazione degli interventi finanziati con i medesimi fondi POR;
  esprime

NULLA OSTA

  sull'articolo aggiuntivo 2.01000 (nuova formulazione) e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in data 23 maggio 2017 sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sui relativi subemendamenti».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.
C. 4220-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 14 giugno, esprimendo in quella sede un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 15 giugno 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire la citata condizione. Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, avverte che in data 20 giugno 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli articoli aggiuntivi Romanini 4.010 e Pagano 4.011 che, nel prevedere che le opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere non possano essere sottoposte a sequestro giudiziario, stabiliscono che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i sopracitati beni culturali, possa rilasciare all'ente o istituzione straniera una garanzia di restituzione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dall'attuazione delle proposte emendative.
  Osserva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Romanini 4.010 e Pagano 4.011, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, propone di esprimere parere contrario Pag. 92sugli articoli aggiuntivi 4.010 e 4.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 4410, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 24 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute – e non già comprese nel fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 23 maggio scorso – si limitano sostanzialmente a modificare la durata della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta o le competenze attribuite alla medesima, che dovranno tuttavia essere svolte a valere sulle risorse, indicate nel limite massimo di spesa di 150.000 euro, poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In ragione di ciò, poiché le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 10 maggio, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 17 maggio 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al testo. Tanto considerato, rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole deliberato nella citata seduta del 10 maggio scorso.
  Avverte che, in data 20 giugno, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala l'articolo aggiuntivo Sarti 6.01, che è volto ad estendere agli amministratori locali vittime di atti intimidatori l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione delle concrete modalità applicative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare Pag. 93attuazione alla citata proposta emendativa nell'ambito delle disponibilità del Fondo in parola. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, confermando che è possibile dare attuazione all'articolo aggiuntivo Sarti 6.01 nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, esprime nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 3891-A, approvato dal Senato, recante Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti contenute nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

NULLA OSTA».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.
C. 4102-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 11 maggio, esprimendo in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 16 maggio 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire la citata condizione.
  Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 20 giugno 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.1 e Nicchi 1.2.
  In proposito, segnala l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.1, che aggiunge la Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti ai soggetti beneficiari del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012, portando l'onere, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, da 1 a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità, nel predetto Fondo, delle ulteriori risorse previste dalla presente proposta emendativa con finalità di copertura.Pag. 94
  Osserva infine che la proposta emendativa Nicchi 1.2, che imputa l'onere derivante dalla proposta di legge in esame all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, anziché al Fondo unico per lo spettacolo, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.1, in quanto, in mancanza di una relazione tecnica, non è possibile verificare l'effettiva possibilità di utilizzare ulteriori risorse del Fondo unico per lo spettacolo senza compromettere gli interventi su di esso programmati a legislazione vigente ed esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
C. 3225 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3083 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra, dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  In merito agli articoli da 1 a 34 dell'Atto di Ginevra, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 23, le tasse di registrazione internazionale devono essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja e che la previsione di ulteriori contributi dello Stato in caso di sopravvenuta insufficienza dei fondi, da un lato, riveste carattere eventuale, dall'altro, Pag. 95è sostanzialmente riproduttiva di un analogo obbligo già previsto a legislazione vigente. In ordine a quanto indicato considera comunque opportuno acquisire una conferma.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma quanto richiesto dal relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3083 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Atto n. 415.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie funzioni e senza determinare aggravi né di natura organizzativa né di natura finanziaria agli uffici di procura. Pag. 96
  Osserva che alla spesa relativa alla determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, di cui all'articolo 3, si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Precisa che l'articolo 7, che prevede l'organizzazione dei tirocini da parte del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sarà possibile attivare periodici cicli formativi nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della predetta Scuola superiore, che dispone di risorse strumentali e finanziarie sufficienti per garantire la formazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, attività peraltro già esercitata a legislazione vigente, e che pertanto la rimodulazione delle attività formative in capo alla Scuola superiore non determina riflessi di natura finanziaria, in termini di maggiori esigenze di spesa.
  Fa presente che alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, di cui agli articoli 15 e 17, potrà provvedersi mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudizio per l'esercizio delle altre attività istituzionali.
  Osserva che, in merito all'articolo 22, in tema di formazione permanente dei magistrati onorari, la relazione tecnica, nel prendere in esame le esigenze formative dei magistrati onorari, il cui numero a regime dovrà raggiungere le 8.000 unità, considera gli oneri che la Scuola superiore della magistratura dovrà sostenere per l'organizzazione di moduli formativi, su base annua, attraverso il coinvolgimento di un numero massimo di 1.500 magistrati onorari in ragione d'anno, e che il numero massimo di 1.500 magistrati all'anno rappresenta una stima prudenziale che tiene conto sia delle esigenze formative, previste con cadenza almeno semestrale, con riferimento agli anni nel corso dei quali si verificheranno, secondo le stime della relazione tecnica, gli ingressi più consistenti di nuovi magistrati onorari (anni 2018 e 2021) sia per garantire gli interventi formativi in funzione del fisiologico turn over a regime in ragione della durata degli incarichi disciplinati dall'articolo 18 del provvedimento in esame.
  Precisa che la proiezione degli oneri relativi agli articoli da 23 a 26, che prendono in considerazione il regime dell'indennità spettante ai magistrati onorari, il periodo feriale, la tutela della gravidanza, la malattia, l'infortunio, l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS nonché le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, sono conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e la medesima disciplina risulta idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico.
  Fa presente che gli articoli da 27 a 29, che prevedono l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, in materia penale e in materia tavolare, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la stima della dotazione organica complessiva, nonché dell'impegno lavorativo del magistrato onorario, limitato a due giorni alla settimana, appaiono coerenti rispetto al complesso dei compiti e delle funzioni individuati dal provvedimento in esame, anche alla luce dei dati statistici pregressi.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (atto n. 415);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:Pag. 97
    all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie funzioni e senza determinare aggravi né di natura organizzativa né di natura finanziaria agli uffici di procura;
    alla spesa relativa alla determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, di cui all'articolo 3, si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    l'articolo 7, che prevede l'organizzazione dei tirocini da parte del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sarà possibile attivare periodici cicli formativi nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della predetta Scuola superiore, che dispone di risorse strumentali e finanziarie sufficienti per garantire la formazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, attività peraltro già esercitata a legislazione vigente;
    pertanto la rimodulazione delle attività formative in capo alla Scuola superiore non determina riflessi di natura finanziaria, in termini di maggiori esigenze di spesa;
    alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, di cui agli articoli 15 e 17, potrà provvedersi mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudizio per l'esercizio delle altre attività istituzionali;
    in merito all'articolo 22, in tema di formazione permanente dei magistrati onorari, la relazione tecnica, nel prendere in esame le esigenze formative dei magistrati onorari, il cui numero a regime dovrà raggiungere le 8.000 unità, considera gli oneri che la Scuola superiore della magistratura dovrà sostenere per l'organizzazione di moduli formativi, su base annua, attraverso il coinvolgimento di un numero massimo di 1.500 magistrati onorari in ragione d'anno;
    il numero massimo di 1.500 magistrati all'anno rappresenta una stima prudenziale che tiene conto sia delle esigenze formative, previste con cadenza almeno semestrale, con riferimento agli anni nel corso dei quali si verificheranno, secondo le stime della relazione tecnica, gli ingressi più consistenti di nuovi magistrati onorari (anni 2018 e 2021) sia per garantire gli interventi formativi in funzione del fisiologico turn over a regime in ragione della durata degli incarichi disciplinati dall'articolo 18 del provvedimento in esame;
    la proiezione degli oneri relativi agli articoli da 23 a 26, che prendono in considerazione il regime dell'indennità spettante ai magistrati onorari, il periodo feriale, la tutela della gravidanza, la malattia, l'infortunio, l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS nonché le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, sono conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e la medesima disciplina risulta idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico;
    gli articoli da 27 a 29, che prevedono l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, in materia penale e in materia tavolare, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la stima della dotazione organica complessiva, nonché dell'impegno lavorativo del magistrato onorario, limitato a due giorni alla settimana, appaiono coerenti rispetto al complesso dei compiti e delle funzioni individuati dal provvedimento in esame, anche alla luce dei dati statistici pregressi;Pag. 98
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 418.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2017.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'articolo 16, che prevede la deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, non solo in considerazione del carattere facoltativo del versamento, ma anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, dovendosi considerare alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese che incide sulla loro redditività, comporta eventualmente solo effetti finanziari indiretti per prassi non quantificati.
  Osserva che l'articolo 18, comma 4, che dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società – incluse le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data – comporta una perdita di gettito potenziale stimata in 0,2 milioni di euro annui, e che tale perdita è stata determinata tenuto conto di un'aliquota del 24 per cento e moltiplicando per tre i dati provvisori di perdita di gettito attribuibile alla deducibilità dal reddito complessivo delle società di capitali e delle società di persone, quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2016, di una quota di investimenti (circa 1 milione di euro) nelle start up a vocazione sociale (circa 350).
  Con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 18, che dispone che alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo, di società in perdita sistemica, di studi di settore e di parametri, precisa che è stata quantificata prudenzialmente, in mancanza di dati effettivi, una perdita di gettito in misura pari a circa 0,5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che i soggetti interessati sono per loro natura senza scopo di lucro e che, inoltre, gli effetti della normativa proposta di per sé si potrebbero configurare come una sorta di rinuncia a maggiore gettito nel caso in cui l'impresa sociale a legislazione vigente non fosse rientrata nei parametri previsti dalle varie normative.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n. 418),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 16, che prevede la deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, non solo in considerazione del carattere facoltativo del versamento, Pag. 99ma anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, dovendosi considerare alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese che incide sulla loro redditività, comporta eventualmente solo effetti finanziari indiretti per prassi non quantificati;
    l'articolo 18, comma 4, che dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società – incluse le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data – comporta una perdita di gettito potenziale stimata in 0,2 milioni di euro annui;
    tale perdita è stata determinata tenuto conto di un'aliquota del 24 per cento e moltiplicando per tre i dati provvisori di perdita di gettito attribuibile alla deducibilità dal reddito complessivo delle società di capitali e delle società di persone, quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2016, di una quota di investimenti (circa 1 milione di euro) nelle start up a vocazione sociale (circa 350);
    con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 18, che dispone che alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo, di società in perdita sistemica, di studi di settore e di parametri, è stata quantificata prudenzialmente, in mancanza di dati effettivi, una perdita di gettito in misura pari a quanto emerso dai precedenti commi del medesimo articolo 18, ossia a circa 0,5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che i soggetti interessati sono per loro natura senza scopo di lucro e che, inoltre, gli effetti della normativa proposta di per sé si potrebbero configurare come una sorta di rinuncia a maggiore gettito nel caso in cui l'impresa sociale a legislazione vigente non fosse rientrata nei parametri previsti dalle varie normative;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.