CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberta OLIARO (CI), relatrice, ricorda che il testo è stato presentato alla Camera dei deputati il 3 aprile 2015, in sede di prima attuazione della norma (l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009) che prevede la presentazione – a cadenza annuale – di un disegno di legge avente lo scopo di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati e di promuovere la concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche, nonché di rafforzare la tutela dei consumatori.
  Il percorso del disegno di legge è stato, come noto, abbastanza complesso e i 52 articoli del testo licenziato dalla Camera si sono arricchiti nel corso dell'esame al Senato di altri contenuti, adesso recati dai 193 commi dell'articolo unico.Pag. 118
  Segnala che riguardano la materia delle comunicazioni i commi 41 e 43. Il comma 41 è stato modificato nel senso di specificare che le spese in caso di recesso o trasferimento dell'utenza ad altro operatore debbano essere commisurate non solo al valore del contratto ma anche, secondo quanto aggiunto al Senato, ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.
  Inoltre, è stato rimosso il riferimento agli altri oneri comunque previsti, presente nel testo originario ed è stato precisato che, in ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
  Il comma 43, introdotto al Senato, novella l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche nel senso di incrementare da 580.000 a 1.160.000 euro la sanzione pecuniaria per la violazione di taluni obblighi posti in capo alle imprese designate per la fornitura del servizio universale.
  Il comma 44, introdotto al Senato novella l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) concernente le comunicazioni indesiderate, introducendo i commi 4-bis e 4-ter.
  Il nuovo comma 4-bis impone che, all'esordio di contatti vocali non sollecitati nei confronti degli abbonati, gli operatori debbano comunicare gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e lo scopo commerciale o promozionale del contatto.
  Ai sensi del nuovo comma 4-ter si stabilisce che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito. Si richiama l'attenzione dei colleghi su tale disposizione, anche alla luce delle polemiche che ne hanno accompagnato la formazione e le possibili interpretazioni. Infatti, il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha paventato pubblicamente – in un comunicato stampa del 4 maggio 2017 – il rischio che la formulazione attuale della disposizione possa di fatto liberalizzare la possibilità di comunicazioni indesiderate (cosiddetto telemarketing selvaggio). Il Ministero dello sviluppo ha però precisato – anche in questo caso a mezzo stampa – che l'emendamento, di origine parlamentare, che ha introdotto questa disposizione risulta «chiaramente finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori» ponendosi l'obiettivo di consentire a tutti gli utenti a prescindere dal fatto di essere o meno iscritti al registro delle opposizioni, di respingere eventuali chiamate non desiderate.
  I commi 45 e 46 sono stati modificati al Senato per precisare che il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni, determina anche i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro. La norma nella sua precedente formulazione prevedeva che il Ministero dello sviluppo economico individuasse e iscrivesse nel registro i soggetti e che questi ultimi fossero obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività di utilizzo indiretto della numerazione nazionale. Rientrano tra tali soggetti noti fornitori di servizi di comunicazione (quali ad esempio WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook) e altri che presentano account associati ad un numero di telefono.
  I commi da 49 a 54 introdotti al Senato recano misure volte a promuovere la diffusione dei pagamenti digitali con addebito su credito telefonico.
  Il comma 49 richiede che l'utente sia messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito dell'operazione medesima.
  I commi da 50 a 53 ammettono l'effettuazione mediante credito telefonico di erogazioni liberali destinate a ONLUS ed altre organizzazioni operanti in settori Pag. 119socialmente rilevanti, secondo modalità e requisiti di accesso al servizio da definire con decreto interministeriale, sentita l'AGCOM e la Banca d'Italia. Si precisa che le suddette erogazioni sono esenti da IVA ma non deducibili né detraibili (commi 52 e 53). Il comma 54 reca la clausola di neutralità finanziaria.
  Il comma 58 è stato modificato al Senato al solo scopo di differire la decorrenza della norma – dal 10 giugno 2017 al 30 settembre 2017 – che sopprime la l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, quale fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché delle violazioni del codice della strada.
  Segnala che al Senato sono state novellate anche disposizioni in materia di trasporti.
  In tal senso, il comma 168, introdotto dal Senato, prevede, con riguardo ai servizi di trasporto pubblico locale, l'obbligo per il concessionario di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via internet.
  Inoltre, il comma 169 modificato al Senato, reca adesso l'inciso per cui i concessionari e i gestori garantiscono una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
  Un tema di estrema rilevanza affrontato nel presente disegno di legge è contenuto nei commi da 180 a 183, introdotti al Senato, recanti una delega per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea.
  Ricorda che la disposizione è stata introdotta sulla scorta dell'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le organizzazioni rappresentative dei tassisti, a seguito delle proteste seguite all'approvazione, nell'ambito dell'ultimo decreto-legge di proroga termini, di un ulteriore differimento dell'applicazione delle norme in materia di noleggio con conducente e della riforma del settore.
  L'esercizio della delega, con decreti da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, è fissato in 12 mesi.
  Quanto ai principi e criteri direttivi, essi sono descritti alle lettere da a) a f) del comma 181. La prima lettera prevede l'adozione di una disciplina volta a garantire il diritto alla mobilità che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto alle altre forme di trasporto pubblico; la lettera b) prevede che si adegui l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; la lettera c) richiede che si promuova la concorrenza e più elevati standard qualitativi; la lettera d) mira ad assicurare una miglior tutela del consumatore garantendone scelte consapevoli; la lettera e) intende armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; infine, la lettera f) prevede di adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza agli enti locali.
  Da ultimo, evidenzia che viene previsto il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreto.
  Segnala che il comma 184, introdotto dal Senato, aggiunge un nuovo comma 3-bis all'articolo 84 del Codice della strada, al fine di consentire alle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti la locazione dei veicoli da altri operatori.
  I commi da 185 a 188 recano una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari.
  Osserva che la finalità dichiarata dalla disposizione consiste nel favorire l'offerta Pag. 120di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile. La normativa delegata potrà inoltre favorire la realizzazione di piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea.
  Tra i principi e criteri direttivi figura la previsione della prioritaria applicazione dei dispositivi ai veicoli che svolgono un servizio pubblico e la progressiva estensione ai veicoli privati. Ulteriori principi e criteri direttivi della delega riguardano la rilevazione, la gestione e l'uso dei dati, anche a fini di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
  Segnala che anche per l'esercizio di tale delega è previsto il meccanismo del «doppio parere parlamentare» sugli schemi di decreto.
  Infine i commi da 189 a 193, introdotti dal Senato, recano misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).
  Più nel dettaglio il comma 189 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SiNaMoLo, alla cui alimentazione contribuiscono diverse banche dati nazionali (tra le quali la piattaforma logistica nazionale digitale, il Sistema PMIS delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL – Piattaforma Integrata della Logistica e PIC – Piattaforma Integrata Circolazione – delle Ferrovie dello Stato italiane, il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ecc.).
  Il comma 190 prevede che, entro dodici mesi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca le modalità di attuazione del SiNaMoLo assicurando il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti. Infine i commi da 191 a 193 individuano la copertura finanziaria dell'intervento, pari a 500 mila euro annui.
  Segnala che di particolare rilievo per la Commissione, anche se non direttamente riconducibili al suo ambito di competenza (perché prevale la competenza della VI Commissione finanze in materia assicurativa), risultano infine le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
  In particolare, al comma 2, l'unica modifica del Senato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati è diretta a prevedere che – fermo restando gli obblighi a contrarre – le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta corredata da informazioni risultate non veritiere, ricalcolano il premio e inviano comunque un nuovo preventivo al potenziale contraente.
  Ai commi da 6 a 11, le modifiche apportate al Senato sono nel senso di specificare che la condizione per accedere allo sconto obbligatorio del premio assicurativo riguarda l'installazione (o comunque la presenza) della scatola nera che – così è stato specificato presso l'altro ramo del Parlamento – deve essere «portabile».
  La determinazione delle modalità di calcolo del premio e della tariffa, ivi compresi gli sconti obbligatori è rimessa ad un regolamento dell'IVASS, che dovrà fissare sconti ulteriori per gli automobilisti residenti nelle province a maggior tasso di sinistrosità (e quindi con premi assicurativi più elevati) che non abbiano causato incidenti. Sono altresì previsti poteri di controllo e sanzionatori sulla materia da parte della medesima autorità.
  Il comma 12 è stato modificato nel senso di precisare che – per i contratti con clausola bonus-malus, per i quali deve essere indicata nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo la variazione del premio, in valore assoluto e in percentuale, in aumento o in diminuzione – tale variazione deve essere rapportata alla tariffa in vigore.
  Il comma 13, introdotto al Senato, novella l'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private, inserendo il comma 1-bis, che vieta alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa.Pag. 121
  Il comma 15, modificato al Senato, reca ulteriori restrizioni nella procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cosiddetti «testimoni di comodo». Si specifica peraltro che la ricorrenza degli stessi nominativi per più di tre sinistri negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica.
  Il comma 22, introdotto al Senato, prevede che, qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
  Il comma 25, è stato oggetto di modifica da parte del Senato al fine di prevedere espressamente che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia non possono essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza.
  Il comma 26 è stato integrato al Senato al fine di estendere l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura anche alle polizze assicurative in corso di validità. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.
  Al comma 29 è infine stata aggiornata la data di decorrenza della norma riferita all'elevazione dei massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito sul provvedimento in esame.

  Michele DELL'ORCO (M5S), in assenza di notizie consolidate circa l'intenzione della maggioranza di rendere il testo «blindato», e quindi di fatto inemendabile, ritiene che sarebbe comunque opportuno intervenire almeno su un paio di aspetti.
  Il primo riguarda l'introduzione nell'ordinamento della definizione di car pooling, a lungo dibattuta in questa sede in fase di discussione dell'apposita proposta di legge a sua prima firma il cui iter e purtroppo, da lungo tempo stato interrotto.
  La seconda questione si riferisce alla attesa disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea. Al riguardo, ricorda che il ministro Delrio si era pubblicamente impegnato per una rapida soluzione delle note problematiche del settore. Viceversa, nel testo figura una delega il cui termine scade tra un anno e, conseguentemente, l'esercizio della stessa viene demandato alla prossima legislatura. Sul punto il suo Gruppo ha quindi presentato una proposta emendativa volta a ridurre sensibilmente i tempi della delega che, così come attualmente previsti, sono decisamente troppo ampi.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda al collega Dell'Orco che la proposta di legge cui ha fatto riferimento è tuttora oggetto di una interlocuzione tra il relatore – che peraltro non è più membro della Commissione – il Governo e per quanto consta alla presidenza, egli ne è stato sempre coinvolto e informato degli esiti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di svolgere prima la riunione dell'ufficio Pag. 122di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poi passare alla riunione del Comitato ristretto sul testo unificato delle proposte di modifica al codice della strada.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 14 giugno 2017.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.